Sentenza 21 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2002, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 24 91 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto t SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. N. 11758/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 6004 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 07/12/01 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA S.GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato FLAUTI LUIGI, che lo rappresenta e all'avvocato GIORDANO BRUNO M. difende unitamente giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IN AR, elettivamente domiciliata in ROMA LRE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende 2001 unitamente all'avvocato PIERLUIGI B IOCCHI, giusta 4831 delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 876/98 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 12/08/98 R.G.N. 587/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Bergamo depositato il 21.6.1996, RB CI, premesso di essere stata avviata al lavoro quale invalida civile presso l'Agenzia generale della Alleanza Assicurazioni di Bergamo e di essere stata assunta il 9.5.1994, con la qualifica di ispettore di produzione del 1° livello, con adibizione agli incassi a domicilio, con un orario di 9,5 ore dal lunedì al sabato, chiedeva la condanna dell'Agenzia generale Alleanza Assicurazioni al pagamento delle retribuzioni relative al periodo intercorso tra l'avviamento e l'assunzione, e delle differenze retributive computabili con riferimento al terzo livello contrattuale del personale amministrativo, anche ai sensi dell'art. 36 Cost. L'Alleanza Assicurazioni s.p.a., costituendosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, deduceva, per quanto ancora rileva, l'applicabilità del contratto collettivo aziendale, anziché del contratto collettivo nazionale invocato dalla controparte;
concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, l'accertamento della legittimità dell'inquadramento e delle mansioni affidate al ricorrente. (La ricorrente chiedeva di essere autorizzata ad emendare la domanda. Il Pretore invitava la stessa a depositare conteggi fondati sul contratto collettivo aziendale e decideva la causa condannando l'Alleanza Assicurazioni al risarcimento del danno per la ritardata assunzione, nella misura delle retribuzioni relative a tali periodi, e al pagamento della somma di L. 37.193.842, oltre accessori, per differenze retributive. A seguito di appello proposto dall'Alleanza Assicurazioni, il Tribunale di Bergamo riformava la sentenza quanto alla domanda di risarcimento del danno 3 per il ritardo nell'assunzione, ma rigettava l'impugnazione con riferimento alle altre doglianze. Quanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva, basata sull'erronea individuazione nel ricorso introduttivo del soggetto passivamente legittimato nell'agenzia generale di Bergamo, in realtà priva di poteri di rappresentanza, stante la gestione della stessa in economia e non in appalto, il giudice di appello osservava che era contraddittoria la richiesta della Alleanza Assicurazioni s.p.a. di chiedere il riconoscimento del proprio difetto di legittimazione passiva, dopo essersi costituita in giudizio proprio in base al rilievo della erronea evocazione in giudizio della sua Agenzia generale, e che, inoltre, il rapporto processuale si era correttamente instaurato proprio tra i soggetti titolari dell'azione dal lato attivo e passivo, con articolazione da parte della convenuta di difese nel merito e proposizione di domanda riconvenzionale. A nulla poteva rilevare la dichiarazione formale di non accettazione del contrddittorio. Quanto all'eccezione di nullità della sentenza per la autorizzazione della ricorrente ad operare una mutatio libelli, rilevava che il riferimento, a sostegno della domanda, al contratto collettivo aziendale invece che a quello nazionale integrava una mera emendatio libelli, legittimamente autorizzata dal Pretore, e inoltre che la CI aveva formulato la domanda anche con riferimento all'art. 36 Cost., in riferimento ai cui principi l'equa retribuzione avrebbe comunque dovuta essere determinata con riferimento al contratto collettivo aziendale di lavoro. Contro questa sentenza pronuncia l'Alleanza Assicurazioni propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. La CI resiste con controricorso. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 101 e 414,n. 