Sentenza 9 febbraio 2001
Massime • 2
In tema di espropriazione per pubblico interesse, la rinnovazione della procedura espropriativa - a differenza dell'istituto della proroga di una occupazione non scaduta - opera sempre in termini di soluzione di continuità rispetto alla pregressa fase, alla quale non ha possibilità di raccordarsi "ex tunc"; ne consegue che, se medio tempore la realizzazione dell'opera sia già avvenuta, l'intera rinnovazione sarà disposta inutilmente e nella totale impossibilità di immutare il titolo di acquisizione dell'opera all'espropriante; se, viceversa, l'opera non sia stata realizzata e sia rimasta immutata, pur a termini scaduti, la condizione di occupazione del fondo, da ciò non deriva alcun impedimento perché l'espropriante possa riapprovare la dichiarazione di pubblica utilità e fissare nuovi termini, competendo al proprietario del fondo occupato il diritto di chiedere, una volta divenuta inefficace la prima dichiarazione ed in difetto di alcuna opera di irreversibile trasformazione del fondo, la restituzione dell'area indebitamente occupata e l'indennità per l'occupazione che si sia in tal guisa illegittimamente protratta.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora siano scaduti i termini fissati per il compimento dell'espropriazione nel provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera e debba escludersi una valida proroga degli stessi - che, a norma dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, deve provenire dalla stessa autorità che ha dichiarato la pubblica utilità e ha fissato i termini originari - cessa la legittima occupazione dell'area destinata all'espropriazione e diviene irrilevante qualunque proroga del periodo d'occupazione successivamente disposta per legge.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 7260 del 04https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 04/03/2022), n.7260 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere – Dott. MARULLI Marco – Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 22542/2015 proposto da: Comune di (OMISSIS), in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Rugolo Claudio, giusta procura in calce alla memoria di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. VINCENZO FERRO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18124/99 proposto da:
DI TE RI, elettivamente domiciliato in Roma, via Cirenaica 15, presso l'avv. Nicola Picardi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE del LAZIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Monserrato 34, presso l'avv. Giuseppe Gueli, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Sergio Rossi
- controricorrente -
nonché sul ricorso iscritto al n. 20569/99 proposto da:
CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE del LAZIO, dom.to, rapp.to e difeso c.s.
- ricorrente incidentale -
Contro
DI TE RI
- intimato -
entrambi avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3454 del 23.11.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.11.2000 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce. Uditi l'avv. Picardi per il ricorrente principale e l'avv. Rossi per il controricorrente - ricorrente incidentale.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 13.11.1979 Di TE RI conveniva innanzi al Tribunale di Latina il Consorzio per l'A.S.I. del Lazio onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti - in relazione ad un suo immobile sito in Pontinia - per effetto della realizzazione di opere idrauliche non ultimate. Si costituiva il Consorzio osservando che i lavori, e la correlata occupazione, erano avvenuti in forza di provvedimento espropriativo dal quale poteva derivare solo il diritto dell'attore all'indennità di legge. L'adito Tribunale, all'esito di lunga istruttoria, con sentenza 6.2.96 accoglieva la domanda attribuendo al Di TE lire 209.514.134 per risarcimento del danno derivato dalla irreversibile trasformazione del fondo, occorsa il 21.11.84, lire 143.773.355 per interessi, gli interessi legati su lire 117.243.500 per indennità da occupazione illegittima dal 26.5.77 al 21.11.84.
La pronunzia era impugnata dal Consorzio e l'adita Corte di Roma con sentenza 23.11.98, in riforma della sentenza stessa, rigettava la domanda di risarcimento dei danni e degli accessori relativi, poi riducendo il periodo di computo della indennità da occupazione illegittima.
Osservavano in motivazione i Giudici di appello che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto avverati i presupposti dell'accessione invertita nonostante l'adozione del decreto di esproprio 20.6.83. 1 primi giudici avevano infatti bensì esattamente rilevato che il termine di 60 mesi per il compimento della procedura iniziato il 27.5.75 era scaduto il 27.5.80 ma avevano omesso di considerare che con delibera 24.6.81 era stato riapprovato il progetto dell'opera con termine finale assegnato al 24.6.83 e che con decreto 20.6.83 - e quindi tempestivamente adottato - era stato disposto l'esproprio del fondo. Da tanto discendeva pertanto che non aveva alcun fondamento l'ipotesi attorea, condivisa dal Tribunale, della perdita della proprietà per accessione invertita. Altrettanto erroneamente - proseguiva la motivazione della pronunzia della Corte di Roma - il Tribunale, e per effetto delle stesse omissioni di cui sopra, aveva riconosciuto l'indennità per occupazione illegittima ab origine, nel mentre questa si era sviluppata solo per limitati periodi, prima e dopo la proroga, sì che solo relativamente ad essi andavano riconosciuti gli interessi legali su lire 117.243.500. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Di TE, notificando l'atto - con unico mezzo - 11.10.99 al Consorzio A.S.I. Lazio. L'intimato ha notificato controricorso - contenente ricorso incidentale affidato ad un mezzo - il 5.11.99. Entrambe le parti hanno depositato memorie finali e discusso oralmente la causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perché proposti avverso la stessa sentenza.
