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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/03/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17042/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai ORi Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da (C.F. ), nata a [...] il 1° agosto 1976, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv. Tiziana FALVO e Michele Angelo LUPOI, presso il cui studio, sito in Bologna, via Altabella n. 15, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro (C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10 marzo 1970, rappresentato e difeso dagli Avv. Marco MINOCCARI e Michela CASALE, presso il cui studio in MO (BO), piazza Gramsci n. 29, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
*** Oggetto: Ricorso per separazione giudiziale.
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato in data 17 gennaio 2025:
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 16 gennaio 2025:
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 in DO (BO), il 27 giugno 2011.
pagina 1 di 8 Dall'unione sono nati , l'11 marzo 2012, e , l'8 agosto 2015. PE Per_2
Il nucleo ha fissato la propria residenza in un appartamento sito nella via Zampieri Vespignani n. 49 di MO, composto da due unità immobiliari di proprietà l'una del OR e l'altra della ORa . Controparte_1 Pt_1
2. Con ricorso depositato il 18 dicembre 2023 la ORa ha chiesto che: Pt_1
- sia pronunciata la separazione personale tra le parti;
- e siano affidati in forma condivisa ai due genitori;
PE Per_2
- i minori siano collocati presso di lei con conseguente assegnazione della casa familiare;
- sia previsto che il padre possa tenere i figli a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio alla domenica sera, un pomeriggio nelle settimane in cui nei weekend stanno con lui e due pomeriggi nelle altre, sette giorni nelle vacanze natalizie, le vacanze pasquali ad anni alterni, 15 giorni in estate;
- sia previsto a carico del padre un assegno di 700,00 euro mensili complessivi
(350,00 per ciascun minore) per il mantenimento di e , oltre al carico PE Per_2 del 50% delle spese straordinarie. Ha inoltre formulato istanze istruttorie. Si è costituito in giudizio il OR , il quale: Controparte_2
- ha integralmente contestato le allegazioni di controparte;
- si è associato all'istanza di pronuncia della separazione tra i coniugi;
- quanto ai figli ha chiesto che:
• siano affidati in forma condivisa a entrambi i genitori;
• in via principale siano collocati presso di lui con regolamentazione delle visite materne e conseguente assegnazione della casa familiare;
in via subordinata siano allocati presso i due genitori in forma paritaria senza alcun provvedimento di assegnazione della casa familiare, da suddividere nelle due originarie unità abitative;
• egli e la madre provvedano in via diretta al mantenimento della prole con ripartizione delle spese straordinarie al 50% per ciascuno. Ha proposto istanze istruttorie. Nell'udienza del 2 aprile 2024 sono state sentite le parti, le quali hanno confermato e precisato il contenuto dei rispettivi atti. La Giudice, ritenuta la necessità di sentire il figlio primogenito sul collocamento e il diritto di visita, ha rinviato al 7 maggio 2024. In quest'ultima occasione è stato ascoltato e la Giudice si è riservata di PE adottare i provvedimenti provvisori e urgenti. Con ordinanza del 9 maggio 2025 la Giudice:
- ha affidato i figli ai due genitori in via condivisa;
- ha collocato e presso la madre;
PE Per_2
- ha previsto che il padre li possa vedere: a) a fine settimana alterni da venerdì alle 18,00 alla domenica sera alle 19,00 con accompagnamento a casa della madre;
b) nelle settimane in cui li ha con sé nel weekend un pomeriggio (individuato salvo diversi pagina 2 di 8 accordi nel mercoledì) con pernottamento e accompagnamento a scuola o nei centri estivi o a casa della madre;
c) nelle altre settimane due pomeriggi (individuati salvi diversi accordi nel martedì e nel mercoledì) con pernottamento e accompagnamento a scuola o nei centri estivi o a casa della madre;
d) nelle vacanze natalizie sette giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il Capodanno;
e) nelle vacanze pasquali tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; f) in estate, al pari della madre, due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- ha posto a carico del OR un contributo di 400,00 euro Controparte_1 per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie Nell'udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. In attesa di svolgere i necessari accertamenti è necessario dettare le disposizioni provvisorie e urgenti.
