CASS
Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2024, n. 5065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5065 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 5065 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 15/06/2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha accolto il reclamo proposto, a norma degli artt. 35-bis, 69, comma 6 lett. b), 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, 666 e 678 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Siracusa del 14/12/2021 e, per l'effetto, ha disposto la riduzione della pena inflitta a MM NE nella misura di novanta giorni, con corresponsione di rimedio risarcitorio dell'importo di euro 24, relativamente a 903 giorni di detenzione scontati dal reo in periodi che vanno dal 1995 al 2004 - in condizioni contrarie alle regole dettate dall'art. 3 CEDU. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il «ricorso straordinario per mero errore materiale» (per essere la somma dei giorni, in relazione ai quali far agire il suddetto rimedio risarcitorio, pari a 1.515, piuttosto che 903), proposto da MM NE, avverso la sopra detta decisione assunta dal medesimo Tribunale di sorveglianza. La decisione reiettiva si fonda sull'assunto della necessità di proposizione di ricorso per cassazione. 2. Ricorre per cassazione MM NE, per il tramite dell'avv. Barbara Ronsisvalle, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale denuncia cumulativamente vizi rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione e/o erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 3 CEDU e 35-ter Ord. pen., nonché irragionevole motivazione sul punto. In ipotesi difensiva si trattava di un mero errore di calcolo, che il Tribunale di sorveglianza avrebbe semplicemente dovuto correggere. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO 119 DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova precisare come - all'esito del reclamo proposto dal condannato dinanzi al Magistrato di sorveglianza, al fine di vedersi accordare il rimedio risarcitorio per violazione dell'art. 3 CEDU siano stati riconosciuti a MM NE 786 giorni di violazione. In sede di reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza, il condannato ha invece domandato il riconoscimento di 903 giorni di violazione;
il Tribunale di sorveglianza ha accolto tale richiesta. La proposizione di «ricorso straordinario per mero errore materiale» è finalizzata, dunque, a un 2 ulteriore calcolo dei giorni di violazione, da considerare ai fini del computo del rimedio risarcitorio;
tale periodo dovrebbe ora assommare - in ipotesi difensiva - a 1.515 giorni. 2.1. Risulta allora evidente come il «ricorso straordinario per errore materiale di fatto» veicolasse, in realtà, una domanda nuova, rispetto a quella che aveva formato oggetto della statuizione assunta dal Tribunale di sorveglianza. Da ciò, la natura palesemente inammissibile della richiesta, a prescindere dalla veste formale ad essa attribuita dall'interessato. 2.2. A tanto deve aggiungersi che il ricorso invoca niente altro, se non una nuova e difforme valutazione, direttamente incentrata sul merito, della vicenda dedotta. Ma il compito del giudice di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 5065 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 15/06/2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha accolto il reclamo proposto, a norma degli artt. 35-bis, 69, comma 6 lett. b), 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, 666 e 678 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Siracusa del 14/12/2021 e, per l'effetto, ha disposto la riduzione della pena inflitta a MM NE nella misura di novanta giorni, con corresponsione di rimedio risarcitorio dell'importo di euro 24, relativamente a 903 giorni di detenzione scontati dal reo in periodi che vanno dal 1995 al 2004 - in condizioni contrarie alle regole dettate dall'art. 3 CEDU. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il «ricorso straordinario per mero errore materiale» (per essere la somma dei giorni, in relazione ai quali far agire il suddetto rimedio risarcitorio, pari a 1.515, piuttosto che 903), proposto da MM NE, avverso la sopra detta decisione assunta dal medesimo Tribunale di sorveglianza. La decisione reiettiva si fonda sull'assunto della necessità di proposizione di ricorso per cassazione. 2. Ricorre per cassazione MM NE, per il tramite dell'avv. Barbara Ronsisvalle, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale denuncia cumulativamente vizi rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione e/o erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 3 CEDU e 35-ter Ord. pen., nonché irragionevole motivazione sul punto. In ipotesi difensiva si trattava di un mero errore di calcolo, che il Tribunale di sorveglianza avrebbe semplicemente dovuto correggere. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO 119 DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova precisare come - all'esito del reclamo proposto dal condannato dinanzi al Magistrato di sorveglianza, al fine di vedersi accordare il rimedio risarcitorio per violazione dell'art. 3 CEDU siano stati riconosciuti a MM NE 786 giorni di violazione. In sede di reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza, il condannato ha invece domandato il riconoscimento di 903 giorni di violazione;
il Tribunale di sorveglianza ha accolto tale richiesta. La proposizione di «ricorso straordinario per mero errore materiale» è finalizzata, dunque, a un 2 ulteriore calcolo dei giorni di violazione, da considerare ai fini del computo del rimedio risarcitorio;
tale periodo dovrebbe ora assommare - in ipotesi difensiva - a 1.515 giorni. 2.1. Risulta allora evidente come il «ricorso straordinario per errore materiale di fatto» veicolasse, in realtà, una domanda nuova, rispetto a quella che aveva formato oggetto della statuizione assunta dal Tribunale di sorveglianza. Da ciò, la natura palesemente inammissibile della richiesta, a prescindere dalla veste formale ad essa attribuita dall'interessato. 2.2. A tanto deve aggiungersi che il ricorso invoca niente altro, se non una nuova e difforme valutazione, direttamente incentrata sul merito, della vicenda dedotta. Ma il compito del giudice di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.