CASS
Sentenza 25 maggio 2022
Sentenza 25 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 20444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20444 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/04/2021 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare IG MARIA FLAMINI, ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore avv. ANTONIO QUINTIERI che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20444 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 22/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 14 aprile 2021 la Corte militare di appello - in parziale riforma della sentenza in data 28 ottobre 2020 del Tribunale militare di Napoli e previa concessione della circostanza attenuante prevista dall'art.62, n.
6. cod. pen. - ha ridotto la pena inflitta a UI VI (maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri) per il reato di truffa militare continuata pluriaggravata (per fatti commessi a decorrere dal dicembre del 2014 sino al febbraio del 2016) a mesi tre e giorni venti di reclusione militare e ha applicato la pena accessoria della rimozione dal grado che non era stata disposta dal Tribunale. 1.1. La Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, ha accolto l'appello dell'imputato limitatamente al riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno e per il resto ha confermato la decisione del Tribunale militare rispetto all'accertata responsabilità dell'imputato in ordine a più episodi di truffa militare commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, per essersi procurato un ingiusto profitto con pari danno per l'amministrazione militare, ponendo in essere una serie di artifici e raggiri consistiti, in sostanza, nell'avere - per cinque forniture di gasolio effettuate a partire dal dicembre 2014 sino al febbraio 2016 - redatto altrettante dichiarazioni di buona provvista (in data 4 dicembre 2014, 23 aprile 2015, 20 ottobre 2015 e 12 febbraio 2016) nelle quali attestava - contrariamente al vero - che il combustibile fatturato era stato richiesto ed utilizzato esclusivamente per i locali della caserma CC di Carolei, mentre in realtà egli continuava ad usufruirne anche per il suo alloggio di servizio procurandosi, in tal modo, un ingiusto profitto corrispondente alla somma da lui dovuta per il riscaldamento del medesimo alloggio. 1.2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di buona provvista e delle prove testimoniali dalle quali si è avuta la conferma che l'alloggio di servizio del VI, nel periodo intercorso dal dicembre 2014 sino al febbraio 2016, aveva continuato ad essere riscaldato con i termosifoni collegati all'impianto 2 centralizzato alimentato dal gasolio di cui alle forniture formalmente destinate unicamente alla caserma. 2. Avverso la predetta sentenza UI VI propone ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione della legge penale processuale (art.13, comma 2, cod. proc. pen.) con riferimento al difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, che ha dichiarato la propria competenza anche se originariamente la Procura della Repubblica ordinaria aveva iscritto un altro procedimento sulla medesima vicenda (poi archiviato con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Cosenza con decreto in data 25 gennaio 2017, allegato al ricorso) per una ipotesi di reato da ritenersi più grave ai sensi dell'art.16, comma 3, cod. proc. pen. Pertanto, l'imputato ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice militare ed evidenzia che la questione è stata erroneamente interpretata dai giudici dei gradi precedenti che hanno applicato l'art. 649 cod. proc. pen. anziché l'art.13, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione, da parte della Corte militare di appello, del divieto di reformatio in peius per avere applicato di ufficio la pena accessoria della rimozione del grado e dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell'art.234 cod. pen. mil . pace nella parte in cui determina la pena accessoria anzidetta a prescindere dalla gravità della condotta ascritta e della entità della pena inflitta. 2.3. Infine, il VI censura la decisione della Corte militare di appello per erronea applicazione della legge penale con riferimento all'elemento psicologico del reato contestato, evidenziando la disamina insufficiente e l'omessa considerazione delle richieste del VI dirette al competente ufficio logistico per il distacco dall'impianto centrale dei caloriferi dell'alloggio di servizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 3 2. In particolare, risultano prive di pregio le censure riguardanti il preteso difetto di giurisdizione del giudice militare considerato che la norma di cui all'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen. - la quale prevede, in caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione unica dell'autorità giudiziaria ordinaria allorché il primo sia più grave del secondo - non trova applicazione quando l'ipotesi criminosa che comporta la giurisdizione del giudice ordinario abbia trovato sbocco in un provvedimento di archiviazione come avvenuto nel caso di specie. Infatti, l'archiviazione degli atti relativi al delitto di truffa (in teoria più grave rispetto alla truffa militare che non prevede la pena pecuniaria), disposta con il sopra indicato decreto del G.i.p. del Tribunale di Cosenza su conforme richiesta del p.m., ha eliminato in radice la contestazione ipotizzata e non attuata, cui sarebbe conseguita la competenza del Tribunale ordinario, prima che il procedimento relativo fosse pervenuto ad una fase di pendenza in senso tecnico. D'altra parte lo stesso art. 12 cod. proc. pen. limita esplicitamente i casi di mutamento di giurisdizione determinati da connessione alla ipotesi ivi considerata ("Fra reati comuni e reati militare la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare..."), escludendo in tal modo la possibilità di spostamenti determinati da connessione ai sensi dell'art. 12 lett. a) ("Se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso..."). L' art.264 cod. pen. mil . pace, modificato dall'art. 8 I. 23.3.56 n. 167, che prevedeva la competenza dell'autorità giudiziaria in caso di concorso di più persone nel reato e di nesso teleologico tra reati, risulta abrogato dalla successiva disposizione del codice di procedura penale del 1988 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1399 del 15/12/1999, Rv. 215228). 