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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/12/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N.420/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 420/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA
con l'Avv. Gianna Di Danieli del Foro di Trieste, giusta Parte_1 procura alle liti depositata in primo grado ed allegata all'atto di appello
- APPELLANTE-
CONTRO con l'Avv. Alessandro Menin del Foro di Venezia e l'Avv. Luisa Borgo del Foro CP_1
di Venezia, giusta procura unita alla comparsa di costituzione in appello
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1058/2024 del Tribunale di Udine del 22.11.2024, emessa nel giudizio N. RG 1227/2023, al quale è riunito il giudizio N. RG 1228/2023.
Causa iscritta a ruolo il 27.12.2024 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo ad CP_1 nonché il difetto di legittimazione passiva in capo al , e per l'effetto, Parte_1 revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 94/2023 emesso in data 19.01.2023 e pubblicato in data 25.01.2023 dal Tribunale di Udine in persona del Giudice Dott. Lorenzo
RE nel procedimento monitorio sub R.G. n. 4415/2022 promosso da CP_1
- in via principale: accertare e dichiarare l'estinzione ex art. 1189 c.c. dell'obbligazione di pagamento in capo al in favore di sottesa al decreto ingiuntivo n. Parte_1 CP_1
94/2023 emesso in data 19.01.2023 e pubblicato in data 25.01.2023 dal Tribunale di Udine in persona del Giudice Dott. Lorenzo RE nel procedimento monitorio sub R.G. n. 4415/2022 promosso da e per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il predetto decreto CP_1 ingiuntivo;
condannare l'appellata alla restituzione dell'importo percepito dal Parte_1 pari ad € 156.781,01 con gli interessi legali dalla data di ricezione al saldo effettivo.
- in ogni caso: condannare a rifondere in favore del le CP_1 Parte_1 spese e gli onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
- in via istruttoria come da memoria ex art. 183 6 co c.p.c. n. 2 e 3.
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta: respingersi la domanda di riforma della sentenza del Tribunale di Tribunale di Udine n. 1058 del 21 novembre 2024, e comunque ogni richiesta in tal senso formulata nel presente giudizio d'appello, e confermare detta sentenza, con condanna dell'appellante , in persona Parte_1 del Sindaco legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di lite anche di questo grado del processo.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 94 emesso dal Tribunale di Udine il 25.01.2023 al Parte_1
, quale committente obbligato al pagamento diretto a favore del subappaltatore ex art. 105
[...] comma 13, d.lgs 50/2016, è stato ingiunto il pagamento a favore di della somma di euro CP_1
€ 107.383,70 oltre interessi moratori e spese del procedimento in forza del contratto di subappalto stipulato da con NO FA s.r.l. avente ad oggetto lavori da eseguire nel territorio del CP_1 di , da quest'ultimo appaltati alla NO FA s.r.l. con contratto del Pt_1 Parte_1
07.03.2022.
2. Il ha proposto opposizione al d.i. eccependo preliminarmente il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, nonché il difetto di legittimazione attiva di CP_1
Secondo l'attore il pagamento diretto al sub-appaltatore ex art. 105, comma 13, d. lgs. 50/2016 si sostanziava in una delegazione di pagamento ex lege che non instaurava alcun rapporto contrattuale tra stazione appaltante e sub-appaltatore, con l'effetto che il secondo non aveva alcuna azione diretta nei confronti della prima. In subordine, il ha contestato che l'obbligazione di pagamento era estinta ai sensi dell'art. Pt_1
1189 c.c. avendo provveduto in perfetta buona fede al versamento degli importi fatturati dalla società opposta presso le coordinate bancarie di cui alla e-mail ricevuta dall'indirizzo di posta elettronica aziendale di CP_1
Era accaduto, infatti, che il legale rappresentante della società opposta, arch. , aveva Persona_1 sollecitato a mezzo e-mail il affinché provvedesse alla celere liquidazione delle fatture di Pt_1 propria competenza;
nell'ambito di tale corrispondenza con e-mail del 29 giugno 2022 (ore 17:54) erano state fornite all'Ente civico le nuove coordinate bancarie di riferimento della società, presso le quali l'Ente aveva ordinato i relativi mandati di pagamento in data 01.07.2022.
Poiché nonostante il pagamento la società aveva continuato a sollecitare il dovuto era emerso che le CP_ coordinate comunicate con la citata mail non erano quelle della , bensì di un terzo soggetto non identificato.
Secondo il Comune era altamente probabile che vi fosse stata un'interferenza nella posta elettronica aziendale della società opposta: l'e-mail di contenente il modello fornitori compilato CP_1 con le coordinate bancarie era stata intercettata da terzi, i quali ne avevano modificato il contenuto e l'avevano trasmesso all' utilizzando l'indirizzo e-mail aziendale della società. Pt_2
3. Costituendosi la convenuta opposta ha rappresentato che l'art. 105 comma 13 D.lgs. 50/2016 stabiliva che obbligatoriamente la stazione appaltante doveva versare direttamente al subappaltatore il corrispettivo per l'attività svolta. La norma citata, infatti, prevedeva che “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (…) l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite (…)”.
Con nota del 25/11/2020, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aveva riconosciuto che “la norma prevede una delegazione di pagamento ex lege, in base alla quale la stazione appaltante, pur estranea al rapporto tra subappaltatore e appaltatore, si sostituisce a quest'ultimo per l'esecuzione del pagamento, trattenendo poi quanto corrisposto da quanto dovuto per l'esecuzione del contratto di appalto”, sicché, in assenza di diverso accordo tra tutte le parti (stazione appaltante, appaltatore e sub-appaltatore), il pagamento doveva essere eseguito dalla stazione appaltante.
Ha, quindi, concluso la convenuta che essa era certamente legittimata ad agire nei confronti dell'unico soggetto tenuto al pagamento, ma ciò non in forza dei rapporti contrattuali di appalto e di subappalto in esame (che rimanevano limitati ai soggetti contraenti), bensì in virtù dell'obbligazione di pagamento gravante sulla P.A. committente ex lege. CP_ Quanto alla pretesa estinzione della obbligazione ex art. 1189 c.c., ha rappresentato che il
Comune avrebbe dovuto accorgersi dell'avvenuta intromissione di un terzo nella corrispondenza mail atteso che: - dopo l'emissione delle fatture dd. 7-8/6/2022 (DOC. 05 e 06), riportanti l'IBAN
[...] del conto corrente da sempre utilizzato per i pagamenti ad
[...] acceso sulla locale filiale della banca CP_1 Controparte_2
- nell'imminenza del pagamento e più precisamente dopo aver ricevuto, ad ore 12.05 del 28/6/2022, una mail di sollecito di pagamento priva di indicazioni particolari, era senz'altro sospetto:
- che alle ore 9.51 del 29/6/2022, avesse inoltrato un nuovo sollecito e comunicato, con CP_1 stile piuttosto “sgrammaticato”, l'improvviso cambio di coordinate bancarie
- che il nuovo conto sul quale veniva richiesto di eseguire il pagamento fosse un conto estero, avente
IBAN ES2021001576450200429076 acceso su CAIXA BANK S.A., ovvero una banca spagnola, che i funzionari di Tesoreria del Comune certo dovevano riconoscere essere istituto straniero.
Il Comune, anche a mezzo dei documenti 2 e 6bis, aveva riconosciuto di aver lavorato regolarmente e da tempo con e di aver sempre pagato utilizzando il conto acceso sulla Filiale di CP_1
Eraclea di Crédit Agricole;
il Comune, pertanto, non poteva non accorgersi che qualcosa di strano stava succedendo.
In conclusione, la truffa informatica avrebbe potuto essere evitata se solo il pagatore, anziché limitarsi agli automatismi burocratici, avesse operato con scrupolo e diligenza.
In ultimo, ha chiesto, in ogni caso, il rigetto della domanda di condanna alle spese, perché CP_1 infondata e irrispettosa verso la piccola impresa che da un anno attendeva di essere pagata per il proprio lavoro.
4. Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il d.i. opposto.
Secondo il giudice di prime cure le parti erano rispettivamente legittimato attivo e passivo del rapporto dedotto in giudizio in quanto l'art. 105, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016 nella formulazione ratione temporis applicabile prevedeva un vero e proprio obbligo giuridico a carico delle stazioni appaltanti di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, obbligo al quale l'Ente non poteva sottrarsi.
