Sentenza 29 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2002, n. 7827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7827 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 7 727/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA SSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ་ ཁ Dott. Paolo VITTORIA Presidente R.G.N. 5132/00 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere 21624 Cron. Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Rep. Ud. 18/03/02Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DITTA CENTRO SOCCORSO STRADALE DI DELFIORE FEDERICO, con sede in Bologna, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MORPURGO 31, presso lo studio dell'avvocato FRANCO BOFFA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GABRIELLA GALLONI BUFFONI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FINZA SCARL, in persona del liquidatore Marco Zanolini, con sede in Ferrara, elettivamente domiciliata in ROMA2002 682 VIA VINCENZO TANGORRA 12, presso lo studio 1 dell'avvocato DOMENICO CATRICALA', che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 27/99 del Giudice di pace di BOLOGNA, Sez. IV civile, emessa il 03/12/98 e depositata 1'11/01/99 (R.G. 1755/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Franco BOFFA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il giudice di pace di Bologna, con sentenza dell'11 gennaio 1999, ha condannato DE EL FI, titolare della ditta Centro Soccorso Stradale, a pagare alla cooperativa a r.l. FINZA la somma di lire 1.419.659 a titolo di risarcimento danni subiti da un'autovettura della stessa. Il giudice di pace ha ritenuto che i danni erano stati cagionati da dipendenti del convenuto, i quali, nel corso delle operazioni di rimozione dell'autovettu- 2 ra della Cooperativa FINZA, avevano provocato i danni.
2. Il giudice di pace è giunto alla decisione indi- cata attraverso l'escussione di testi, i quali avevano corso del- riferito che i danni si erano verificati nel le operazioni di rimozione.
3. DE EL FI, titolare della ditta Centro Soccorso Stradale, ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata addebitando alla decisione i seguenti errori: nullità della sentenza, ed i mo- che non riporta i fatti rilevanti della causa tivi della decisione;
violazione delle norme che rego- lano l'onere della prova;
errata valutazione dei fatti. La cooperativa a r.l. FINZA ha resistito con con- troricorso. Il P.M. ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
4. La sentenza impugnata contiene la concisa espo- sizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione, come richiesto dal- l'art. 132, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ.
5. La ricorrente, con le censure della violazione delle norme sull'onere della prova e di quelle sulla valutazione di queste, in realtà, pretende una nuova valutazione dei fatti. 3 Questa non è consentita in questa sede. Contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore a lire due mi- lioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazio- ne di una norma di legge, con о senza espressa indica- zione della sua rispondenza all'equità) non è ammessO il ricorso per cassazione sulla ricostruzione dei fat- ti, in quanto il difetto di motivazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. non è censura ammissi- bile quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato non sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione: Cass. 7 marzo 1999, n. 716/SU. La ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata indica puntualmente gli elementi sui quali si fonda la decisone.
6. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio possono essere intera- mente compensate tra le parti.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, la il 18 marzo 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Estensore My Licy Il Presidente perity: Dole Depositata in Cancelleria 25.05.02 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 5