3a. Debbono essere preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riformulate dalle parti nei fogli di precisazione delle conclusioni. Quanto alle prove testi articolate a prova diretta dalla ricorrente e a prova contraria dal resistente di richiama integralmente l'ordinanza del 9 maggio 2025. In relazione alla C.T.U. domandata dal OR va Controparte_1 evidenziato che nel caso di specie trattasi di mezzo di ricerca della prova superfluo, alla luce di quanto emerso dall'audizione delle parti e del figlio primogenito della coppia. 3b. Deve essere senz'altro pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi di entrambe le parti (dai quali emerge una conflittualità insanabile) e dalle dichiarazioni sia della ricorrente sia del resistente. 3c. Si deve ora passare alla valutazione delle questioni relative all'affidamento e al collocamento di e , nonché alla regolamentazione del diritto di visita PE Per_2 del genitore non collocatario. I minori debbono essere affidati ai genitori in forma condivisa come domandato da entrambe le parti. Non sono infatti emersi elementi di inadeguatezza dei ORi Pt_1
e , né circostanze che facciano ritenere che l'affido a uno solo di Controparte_1 loro sia maggiormente rispondente agli interessi della prole. I figli debbono essere collocati presso la madre. Invero, , sentito nell'udienza del 7 maggio 2024, ha chiaramente espresso PE il proprio desiderio di “stare più spesso” con la ricorrente, sottolineando che solo nell'ultimo anno il padre è stato più presente e riferendo di non avere molto dialogo con il resistente e di essere in confidenza e riuscire a parlare molto di più con la ORa
. Pt_1
Orbene, se è indubbio che il Tribunale non sia vincolato ai desideri dei figli, nondimeno nell'audizione è apparso pienamente capace di discernere e le sue PE
pagina 3 di 8 risposte sono sembrate essere il frutto del suo volere, senza condizionamenti. Pertanto deve ritenersi giusto tenere conto della chiara volontà del ragazzino. Inoltre, si deve sottolineare che, a detta dello stesso OR , Controparte_1 mentre è accomodante e con lui “con lui le cose vanno meglio”, il PE secondogenito , che non è stato ascoltato perché infradodicenne, ha un carattere Per_2
“testardo e oppositivo” e con lui ha discussioni, con la conseguenza che l'allocazione del secondogenito presso il padre darebbe luogo a una situazione complicata e problematica. In conclusione, dunque, appare maggiormente aderente al preminente interesse dei figli prevedere che siano collocati presso la madre, atteso che entrambi sembrano avere con lei un rapporto migliore rispetto a quello che hanno con il padre. Va peraltro garantito un congruo periodo di permanenza della prole con il OR
, onde consentire ai minori di mantenere e sviluppare la loro Controparte_1 relazione con entrambi i genitori. Va dunque previsto che il OR possa tenere con sé i figli Controparte_1
a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola o, nei periodi di vacanza, dalle 17,30, alla domenica alle 21,00, con obbligo di riportarli a casa della madre dopo avere cenato con loro;
nelle settimane in cui non li ha con sé nel weekend due pomeriggi con pernottamento (individuati salvi diversi accordi nel martedì e nel mercoledì); nelle altre settimane un pomeriggio (individuato, salvi diversi accordi nel mercoledì) con pernottamento;
al pari della madre, nelle vacanze natalizie sette giorni in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio, nelle festività pasquali tre giorni in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in estate due settimane anche non consecutive. 3d. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del OR CP_1
per il mantenimento di e si deve premettere che ai sensi
[...] PE Per_2 dell'art. 316 bis, primo comma, c.c. i genitori hanno il dovere di mantenere i figli in concorso tra loro, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ciò posto, la ORa : Pt_1
