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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 24/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 07/10/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. GIOVANNI SINISCALCHI, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MARIA INGRID BARONI e dall'avv. MARTINA NARRA, elettivamente domiciliato presso i difensori, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 05/03/2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
*
CONCLUSIONI CONGIUNTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
NOTE DEPOSITATE TELEMATICAMENTE IN DATA 10.02.2025 E DI SEGUITO RIPORTATE: “ A) Pronunciare la separazione personale dei sigg.ri , nata Parte_1 C.F._1
a Milano il 05.06.1978 e , nato a [...] il CP_1 C.F._2
18.09.1979, residenti in [...], coniugatisi in Comazzo (LO) con matrimonio regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Parte II, Serie A, n. 9 del Comune di Comazzo, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2) La IG minore , che avrà collocazione abitativa e residenza presso la madre, verrà Per_1
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa.
3) Il padre potrà vedere e tenere presso di sé un fine settimana alternato con la madre, dal Per_1
sabato dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina, nonché un giorno settimanale, tenendo conto degli impegni della IG. , durante il periodo delle vacanze estive, trascorrerà con ciascun Per_1
genitore, due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno. I ponti scolastici saranno ripartiti alternativamente tra i genitori, così come il periodo natalizio e pasquale.
4) Il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della IG , la somma di € 200,00, che sarà annualmente Per_1
rivalutata in base agli indici Istat. L'assegno unico in favore della IG sarà percepito interamente dalla madre. Le spese straordinarie da sostenersi in favore di saranno sostenute dai genitori Per_1
in misura del 50%, secondo le linee guida del Protocollo del Tribunale di Cremona così come aggiornato in data 28.11.2024, che dichiarano di conoscere ed accettare. A ciascun genitore è riconosciuto il diritto di richiedere in ragione del 50% le detrazioni per la IG a carico e per le spese sostenute in favore della medesima.
5) La casa coniugale, sita in Montodine (CR) Via Papa Giovanni XXIII n.32, di proprietà di entrambi
i coniugi, resterà assegnata alla signora che ivi vivrà con la IG e manterrà la Parte_1 Per_1
correlata residenza. Il signor provvederà, dal canto suo, a trasferire la relativa dimora in CP_1
una abitazione che andrà ad acquistare non appena si formalizzerà la cessione della propria quota di proprietà della casa coniugale alla moglie ed effettuerà il consequenziale cambio di residenza, asportando dalla suddetta abitazione i propri oggetti e gli effetti personali attualmente già collocati nella tavernetta e nel box.
6) In funzione della loro separazione personale, i signori e ripartendo fra di loro CP_1 Parte_1
il patrimonio comune tenendo conto dei rispettivi conferimenti e così definendo ogni rapporto di tipo economico originato e derivato dal loro matrimonio, convengono, quale accordo patrimoniale da considerarsi elemento funzionale ed indispensabile del presente atto, che il signora CP_1 ceda alla signora la propria quota di un mezzo della piena proprietà essendo la Parte_1
medesima già proprietaria della quota di un mezzo, delle unità immobiliari site in Montodine (CR)
Via Papa Giovanni XXIII n.32 – sopra descritta come casa coniugale – e precisamente: villetta su tre livelli (piani interrato, terra e primo) – composta da abitazione (della consistenza di quattro locali oltre servizi) ed autorimessa (in unico vano) – con annessa area scoperta pertinenziale, unità immobiliari rispettivamente censite nel catasto fabbricati del detto Comune di Montodine con i seguenti dati catastali, identificativi e di classamento: l'abitazione e l'area, unitamente accatastate: foglio 4, particella 1093 subalterno 501, categoria A/7, classe 1, consistenza vani 9, superficie catastale totale mq 218 (escluse aree scoperte mq.207), rendita catastale euro 836,66, Via Papa
Giovanni XXIII n.CM, piano S1-T-1; l'autorimessa: foglio 4, particella 1093 subalterno 502, categoria C/6, classe 1, consistenza mq 42, superficie catastale totale mq 49, rendita catastale euro
65,07, via Pablo Neruda n.CM, piano S1. Tale immobile è stato acquistato dai signori CP_1
e per atto di vendita a rogito in data 20.01.2023, Parte_1 Parte_2
Repertorio n. 9647, Raccolta n.7991. Quale corrispettivo della predetta operazione di acquisto, la signora provvederà a corrispondere al signor , l'importo di € 50.000,00, Parte_1 CP_1
alla data del rogito, che dovrà avvenire comunque non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Qualora non si addivenisse alla cessione della quota prima del 15/02/2025, si prevede la possibilità che la signora corrisponda un acconto sul prezzo di acquisto nella Parte_1 misura non superiore ad € 10.000,00, che possa consentire al marito, a sua volta, di conferire ulteriore acconto al suo promittente venditore al fine di differire l'atto di acquisto, che chiaramente non può avvenire prima della cessione della quota di immobile della casa coniugale alla moglie.
