Sentenza 18 novembre 2010
Massime • 1
La sentenza di appello che escluda la sussistenza di una circostanza aggravante deve essere qualificata come pronuncia incidente sulla responsabilità penale dell'imputato, concorrendo a definire la concreta configurazione di tale responsabilità, sicché, per l'effetto devolutivo di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., ha diretta efficacia sulla quantificazione del risarcimento del danno.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2010, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2010 |
Testo completo
M
0 1 9 17 / 11 REPUBBLICA ITALIANA le
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da: UDIENZA PUBBLICA
Dott. GENNARO MARASCA - Presidente - DEL 18.11.2010
Dott. PAOLO OLDI
-- Consigliere -
SENTENZA N.2613 Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO Consigliere -
Dott. MARIA VESSICHELLI
- Consigliere -
Dott. CARLO ZAZA
- Consigliere rel.
- R. G. N.33463/2010
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ND AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 27.4.2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. Massimo Fuzzi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata ND AN veniva condannato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna in data 23.10.2008, alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per il reato di lesioni personali commesso in Bologna
1'1.12.2002 in danno di ES SI colpendolo con schlaffi e pugni al volto e cagionandogli contusione all'orbita sinistra con escoriazione perioculare.
Il ricorrente lamenta:
1. l'intervenuta prescrizione del reato;
3. la violazione dell'art.574 comma quarto cod. proc. pem. sulla determinazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, relativo all'intervenuta prescrizione del reato, infondato. Il decorso della prescrizione veniva infatti sospeso nel corso del procedimento di primo grado in conseguenza di rinvii del dibattimento, per la pendenza di trattative fra le parti, dal16.4.2008 al 23.10.2008, e quindi per un periodo complessivo di mesi sei e giorni sette;
periodo che, aggiunto al termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sel, individua il maturarsi della causa
Estintiva all'8.12.2010.
E' invece fondato il secondo motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena.
Il ricorrente osserva in proposito che con la sentenza di primo grado veniva ritenuta la contestata aggravante del fatto commesso a fini di discriminazione e pena-base era determinata in mesi quattro di reclusione, aumentata a mesi sei per l'aggravante e diminuita a mesi cinque per le attenuanti generiche;
che con la sentenza d'appelle l'aggravente veniva esclusa;
e che di conseguenza la pena avrebbe dovuto subire diminuzione per le attenuanti generiche.
Il rilievo è assolutamente corretto;
l'esclusione dell'aggravante imponeva infatti di operare la diminuzione per le attenuanti generiche sulla pena-base, non più aumentata per effetto della circostanza eliminata. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio al giudice di merito per la rid@terminazione della pena secondo i criteri appena indicati.
Fondato è altresì il terzo motivo di ricorso, relativo alla determinazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Con la sentenza di primo grado il risarcimento veniva stabilito nella misura dt €.10.000, disposizione che la Corte d'Appello confermava in quanto non toccata dall'atto di appello. le statuizioni civili non nivano adeguate Il ricorrente osserva
295/1993, l'appello in ordine all'esclusione dell'aggravante cui all'art.3 subi effetti allaalla quale, ai sensi della norma sopra citata, estendeve pronuncia civilistica che inevitabilmente ne dipendeva, considerato che l'esclusione dell'aggravante non poteva che avere incidenza sulla misura del risarcimento in presenza di un fatto in sé modesto dal punto di vista delle
conseguenze lesive.
E' dato incontestato che l'atto di appello proposto avverso la decisione di primo grado non conteneva alcun motivo specificamente riguardante le statuizioni civili della sentenza appellata. Per effetto della previsione di cui all'art.574 comma 4 cod. proc. pen., tuttavia, l'appello concernente il punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti devolutivi anche alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, ove la stessa abbia diretta dipendenza dal punto impugnato (v. per tutte Sez. 6 del
16.1.2002, n.10373, imp. Gionta, Rv.221350); di conseguenza, l'accoglimento di detto motivo di appello incide, nelle condizioni date, sulle statuizioni civili pur in mancanza di uno specifico motivo di gravame riguardante queste ultime.
Nel caso di specie, la pronuncia di primo grado propriamente vertente sulla responsabilità dell'imputato veniva confermata;
l'appello trovava tuttavia parziale accoglimento con l'esclusione dell'aggravante del fine discriminatorio.
Orbene, l'esclusione in sede di appello di una circostanza aggravante deve qualificarsi come pronuncia incidente sulla responsabilità penale dell'imputato, in quanto la stessa concorre nel definire la configurazione concreta di detta responsabilità; e ciò in particolar modo ove l'aggravante esclusa sia tale da attribuire al fatto contestato connotazioni di oggettiva gravità, riprovevolezza e lesività rispetto a beni giuridici socialmente rilevanti. Ne segue l'assimilabilità di una siffatta pronuncia ad una decisione sulla responsabilità penale con diretta efficacia sulla quantificazione del risarcimento del danno, e pertanto con gli effetti devolutivi che ne derivano ai sensi del citato art.574.
La situazione esaminata presenta i caratteri appena indicati. La
contestazione della circostanza aggravante dell'aver posto in essere una condotta di lesioni per fini di discriminazione attribuisce senza dubbio alla condotta stessa un profilo di gravità che trascende l'ordinaria lesività del fatto rispetto all'interesse dell'incolumità personale, attingendo aspetti di offensività concernenti la dignità sociale della persona offesa. L'esclusione dell'aggravante a seguito del giudizio di appello, eliminando dalla fattispecie concreta tali caratteri di maggior gravità, non poteva pertanto che avere effetto sulla dimensione del danno e, conseguentemente, sulla misura del relativo risarcimento;
la quale avrebbe dovuto subire, pertanto, una correlativa riduzione. Non avendo il giudice di merito disposto in tal senso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per la rideterminazione della somma da liquidarsi in favore della costituita parte civile, tenendosi conto dell'esclusione dell'aggravante contestata.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata Imitatamente alla determinazione della pena ed alla liquidazione del risarcimento dei danni, con rinvio ad altra sazione della
Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma il 18.11.2101
sidente
Il Consigliere estensore
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Depositata in Cancelleria
Roma, li 21/GEN 2011 Il Funzionatio giudiziario
LANZUISE CASS
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