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. Ribadito che la CI aveva convenuto in giudizio l'agenzia generale, priva di ogni autonomia giuridica, e praticamente inesistente, lamenta che il giudice di merito abbia condannato un soggetto diverso da quello convenuto, nonostante la mancata accettazione del contraddittorio. Il motivo è infondato. Risulta dagli atti che il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto e notificato nei confronti della "Agenzia Generale Alleanza Assicurazioni", in persona del legale rappresentante pro-tempore, e consegnato dall'ufficiale giudiziario a mani di un impiegato presso i locali dell'Agenzia generale di Brescia Bergamo. Sifu L'indicazione quale parte convenuta dell'Agenzia generale della convenuta, in realtà priva di autonoma soggettività giuridica, avrebbe potuto astrattamente determinare un'incertezza riguardo al requisito dell'atto introduttivo di cui all'art. 163, terzo comma, n. 2, c.p.c., relativo all'enunciazione degli elementi identificativi del soggetto convenuto. La conseguente nullità, prevista dall'art. 164, primo comma, c.p.c., è stata però sanata, a norma del terzo comma, dalla costituzione in giudizio del soggetto cui era effettivamente riferibile la domanda, né tale sanatoria può in alcun modo essere preclusa dalla dichiarazione di non STUM wella specie accettazione del contraddittorio, peraltro accompagnata da difese anche nel merito e perfino dalla proposizione di una domanda riconvenzionale. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c., nonché della normativa contrattuale collettiva nazionale ed aziendale, in relazione all'art. 1362 c.c., e dell'art 101 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, 5 c.p.c. Sostiene che il riferimento, da parte della ricorrente, al contratto collettivo aziendale, a seguito dell'eccezione di inapplicabilità di quello nazionale, integrava una vera propria mutatio libelli, non consentita. Accenna anche ai problemi che sarebbero posti dalla mancata produzione in giudizio del contratto. Questo motivo è inammissibile sotto il profilo della mancata impugnazione della concorrente ratio decidendi integrata dal riferimento, da parte del giudice d'appello, alla contrattazione aziendale anche sotto il limitato profilo della determinazione dell'equa retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. La doglianza sarebbe, comunque, anche infondata, poiché il riferimento, a sostegno di una domanda proposta dal lavoratore, che sia rimasta invariata riguardo sia al petitum che ai fatti costitutivi inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro, a un contratto collettivo diverso da quello inizialmente invocato non integra mutamento della domanda, ma, al più (in relazione alla natura e all'articolazione delle specifiche domande, non potendo escludersi che rispetto a talune domande il contratto collettivo possa assumere il limitato rilievo di un mezzo di prova o di un parametro valutativo di diritti fondati in via primaria sulla normativa legale, come del resto rilevato dal giudice d'appello) una mera modifica della domanda, autorizzabile dal giudice di primo grado (cfr. Cass. 21 marzo 1986 n. 2034; Cass. 16 giugno 1998 n. 6009; Cass. 14 luglio 2000 n. 9401). Nella specie il giudice d'appello ha correttamente ritenuto che la modificazione in tal senso richiesta dalla ricorrente fosse stata tacitamente autorizzata dal Pretore, che aveva ordinato la produzione del contratto collettivo indicato dalla convenuta e, in sentenza, aveva appunto rilevato come con tale ordine avesse inteso autorizzare l'emendatio libelli in questione. 6 Il rilievo circa la mancata produzione del contratto è solo accennato e non adeguatamente sviluppato ai fini di una valida censura;
deve comunque rilevarsi che, se la ricorrente avesse inteso far valere una nullità correlata alla mancata iniziale produzione del contratto aziendale da parte della lavoratrice, la doglianza risulterebbe inammissibile per la sua novità e, comunque, infondata, poiché detto contratto è stato acquisito a seguito, evidentemente, dell'esercizio da parte del Pretore dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c. (al riguardo cfr. anche l'art. 425, quarto comma). In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, determinate in Euro oltre a Euro duemila " per onorari. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Sav o Tabl License 3 5 3 . N 7 3 - - 8 1 1 G E E G L L A D L E IL CANCELLIERE A L ' 0 I E O R I I D . S 1 I L T T E A D T N R S O , S O E G I T R R S E E N T E D A M I P O Depositato in Cancelleria , D I 21 FEB. 2002 oggi, IL CANCELLIERE S A T A 7