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare a qualsiasi pretesa di reciproco mantenimento.
8) Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti”.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 07.10.2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con in Comazzo (LO) il 13.09.2008 (trascritto CP_1
nei Registri dello stato civile del Comune di Comazzo al n. 9 parte II, Serie A anno 2008) unione dalla quale è nata la IG (nata il [...]), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Per_1
la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito.
La ricorrente chiedeva, altresì, l'affidamento in via condivisa della IG minore, con collocamento prevalente della stessa presso di sé e regolamentazione delle visite paterne come precisate in ricorso nonchè l'assegnazione della coniugale (in comproprietà tra i coniugi); la ricorrente domandava, inoltre, un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore della IG pari a €400,00 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il riconoscimento dell'importo integrale dell'assegno unico.
Con comparsa depositata il 30.12.2024, si costituiva in giudizio , aderendo alla CP_1
richiesta di separazione della moglie, con previsione dell'affidamento in via condivisa della IG minore e collocamento prevalente della stessa presso la madre. Il resistente precisava del resto che, nelle more del deposito della costituzione, le parti avevano raggiunto un accordo al fine di risolvere consensualmente la presente controversia.
Le parti comparivano quindi all'udienza del 20.01.2025 innanzi al Gop delegato per il tentativo di conciliazione ove confermavano di aver raggiunto un accordo al fine di addivenire a una bonaria definizione del procedimento e chiedevano, pertanto, di pronunciare la separazione alle condizioni indicate nel verbale.
Il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo, sostituiva la successiva udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito sino all'11.02.2025.
All'udienza dell'11.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti confermavano le conclusioni congiunte depositate in data 10.02.2025 e chiedevano al Tribunale di provvedere in conformità. Il Giudice rimetteva, quindi, la decisione al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 20/03/2025.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in Comazzo (LO) il 13.09.2008 (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Comazzo al n. 9 parte II, Serie A anno 2008).
Dal matrimonio è nata la IG (nata il [...]). Per_1
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti dato atto che la convivenza è cessata e, con essa, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda deve dunque essere accolta.
* La responsabilità genitoriale
Osserva preliminarmente il Collegio che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della minore (nata il [...]), in considerazione del sostanziale accordo tra le parti in Per_1 relazione agli aspetti più rilevanti della vita della prole. Ciò appare in linea con l'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327). Nel caso di specie si ritiene del tutto superfluo l'adempimento, dando così applicazione al dettato dell'art. 473 bis.4, ult. co.,
c.p.c., ai sensi del quale nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.
Tanto premesso, nel merito, può essere accolta la domanda di affidamento condiviso formulata dalle parti. In proposito, deve osservarsi che non emergono elementi di segno negativo tali da indurre il
Tribunale a derogare al regime dell'affidamento condiviso, tenuto conto che le parti hanno dimostrato di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, raggiungendo un accordo a definizione della odierna controversia;
può quindi essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole.
Va quindi disposto l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, trattandosi del regime ordinario previsto dal legislatore al fine di garantire un'effettiva bigenitorialità nell'esclusivo interesse della prole e, pertanto, da privilegiare in quanto maggiormente rispondente al benessere dei figli, in modo tale da accompagnarne il percorso di crescita.
rimarrà a vivere presso la madre, con la quale è sempre rimasta a vivere, nella ex casa Per_1
familiare sita a Montodine (CR), in via Papa Giovanni XXIII n. 32.
Quanto ai tempi di frequentazione con il padre, ritiene il Collegio che questo aspetto possa essere regolamentato secondo gli accordi individuati dalle parti, considerata l'età e lo stile di vita della minore e tenuto conto delle esigenze dei genitori.
Sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole.
* Le pattuizioni economiche raggiunte dalle parti
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultando i profili economici dell'accordo del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato dalle parti.
Il padre, dunque, contribuirà al mantenimento della IG minore mediante versamento alla madre di
€ 200,00 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, in relazione alle quali si richiama il Protocollo tra il
Tribunale di Cremona, il COA di cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato in data
28.11.2024.