- vive e continuerà ad abitare nella ex casa coniugale di proprietà anche del marito, su cui non gravano mutui;
- è insegnante di ruolo presso la scuola pubblica;
- oltre che dell'appartamento contiguo a quello del resistente che costituisce parte della residenza familiare, è proprietaria di un'unità immobiliare sito in viale Saffi n. 10 a MO, locata a cedolare secca fino al giugno 2022, adibita a “B&B” fino all'ottobre 2024 e verosimilmente successivamente messa a reddito in altro modo;
- per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 24.501,00 euro (2.042,00 mensili), di cui 21.247,00 da lavoro dipendente e 3.254,00 da cespiti immobiliari, a 26.331,00 euro (2.194,00 mensili), di cui 23.077,00 da lavoro dipendente e 3.254,00 da cespiti immobiliari, a 32.751,00 euro (2.729,00 mensili), di cui 26.985,00 da lavoro dipendente e 5.766,00 da cespiti immobiliari;
pagina 4 di 8 - per l'anno 2023 non ha depositato il modello 730, ma dalla CU allegata agli atti emerge che ha denunciato un reddito netto da lavoro dipendente di 24.396,00 euro e uno al lordo delle imposte per i suoi cespiti immobiliari di 6.801,00;
- è titolare di vari rapporti bancari: un conto corrente presso la “Banca di MO” su cui al 31 marzo 2024 vi era un saldo attivo di circa 4.320,00 euro, un conto corrente presso ” sul quale alla fine del 2023 vi era un saldo negativo di 5007,00 CP_3 euro, tre conti deposito titoli (due presso “ ” e uno presso la “Banca di CP_3
MO”) sui quali al 31 dicembre 2023 vi era un saldo di “0”, un conto deposito a risparmio presso “ sul quale alla fine del 2023 vi era un saldo attivo Controparte_4 di 8 euro;
- l'assegno unico per la prole è versato su un conto corrente intestato a lei e al marito e per il futuro sarà percepito a metà per ciascuno.
Dal canto suo il OR : Controparte_1
- essendo la casa coniugale stata assegnata alla moglie, ha dovuto reperire un nuovo alloggio e fare fronte ai relativi costi, indicati in memoria di replica (senza peraltro produrre il contratto di locazione) in 500,00 euro;
- dal 3 gennaio 1994 è dipendente a tempo indeterminato della società “Cooperativa Ceramica” di MO come tecnico ceramista;
- per gli anni 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti annui pari rispettivamente a 32.059,00 euro (2.672,00 mensili), a 31.244,00 euro (2.604.00 mensili) e a 29.859,00 euro (2.488,00 mensili);
- è titolare di numerosi rapporti bancari, alcuni dei quali (quattro conti deposito titoli accesi presso ” e uno presso “Anima sgr”) alla fine del 2023 avevano CP_3 saldo “0), uno (conto corrente acceso presso ” probabilmente cointestato CP_3 con la moglie, attesa l'uguaglianza del saldo) che aveva un saldo passivo di 5.007,00 euro e gli altri che presentavano un saldo attivo al 31 dicembre 2023 (conto corrente presso “ ” di 8.453,00, un conto corrente acceso presso “Unicredit s.p.a.” di CP_3
101,00, otto gestioni collettive di risparmio presso ” di complessivi CP_3
85.730,00 euro, un conto deposito titolo acceso presso “Unicredit s.p.a.” di 16.873.00 euro, un conto deposito al risparmio presso “ di 1.004,00, un prodotto Controparte_4 finanziario presso “Unicredit- Allianz Vita” di 3.600,00, un investimento presso
[...]
di 10.639,82), nonché di una polizza “Unicredit Strategy” con saldo Controparte_4 attivo di 1.800.00 euro;
- il 7 dicembre 2023 è deceduta sua madre, lasciando eredi il marito e i due figli;
la defunta e il coniuge erano titolari di un terreno a MO e di tre appartamenti, di cui due a MO (uno locato per 500,00 euro mensili e il secondo utilizzato dal padre e dal fratello del resistente) e uno a Vigo di Cadore (BL) usato dalla famiglia per le vacanze;
la de cuius era inoltre intestataria esclusiva di un conto corrente su cui all'epoca della morte erano depositati circa 8.500,00 euro e di vari investimenti cointestati con il marito, investimenti dei quali non è chiaramente evincibile la porzione spettante al resistente;
- il OR contribuirà in modo rilevante al mantenimento Controparte_1 della prole in forma diretta.