Inoltre, nel caso concreto: a) il contratto di subappalto aveva previsto all'art. 6 che “il pagamento del corrispettivo a favore della subappaltatrice avverrà ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 13 lett. a), D. Lgs. n. 50/2016 (pagamento diretto da parte della Stazione appaltante”; b) nelle due determine con cui il Comune aveva autorizzato NO FA s.r.l. alla stipula del contratto di subappalto con era stato dato atto espressamente che “L'amministrazione Comunale di CP_1
provvederà alla corresponsione diretta dell'importo delle prestazioni eseguite Parte_1 dal subappaltatore”; che “i rapporti giuridici dell'Amministrazione Comunale intercorreranno solo con l'aggiudicatario, anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore” e che “tale corresponsione si configura quale attività espressiva di delegazione di pagamento ex lege tra
l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice”.
Dunque, in base sia al contratto di subappalto sia alle determine comunali l'unica modalità prevista per pagare le spettanze della subappaltatrice era proprio il pagamento diretto da parte della Stazione appaltante e ciò pur in assenza di un rapporto contrattuale tra l'Ente committente e l'impresa subappaltatrice.
Secondo il Tribunale una valutazione complessiva e coerente di tutti questi elementi fattuali conduceva ad inquadrare giuridicamente la fattispecie nell'ambito della delegazione di debito di cui all'art. 1268 c.c., che nel caso in esame trovava la sua fonte nella legge e che, in quanto diretta a rafforzare la posizione del creditore delegatario, aveva fatto sorgere un obbligo di pagamento direttamente in capo al delegato con l'effetto di aggiungere un nuovo debitore (il delegato, Pt_1 appunto) che assumeva la posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (la delegante NO FA s.r.l.).
Poiché le stesse modalità di pagamento del corrispettivo erano state concordate all'art. 6 del contratto di subappalto, la comune volontà delle parti era stata quella di riferirsi a quanto disposto dall'art. 1268, comma 2, c.c., in base alla quale “il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento”.
Infine, quanto alla posizione del delegato, il Tribunale, premesso che “l'assunzione dell'obbligazione da parte del delegato al pagamento ai sensi dell'art. 1268 c.c. non richiede speciali requisiti di forma, potendosene ammettere l'integrazione anche in virtù di accordi conclusi per 'facta concludentia' e, in via progressiva, se alla dichiarazione del delegante o del delegato o del delegatario si aggiunge quella delle altre parti in un momento successivo” (Cass. n. 4852/2019), ha ritenuto che non vi era dubbio che il si fosse assunto l'impegno di pagamento nei confronti Parte_1 della delegataria per facta concludentia, circostanza che emergeva dal tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti, dal ricevimento senza obiezione alcuna delle fatture di (benchè CP_1 emesse a carico di NO FA s.r.l.), dalla promessa di pagamento cui era seguita l'emissione del mandato di pagamento a favore di ed il conseguente pagamento in data 1.07.2022. CP_1
Quanto alla estinzione dell'obbligazione ex art. 1189 c.c. invocata dal il Tribunale ha Pt_1 osservato che a fronte dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento in favore del delegatario spettava al Comune delegato l'onere di fornire la prova liberatoria della non imputabilità dell'inadempimento, onere rimasto inadempiuto.
Il Tribunale, sul punto, ha evidenziato che:
- il Comune aveva ricevuto in data 28.06.2022 la e-mail con la quale aveva inviato le due CP_1 fatture emesse a carico della delegante NO FA s.r.l. recanti l'iban del conto corrente acceso presso Credit Agricole Friuladria sul quale doveva essere effettuato l'accredito mediante bonifico bancario;
- la e-mail citata, regolarmente ricevuta dal Comune, era stata intercettata da un “hacker” rimasto ignoto che – come si leggeva nella relazione tecnica che era stata commissionata e prodotta da
[...]
– aveva impostato delle regole sulla casella e-mail di atte ad estromettere dalla CP_1 CP_1 conversazione la legittima proprietaria dell'account, sostituendosi a questa nella successiva corrispondenza intercorsa con il funzionario del Comune;
- l'ignoto truffatore il 29.06.2022 aveva comunicato al che “da oggi passerà al nostro nuovo Pt_1
IBAN e il pagamento al vecchio IBAN non sarà accettato e non andrà a buon fine, chiediamo cortesemente un vostro eventuale giorno di pagamento per potervi inviare il nostro nuovo IBAN”;
- in pari data il funzionario del Comune aveva risposto: “Se avete cambiato IBAN dovreste urgentemente compilare il modulo fornitori allegato per poter procedere al pagamento. Il saldo fattura verrà effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della stessa” e, a stretto giro di posta, l'ignoto interlocutore aveva trasmesso il nuovo modulo fornitori in cui veniva indicato che l'accredito bancario doveva effettuarsi presso la CAIXBANK S.A. filiale di Eraclea e veniva riportato l'IBAN di un conto corrente spagnolo (ES2021001576450200429076). Inoltre, nello spazio riservato ai nominativi delle persone delegate ad operare su quel nuovo conto dedicato era stato indicato il nome di , senza però riportare anche il relativo codice fiscale nonostante fosse richiesto Persona_1 nel modulo;
- sulla scorta di questi ultimi dati il in data 01.07.2022 aveva emesso i due mandati di Pt_1 pagamento a favore della subappaltatrice per complessivi €. 107.383,70 da effettuarsi sul CP_1 conto corrente con codice IBAN ES2021001576450200429076.
Secondo il Tribunale, questo cambio repentino dell'IBAN avvenuto appena il giorno dopo che erano state inoltrate al le due fatture da pagare e sulle quali era invece indicato il “solito” IBAN Pt_1 del conto corrente italiano, su cui erano sempre stati effettuati fino a quel momento gli accrediti e, soprattutto, il fatto che una piccola-media impresa di Eraclea avesse improvvisamente deciso di utilizzare per gli accrediti da parte di enti pubblici un nuovo conto corrente all'estero, presso una banca spagnola che pacificamente non aveva alcuna filiale e/o agenzia nel piccolo comune di Eraclea
(circostanze queste tutte facilmente verificabili per una struttura organizzativa come quella di cui disponeva il ) avrebbero dovuto destare qualche sospetto e suggerire Parte_1 maggiore prudenza e cautela prima di disporre il pagamento di una somma così importante.
Sarebbe stata sufficiente una telefonata al legale rappresentante di per scoprire che si CP_1 trattava di un tentativo di truffa, tanto più che il nuovo modulo fornitori risultava incompleto nella compilazione, essendo stata omessa l'indicazione del codice fiscale del soggetto delegato ad operare su quel conto.
Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che lo svolgimento dei fatti aveva dimostrato che i dipendenti comunali non avevano ricevuto un'adeguata preparazione e formazione rispetto al rischio di intrusioni e truffe informatiche, con conseguente infondatezza della opposizione.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello il per i seguenti motivi. Parte_1
5.1. Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 105, co. 13, D. lgs. n. 50/2016
L'appellante ha ribadito l'eccezione di difetto di legittimazione passiva essendo l'obbligo di pagamento previsto a carico del una mera delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.), non Pt_1 una delegazione di debito (art. 1268 c.c.): pertanto, in assenza di diversa pattuizione tra le parti, la delegazione non determinava l'insorgere di alcuna obbligazione tra delegatario e delegato con la conseguenza che era esclusa la sussistenza di un'azione diretta di quest'ultimo nei confronti del delegato (sempre Corte Cass. n. 7945/2020).
5.2. Violazione dell'art. 1189 c.c.: errata ricostruzione delle circostanze di fatto e omessa ed erronea valutazione di prova rilevante ai fini del decidere.
