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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/03/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5792/2020 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Sibilla Lucia (C.F. Parte_1 C.F._1
; C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rossi Marco (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
); C.F._3
OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
04.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso l'intestato Tribunale, Controparte_1
ha chiesto di ingiungere a e , in solido, il pagamento di € Parte_2 Parte_1
20.095,17, oltre interessi.
A sostegno della propria pretesa, ha esposto che tale credito è scaturito dal contratto di credito al consumo n. 44511068, stipulato da con la e Parte_2 Controparte_2
1 sottoscritto anche dalla sua ex moglie , in qualità di coobbligata;
ha evidenziato che Parte_1
i debitori sono risultati inadempienti e che, in data 17.12.2019, la ha ceduto Controparte_2
pro soluto il proprio credito alla Controparte_1
Conseguentemente, in data 28.07.2020 è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1336/2020, notificato a in data 21.08.2020. Parte_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 09.10.2020, ha formulato opposizione Parte_1
avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. 28/2010;
• mancata escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 comma 2 c.c..
Ha concluso, pertanto, chiedendo, revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Inoltre, evidenziato che, nell'ambito degli accordi di separazione personale stipulati con l'ex coniuge, è stato pattuito che la rata del mutuo per cui è causa gravasse a carico di Parte_2
; ha chiesto, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in causa tale soggetto, per essere
[...]
manlevata dallo stesso, in caso di condanna.
1.2 – Con comparsa depositata in data 05.02.2021, si è costituita in giudizio Controparte_1
argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – Rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di e Parte_2
concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti sono state invitate ad esperire il procedimento obbligatorio di mediazione. Successivamente, il Giudice ha assegnato, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e l'ha rinviata all'udienza del 04.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 09.10.2020, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
21.08.2020; inoltre, l'opposizione è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata
2 iscritta a ruolo in data 19.10.2020, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1– La procedibilità della domanda è confermata dall'esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, regolarmente espletato dalle parti, a seguito dell'invito formulato dal Giudice con ordinanza del 29.04.2021; esso si è concluso negativamente, come emerge dal verbale depositato da parte opposta in data 03.12.2021.
3 – Nel merito, in via preliminare, deve darsi atto della sussistenza della titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio in capo alla in qualità di successore a titolo Controparte_1
particolare della originaria creditrice Controparte_2
3.1 – Sul punto, occorre rilevare che, come chiarito da costante giurisprudenza, la parte che agisca in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Peraltro, si è ulteriormente precisato che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr. Corte appello Ancona sez. II, 25/01/2022, n. 90; Cassazione civile, sez. VI,
05/11/2020, n. 24798; Cassazione civile sez. I, 02/03/2016, n. 4116), con la conseguenza, dunque, che la mancata comunicazione dell'avvenuta cessione al debitore ceduto non determina alcun difetto di titolarità per il cessionario.
3.2 – Nel caso di specie, la titolarità del credito azionato in capo alla non è stata CP_1 specificamente contestata dall'opponente. Inoltre, essa deve anche ritenersi provata: invero, parte opposta ha prodotto copia del contratto di cessione stipulato con la nonché Controparte_2
l'elenco dei crediti oggetto della relativa operazione di cessione del credito, all'interno del quale risulta specificamente individuata la posizione debitoria facente capo a . Parte_2
Del resto, il contratto di cessione specifica vari criteri finalizzati all'individuazione dei crediti ceduti: anche alla luce di tali parametri, il credito per cui è causa deve ritenersi incluso all'interno della cessione in parola, poiché presenta tutte le caratteristiche enumerate.
4 – Sempre nel merito, occorre constatare che è stata provata l'esistenza del credito per cui è
3 causa.
4.1 – Al riguardo, si osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III,
20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16324). Del resto, tale criterio di riparto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr.
Cassazione civile. sez. III, 17/11/2003, n. 17371). Deve essere posto a carico della parte opposta, dunque, l'onere di provare l'esistenza del credito vantato.