pagina 5 di 8 Alla luce delle sopra esposte considerazioni, e tenuto anche conto del fatto che la ORa è assegnataria di un immobile appartenente in parte al marito, appare Pt_1 equo e congruo stabilire a carico del madre un contributo mensile di 400,00 euro complessivi (200,00 per ciascun minore) per il mantenimento ordinario della prole. Le spese straordinarie debbono essere invece essere poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbono seguire la soccombenza prevalente. In particolare, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto in un valore ricompreso tra il minimo e il medio per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi nata a [...] Parte_1 il 1° agosto 1976, e nato a [...] il 10 marzo Controparte_1
1970, unitisi in matrimonio a DO (BO) il 27 giugno 2011, atto trascritto nei Registri di Matrimonio del predetto Comune al numero 14, parte II, serie C, anno 2011;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3) affida i figli delle parti, e , a entrambi i genitori in forma PE Per_2 condivisa;
questi ultimi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre ciascuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui li avrà con sé;
4) colloca i bambini presso la madre e per l'effetto assegna a quest'ultima la casa coniugale sita a MO (BO) in via Zampieri Vespignani n. 49;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sè i figli:
- a fine settimana alterni da venerdì alle 17,30 alla domenica sera alle 21,00 con accompagnamento a casa della madre dopo cena;
- nelle settimane in cui li ha con sé nel weekend un pomeriggio (individuato salvo diversi accordi nel mercoledì) con pernottamento e accompagnamento a scuola o, nei periodi di vacanza, nei centri estivi o a casa della madre;
nelle altre settimane due pomeriggi (individuati salvi diversi accordi nel martedì e nel mercoledì) con pernottamento e accompagnamento a scuola o, nei periodi di vacanza, nei centri estivi o a casa della madre;
- nelle vacanze natalizie sette giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il Capodanno;
- nelle vacanze pasquali tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la pagina 6 di 8 Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate, al pari della madre, due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo sulla suddivisione dei periodi di vacanza, la scelta spetterà alla madre negli anni pari e al padre in quelli dispari;
6) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del OR
l'obbligo di corrispondere alla ORa , a titolo di Controparte_1 Pt_1 contributo al mantenimento di e , la somma mensile di 400,00 euro PE Per_2
(200,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) con decorrenza dalla domanda, pone altresì a carico dei ORi e Pt_1
l'obbligo di pagare, per la quota del 50% ciascuno, le spese Controparte_1 straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata,
pagina 7 di 8 fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
9) condanna il OR a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 5.700,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 26 marzo 2025
La Giudice Est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai ORi Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da (C.F. ), nata a [...] il 1° agosto 1976, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv. Tiziana FALVO e Michele Angelo LUPOI, presso il cui studio, sito in Bologna, via Altabella n. 15, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro (C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10 marzo 1970, rappresentato e difeso dagli Avv. Marco MINOCCARI e Michela CASALE, presso il cui studio in MO (BO), piazza Gramsci n. 29, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
*** Oggetto: Ricorso per separazione giudiziale.
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato in data 17 gennaio 2025:
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 16 gennaio 2025:
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 in DO (BO), il 27 giugno 2011.
pagina 1 di 8 Dall'unione sono nati , l'11 marzo 2012, e , l'8 agosto 2015. PE Per_2
Il nucleo ha fissato la propria residenza in un appartamento sito nella via Zampieri Vespignani n. 49 di MO, composto da due unità immobiliari di proprietà l'una del OR e l'altra della ORa . Controparte_1 Pt_1
2. Con ricorso depositato il 18 dicembre 2023 la ORa ha chiesto che: Pt_1
- sia pronunciata la separazione personale tra le parti;
- e siano affidati in forma condivisa ai due genitori;
PE Per_2
- i minori siano collocati presso di lei con conseguente assegnazione della casa familiare;
- sia previsto che il padre possa tenere i figli a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio alla domenica sera, un pomeriggio nelle settimane in cui nei weekend stanno con lui e due pomeriggi nelle altre, sette giorni nelle vacanze natalizie, le vacanze pasquali ad anni alterni, 15 giorni in estate;
- sia previsto a carico del padre un assegno di 700,00 euro mensili complessivi
(350,00 per ciascun minore) per il mantenimento di e , oltre al carico PE Per_2 del 50% delle spese straordinarie. Ha inoltre formulato istanze istruttorie. Si è costituito in giudizio il OR , il quale: Controparte_2
- ha integralmente contestato le allegazioni di controparte;
- si è associato all'istanza di pronuncia della separazione tra i coniugi;
- quanto ai figli ha chiesto che:
• siano affidati in forma condivisa a entrambi i genitori;
• in via principale siano collocati presso di lui con regolamentazione delle visite materne e conseguente assegnazione della casa familiare;
in via subordinata siano allocati presso i due genitori in forma paritaria senza alcun provvedimento di assegnazione della casa familiare, da suddividere nelle due originarie unità abitative;
• egli e la madre provvedano in via diretta al mantenimento della prole con ripartizione delle spese straordinarie al 50% per ciascuno. Ha proposto istanze istruttorie. Nell'udienza del 2 aprile 2024 sono state sentite le parti, le quali hanno confermato e precisato il contenuto dei rispettivi atti. La Giudice, ritenuta la necessità di sentire il figlio primogenito sul collocamento e il diritto di visita, ha rinviato al 7 maggio 2024. In quest'ultima occasione è stato ascoltato e la Giudice si è riservata di PE adottare i provvedimenti provvisori e urgenti. Con ordinanza del 9 maggio 2025 la Giudice:
- ha affidato i figli ai due genitori in via condivisa;
- ha collocato e presso la madre;
PE Per_2
- ha previsto che il padre li possa vedere: a) a fine settimana alterni da venerdì alle 18,00 alla domenica sera alle 19,00 con accompagnamento a casa della madre;
b) nelle settimane in cui li ha con sé nel weekend un pomeriggio (individuato salvo diversi pagina 2 di 8 accordi nel mercoledì) con pernottamento e accompagnamento a scuola o nei centri estivi o a casa della madre;
c) nelle altre settimane due pomeriggi (individuati salvi diversi accordi nel martedì e nel mercoledì) con pernottamento e accompagnamento a scuola o nei centri estivi o a casa della madre;
d) nelle vacanze natalizie sette giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il Capodanno;
e) nelle vacanze pasquali tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; f) in estate, al pari della madre, due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- ha posto a carico del OR un contributo di 400,00 euro Controparte_1 per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie Nell'udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. In attesa di svolgere i necessari accertamenti è necessario dettare le disposizioni provvisorie e urgenti.
3a. Debbono essere preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riformulate dalle parti nei fogli di precisazione delle conclusioni. Quanto alle prove testi articolate a prova diretta dalla ricorrente e a prova contraria dal resistente di richiama integralmente l'ordinanza del 9 maggio 2025. In relazione alla C.T.U. domandata dal OR va Controparte_1 evidenziato che nel caso di specie trattasi di mezzo di ricerca della prova superfluo, alla luce di quanto emerso dall'audizione delle parti e del figlio primogenito della coppia. 3b. Deve essere senz'altro pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi di entrambe le parti (dai quali emerge una conflittualità insanabile) e dalle dichiarazioni sia della ricorrente sia del resistente. 3c. Si deve ora passare alla valutazione delle questioni relative all'affidamento e al collocamento di e , nonché alla regolamentazione del diritto di visita PE Per_2 del genitore non collocatario. I minori debbono essere affidati ai genitori in forma condivisa come domandato da entrambe le parti. Non sono infatti emersi elementi di inadeguatezza dei ORi Pt_1