3. Parimenti infondato risulta il secondo motivo poiché, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza, la previsione di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. - che sancisce il divieto della reformatio in peius quando appellante sia il solo imputato (o nel caso in cui l'appello della pubblica accusa sia dichiarato inammissibile come avvenuto nel caso di specie) - non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice di appello, le pene accessorie che, ex art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa. È pertanto da ritenersi legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, tramite il procedimento di correzione di errore materiale, delle pene accessorie non applicate in primo grado (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30122 del 20/12/2016, Rv. 270455). 3.1. Manifestamente infondata risulta anche la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente;
infatti la sanzione accessoria della rimozione del grado, nel caso in cui sia espressamente 4 stabilita per determinati reati deve essere disposta indipendentemente dall'entità delle pena inflitta come nella ipotesi della truffa militare punita dall'art. 234 cod. pen. mil . pace. Sulla stessa questione, infatti, si è già pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n.383 del 1997 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 234, terzo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevedono l'automatica applicazione della pena accessoria della rimozione , sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione ed ha altresì dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei citati artt. 29 e 234, terzo comma, nella parte in cui prevedono la rimozione soltanto per i militari che rivestono un grado o appartengono a una classe superiore all'ultima, e degli artt. 30 e 31 del codice penale militare di pace, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 3.2. Con riferimento all'ultimo motivo di ricorso si osserva che le critiche esposte dal VI riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, iI ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa ( si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare immediatamente percepibile, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni dei convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). 5 Il Co siglier stensore Giorgp Posi / L Il Presidente A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto nelle sentenze di primo e di secondo grado, e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 emessa il 17.11.2011, nonché, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21/5/2008, Rv 240763) . Si pretende di mettere in dubbio la ricostruzione, in effetti, con una prospettazione alternativa che sembra, più che altro, esplorativa e congetturale e come tale inammissibile in questa sede. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare IG MARIA FLAMINI, ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore avv. ANTONIO QUINTIERI che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20444 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 22/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 14 aprile 2021 la Corte militare di appello - in parziale riforma della sentenza in data 28 ottobre 2020 del Tribunale militare di Napoli e previa concessione della circostanza attenuante prevista dall'art.62, n.
6. cod. pen. - ha ridotto la pena inflitta a UI VI (maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri) per il reato di truffa militare continuata pluriaggravata (per fatti commessi a decorrere dal dicembre del 2014 sino al febbraio del 2016) a mesi tre e giorni venti di reclusione militare e ha applicato la pena accessoria della rimozione dal grado che non era stata disposta dal Tribunale. 1.1. La Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, ha accolto l'appello dell'imputato limitatamente al riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno e per il resto ha confermato la decisione del Tribunale militare rispetto all'accertata responsabilità dell'imputato in ordine a più episodi di truffa militare commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, per essersi procurato un ingiusto profitto con pari danno per l'amministrazione militare, ponendo in essere una serie di artifici e raggiri consistiti, in sostanza, nell'avere - per cinque forniture di gasolio effettuate a partire dal dicembre 2014 sino al febbraio 2016 - redatto altrettante dichiarazioni di buona provvista (in data 4 dicembre 2014, 23 aprile 2015, 20 ottobre 2015 e 12 febbraio 2016) nelle quali attestava - contrariamente al vero - che il combustibile fatturato era stato richiesto ed utilizzato esclusivamente per i locali della caserma CC di Carolei, mentre in realtà egli continuava ad usufruirne anche per il suo alloggio di servizio procurandosi, in tal modo, un ingiusto profitto corrispondente alla somma da lui dovuta per il riscaldamento del medesimo alloggio. 1.2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di buona provvista e delle prove testimoniali dalle quali si è avuta la conferma che l'alloggio di servizio del VI, nel periodo intercorso dal dicembre 2014 sino al febbraio 2016, aveva continuato ad essere riscaldato con i termosifoni collegati all'impianto 2 centralizzato alimentato dal gasolio di cui alle forniture formalmente destinate unicamente alla caserma. 