Nella valutazione di congruità deve tenersi conto che il padre rinunciando alla sua quota dell'assegno unico contribuisce ulteriormente al mantenimento della prole.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti al fine di sistemare i rapporti economici originati dal matrimonio e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI, così statuisce:
1. PRONUNCIA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Comazzo (LO) il 13.09.2008 (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Comazzo al n. 9 parte II, Serie A anno 2008);
2. AFFIDA la IG minore (nata il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1
con collocamento presso la residenza della madre (attualmente a Montodine (CR), in via Papa
Giovanni XXIII n. 32), anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere presso di sé un fine settimana alternato Per_1
con la madre, dal sabato dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina, nonché un giorno settimanale, tenendo conto degli impegni della IG;
, durante il periodo delle Per_1
vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore, due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno. I ponti scolastici saranno ripartiti alternativamente tra i genitori, così come il periodo natalizio e pasquale;
sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
4. PONE a carico di , quale contributo al mantenimento indiretto della IG, il CP_1 pagamento della somma mensile complessiva di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, in relazione alle quali si richiama il Protocollo tra il Tribunale di Cremona, il COA di cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato in data 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5. DÀ ATTO che, su accordo delle parti, l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
6. ASSEGNA alla madre la ex casa coniugale sita a Montodine (CR), in via Papa Giovanni XXIII
n. 32, in comproprietà tra i coniugi;
7. DÀ ATTO che si impegna a trasferire la relativa dimora in una abitazione che CP_1
andrà ad acquistare non appena si formalizzerà la cessione della propria quota di proprietà della casa coniugale alla moglie ed effettuerà il consequenziale cambio di residenza, asportando dalla suddetta abitazione i propri oggetti e gli effetti personali nonché eventuali arredi su cui interverrà l'accordo con la ricorrente;
si impegna a cedere a CP_1
la propria quota di un mezzo delle unità immobiliari site in Montodine Parte_1
(CR) Via Papa Giovanni XXIII n.32 (come in atti meglio identificate e individuate), essendo la medesima già proprietaria della quota di un mezzo, alle condizioni meglio precisate nelle conclusioni congiunte depositate in atti;
8. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi pretesa di reciproco mantenimento;
9. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Comazzo (LO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 07/10/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. GIOVANNI SINISCALCHI, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MARIA INGRID BARONI e dall'avv. MARTINA NARRA, elettivamente domiciliato presso i difensori, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 05/03/2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
*
CONCLUSIONI CONGIUNTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
NOTE DEPOSITATE TELEMATICAMENTE IN DATA 10.02.2025 E DI SEGUITO RIPORTATE: “ A) Pronunciare la separazione personale dei sigg.ri , nata Parte_1 C.F._1
a Milano il 05.06.1978 e , nato a [...] il CP_1 C.F._2
18.09.1979, residenti in [...], coniugatisi in Comazzo (LO) con matrimonio regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Parte II, Serie A, n. 9 del Comune di Comazzo, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2) La IG minore , che avrà collocazione abitativa e residenza presso la madre, verrà Per_1
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa.
3) Il padre potrà vedere e tenere presso di sé un fine settimana alternato con la madre, dal Per_1
sabato dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina, nonché un giorno settimanale, tenendo conto degli impegni della IG. , durante il periodo delle vacanze estive, trascorrerà con ciascun Per_1
genitore, due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno. I ponti scolastici saranno ripartiti alternativamente tra i genitori, così come il periodo natalizio e pasquale.
4) Il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della IG , la somma di € 200,00, che sarà annualmente Per_1
rivalutata in base agli indici Istat. L'assegno unico in favore della IG sarà percepito interamente dalla madre. Le spese straordinarie da sostenersi in favore di saranno sostenute dai genitori Per_1
in misura del 50%, secondo le linee guida del Protocollo del Tribunale di Cremona così come aggiornato in data 28.11.2024, che dichiarano di conoscere ed accettare. A ciascun genitore è riconosciuto il diritto di richiedere in ragione del 50% le detrazioni per la IG a carico e per le spese sostenute in favore della medesima.
5) La casa coniugale, sita in Montodine (CR) Via Papa Giovanni XXIII n.32, di proprietà di entrambi
i coniugi, resterà assegnata alla signora che ivi vivrà con la IG e manterrà la Parte_1 Per_1
correlata residenza. Il signor provvederà, dal canto suo, a trasferire la relativa dimora in CP_1
una abitazione che andrà ad acquistare non appena si formalizzerà la cessione della propria quota di proprietà della casa coniugale alla moglie ed effettuerà il consequenziale cambio di residenza, asportando dalla suddetta abitazione i propri oggetti e gli effetti personali attualmente già collocati nella tavernetta e nel box.