L'appellante ha rappresentato che in base alla perizia dimessa dalla stessa era risultato CP_1 accertato che era stato l'indirizzo e-mail ad essere stato violato, con conseguente Email_1 non imputabilità dell'erroneo pagamento in capo al Pt_1
L'appellante ha poi ribattuto alle singole argomentazioni svolte dal Tribunale per dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento:
- quanto alla osservazione del Tribunale per il quale: “[…] questo cambio repentino dell'IBAN avvenuto appena il giorno dopo che erano state inoltrate al Comune le due fatture da pagare e sulle quali era invece indicato il “solito” IBAN del conto corrente italiano su cui erano sempre stati effettuati fino a quel momento gli accrediti”, il Comune ha rilevato che le fatture erano state trasmesse al Comune già il 13 giugno 2022 (v. doc. 3 sub doc. 1 appellata) e l'e-mail del 28 giugno 2022 era
(solo) una e-mail di sollecito di pagamento;
- quanto alla osservazione del Tribunale per il quale: “[…] il fatto che una piccola media impresa di
Eraclea avesse improvvisamente deciso di utilizzare per gli accrediti da parte di enti pubblici un nuovo conto corrente all'estero”, il Comune ha rilevato che oggidì avevano larga diffusione i servizi di conti corrente online, che risultava che la CAIXBANK offriva tale servizio ed aveva una filiale in
Italia. In ogni caso, non rientrava nella competenza del sindacare le valutazioni delle società Pt_1 in ordine alla scelta dei rapporti di conto corrente;
- quanto alla osservazione del Tribunale per il quale: “[…] molto probabilmente sarebbe stata sufficiente una telefonata al legale rappresentante di arch. , per avere CP_1 Persona_1 da lui conferma del cambio di conto corrente per scoprire che si trattava di un tentativo di truffa”, il
Comune ha rilevato che anche nella pendenza delle comunicazioni “truffaldine” erano intercorse delle telefonate con l'Arch. , il quale aveva sollecitato il pagamento delle fatture, così Per_1 alimentando l'affidamento circa la bontà delle missive ricevute dall'indirizzo e-mail
; Email_1
- quanto alla osservazione del Tribunale per il quale: “[…] tanto più che il nuovo modulo fornitori risultava incompleto nella compilazione, essendo stata omessa l'indicazione del codice fiscale del soggetto delegato ad operare su quel conto”, il ha rilevato che il codice fiscale risultava Pt_1 omesso anche nel modulo fornitori compilato dalla stessa In ogni caso, la mancata CP_1 indicazione del dato non era ex se dirimente, considerato che si trattava di dato reperibile consultando la stessa visura di e, pertanto, non era indicativa di un “tentativo di truffa”. L'appellante CP_1 ha, ancora, evidenziato che in ossequio al principio “once only” - per cui il cittadino deve poter fornire una sola volta le proprie informazioni alla pubblica amministrazione - era fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di non richiedere dati già in possesso delle stesse (come era nella realtà);
- quanto alla osservazione del Tribunale per il quale: “[…] Se ne evince che i dipendenti comunali non avevano ricevuto un'adeguata preparazione e formazione rispetto al rischio di intrusioni e truffe informatiche, nonostante si tratti di condotte criminali purtroppo assai frequenti, poste in essere on tecniche sempre più affinate e sofisticate come quella messa in atto nel caso concreto”, il ha Pt_1 rilevato che il Giudice di prime cure aveva dimostrato di non aver debitamente esaminato la documentazione allegata dall'Ente, indicativa dell'espletamento della formazione obbligatoria (la quale, comunque, non ricomprendeva anche corsi specifici in tema di truffe informatiche).
Lo stesso Giudice, peraltro, aveva riconosciuto che le tecniche degli hacker erano “sempre più affinate e sofisticate”, con la conseguenza che era sempre più complicato riconoscerle e reagirvi.
6. Si è costituita chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, in CP_1 via subordinata, il suo rigetto.
Quanto alla eccepita carenza di legittimazione, la convenuta ha dedotto che era evidente che, prevedendo il contratto di sub appalto che il pagamento sarebbe avvenuto direttamente dalla Stazione CP_ Appaltante (art. 6 contratto subappalto), non avrebbe potuto attivarsi
contro
NO FA se prima non lo avesse fatto contro il Comune di . Pt_1
CP_ Quanto alla imputabilità al dell'inadempimento, ha ribadito che l'arch. era Pt_1 Per_1 stato estromesso dall'hacker dalla conversazione con la sig. funzionario del Persona_2 [...]
. Parte_1
Dalle e-mail inviate dall'hacker ad emergevano delle modalità tipiche di attacchi di Persona_2 spear phishing, che avrebbero dovuto insospettire i dipendenti del Comune: l'urgenza posta per ottenere informazioni riguardo alla data in cui sarebbe stato eseguito il pagamento;
la comunicazione di cambio dell'IBAN poco prima del pagamento di due fatture già emesse con altro IBAN di destinazione;
l'utilizzo di un linguaggio sgrammaticato e di documentazione incompleta;
la nazionalità spagnola della Banca indicata per effettuare il pagamento.
I dipendenti comunali non avevano, pertanto, agito con la necessaria diligenza, anche in ragione dell'ammontare del credito di . CP_1
L'appellata ha poi contestato che non rispondeva al vero che “nella pendenza delle comunicazioni
“truffaldine” erano intercorse delle telefonate con l'arch. , il quale sollecitava il Per_1 pagamento delle fatture”, poiché ciò era avvenuto circa una settimana dopo il bonifico in Spagna.
7. L'appello è infondato.
7.1. Con il primo motivo di appello il ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della Pt_1 subappaltatrice e il difetto di legittimazione passiva della stazione appaltante CP_3 [...]
rispetto alla domanda di pagamento del corrispettivo del contratto di subappalto avanzata Parte_1 dalla prima nei confronti del secondo, in quanto l'art. 105, comma 13, D. lgs. n. 50/2016 introdurrebbe una mera delegazione di pagamento con la conseguenza che il subappaltatore non avrebbe azione diretta nei confronti del committente.
La doglianza è infondata.
In fatto è documentalmente provato che NO FA s.r.l. aveva subappaltato a una CP_1 porzione dei lavori oggetto del contratto di appalto concluso tra la predetta NO FA s.r.l. ed il
. Parte_1
Il aveva autorizzato la conclusione del contratto di subappalto con le determine: Parte_1
- n. 758 del 04.10.2021 (doc. 3 nella quale si legge: Pt_1
“Dato atto che il comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n°50 prevede il pagamento diretto dei subappaltatori quando gli stessi siano micro o piccole imprese;
Considerato che il subappaltatore di cui sopra rientra nell'ambito della citata disposizione normativa;
Considerato che, tuttavia, anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore, i rapporti giuridici dell'Amministrazione Comunale di intercorreranno solo con la citata Parte_1 impresa appaltatrice, poiché come ha posto in luce l' (parere AG 4/12 del 17/05/2012) tale CP_4 corresponsione si configura quale delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice”.
…
DETERMINA 1. Di autorizzare l'impresa NORD ASFALTI S.R.L. aggiudicatario dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, manufatti e aree pubbliche mediante Accordo Quadro 2021/2023
2° LOTTO CUP H37H20002180004; CIG: a subappaltare alla ditta P.IVA_1 CP_1 con sede in legale in Via Cadorna n. 21, 30020 Eraclea (VE), codice fiscale e partita I.V.A.
, nella persona del proprio Legale Rappresentante nato il [...] P.IVA_2 Persona_1
a San Dona di Piave (VE), l'esecuzione delle opere in realizzazione di pavimentazioni in cls CP_5
e/o porfido, posa di cordoli e manufatti in cls, ripristini di pavimentazioni varie, posa di tubazioni per l'importo complessivo di € 50.000,00 compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 1.480,00; ancorché dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del C.C.
2. Di dare atto che:
…
l'Amministrazione Comunale di provvederà alla corresponsione diretta Parte_1 dell'importo delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, che sarà effettuata a seguito della comunicazione dell'avvenuta prestazione e della motivata proposta di pagamento, formulate dall'impresa NORD ASFALTI S.R.L. in qualità di aggiudicataria ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50 del 2016, nonché della presentazione di regolare fatturazione dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, nel rispetto del regime fiscale di “reverse charge” di cui all'art. 17 del D.P.R. n° 633 del 1972;
i rapporti giuridici dell'Amministrazione Comunale di intercorreranno solo Parte_1
l'aggiudicatario, anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore;
tale corresponsione si configura quale attività espressiva di delegazione di pagamento ex lege tra
l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice”.
- n. 255 del 31.03.2022 (doc. 4 nella quale si legge: Pt_1
“DETERMINA
1. Di autorizzare l'impresa NORD ASFALTI S.R.L. aggiudicatario dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e aree pubbliche mediante accordo quadro 2021/2023- 2° LOTTO.
CUP H37H20002180004; CIG: 8518932D11, all'estensione dell'importo del contratto di subappalto affidato alla ditta on sede in legale in Via Cadorna n. 21, 30020 Eraclea (VE), codice CP_1 fiscale e partita I.V.A. , per ulteriori €. 21.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza P.IVA_2 per un incremento delle lavorazioni di cui al contratto di subappalto del n. 21-463 del 21.09.2021 già agli atti della scrivente, e successivi atti integrativi del 25.02.2022 e n.22-118 del 28.03.2022 e che pertanto l'importo complessivo del subappalto ammonta a €. 134.000,00 di cui €. 3.780,00 per oneri per la sicurezza, ancorché dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre
l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del C.C.;
2. Di dare atto che:
…
l'Amministrazione Comunale di provvederà alla corresponsione diretta Parte_1 dell'importo delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, che sarà effettuata a seguito della comunicazione dell'avvenuta prestazione e della motivata proposta di pagamento, formulate dall'impresa NORD ASFALTI S.R.L. in qualità di aggiudicataria ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50 del 2016, nonché della presentazione di regolare fatturazione dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, nel rispetto del regime fiscale di “reverse charge” di cui all'art. 17 del D.P.R. n° 633 del 1972;
i rapporti giuridici dell'Amministrazione Comunale di intercorreranno solo Parte_1
l'aggiudicatario, anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore;
tale corresponsione si configura quale attività espressiva di delegazione di pagamento ex lege tra
l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice”.