4.2 – Nel presente giudizio, tale onere è stato soddisfatto, poiché parte opposta ha prodotto una copia del contratto di finanziamento da cui scaturisce la propria pretesa, sottoscritto dall'odierna opponente e non disconosciuto dalla stessa, che, d'altronde, non ha neppure contestato l'erogazione delle somme mutuate.
4.3 – Con riferimento alla quantificazione del credito attivato in sede monitoria, peraltro, si evidenzia che la creditrice ha prodotto l'estratto conto di cui all'art. 50 TUB, da cui risulta il credito in questione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di
4 interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/06/2018, n. 14640).
Nel caso di specie, l'opponente non ha contestato l'estratto conto depositato dalla controparte e, pertanto, la documentazione depositata dall'opponente può essere ritenuta sufficiente a provare l'esatto ammontare del credito in esame.
5 – A questo punto, è necessario procedere alla qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti, atteso che è stata indicata come coobbligata all'interno del contratto, ma ha Parte_1 asserito di aver prestato, in realtà, una garanzia fideiussoria in favore dell'ex marito e, pertanto, ha invocato l'applicazione dell'art. 1944 comma 2 c.c..
5.1 – In merito, si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza, in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è fideiussori, ossia responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex se, ossia di soggetto che, pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza acquisire la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. In tal caso, infatti, ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina. Di conseguenza, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante (cfr. Tribunale Firenze sez. III, 23/05/2019).
5.2 – Nel caso di specie, dall'interpretazione complessiva del contratto di finanziamento in esame emerge chiaramente il carattere accessorio dell'obbligazione assunta da , atteso che Parte_1
il prestito è stato richiesto da , destinatario delle somme erogate Parte_2
dall'istituto di credito e obbligato in via principale alla restituzione delle medesime, tramite addebito in conto corrente;
ella, pertanto, non è parte del contratto di finanziamento, ma deve essere qualificata come fideiussore.
Del resto, all'interno della sezione “garanzie richieste”, contenuta all'interno delle informazioni
5 di base sul credito ai consumatori” è stato espressamente indicato “coobbligato”: ciò conferma, dunque, che quest'ultimo ha assunto un'obbligazione di garanzia, qualificabile come fideiussione.
5.3 – La natura fideiussoria dell'obbligazione assunta dall'opponente implica l'applicabilità dell'art. 1944 comma 2 c.c., invocato all'interno dell'atto di opposizione.
Esso prevede: “Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione”.
Nel caso di specie, tuttavia, l'eccezione è infondata, poiché la disposizione in esame consente il benficium excussionis solo se espressamente previsto dai contraenti. Nel caso di specie, esso non
è stato pattuito dalle parti;
al contrario, l'art. 2 delle condizioni generali, relativo alle
“obbligazioni del cliente e del coobbligato”, stabilisce che “il cliente e il coobbligato sono tenuti Con in solido ex art. 1292 c.c. a rimborsare ad l'importo totale dovuto alle scadenze e con le modalità indicato in contratto”.
Deve trovare applicazione, in questa prospettiva, il comma 1 dell'art. 1944 c.c., che stabilisce: “Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito”.
L'opposizione, pertanto, è infondata.
6 – Infine, è necessario rilevare l'inopponibilità, ai sensi dell'art. 1372 c.c., degli accordi stipulati dall'opponente con il debitore principale. Tali accordi potrebbero generare un obbligo di manleva a carico di;
tuttavia, non essendo stata autorizzata la chiamata in causa del Parte_2
medesimo, tale domanda esula dal presente giudizio.
7 – In definitiva, il credito vantato da parte opposta risulta provato da idonea documentazione e fondato su un contratto validamente stipulato. Pertanto, l'opposizione in esame deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte opponente, in favore della parte opposta;
in effetti, l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo
6 quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (cfr. Cassazione civile sez. VI,
19/06/2012, n. 10053; Cassazione civile sez. VI, 31/03/2017, n. 8388).