6) In funzione della loro separazione personale, i signori e ripartendo fra di loro CP_1 Parte_1
il patrimonio comune tenendo conto dei rispettivi conferimenti e così definendo ogni rapporto di tipo economico originato e derivato dal loro matrimonio, convengono, quale accordo patrimoniale da considerarsi elemento funzionale ed indispensabile del presente atto, che il signora CP_1 ceda alla signora la propria quota di un mezzo della piena proprietà essendo la Parte_1
medesima già proprietaria della quota di un mezzo, delle unità immobiliari site in Montodine (CR)
Via Papa Giovanni XXIII n.32 – sopra descritta come casa coniugale – e precisamente: villetta su tre livelli (piani interrato, terra e primo) – composta da abitazione (della consistenza di quattro locali oltre servizi) ed autorimessa (in unico vano) – con annessa area scoperta pertinenziale, unità immobiliari rispettivamente censite nel catasto fabbricati del detto Comune di Montodine con i seguenti dati catastali, identificativi e di classamento: l'abitazione e l'area, unitamente accatastate: foglio 4, particella 1093 subalterno 501, categoria A/7, classe 1, consistenza vani 9, superficie catastale totale mq 218 (escluse aree scoperte mq.207), rendita catastale euro 836,66, Via Papa
Giovanni XXIII n.CM, piano S1-T-1; l'autorimessa: foglio 4, particella 1093 subalterno 502, categoria C/6, classe 1, consistenza mq 42, superficie catastale totale mq 49, rendita catastale euro
65,07, via Pablo Neruda n.CM, piano S1. Tale immobile è stato acquistato dai signori CP_1
e per atto di vendita a rogito in data 20.01.2023, Parte_1 Parte_2
Repertorio n. 9647, Raccolta n.7991. Quale corrispettivo della predetta operazione di acquisto, la signora provvederà a corrispondere al signor , l'importo di € 50.000,00, Parte_1 CP_1
alla data del rogito, che dovrà avvenire comunque non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Qualora non si addivenisse alla cessione della quota prima del 15/02/2025, si prevede la possibilità che la signora corrisponda un acconto sul prezzo di acquisto nella Parte_1 misura non superiore ad € 10.000,00, che possa consentire al marito, a sua volta, di conferire ulteriore acconto al suo promittente venditore al fine di differire l'atto di acquisto, che chiaramente non può avvenire prima della cessione della quota di immobile della casa coniugale alla moglie.
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare a qualsiasi pretesa di reciproco mantenimento.
8) Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti”.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 07.10.2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con in Comazzo (LO) il 13.09.2008 (trascritto CP_1
nei Registri dello stato civile del Comune di Comazzo al n. 9 parte II, Serie A anno 2008) unione dalla quale è nata la IG (nata il [...]), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Per_1
la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito.
La ricorrente chiedeva, altresì, l'affidamento in via condivisa della IG minore, con collocamento prevalente della stessa presso di sé e regolamentazione delle visite paterne come precisate in ricorso nonchè l'assegnazione della coniugale (in comproprietà tra i coniugi); la ricorrente domandava, inoltre, un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore della IG pari a €400,00 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il riconoscimento dell'importo integrale dell'assegno unico.
Con comparsa depositata il 30.12.2024, si costituiva in giudizio , aderendo alla CP_1
richiesta di separazione della moglie, con previsione dell'affidamento in via condivisa della IG minore e collocamento prevalente della stessa presso la madre. Il resistente precisava del resto che, nelle more del deposito della costituzione, le parti avevano raggiunto un accordo al fine di risolvere consensualmente la presente controversia.
Le parti comparivano quindi all'udienza del 20.01.2025 innanzi al Gop delegato per il tentativo di conciliazione ove confermavano di aver raggiunto un accordo al fine di addivenire a una bonaria definizione del procedimento e chiedevano, pertanto, di pronunciare la separazione alle condizioni indicate nel verbale.
Il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo, sostituiva la successiva udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito sino all'11.02.2025.
All'udienza dell'11.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti confermavano le conclusioni congiunte depositate in data 10.02.2025 e chiedevano al Tribunale di provvedere in conformità. Il Giudice rimetteva, quindi, la decisione al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 20/03/2025.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in Comazzo (LO) il 13.09.2008 (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Comazzo al n. 9 parte II, Serie A anno 2008).