Nel ricorso principale il Di TE denunzia violazione degli artt. 13 e 73 L. 2359/1865, 1362 e segg. c.c. nonché vizio di motivazione. Riferita la sequenza temporale - incontestata - dei fatti occorsi, il ricorrente denunzia l'errore commesso dalla Corte territoriale nel non aver rilevato che la delibera 1793/81 di riapprovazione del progetto e proroga al 24.6.83 del termine originario, fissato dalla delibera 1880/75, era stata adottata quando detto termine originario era scaduto e nella piena pendenza della occupazione del fondo. Di qui l'impossibilità di adottare una vera rinnovazione della procedura, che valesse a ricollegare ex tunc l'occupazione nuova alla vicenda pregressa, a meno di non voler sostanzialmente convalidare un espediente iniquo con il quale il Comune avrebbe adottato una proroga dissimulata della occupazione in atto, onde eludere gli effetti della occupazione protratta in carenza di potere.
Nel controricorso, dal canto suo, il Consorzio, sulla base di analitica ricostruzione della vicenda, da un canto, deduce l'inammissibilità del ricorso per esposizione di un fatto arbitrariamente immutato rispetto a quello prospettato nel giudizio di merito e, dall'altro, offre la propria ricostruzione della effettiva vicenda occorsa, la cui illogica ed omessa considerazione avrebbe portato la Corte di merito - come stigmatizzato nel ricorso incidentale - ad attribuire indennità da occupazione legittima prima della citazione introduttiva e della connessa rinunzia alla occupazione bonaria dal Di TE ab initio consentita. Il ricorso del Di TE è certamente ammissibile posto che contrariamente alla opinione espressa dal Consorzio - e diffusamente argomentata con l'illustrazione di una propria ricostruzione della vicenda di fatto (palesemente strumentale alla proposizione della impugnazione incidentale) - l'atto adempie perfettamente all'onere di esposizione di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c. e si fonda su di una ricostruzione di fatti interamente mutuata dalla pronunzia della Corte di Roma. Ma è proprio alla stregua di tale ricostruzione di fatti, alla luce di una corretta applicazione ad essi delle norme di legge (sostanzialmente operata dalla Corte territoriale), che il ricorso principale devesi ritenere infondato.
Risulta, infatti, dalla lettura dell'impugnata sentenza, che con delibera 1880 in data 27.5.75, con la quale venne approvato il progetto dell'opera e contenente implicita dichiarazione di p.u. della stessa, vennero fissati 60 mesi per il compimento dell'opera e della procedura espropriativa;
che il 26.5.77 seguì l'immissione in possesso per l'esecuzione dei lavori e l'inizio della occupazione del fondo;
che alla scadenza del 27.5.80 - nel permanere della occupazione - ne' l'opera era stata realizzata ne' il decreto di esproprio era stato adottato;
che con delibera 1793 del 24.6.81 l'Ente provvide a riapprovare il progetto, quindi rinnovando la procedura ai sensi dell'art. 13 comma 3^ L. 2359 del 1865, e ad assegnare nuovo termine biennale (scad. 24.6.83) per il compimento dell'opera e del procedimento ablativo;
che il 5.5.82 il Prefetto adottò nuovo decreto di occupazione d'urgenza, seguito da nuova immissione in possesso;
che in data 20.6.83 intervenne il decreto di esproprio;
che l'opera venne ultimata il 21.11.84.
Tanto premesso, rammentato che l'occupazione non è prorogabile quando siano scaduti i termini assegnati con l'originaria dichiarazione di p.u. e che, irrilevanti anche le proroghe ex lege dopo tal scadenza intercorse, in tal contesto subentra la carenza di potere ablativo e la realizzazione dell'opera medio tempore avvenuta comporta, in ogni caso, la irreversibile trasformazione del fondo (ex multis Cass. 9384/99 - 3516/99 -S.U. 1752/96 - 4816/84 - 3477/84), va però precisato che nel caso sottoposto, e come incontestabilmente emerso, la Cassa per il Mezzogiorno non ebbe ad avvalersi dei poteri di proroga (a termini scaduti) di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge fondamentale bensì ebbe a disporre la rinnovazione integrale della procedura secondo il disposto del comma 3 della stessa disposizione. Venne, infatti, riapprovato il progetto e conseguentemente emessa (implicita) dichiarazione di p.u.; vennero fissati i nuovi termini (biennali) per il completamento dei lavori e l'adozione del decreto;
venne, con successivo e distinto decreto del Prefetto, disposta nuova occupazione d'urgenza, alla quale seguì nuova immissione in possesso e contestuale redazione dello stato di consistenza del fondo.