Anche nel contratto di subappalto tra NO FA s.r.l. e del 26.05.2022 (doc. 2 fascicolo CP_1 monitorio) all'art. 6, rubricato “corrispettivo contrattuale, termini e modalità di pagamento” le parti avevano concordato che “Il pagamento del corrispettivo avverrà ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 13, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 (pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante)”.
L'art. 105 comma 13 d.lvo 50/2016, vigente ratione temporis, prevedeva che:
“La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente”.
La ratio della norma è quella di apprestare una tutela rafforzata del subappaltatore nei confronti del subappaltante e trova la propria spiegazione della solvibilità certa della p.a. stazione appaltante.
Nel caso oggetto del presente giudizio ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) della norma citata (v. determina n. 758 del 04.10.2021 (doc. 3 sopra riportata nella quale viene dato atto che “il Pt_1 comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n°50 prevede il pagamento diretto dei subappaltatori quando gli stessi siano micro o piccole imprese;
Considerato che
il subappaltatore di cui sopra rientra nell'ambito della citata disposizione normativa”). In forza dell'art. 105 c. 13 cit. il contratto di subappalto stipulato tra l'appaltatore e la piccola impresa produce effetti anche nei confronti dell'ente pubblico stazione appaltante, terzo rispetto al contratto di subappalto, ente che è obbligato ex lege a corrispondere direttamente al subappaltatore la parte del corrispettivo pattuita per le lavorazioni subappaltate.
La Corte osserva che l'estensione ex lege nei confronti di un terzo degli effetti di un contratto stipulato tra altri è, in via generale, prevista dall'art. 1372 comma II c.c. che stabilisce che “Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.
Dal chiaro tenore della lettera dell'art. 105 c. 13 lett. a), richiamato dal nelle determine Pt_1 soprariportate e dalle parti nel contratto di subappalto, discende da un lato che l'ente pubblico dovrà accantonare le somme spettanti al subappaltatore piccola impresa, non potendo sottrarsi alla richiesta di pagamento avanzata da quest'ultima e, dall'altro, che il subappaltatore potrà chiedere il pagamento del corrispettivo solo all'ente pubblico e, correlativamente, in caso di rigetto della richiesta dovrà agire nei confronti dello stesso per ottenere il pagamento, non potendosi rivolgere al contraente principale, che non è obbligato in solido con la stazione appaltante.
Il legislatore, infatti, non ha previsto che la stazione appaltante ed il contraente principale siano obbligati in solido nei confronti del subappaltatore, previsione coerente con la circostanza che la stazione appaltante, dovendo corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite non potrà pagare tale importo al contraente principale.
La Corte osserva che in altri casi di estensione ex lege degli effetti del contratto di appalto o subappalto quando il legislatore ha voluto affiancare all'obbligato originario un ulteriore obbligato in solido lo ha previsto espressamente (v. ad. es. art. 29 d.lvo 276/2003 in forza del quale “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”; v. art. 26, comma IV, d.lvo
81/2008 in forza del quale “Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore
o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”; v. art. 105, comma 8, d.lvo 50/2016 in forza del quale “Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario
è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma
13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo”).
Da quanto sopra discende che il è legittimato passivo sostanziale della azione Parte_1
CP_ svolta dalla subappaltatrice .
7.2. Con il secondo motivo il ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto Pt_1 non liberatorio il pagamento effettuato a favore di soggetto che, in un secondo momento, si era rivelato non essere la . CP_1
Il motivo di appello è infondato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 cod. civ. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità solo se illogiche e contraddittorie
- deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 6563 del 05/04/2016, Rv. 639312 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14028 del
04/06/2013, Rv. 626741 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 150 del 14/01/1975, Rv. 373324 - 01) (così
Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, (ud. 07/03/2024, dep. 04/07/2024), n.18345; v. anche
Cassazione civile sez. III, 28/08/2023, (ud. 08/06/2023, dep. 28/08/2023), n.25368) per la quale “La liberazione del debitore dipende allora non già dalla posizione giuridica del ricevente, bensì dal non colposo errore dall'adempiente, che in buona fede confida in una posizione inesistente. L'apparenza della legittimazione rileva solo in quanto idonea a suscitare il ragionevole affidamento del debitore di pagare al vero destinatario dell'adempimento”).
Nel caso di specie l'errore in cui è incorso il pagando ad un soggetto non legittimato, rimasto Pt_1 ignoto, non è scusabile in quanto le modalità e tempistiche delle richieste di pagamento pervenute dall'ignoto truffatore avrebbero dovuto insospettire il ed indurlo a chiedere chiarimenti alla Pt_1
direttamente senza utilizzare la corrispondenza via mail. CP_1
Dai documenti dimessi in atti risulta che il 28.06.2022 alle ore 12.05 aveva inviato al Comune CP_1 mail del seguente tenore: “Buongiorno, con la presente sono a richiederVi i tempi per i pagamenti delle fatture a saldo lavori di Aprile Maggio 2022. Buona giornata. Arch, ” (doc. 2 Persona_1
, doc. 7 . L'appellata ha riconosciuto come propria la citata mail, che aveva inviato CP_1 Pt_1 con allegate anche le fatture n. 21 e 22 oggetto della richiesta di pagamento nelle quali era indicato come modalità di pagamento il bonifico bancario e quale banca di appoggio la “Credit Agricole
Friuladria IT67Z0…”, pacificamente già indicata per il pagamento di altre fatture (v. doc. 2 . Pt_1
Il giorno successivo tra il e l'ignoto truffatore vi è stato lo scambio delle seguenti mail: Pt_1
Alle ore 09.51 del 29.06.2022 l'ignoto truffatore aveva scritto (doc. 8 : Pt_1
“Buongiorno, in riferimento alla mail in calce si sollecita riscontro. con la presente sono a richiederVi i tempi per i pagamenti delle fatture a saldo dei lavori di Aprile
Maggio 2022.
NOTA BENE: da oggi passerà al nuovo IBAN e il pagamento al vecchio IBAN non sarà accettato e non andrà a buon fine, chiediamo cortesemente un vostro eventuale giorno di pagamento per potervi inviare il nostro nuovo IBAN.
Rimaniamo in attesa di ricevere quanto richiesto.
Cordiali saluti. Arch. ”. Persona_1
La Corte osserva che solo il giorno precedente alle ore 12.05 aveva chiesto al i tempi CP_1 Pt_1 di pagamento comunicando sin da subito l'IBAN sul quale effettuare il versamento, mentre alle ore
09.51 del giorno dopo avrebbe già sollecitato una risposta preannunciando di avere cambiato il conto corrente (quindi nell'arco di nemmeno 24 ore) sul quale effettuare il versamento, tuttavia subordinando, inspiegabilmente e contrariamente a quanto in precedenza aveva fatto, la comunicazione del nuovo IBAN alla singolare indicazione di “un vostro eventuale giorno di pagamento”.
Alle ore 09.57 del 29.06.2022 il Comune aveva riscontrato la mail scrivendo (doc. 9 : Pt_1
“Buongiorno, se avere cambiato iban dovreste urgentemente compilare il moduolo fornitori allegato per poter procedere al pagamento. Il saldo fattura verrà effettuato entro 30 gg dal ricevimento della stessa”.
Alle ore 17.54 del 29.06.2022 l'ignoto truffatore aveva scritto (doc. 10):
“Buongiorno, trasmettiamo comunicazione secondo Vs. richieste. In attesa Vs riscontro per conferma. Cordiali saluti. Arch. ”. Persona_1
Alla mail era allegato il modulo fornitori compilato con l'indicazione del nuovo IBAN, che si riproduce di seguito (doc. 10 bis):
La Corte osserva che la denominazione della banca straniera e l'indicazione di un IBAN spagnolo
(ES202…) avrebbero dovuto ulteriormente insospettire il non solo avrebbe dall'oggi Pt_1 CP_1 al domani cambiato banca, ma avrebbe addirittura scelto una banca spagnola, scelta del tutto incongrua con le piccole dimensione della impresa (si ricorda, infatti, che proprio perché piccola CP_ impresa godeva della agevolazione del pagamento diretto ex art. 105 c. 13 d.lvo 50/2016).