Dal matrimonio è nata la IG (nata il [...]). Per_1
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti dato atto che la convivenza è cessata e, con essa, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda deve dunque essere accolta.
* La responsabilità genitoriale
Osserva preliminarmente il Collegio che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della minore (nata il [...]), in considerazione del sostanziale accordo tra le parti in Per_1 relazione agli aspetti più rilevanti della vita della prole. Ciò appare in linea con l'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327). Nel caso di specie si ritiene del tutto superfluo l'adempimento, dando così applicazione al dettato dell'art. 473 bis.4, ult. co.,
c.p.c., ai sensi del quale nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.
Tanto premesso, nel merito, può essere accolta la domanda di affidamento condiviso formulata dalle parti. In proposito, deve osservarsi che non emergono elementi di segno negativo tali da indurre il
Tribunale a derogare al regime dell'affidamento condiviso, tenuto conto che le parti hanno dimostrato di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, raggiungendo un accordo a definizione della odierna controversia;
può quindi essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole.
Va quindi disposto l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, trattandosi del regime ordinario previsto dal legislatore al fine di garantire un'effettiva bigenitorialità nell'esclusivo interesse della prole e, pertanto, da privilegiare in quanto maggiormente rispondente al benessere dei figli, in modo tale da accompagnarne il percorso di crescita.
rimarrà a vivere presso la madre, con la quale è sempre rimasta a vivere, nella ex casa Per_1
familiare sita a Montodine (CR), in via Papa Giovanni XXIII n. 32.
Quanto ai tempi di frequentazione con il padre, ritiene il Collegio che questo aspetto possa essere regolamentato secondo gli accordi individuati dalle parti, considerata l'età e lo stile di vita della minore e tenuto conto delle esigenze dei genitori.
Sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole.
* Le pattuizioni economiche raggiunte dalle parti
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultando i profili economici dell'accordo del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato dalle parti.
Il padre, dunque, contribuirà al mantenimento della IG minore mediante versamento alla madre di
€ 200,00 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, in relazione alle quali si richiama il Protocollo tra il
Tribunale di Cremona, il COA di cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato in data
28.11.2024.
Nella valutazione di congruità deve tenersi conto che il padre rinunciando alla sua quota dell'assegno unico contribuisce ulteriormente al mantenimento della prole.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti al fine di sistemare i rapporti economici originati dal matrimonio e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI, così statuisce:
1. PRONUNCIA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Comazzo (LO) il 13.09.2008 (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Comazzo al n. 9 parte II, Serie A anno 2008);
2. AFFIDA la IG minore (nata il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1
con collocamento presso la residenza della madre (attualmente a Montodine (CR), in via Papa
Giovanni XXIII n. 32), anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere presso di sé un fine settimana alternato Per_1
con la madre, dal sabato dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina, nonché un giorno settimanale, tenendo conto degli impegni della IG;
, durante il periodo delle Per_1
vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore, due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno. I ponti scolastici saranno ripartiti alternativamente tra i genitori, così come il periodo natalizio e pasquale;
sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
4. PONE a carico di , quale contributo al mantenimento indiretto della IG, il CP_1 pagamento della somma mensile complessiva di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, in relazione alle quali si richiama il Protocollo tra il Tribunale di Cremona, il COA di cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato in data 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5. DÀ ATTO che, su accordo delle parti, l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
6. ASSEGNA alla madre la ex casa coniugale sita a Montodine (CR), in via Papa Giovanni XXIII
n. 32, in comproprietà tra i coniugi;
7. DÀ ATTO che si impegna a trasferire la relativa dimora in una abitazione che CP_1
andrà ad acquistare non appena si formalizzerà la cessione della propria quota di proprietà della casa coniugale alla moglie ed effettuerà il consequenziale cambio di residenza, asportando dalla suddetta abitazione i propri oggetti e gli effetti personali nonché eventuali arredi su cui interverrà l'accordo con la ricorrente;
si impegna a cedere a CP_1
la propria quota di un mezzo delle unità immobiliari site in Montodine Parte_1
(CR) Via Papa Giovanni XXIII n.32 (come in atti meglio identificate e individuate), essendo la medesima già proprietaria della quota di un mezzo, alle condizioni meglio precisate nelle conclusioni congiunte depositate in atti;
8. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi pretesa di reciproco mantenimento;
9. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Comazzo (LO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato