CASS
Sentenza 5 gennaio 1966
Sentenza 5 gennaio 1966
Massime • 1
Il conduttore,il quale sospenda unilateralmente il pagamento dei canoni allegando di aver diritto al rimborso di aumenti richiestigli oltre la misura legale, versa in stato di inadempimento, da ritenersi colpevole, non potendo invocare la buona fede chi versa in illecito per un comportamento riconducibile ad una ipotesi di ragion fattasi. *
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/01/1966, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 1966 |
Testo completo
Il conduttore,il quale sospenda unilateralmente il pagamento dei canoni allegando di aver diritto al rimborso di aumenti richiestigli oltre la misura legale, versa in stato di inadempimento, da ritenersi colpevole, non potendo invocare la buona fede chi versa in illecito per un comportamento riconducibile ad una ipotesi di ragion fattasi. *