e , né circostanze che facciano ritenere che l'affido a uno solo di Controparte_1 loro sia maggiormente rispondente agli interessi della prole. I figli debbono essere collocati presso la madre. Invero, , sentito nell'udienza del 7 maggio 2024, ha chiaramente espresso PE il proprio desiderio di “stare più spesso” con la ricorrente, sottolineando che solo nell'ultimo anno il padre è stato più presente e riferendo di non avere molto dialogo con il resistente e di essere in confidenza e riuscire a parlare molto di più con la ORa
. Pt_1
Orbene, se è indubbio che il Tribunale non sia vincolato ai desideri dei figli, nondimeno nell'audizione è apparso pienamente capace di discernere e le sue PE
pagina 3 di 8 risposte sono sembrate essere il frutto del suo volere, senza condizionamenti. Pertanto deve ritenersi giusto tenere conto della chiara volontà del ragazzino. Inoltre, si deve sottolineare che, a detta dello stesso OR , Controparte_1 mentre è accomodante e con lui “con lui le cose vanno meglio”, il PE secondogenito , che non è stato ascoltato perché infradodicenne, ha un carattere Per_2
“testardo e oppositivo” e con lui ha discussioni, con la conseguenza che l'allocazione del secondogenito presso il padre darebbe luogo a una situazione complicata e problematica. In conclusione, dunque, appare maggiormente aderente al preminente interesse dei figli prevedere che siano collocati presso la madre, atteso che entrambi sembrano avere con lei un rapporto migliore rispetto a quello che hanno con il padre. Va peraltro garantito un congruo periodo di permanenza della prole con il OR
, onde consentire ai minori di mantenere e sviluppare la loro Controparte_1 relazione con entrambi i genitori. Va dunque previsto che il OR possa tenere con sé i figli Controparte_1
a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola o, nei periodi di vacanza, dalle 17,30, alla domenica alle 21,00, con obbligo di riportarli a casa della madre dopo avere cenato con loro;
nelle settimane in cui non li ha con sé nel weekend due pomeriggi con pernottamento (individuati salvi diversi accordi nel martedì e nel mercoledì); nelle altre settimane un pomeriggio (individuato, salvi diversi accordi nel mercoledì) con pernottamento;
al pari della madre, nelle vacanze natalizie sette giorni in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio, nelle festività pasquali tre giorni in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in estate due settimane anche non consecutive. 3d. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del OR CP_1
per il mantenimento di e si deve premettere che ai sensi
[...] PE Per_2 dell'art. 316 bis, primo comma, c.c. i genitori hanno il dovere di mantenere i figli in concorso tra loro, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ciò posto, la ORa : Pt_1
- vive e continuerà ad abitare nella ex casa coniugale di proprietà anche del marito, su cui non gravano mutui;
- è insegnante di ruolo presso la scuola pubblica;
- oltre che dell'appartamento contiguo a quello del resistente che costituisce parte della residenza familiare, è proprietaria di un'unità immobiliare sito in viale Saffi n. 10 a MO, locata a cedolare secca fino al giugno 2022, adibita a “B&B” fino all'ottobre 2024 e verosimilmente successivamente messa a reddito in altro modo;
- per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 24.501,00 euro (2.042,00 mensili), di cui 21.247,00 da lavoro dipendente e 3.254,00 da cespiti immobiliari, a 26.331,00 euro (2.194,00 mensili), di cui 23.077,00 da lavoro dipendente e 3.254,00 da cespiti immobiliari, a 32.751,00 euro (2.729,00 mensili), di cui 26.985,00 da lavoro dipendente e 5.766,00 da cespiti immobiliari;
pagina 4 di 8 - per l'anno 2023 non ha depositato il modello 730, ma dalla CU allegata agli atti emerge che ha denunciato un reddito netto da lavoro dipendente di 24.396,00 euro e uno al lordo delle imposte per i suoi cespiti immobiliari di 6.801,00;
- è titolare di vari rapporti bancari: un conto corrente presso la “Banca di MO” su cui al 31 marzo 2024 vi era un saldo attivo di circa 4.320,00 euro, un conto corrente presso ” sul quale alla fine del 2023 vi era un saldo negativo di 5007,00 CP_3 euro, tre conti deposito titoli (due presso “ ” e uno presso la “Banca di CP_3
MO”) sui quali al 31 dicembre 2023 vi era un saldo di “0”, un conto deposito a risparmio presso “ sul quale alla fine del 2023 vi era un saldo attivo Controparte_4 di 8 euro;
- l'assegno unico per la prole è versato su un conto corrente intestato a lei e al marito e per il futuro sarà percepito a metà per ciascuno.