Alle ore 09.51 del 30.06.2022 l'ignoto truffatore aveva scritto (doc. 12 : Pt_1
“Buongiorno, Grazie per la tua collaborazione. Vi chiedo gentilmente di dirmi la data esatta in cui verrà pagato il pagamento delle nostre fatture scadute?
Perdonate la mia insistenza ma ho scadenze e non so come fare.
In attesa Vs riscontro per conferma. Cordiali saluti. Arch. ” (sottolineature del Persona_1 giudicante).
La Corte osserva che, oltre alla pressante insistenza, tipica delle truffe on line, ulteriore segnale che CP_ doveva allertare il Comune era la forma della mail: improvvisamente sarebbe passata ad un linguaggio confidenziale, ringraziando il Comune per “la tua collaborazione”, e sgrammaticato, chiedendo al Comune di comunicare quando avrebbe “pagato il pagamento”.
Le plurime palesi incongruenze sopra evidenziate potevano essere facilmente rilevate dal il Pt_1 quale avrebbe dovuto insospettirsi e dubitare della genuinità dell'interlocutore, cercando un contatto diretto con la (ad esempio telefonando) per sincerarsi della veridicità delle informazioni CP_1 veicolate con le mail ricevute.
La superficialità con la quale sono state trattate le citate comunicazioni esclude la scusabilità dell'erroneo pagamento in favore dell'ignoto truffatore.
Quanto alla argomentazione del il quale in atto di appello ha evidenziato che “come già Pt_1 allegato nel giudizio di primo grado, anche nella pendenza delle comunicazioni “truffaldine” erano intercorse delle telefonate con l'Arch. , il quale sollecitava il pagamento delle fatture, che Per_1 dunque alimentavano l'affidamento circa la bontà delle missive ricevute dall'indirizzo e-mail
“ ", la Corte osserva che la circostanza, contestata tardivamente da parte appellata Email_1 solo con la comparsa di costituzione in appello, depone ulteriormente per la non scusabilità del comportamento del Pt_1
Nelle telefonate secondo il l'arch. si sarebbe limitato a sollecitare il pagamento Pt_1 Per_1 senza, invece, preoccuparsi di sottolineare l'avvenuto cambiamento dell'IBAN contestualmente preannunciato e poi comunicato via mail, “dettaglio” di rilevante importanza per assicurare il buon fine dei due bonifici eseguiti il 01.07.2022, quindi solo 3 giorni dopo il ricevimento del primo sollecito, quello genuino del 28.06.2022 (v. doc. 15 . Pt_1
Il fatto che nelle mail truffaldine si fosse parlato praticamente soltanto del cambiamento dell'IBAN, argomento che evidentemente e comprensibilmente era di vitale importanza per il creditore, mentre nelle telefonate, in tesi appellante praticamente contestuali allo scambio di mail, l'argomento non era stato affrontato dall'arch. , avrebbe dovuto, ancora una volta, insospettire il circa Per_1 Pt_1 la genuinità delle mail ed indurlo a chiedere chiarimenti sul punto.
Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto e l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 52.001,00 ed € 260.00,00, in considerazione della soccombenza (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria, come da richiesta, per complessivi euro 9.991,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa dal
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado Parte_1 di giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, CP_1 oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 420/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA
con l'Avv. Gianna Di Danieli del Foro di Trieste, giusta Parte_1 procura alle liti depositata in primo grado ed allegata all'atto di appello
- APPELLANTE-
CONTRO con l'Avv. Alessandro Menin del Foro di Venezia e l'Avv. Luisa Borgo del Foro CP_1
di Venezia, giusta procura unita alla comparsa di costituzione in appello
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1058/2024 del Tribunale di Udine del 22.11.2024, emessa nel giudizio N. RG 1227/2023, al quale è riunito il giudizio N. RG 1228/2023.
Causa iscritta a ruolo il 27.12.2024 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo ad CP_1 nonché il difetto di legittimazione passiva in capo al , e per l'effetto, Parte_1 revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 94/2023 emesso in data 19.01.2023 e pubblicato in data 25.01.2023 dal Tribunale di Udine in persona del Giudice Dott. Lorenzo
RE nel procedimento monitorio sub R.G. n. 4415/2022 promosso da CP_1
- in via principale: accertare e dichiarare l'estinzione ex art. 1189 c.c. dell'obbligazione di pagamento in capo al in favore di sottesa al decreto ingiuntivo n. Parte_1 CP_1
94/2023 emesso in data 19.01.2023 e pubblicato in data 25.01.2023 dal Tribunale di Udine in persona del Giudice Dott. Lorenzo RE nel procedimento monitorio sub R.G. n. 4415/2022 promosso da e per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il predetto decreto CP_1 ingiuntivo;
condannare l'appellata alla restituzione dell'importo percepito dal Parte_1 pari ad € 156.781,01 con gli interessi legali dalla data di ricezione al saldo effettivo.
- in ogni caso: condannare a rifondere in favore del le CP_1 Parte_1 spese e gli onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
- in via istruttoria come da memoria ex art. 183 6 co c.p.c. n. 2 e 3.
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta: respingersi la domanda di riforma della sentenza del Tribunale di Tribunale di Udine n. 1058 del 21 novembre 2024, e comunque ogni richiesta in tal senso formulata nel presente giudizio d'appello, e confermare detta sentenza, con condanna dell'appellante , in persona Parte_1 del Sindaco legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di lite anche di questo grado del processo.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 94 emesso dal Tribunale di Udine il 25.01.2023 al Parte_1
, quale committente obbligato al pagamento diretto a favore del subappaltatore ex art. 105
[...] comma 13, d.lgs 50/2016, è stato ingiunto il pagamento a favore di della somma di euro CP_1
€ 107.383,70 oltre interessi moratori e spese del procedimento in forza del contratto di subappalto stipulato da con NO FA s.r.l. avente ad oggetto lavori da eseguire nel territorio del CP_1 di , da quest'ultimo appaltati alla NO FA s.r.l. con contratto del Pt_1 Parte_1
07.03.2022.
2. Il ha proposto opposizione al d.i. eccependo preliminarmente il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, nonché il difetto di legittimazione attiva di CP_1
Secondo l'attore il pagamento diretto al sub-appaltatore ex art. 105, comma 13, d. lgs. 50/2016 si sostanziava in una delegazione di pagamento ex lege che non instaurava alcun rapporto contrattuale tra stazione appaltante e sub-appaltatore, con l'effetto che il secondo non aveva alcuna azione diretta nei confronti della prima. In subordine, il ha contestato che l'obbligazione di pagamento era estinta ai sensi dell'art. Pt_1
1189 c.c. avendo provveduto in perfetta buona fede al versamento degli importi fatturati dalla società opposta presso le coordinate bancarie di cui alla e-mail ricevuta dall'indirizzo di posta elettronica aziendale di CP_1
Era accaduto, infatti, che il legale rappresentante della società opposta, arch. , aveva Persona_1 sollecitato a mezzo e-mail il affinché provvedesse alla celere liquidazione delle fatture di Pt_1 propria competenza;
nell'ambito di tale corrispondenza con e-mail del 29 giugno 2022 (ore 17:54) erano state fornite all'Ente civico le nuove coordinate bancarie di riferimento della società, presso le quali l'Ente aveva ordinato i relativi mandati di pagamento in data 01.07.2022.
Poiché nonostante il pagamento la società aveva continuato a sollecitare il dovuto era emerso che le CP_ coordinate comunicate con la citata mail non erano quelle della , bensì di un terzo soggetto non identificato.
Secondo il Comune era altamente probabile che vi fosse stata un'interferenza nella posta elettronica aziendale della società opposta: l'e-mail di contenente il modello fornitori compilato CP_1 con le coordinate bancarie era stata intercettata da terzi, i quali ne avevano modificato il contenuto e l'avevano trasmesso all' utilizzando l'indirizzo e-mail aziendale della società. Pt_2
3. Costituendosi la convenuta opposta ha rappresentato che l'art. 105 comma 13 D.lgs. 50/2016 stabiliva che obbligatoriamente la stazione appaltante doveva versare direttamente al subappaltatore il corrispettivo per l'attività svolta. La norma citata, infatti, prevedeva che “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (…) l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite (…)”.