2. Avverso la predetta sentenza UI VI propone ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione della legge penale processuale (art.13, comma 2, cod. proc. pen.) con riferimento al difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, che ha dichiarato la propria competenza anche se originariamente la Procura della Repubblica ordinaria aveva iscritto un altro procedimento sulla medesima vicenda (poi archiviato con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Cosenza con decreto in data 25 gennaio 2017, allegato al ricorso) per una ipotesi di reato da ritenersi più grave ai sensi dell'art.16, comma 3, cod. proc. pen. Pertanto, l'imputato ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice militare ed evidenzia che la questione è stata erroneamente interpretata dai giudici dei gradi precedenti che hanno applicato l'art. 649 cod. proc. pen. anziché l'art.13, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione, da parte della Corte militare di appello, del divieto di reformatio in peius per avere applicato di ufficio la pena accessoria della rimozione del grado e dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell'art.234 cod. pen. mil . pace nella parte in cui determina la pena accessoria anzidetta a prescindere dalla gravità della condotta ascritta e della entità della pena inflitta. 2.3. Infine, il VI censura la decisione della Corte militare di appello per erronea applicazione della legge penale con riferimento all'elemento psicologico del reato contestato, evidenziando la disamina insufficiente e l'omessa considerazione delle richieste del VI dirette al competente ufficio logistico per il distacco dall'impianto centrale dei caloriferi dell'alloggio di servizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 3 2. In particolare, risultano prive di pregio le censure riguardanti il preteso difetto di giurisdizione del giudice militare considerato che la norma di cui all'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen. - la quale prevede, in caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione unica dell'autorità giudiziaria ordinaria allorché il primo sia più grave del secondo - non trova applicazione quando l'ipotesi criminosa che comporta la giurisdizione del giudice ordinario abbia trovato sbocco in un provvedimento di archiviazione come avvenuto nel caso di specie. Infatti, l'archiviazione degli atti relativi al delitto di truffa (in teoria più grave rispetto alla truffa militare che non prevede la pena pecuniaria), disposta con il sopra indicato decreto del G.i.p. del Tribunale di Cosenza su conforme richiesta del p.m., ha eliminato in radice la contestazione ipotizzata e non attuata, cui sarebbe conseguita la competenza del Tribunale ordinario, prima che il procedimento relativo fosse pervenuto ad una fase di pendenza in senso tecnico. D'altra parte lo stesso art. 12 cod. proc. pen. limita esplicitamente i casi di mutamento di giurisdizione determinati da connessione alla ipotesi ivi considerata ("Fra reati comuni e reati militare la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare..."), escludendo in tal modo la possibilità di spostamenti determinati da connessione ai sensi dell'art. 12 lett. a) ("Se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso..."). L' art.264 cod. pen. mil . pace, modificato dall'art. 8 I. 23.3.56 n. 167, che prevedeva la competenza dell'autorità giudiziaria in caso di concorso di più persone nel reato e di nesso teleologico tra reati, risulta abrogato dalla successiva disposizione del codice di procedura penale del 1988 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1399 del 15/12/1999, Rv. 215228). 3. Parimenti infondato risulta il secondo motivo poiché, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza, la previsione di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. - che sancisce il divieto della reformatio in peius quando appellante sia il solo imputato (o nel caso in cui l'appello della pubblica accusa sia dichiarato inammissibile come avvenuto nel caso di specie) - non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice di appello, le pene accessorie che, ex art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa. È pertanto da ritenersi legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, tramite il procedimento di correzione di errore materiale, delle pene accessorie non applicate in primo grado (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30122 del 20/12/2016, Rv. 270455). 3.1. Manifestamente infondata risulta anche la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente;
infatti la sanzione accessoria della rimozione del grado, nel caso in cui sia espressamente 4 stabilita per determinati reati deve essere disposta indipendentemente dall'entità delle pena inflitta come nella ipotesi della truffa militare punita dall'art. 234 cod. pen. mil . pace. Sulla stessa questione, infatti, si è già pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n.383 del 1997 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 234, terzo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevedono l'automatica applicazione della pena accessoria della rimozione , sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione ed ha altresì dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei citati artt. 29 e 234, terzo comma, nella parte in cui prevedono la rimozione soltanto per i militari che rivestono un grado o appartengono a una classe superiore all'ultima, e degli artt. 30 e 31 del codice penale militare di pace, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 3.2. Con riferimento all'ultimo motivo di ricorso si osserva che le critiche esposte dal VI riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, iI ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa ( si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare immediatamente percepibile, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni dei convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). 5 Il Co siglier stensore Giorgp Posi / L Il Presidente A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto nelle sentenze di primo e di secondo grado, e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 emessa il 17.11.2011, nonché, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21/5/2008, Rv 240763) . Si pretende di mettere in dubbio la ricostruzione, in effetti, con una prospettazione alternativa che sembra, più che altro, esplorativa e congetturale e come tale inammissibile in questa sede. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2022.