Dal canto suo il OR : Controparte_1
- essendo la casa coniugale stata assegnata alla moglie, ha dovuto reperire un nuovo alloggio e fare fronte ai relativi costi, indicati in memoria di replica (senza peraltro produrre il contratto di locazione) in 500,00 euro;
- dal 3 gennaio 1994 è dipendente a tempo indeterminato della società “Cooperativa Ceramica” di MO come tecnico ceramista;
- per gli anni 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti annui pari rispettivamente a 32.059,00 euro (2.672,00 mensili), a 31.244,00 euro (2.604.00 mensili) e a 29.859,00 euro (2.488,00 mensili);
- è titolare di numerosi rapporti bancari, alcuni dei quali (quattro conti deposito titoli accesi presso ” e uno presso “Anima sgr”) alla fine del 2023 avevano CP_3 saldo “0), uno (conto corrente acceso presso ” probabilmente cointestato CP_3 con la moglie, attesa l'uguaglianza del saldo) che aveva un saldo passivo di 5.007,00 euro e gli altri che presentavano un saldo attivo al 31 dicembre 2023 (conto corrente presso “ ” di 8.453,00, un conto corrente acceso presso “Unicredit s.p.a.” di CP_3
101,00, otto gestioni collettive di risparmio presso ” di complessivi CP_3
85.730,00 euro, un conto deposito titolo acceso presso “Unicredit s.p.a.” di 16.873.00 euro, un conto deposito al risparmio presso “ di 1.004,00, un prodotto Controparte_4 finanziario presso “Unicredit- Allianz Vita” di 3.600,00, un investimento presso
[...]
di 10.639,82), nonché di una polizza “Unicredit Strategy” con saldo Controparte_4 attivo di 1.800.00 euro;
- il 7 dicembre 2023 è deceduta sua madre, lasciando eredi il marito e i due figli;
la defunta e il coniuge erano titolari di un terreno a MO e di tre appartamenti, di cui due a MO (uno locato per 500,00 euro mensili e il secondo utilizzato dal padre e dal fratello del resistente) e uno a Vigo di Cadore (BL) usato dalla famiglia per le vacanze;
la de cuius era inoltre intestataria esclusiva di un conto corrente su cui all'epoca della morte erano depositati circa 8.500,00 euro e di vari investimenti cointestati con il marito, investimenti dei quali non è chiaramente evincibile la porzione spettante al resistente;
- il OR contribuirà in modo rilevante al mantenimento Controparte_1 della prole in forma diretta.
pagina 5 di 8 Alla luce delle sopra esposte considerazioni, e tenuto anche conto del fatto che la ORa è assegnataria di un immobile appartenente in parte al marito, appare Pt_1 equo e congruo stabilire a carico del madre un contributo mensile di 400,00 euro complessivi (200,00 per ciascun minore) per il mantenimento ordinario della prole. Le spese straordinarie debbono essere invece essere poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbono seguire la soccombenza prevalente. In particolare, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto in un valore ricompreso tra il minimo e il medio per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi nata a [...] Parte_1 il 1° agosto 1976, e nato a [...] il 10 marzo Controparte_1
1970, unitisi in matrimonio a DO (BO) il 27 giugno 2011, atto trascritto nei Registri di Matrimonio del predetto Comune al numero 14, parte II, serie C, anno 2011;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3) affida i figli delle parti, e , a entrambi i genitori in forma PE Per_2 condivisa;
questi ultimi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre ciascuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui li avrà con sé;
4) colloca i bambini presso la madre e per l'effetto assegna a quest'ultima la casa coniugale sita a MO (BO) in via Zampieri Vespignani n. 49;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sè i figli:
- a fine settimana alterni da venerdì alle 17,30 alla domenica sera alle 21,00 con accompagnamento a casa della madre dopo cena;
- nelle settimane in cui li ha con sé nel weekend un pomeriggio (individuato salvo diversi accordi nel mercoledì) con pernottamento e accompagnamento a scuola o, nei periodi di vacanza, nei centri estivi o a casa della madre;
nelle altre settimane due pomeriggi (individuati salvi diversi accordi nel martedì e nel mercoledì) con pernottamento e accompagnamento a scuola o, nei periodi di vacanza, nei centri estivi o a casa della madre;
- nelle vacanze natalizie sette giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il Capodanno;
- nelle vacanze pasquali tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la pagina 6 di 8 Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate, al pari della madre, due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo sulla suddivisione dei periodi di vacanza, la scelta spetterà alla madre negli anni pari e al padre in quelli dispari;
6) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del OR
l'obbligo di corrispondere alla ORa , a titolo di Controparte_1 Pt_1 contributo al mantenimento di e , la somma mensile di 400,00 euro PE Per_2
(200,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) con decorrenza dalla domanda, pone altresì a carico dei ORi e Pt_1
l'obbligo di pagare, per la quota del 50% ciascuno, le spese Controparte_1 straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata,
pagina 7 di 8 fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
9) condanna il OR a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 5.700,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 26 marzo 2025
La Giudice Est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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