Con nota del 25/11/2020, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aveva riconosciuto che “la norma prevede una delegazione di pagamento ex lege, in base alla quale la stazione appaltante, pur estranea al rapporto tra subappaltatore e appaltatore, si sostituisce a quest'ultimo per l'esecuzione del pagamento, trattenendo poi quanto corrisposto da quanto dovuto per l'esecuzione del contratto di appalto”, sicché, in assenza di diverso accordo tra tutte le parti (stazione appaltante, appaltatore e sub-appaltatore), il pagamento doveva essere eseguito dalla stazione appaltante.
Ha, quindi, concluso la convenuta che essa era certamente legittimata ad agire nei confronti dell'unico soggetto tenuto al pagamento, ma ciò non in forza dei rapporti contrattuali di appalto e di subappalto in esame (che rimanevano limitati ai soggetti contraenti), bensì in virtù dell'obbligazione di pagamento gravante sulla P.A. committente ex lege. CP_ Quanto alla pretesa estinzione della obbligazione ex art. 1189 c.c., ha rappresentato che il
Comune avrebbe dovuto accorgersi dell'avvenuta intromissione di un terzo nella corrispondenza mail atteso che: - dopo l'emissione delle fatture dd. 7-8/6/2022 (DOC. 05 e 06), riportanti l'IBAN
[...] del conto corrente da sempre utilizzato per i pagamenti ad
[...] acceso sulla locale filiale della banca CP_1 Controparte_2
- nell'imminenza del pagamento e più precisamente dopo aver ricevuto, ad ore 12.05 del 28/6/2022, una mail di sollecito di pagamento priva di indicazioni particolari, era senz'altro sospetto:
- che alle ore 9.51 del 29/6/2022, avesse inoltrato un nuovo sollecito e comunicato, con CP_1 stile piuttosto “sgrammaticato”, l'improvviso cambio di coordinate bancarie
- che il nuovo conto sul quale veniva richiesto di eseguire il pagamento fosse un conto estero, avente
IBAN ES2021001576450200429076 acceso su CAIXA BANK S.A., ovvero una banca spagnola, che i funzionari di Tesoreria del Comune certo dovevano riconoscere essere istituto straniero.
Il Comune, anche a mezzo dei documenti 2 e 6bis, aveva riconosciuto di aver lavorato regolarmente e da tempo con e di aver sempre pagato utilizzando il conto acceso sulla Filiale di CP_1
Eraclea di Crédit Agricole;
il Comune, pertanto, non poteva non accorgersi che qualcosa di strano stava succedendo.
In conclusione, la truffa informatica avrebbe potuto essere evitata se solo il pagatore, anziché limitarsi agli automatismi burocratici, avesse operato con scrupolo e diligenza.
In ultimo, ha chiesto, in ogni caso, il rigetto della domanda di condanna alle spese, perché CP_1 infondata e irrispettosa verso la piccola impresa che da un anno attendeva di essere pagata per il proprio lavoro.
4. Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il d.i. opposto.
Secondo il giudice di prime cure le parti erano rispettivamente legittimato attivo e passivo del rapporto dedotto in giudizio in quanto l'art. 105, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016 nella formulazione ratione temporis applicabile prevedeva un vero e proprio obbligo giuridico a carico delle stazioni appaltanti di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, obbligo al quale l'Ente non poteva sottrarsi.
Inoltre, nel caso concreto: a) il contratto di subappalto aveva previsto all'art. 6 che “il pagamento del corrispettivo a favore della subappaltatrice avverrà ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 13 lett. a), D. Lgs. n. 50/2016 (pagamento diretto da parte della Stazione appaltante”; b) nelle due determine con cui il Comune aveva autorizzato NO FA s.r.l. alla stipula del contratto di subappalto con era stato dato atto espressamente che “L'amministrazione Comunale di CP_1
provvederà alla corresponsione diretta dell'importo delle prestazioni eseguite Parte_1 dal subappaltatore”; che “i rapporti giuridici dell'Amministrazione Comunale intercorreranno solo con l'aggiudicatario, anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore” e che “tale corresponsione si configura quale attività espressiva di delegazione di pagamento ex lege tra
l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice”.
Dunque, in base sia al contratto di subappalto sia alle determine comunali l'unica modalità prevista per pagare le spettanze della subappaltatrice era proprio il pagamento diretto da parte della Stazione appaltante e ciò pur in assenza di un rapporto contrattuale tra l'Ente committente e l'impresa subappaltatrice.
Secondo il Tribunale una valutazione complessiva e coerente di tutti questi elementi fattuali conduceva ad inquadrare giuridicamente la fattispecie nell'ambito della delegazione di debito di cui all'art. 1268 c.c., che nel caso in esame trovava la sua fonte nella legge e che, in quanto diretta a rafforzare la posizione del creditore delegatario, aveva fatto sorgere un obbligo di pagamento direttamente in capo al delegato con l'effetto di aggiungere un nuovo debitore (il delegato, Pt_1 appunto) che assumeva la posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (la delegante NO FA s.r.l.).
Poiché le stesse modalità di pagamento del corrispettivo erano state concordate all'art. 6 del contratto di subappalto, la comune volontà delle parti era stata quella di riferirsi a quanto disposto dall'art. 1268, comma 2, c.c., in base alla quale “il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento”.
Infine, quanto alla posizione del delegato, il Tribunale, premesso che “l'assunzione dell'obbligazione da parte del delegato al pagamento ai sensi dell'art. 1268 c.c. non richiede speciali requisiti di forma, potendosene ammettere l'integrazione anche in virtù di accordi conclusi per 'facta concludentia' e, in via progressiva, se alla dichiarazione del delegante o del delegato o del delegatario si aggiunge quella delle altre parti in un momento successivo” (Cass. n. 4852/2019), ha ritenuto che non vi era dubbio che il si fosse assunto l'impegno di pagamento nei confronti Parte_1 della delegataria per facta concludentia, circostanza che emergeva dal tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti, dal ricevimento senza obiezione alcuna delle fatture di (benchè CP_1 emesse a carico di NO FA s.r.l.), dalla promessa di pagamento cui era seguita l'emissione del mandato di pagamento a favore di ed il conseguente pagamento in data 1.07.2022. CP_1
Quanto alla estinzione dell'obbligazione ex art. 1189 c.c. invocata dal il Tribunale ha Pt_1 osservato che a fronte dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento in favore del delegatario spettava al Comune delegato l'onere di fornire la prova liberatoria della non imputabilità dell'inadempimento, onere rimasto inadempiuto.
Il Tribunale, sul punto, ha evidenziato che:
- il Comune aveva ricevuto in data 28.06.2022 la e-mail con la quale aveva inviato le due CP_1 fatture emesse a carico della delegante NO FA s.r.l. recanti l'iban del conto corrente acceso presso Credit Agricole Friuladria sul quale doveva essere effettuato l'accredito mediante bonifico bancario;
- la e-mail citata, regolarmente ricevuta dal Comune, era stata intercettata da un “hacker” rimasto ignoto che – come si leggeva nella relazione tecnica che era stata commissionata e prodotta da
[...]
– aveva impostato delle regole sulla casella e-mail di atte ad estromettere dalla CP_1 CP_1 conversazione la legittima proprietaria dell'account, sostituendosi a questa nella successiva corrispondenza intercorsa con il funzionario del Comune;
- l'ignoto truffatore il 29.06.2022 aveva comunicato al che “da oggi passerà al nostro nuovo Pt_1
IBAN e il pagamento al vecchio IBAN non sarà accettato e non andrà a buon fine, chiediamo cortesemente un vostro eventuale giorno di pagamento per potervi inviare il nostro nuovo IBAN”;
- in pari data il funzionario del Comune aveva risposto: “Se avete cambiato IBAN dovreste urgentemente compilare il modulo fornitori allegato per poter procedere al pagamento. Il saldo fattura verrà effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della stessa” e, a stretto giro di posta, l'ignoto interlocutore aveva trasmesso il nuovo modulo fornitori in cui veniva indicato che l'accredito bancario doveva effettuarsi presso la CAIXBANK S.A. filiale di Eraclea e veniva riportato l'IBAN di un conto corrente spagnolo (ES2021001576450200429076). Inoltre, nello spazio riservato ai nominativi delle persone delegate ad operare su quel nuovo conto dedicato era stato indicato il nome di , senza però riportare anche il relativo codice fiscale nonostante fosse richiesto Persona_1 nel modulo;
- sulla scorta di questi ultimi dati il in data 01.07.2022 aveva emesso i due mandati di Pt_1 pagamento a favore della subappaltatrice per complessivi €. 107.383,70 da effettuarsi sul CP_1 conto corrente con codice IBAN ES2021001576450200429076.