Tali spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia III del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1336/2020 del
28.07.2020;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre spese generali, C.P.A.
e I.V.A., come per legge;
Nola, 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5792/2020 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Sibilla Lucia (C.F. Parte_1 C.F._1
; C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rossi Marco (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
); C.F._3
OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
04.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso l'intestato Tribunale, Controparte_1
ha chiesto di ingiungere a e , in solido, il pagamento di € Parte_2 Parte_1
20.095,17, oltre interessi.
A sostegno della propria pretesa, ha esposto che tale credito è scaturito dal contratto di credito al consumo n. 44511068, stipulato da con la e Parte_2 Controparte_2
1 sottoscritto anche dalla sua ex moglie , in qualità di coobbligata;
ha evidenziato che Parte_1
i debitori sono risultati inadempienti e che, in data 17.12.2019, la ha ceduto Controparte_2
pro soluto il proprio credito alla Controparte_1
Conseguentemente, in data 28.07.2020 è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1336/2020, notificato a in data 21.08.2020. Parte_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 09.10.2020, ha formulato opposizione Parte_1
avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. 28/2010;
• mancata escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 comma 2 c.c..
Ha concluso, pertanto, chiedendo, revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Inoltre, evidenziato che, nell'ambito degli accordi di separazione personale stipulati con l'ex coniuge, è stato pattuito che la rata del mutuo per cui è causa gravasse a carico di Parte_2
; ha chiesto, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in causa tale soggetto, per essere
[...]
manlevata dallo stesso, in caso di condanna.
1.2 – Con comparsa depositata in data 05.02.2021, si è costituita in giudizio Controparte_1
argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – Rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di e Parte_2
concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti sono state invitate ad esperire il procedimento obbligatorio di mediazione. Successivamente, il Giudice ha assegnato, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e l'ha rinviata all'udienza del 04.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 09.10.2020, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
21.08.2020; inoltre, l'opposizione è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata
2 iscritta a ruolo in data 19.10.2020, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1– La procedibilità della domanda è confermata dall'esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, regolarmente espletato dalle parti, a seguito dell'invito formulato dal Giudice con ordinanza del 29.04.2021; esso si è concluso negativamente, come emerge dal verbale depositato da parte opposta in data 03.12.2021.
3 – Nel merito, in via preliminare, deve darsi atto della sussistenza della titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio in capo alla in qualità di successore a titolo Controparte_1
particolare della originaria creditrice Controparte_2
3.1 – Sul punto, occorre rilevare che, come chiarito da costante giurisprudenza, la parte che agisca in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Peraltro, si è ulteriormente precisato che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr. Corte appello Ancona sez. II, 25/01/2022, n. 90; Cassazione civile, sez. VI,
05/11/2020, n. 24798; Cassazione civile sez. I, 02/03/2016, n. 4116), con la conseguenza, dunque, che la mancata comunicazione dell'avvenuta cessione al debitore ceduto non determina alcun difetto di titolarità per il cessionario.
3.2 – Nel caso di specie, la titolarità del credito azionato in capo alla non è stata CP_1 specificamente contestata dall'opponente. Inoltre, essa deve anche ritenersi provata: invero, parte opposta ha prodotto copia del contratto di cessione stipulato con la nonché Controparte_2
l'elenco dei crediti oggetto della relativa operazione di cessione del credito, all'interno del quale risulta specificamente individuata la posizione debitoria facente capo a . Parte_2
Del resto, il contratto di cessione specifica vari criteri finalizzati all'individuazione dei crediti ceduti: anche alla luce di tali parametri, il credito per cui è causa deve ritenersi incluso all'interno della cessione in parola, poiché presenta tutte le caratteristiche enumerate.
4 – Sempre nel merito, occorre constatare che è stata provata l'esistenza del credito per cui è
3 causa.
4.1 – Al riguardo, si osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III,
20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16324). Del resto, tale criterio di riparto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr.
Cassazione civile. sez. III, 17/11/2003, n. 17371). Deve essere posto a carico della parte opposta, dunque, l'onere di provare l'esistenza del credito vantato.