Orbene, la radicale rinnovazione della procedura espropriativa - che è stata sempre tenuta ben distinta dall'istituto delle proroghe di una occupazione non scaduta (Cfr. cit. SS.UU. 4816/84 e 3477/84) - opera sempre in termini di soluzione di continuità rispetto alla pregressa fase, alla quale non ha possibilità di raccordarsi ex tunc, come lamenta la difesa del ricorrente. Se, infatti, sia medio tempore avvenuta la realizzazione dell'opera, l'intera rinnovazione sarà stata disposta inutilmente e nella totale impossibilità di immutare il titolo di acquisizione dell'opera all'espropriante. Se, di contro, l'opera non sia stata realizzata, e sia rimasta immutata, pur a termini scaduti, la condizione di occupazione del fondo, non da questo deriverà alcun impedimento perché l'espropriante possa riapprovare la dichiarazione di p.u. e fissare nuovi termini, sol competendo al proprietario del fondo occupato il diritto di chiedere, all'indomani della cessazione dell'efficacia della prima dichiarazione ed in difetto di alcuna opera irreversibilmente trasformante il fondo, la pura e semplice restituzione dell'area indebitamente occupata e l'indennità per l'occupazione che si sia in tal guisa illegittimamente protratta.
Quanto alla possibilità che nella specie sia stato fatto un uso distorto del potere di riapprovazione della dichiarazione di p.u. e che cioè si sia inteso soltanto dissimulare, sotto la forma del procedimento rinnovativo di cui al comma 30 dell'art. 13, una nuova indebita proroga dell'originaria dichiarazione (possibilità non esclusa da questa Corte, con assegnazione al G.O. del potere di disapplicazione di cui all'art. 5 all. E L. 2248 del 1865: cfr. S.U. 427/89), essa è stata bensì invocata dal Di TE ma con la deduzione di vizio di motivazione a carico della pronunzia impugnata da ritenersi affatto inammissibile. La Corte di Roma, infatti, ha correttamente ricondotto all'istituto di cui al comma 30 dell'art. 13 la delibera 1793/81 sulla base della constatazione della emissione di nuova dichiarazione e della fissazione dei nuovi termini per l'esecuzione dei lavori e per il completamento della procedura (cfr. Cass. S.U. 3477/84),il tutto in tempo ben posteriore (24.6.81) a quello della scadenza della originaria dichiarazione (27.5.80) e di molto anteriore a quello di ultimazione dell'opera (21.11.84): ed in tal guisa la pronunzia ha offerto la motivazione necessaria e sufficiente a sostegno della sua decisione. Sarebbe stato, di contro, onere dell'odierno ricorrente addurre in questa sede - ed in base alla fondamentale esigenza di completezza della censura e nell'impossibilità del Collegio di prendere diretta cognizione degli atti di causa - la specifica ragione (attingente, in tesi, il carattere meramente ripetitivo della delibera 1793/81, la mancanza di precetti innovativi e l'assenza anche di una valutazione di permanente attualità del progetto riapprovato) che ne indurrebbe a ritenere la natura di proroga dissimulata. Ed in difetto del ché, la censura - anche sotto tal profilo - non può trovare ingresso in sede di legittimità.
Del tutto inammissibile è, infine, la impugnazione incidentale (diretta a sostenere la tesi della mera consensualità della occupazione del fondo dal 26.5.77 al 10.11.79 data della citazione introduttiva, onde escludere il diritto alla indennità da occupazione per tal periodo), posto che, a fronte della statuizione dei Giudici di merito sulla avvenuta immissione nel possesso dell'area a seguito di decreto di occupazione e previa redazione del verbale di consistenza, non deduce alcuno specifico vizio di tale accertamento di fatto e soltanto si limita - in modo affatto inammissibile - a contrapporre alla statuizione de qua la propria ricostruzione dei fatti (neanche curandosi di allegare se ed in qual sede avrebbe a quei Giudici prospettato che tutto quello che era accaduto prima della riapprovazione era null'altro che una sorta di irrilevante occupazione bonaria). La reciproca soccombenza induce a compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2001