Secondo il Tribunale, questo cambio repentino dell'IBAN avvenuto appena il giorno dopo che erano state inoltrate al le due fatture da pagare e sulle quali era invece indicato il “solito” IBAN Pt_1 del conto corrente italiano, su cui erano sempre stati effettuati fino a quel momento gli accrediti e, soprattutto, il fatto che una piccola-media impresa di Eraclea avesse improvvisamente deciso di utilizzare per gli accrediti da parte di enti pubblici un nuovo conto corrente all'estero, presso una banca spagnola che pacificamente non aveva alcuna filiale e/o agenzia nel piccolo comune di Eraclea
(circostanze queste tutte facilmente verificabili per una struttura organizzativa come quella di cui disponeva il ) avrebbero dovuto destare qualche sospetto e suggerire Parte_1 maggiore prudenza e cautela prima di disporre il pagamento di una somma così importante.
Sarebbe stata sufficiente una telefonata al legale rappresentante di per scoprire che si CP_1 trattava di un tentativo di truffa, tanto più che il nuovo modulo fornitori risultava incompleto nella compilazione, essendo stata omessa l'indicazione del codice fiscale del soggetto delegato ad operare su quel conto.
Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che lo svolgimento dei fatti aveva dimostrato che i dipendenti comunali non avevano ricevuto un'adeguata preparazione e formazione rispetto al rischio di intrusioni e truffe informatiche, con conseguente infondatezza della opposizione.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello il per i seguenti motivi. Parte_1
5.1. Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 105, co. 13, D. lgs. n. 50/2016
L'appellante ha ribadito l'eccezione di difetto di legittimazione passiva essendo l'obbligo di pagamento previsto a carico del una mera delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.), non Pt_1 una delegazione di debito (art. 1268 c.c.): pertanto, in assenza di diversa pattuizione tra le parti, la delegazione non determinava l'insorgere di alcuna obbligazione tra delegatario e delegato con la conseguenza che era esclusa la sussistenza di un'azione diretta di quest'ultimo nei confronti del delegato (sempre Corte Cass. n. 7945/2020).
5.2. Violazione dell'art. 1189 c.c.: errata ricostruzione delle circostanze di fatto e omessa ed erronea valutazione di prova rilevante ai fini del decidere.
L'appellante ha rappresentato che in base alla perizia dimessa dalla stessa era risultato CP_1 accertato che era stato l'indirizzo e-mail ad essere stato violato, con conseguente Email_1 non imputabilità dell'erroneo pagamento in capo al Pt_1
L'appellante ha poi ribattuto alle singole argomentazioni svolte dal Tribunale per dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento:
- quanto alla osservazione del Tribunale per il quale: “[…] questo cambio repentino dell'IBAN avvenuto appena il giorno dopo che erano state inoltrate al Comune le due fatture da pagare e sulle quali era invece indicato il “solito” IBAN del conto corrente italiano su cui erano sempre stati effettuati fino a quel momento gli accrediti”, il Comune ha rilevato che le fatture erano state trasmesse al Comune già il 13 giugno 2022 (v. doc. 3 sub doc. 1 appellata) e l'e-mail del 28 giugno 2022 era
(solo) una e-mail di sollecito di pagamento;
- quanto alla osservazione del Tribunale per il quale: “[…] il fatto che una piccola media impresa di
Eraclea avesse improvvisamente deciso di utilizzare per gli accrediti da parte di enti pubblici un nuovo conto corrente all'estero”, il Comune ha rilevato che oggidì avevano larga diffusione i servizi di conti corrente online, che risultava che la CAIXBANK offriva tale servizio ed aveva una filiale in
Italia. In ogni caso, non rientrava nella competenza del sindacare le valutazioni delle società Pt_1 in ordine alla scelta dei rapporti di conto corrente;
- quanto alla osservazione del Tribunale per il quale: “[…] molto probabilmente sarebbe stata sufficiente una telefonata al legale rappresentante di arch. , per avere CP_1 Persona_1 da lui conferma del cambio di conto corrente per scoprire che si trattava di un tentativo di truffa”, il
Comune ha rilevato che anche nella pendenza delle comunicazioni “truffaldine” erano intercorse delle telefonate con l'Arch. , il quale aveva sollecitato il pagamento delle fatture, così Per_1 alimentando l'affidamento circa la bontà delle missive ricevute dall'indirizzo e-mail
; Email_1
- quanto alla osservazione del Tribunale per il quale: “[…] tanto più che il nuovo modulo fornitori risultava incompleto nella compilazione, essendo stata omessa l'indicazione del codice fiscale del soggetto delegato ad operare su quel conto”, il ha rilevato che il codice fiscale risultava Pt_1 omesso anche nel modulo fornitori compilato dalla stessa In ogni caso, la mancata CP_1 indicazione del dato non era ex se dirimente, considerato che si trattava di dato reperibile consultando la stessa visura di e, pertanto, non era indicativa di un “tentativo di truffa”. L'appellante CP_1 ha, ancora, evidenziato che in ossequio al principio “once only” - per cui il cittadino deve poter fornire una sola volta le proprie informazioni alla pubblica amministrazione - era fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di non richiedere dati già in possesso delle stesse (come era nella realtà);
- quanto alla osservazione del Tribunale per il quale: “[…] Se ne evince che i dipendenti comunali non avevano ricevuto un'adeguata preparazione e formazione rispetto al rischio di intrusioni e truffe informatiche, nonostante si tratti di condotte criminali purtroppo assai frequenti, poste in essere on tecniche sempre più affinate e sofisticate come quella messa in atto nel caso concreto”, il ha Pt_1 rilevato che il Giudice di prime cure aveva dimostrato di non aver debitamente esaminato la documentazione allegata dall'Ente, indicativa dell'espletamento della formazione obbligatoria (la quale, comunque, non ricomprendeva anche corsi specifici in tema di truffe informatiche).
Lo stesso Giudice, peraltro, aveva riconosciuto che le tecniche degli hacker erano “sempre più affinate e sofisticate”, con la conseguenza che era sempre più complicato riconoscerle e reagirvi.
6. Si è costituita chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, in CP_1 via subordinata, il suo rigetto.
Quanto alla eccepita carenza di legittimazione, la convenuta ha dedotto che era evidente che, prevedendo il contratto di sub appalto che il pagamento sarebbe avvenuto direttamente dalla Stazione CP_ Appaltante (art. 6 contratto subappalto), non avrebbe potuto attivarsi
contro
NO FA se prima non lo avesse fatto contro il Comune di . Pt_1
CP_ Quanto alla imputabilità al dell'inadempimento, ha ribadito che l'arch. era Pt_1 Per_1 stato estromesso dall'hacker dalla conversazione con la sig. funzionario del Persona_2 [...]
. Parte_1
Dalle e-mail inviate dall'hacker ad emergevano delle modalità tipiche di attacchi di Persona_2 spear phishing, che avrebbero dovuto insospettire i dipendenti del Comune: l'urgenza posta per ottenere informazioni riguardo alla data in cui sarebbe stato eseguito il pagamento;
la comunicazione di cambio dell'IBAN poco prima del pagamento di due fatture già emesse con altro IBAN di destinazione;
l'utilizzo di un linguaggio sgrammaticato e di documentazione incompleta;
la nazionalità spagnola della Banca indicata per effettuare il pagamento.
I dipendenti comunali non avevano, pertanto, agito con la necessaria diligenza, anche in ragione dell'ammontare del credito di . CP_1
L'appellata ha poi contestato che non rispondeva al vero che “nella pendenza delle comunicazioni
“truffaldine” erano intercorse delle telefonate con l'arch. , il quale sollecitava il Per_1 pagamento delle fatture”, poiché ciò era avvenuto circa una settimana dopo il bonifico in Spagna.
7. L'appello è infondato.
7.1. Con il primo motivo di appello il ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della Pt_1 subappaltatrice e il difetto di legittimazione passiva della stazione appaltante CP_3 [...]
rispetto alla domanda di pagamento del corrispettivo del contratto di subappalto avanzata Parte_1 dalla prima nei confronti del secondo, in quanto l'art. 105, comma 13, D. lgs. n. 50/2016 introdurrebbe una mera delegazione di pagamento con la conseguenza che il subappaltatore non avrebbe azione diretta nei confronti del committente.
La doglianza è infondata.