4.2 – Nel presente giudizio, tale onere è stato soddisfatto, poiché parte opposta ha prodotto una copia del contratto di finanziamento da cui scaturisce la propria pretesa, sottoscritto dall'odierna opponente e non disconosciuto dalla stessa, che, d'altronde, non ha neppure contestato l'erogazione delle somme mutuate.
4.3 – Con riferimento alla quantificazione del credito attivato in sede monitoria, peraltro, si evidenzia che la creditrice ha prodotto l'estratto conto di cui all'art. 50 TUB, da cui risulta il credito in questione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di
4 interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/06/2018, n. 14640).
Nel caso di specie, l'opponente non ha contestato l'estratto conto depositato dalla controparte e, pertanto, la documentazione depositata dall'opponente può essere ritenuta sufficiente a provare l'esatto ammontare del credito in esame.
5 – A questo punto, è necessario procedere alla qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti, atteso che è stata indicata come coobbligata all'interno del contratto, ma ha Parte_1 asserito di aver prestato, in realtà, una garanzia fideiussoria in favore dell'ex marito e, pertanto, ha invocato l'applicazione dell'art. 1944 comma 2 c.c..
5.1 – In merito, si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza, in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è fideiussori, ossia responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex se, ossia di soggetto che, pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza acquisire la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. In tal caso, infatti, ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina. Di conseguenza, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante (cfr. Tribunale Firenze sez. III, 23/05/2019).
5.2 – Nel caso di specie, dall'interpretazione complessiva del contratto di finanziamento in esame emerge chiaramente il carattere accessorio dell'obbligazione assunta da , atteso che Parte_1
il prestito è stato richiesto da , destinatario delle somme erogate Parte_2
dall'istituto di credito e obbligato in via principale alla restituzione delle medesime, tramite addebito in conto corrente;
ella, pertanto, non è parte del contratto di finanziamento, ma deve essere qualificata come fideiussore.
Del resto, all'interno della sezione “garanzie richieste”, contenuta all'interno delle informazioni
5 di base sul credito ai consumatori” è stato espressamente indicato “coobbligato”: ciò conferma, dunque, che quest'ultimo ha assunto un'obbligazione di garanzia, qualificabile come fideiussione.
5.3 – La natura fideiussoria dell'obbligazione assunta dall'opponente implica l'applicabilità dell'art. 1944 comma 2 c.c., invocato all'interno dell'atto di opposizione.
Esso prevede: “Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione”.
Nel caso di specie, tuttavia, l'eccezione è infondata, poiché la disposizione in esame consente il benficium excussionis solo se espressamente previsto dai contraenti. Nel caso di specie, esso non
è stato pattuito dalle parti;
al contrario, l'art. 2 delle condizioni generali, relativo alle
“obbligazioni del cliente e del coobbligato”, stabilisce che “il cliente e il coobbligato sono tenuti Con in solido ex art. 1292 c.c. a rimborsare ad l'importo totale dovuto alle scadenze e con le modalità indicato in contratto”.
Deve trovare applicazione, in questa prospettiva, il comma 1 dell'art. 1944 c.c., che stabilisce: “Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito”.
L'opposizione, pertanto, è infondata.
6 – Infine, è necessario rilevare l'inopponibilità, ai sensi dell'art. 1372 c.c., degli accordi stipulati dall'opponente con il debitore principale. Tali accordi potrebbero generare un obbligo di manleva a carico di;
tuttavia, non essendo stata autorizzata la chiamata in causa del Parte_2
medesimo, tale domanda esula dal presente giudizio.
7 – In definitiva, il credito vantato da parte opposta risulta provato da idonea documentazione e fondato su un contratto validamente stipulato. Pertanto, l'opposizione in esame deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte opponente, in favore della parte opposta;
in effetti, l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo
6 quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (cfr. Cassazione civile sez. VI,
19/06/2012, n. 10053; Cassazione civile sez. VI, 31/03/2017, n. 8388).
Tali spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia III del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1336/2020 del
28.07.2020;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre spese generali, C.P.A.
e I.V.A., come per legge;
Nola, 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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