In fatto è documentalmente provato che NO FA s.r.l. aveva subappaltato a una CP_1 porzione dei lavori oggetto del contratto di appalto concluso tra la predetta NO FA s.r.l. ed il
. Parte_1
Il aveva autorizzato la conclusione del contratto di subappalto con le determine: Parte_1
- n. 758 del 04.10.2021 (doc. 3 nella quale si legge: Pt_1
“Dato atto che il comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n°50 prevede il pagamento diretto dei subappaltatori quando gli stessi siano micro o piccole imprese;
Considerato che il subappaltatore di cui sopra rientra nell'ambito della citata disposizione normativa;
Considerato che, tuttavia, anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore, i rapporti giuridici dell'Amministrazione Comunale di intercorreranno solo con la citata Parte_1 impresa appaltatrice, poiché come ha posto in luce l' (parere AG 4/12 del 17/05/2012) tale CP_4 corresponsione si configura quale delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice”.
…
DETERMINA 1. Di autorizzare l'impresa NORD ASFALTI S.R.L. aggiudicatario dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, manufatti e aree pubbliche mediante Accordo Quadro 2021/2023
2° LOTTO CUP H37H20002180004; CIG: a subappaltare alla ditta P.IVA_1 CP_1 con sede in legale in Via Cadorna n. 21, 30020 Eraclea (VE), codice fiscale e partita I.V.A.
, nella persona del proprio Legale Rappresentante nato il [...] P.IVA_2 Persona_1
a San Dona di Piave (VE), l'esecuzione delle opere in realizzazione di pavimentazioni in cls CP_5
e/o porfido, posa di cordoli e manufatti in cls, ripristini di pavimentazioni varie, posa di tubazioni per l'importo complessivo di € 50.000,00 compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 1.480,00; ancorché dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del C.C.
2. Di dare atto che:
…
l'Amministrazione Comunale di provvederà alla corresponsione diretta Parte_1 dell'importo delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, che sarà effettuata a seguito della comunicazione dell'avvenuta prestazione e della motivata proposta di pagamento, formulate dall'impresa NORD ASFALTI S.R.L. in qualità di aggiudicataria ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50 del 2016, nonché della presentazione di regolare fatturazione dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, nel rispetto del regime fiscale di “reverse charge” di cui all'art. 17 del D.P.R. n° 633 del 1972;
i rapporti giuridici dell'Amministrazione Comunale di intercorreranno solo Parte_1
l'aggiudicatario, anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore;
tale corresponsione si configura quale attività espressiva di delegazione di pagamento ex lege tra
l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice”.
- n. 255 del 31.03.2022 (doc. 4 nella quale si legge: Pt_1
“DETERMINA
1. Di autorizzare l'impresa NORD ASFALTI S.R.L. aggiudicatario dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e aree pubbliche mediante accordo quadro 2021/2023- 2° LOTTO.
CUP H37H20002180004; CIG: 8518932D11, all'estensione dell'importo del contratto di subappalto affidato alla ditta on sede in legale in Via Cadorna n. 21, 30020 Eraclea (VE), codice CP_1 fiscale e partita I.V.A. , per ulteriori €. 21.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza P.IVA_2 per un incremento delle lavorazioni di cui al contratto di subappalto del n. 21-463 del 21.09.2021 già agli atti della scrivente, e successivi atti integrativi del 25.02.2022 e n.22-118 del 28.03.2022 e che pertanto l'importo complessivo del subappalto ammonta a €. 134.000,00 di cui €. 3.780,00 per oneri per la sicurezza, ancorché dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre
l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del C.C.;
2. Di dare atto che:
…
l'Amministrazione Comunale di provvederà alla corresponsione diretta Parte_1 dell'importo delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, che sarà effettuata a seguito della comunicazione dell'avvenuta prestazione e della motivata proposta di pagamento, formulate dall'impresa NORD ASFALTI S.R.L. in qualità di aggiudicataria ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50 del 2016, nonché della presentazione di regolare fatturazione dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, nel rispetto del regime fiscale di “reverse charge” di cui all'art. 17 del D.P.R. n° 633 del 1972;
i rapporti giuridici dell'Amministrazione Comunale di intercorreranno solo Parte_1
l'aggiudicatario, anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore;
tale corresponsione si configura quale attività espressiva di delegazione di pagamento ex lege tra
l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice”.
Anche nel contratto di subappalto tra NO FA s.r.l. e del 26.05.2022 (doc. 2 fascicolo CP_1 monitorio) all'art. 6, rubricato “corrispettivo contrattuale, termini e modalità di pagamento” le parti avevano concordato che “Il pagamento del corrispettivo avverrà ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 13, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 (pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante)”.
L'art. 105 comma 13 d.lvo 50/2016, vigente ratione temporis, prevedeva che:
“La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente”.
La ratio della norma è quella di apprestare una tutela rafforzata del subappaltatore nei confronti del subappaltante e trova la propria spiegazione della solvibilità certa della p.a. stazione appaltante.
Nel caso oggetto del presente giudizio ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) della norma citata (v. determina n. 758 del 04.10.2021 (doc. 3 sopra riportata nella quale viene dato atto che “il Pt_1 comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n°50 prevede il pagamento diretto dei subappaltatori quando gli stessi siano micro o piccole imprese;
Considerato che
il subappaltatore di cui sopra rientra nell'ambito della citata disposizione normativa”). In forza dell'art. 105 c. 13 cit. il contratto di subappalto stipulato tra l'appaltatore e la piccola impresa produce effetti anche nei confronti dell'ente pubblico stazione appaltante, terzo rispetto al contratto di subappalto, ente che è obbligato ex lege a corrispondere direttamente al subappaltatore la parte del corrispettivo pattuita per le lavorazioni subappaltate.
La Corte osserva che l'estensione ex lege nei confronti di un terzo degli effetti di un contratto stipulato tra altri è, in via generale, prevista dall'art. 1372 comma II c.c. che stabilisce che “Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.
Dal chiaro tenore della lettera dell'art. 105 c. 13 lett. a), richiamato dal nelle determine Pt_1 soprariportate e dalle parti nel contratto di subappalto, discende da un lato che l'ente pubblico dovrà accantonare le somme spettanti al subappaltatore piccola impresa, non potendo sottrarsi alla richiesta di pagamento avanzata da quest'ultima e, dall'altro, che il subappaltatore potrà chiedere il pagamento del corrispettivo solo all'ente pubblico e, correlativamente, in caso di rigetto della richiesta dovrà agire nei confronti dello stesso per ottenere il pagamento, non potendosi rivolgere al contraente principale, che non è obbligato in solido con la stazione appaltante.
Il legislatore, infatti, non ha previsto che la stazione appaltante ed il contraente principale siano obbligati in solido nei confronti del subappaltatore, previsione coerente con la circostanza che la stazione appaltante, dovendo corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite non potrà pagare tale importo al contraente principale.
La Corte osserva che in altri casi di estensione ex lege degli effetti del contratto di appalto o subappalto quando il legislatore ha voluto affiancare all'obbligato originario un ulteriore obbligato in solido lo ha previsto espressamente (v. ad. es. art. 29 d.lvo 276/2003 in forza del quale “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”; v. art. 26, comma IV, d.lvo
81/2008 in forza del quale “Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore
o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”; v. art. 105, comma 8, d.lvo 50/2016 in forza del quale “Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario
è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma
13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo”).
Da quanto sopra discende che il è legittimato passivo sostanziale della azione Parte_1
CP_ svolta dalla subappaltatrice .
7.2. Con il secondo motivo il ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto Pt_1 non liberatorio il pagamento effettuato a favore di soggetto che, in un secondo momento, si era rivelato non essere la . CP_1
Il motivo di appello è infondato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 cod. civ. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità solo se illogiche e contraddittorie
- deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 6563 del 05/04/2016, Rv. 639312 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14028 del
04/06/2013, Rv. 626741 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 150 del 14/01/1975, Rv. 373324 - 01) (così
Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, (ud. 07/03/2024, dep. 04/07/2024), n.18345; v. anche
Cassazione civile sez. III, 28/08/2023, (ud. 08/06/2023, dep. 28/08/2023), n.25368) per la quale “La liberazione del debitore dipende allora non già dalla posizione giuridica del ricevente, bensì dal non colposo errore dall'adempiente, che in buona fede confida in una posizione inesistente. L'apparenza della legittimazione rileva solo in quanto idonea a suscitare il ragionevole affidamento del debitore di pagare al vero destinatario dell'adempimento”).
Nel caso di specie l'errore in cui è incorso il pagando ad un soggetto non legittimato, rimasto Pt_1 ignoto, non è scusabile in quanto le modalità e tempistiche delle richieste di pagamento pervenute dall'ignoto truffatore avrebbero dovuto insospettire il ed indurlo a chiedere chiarimenti alla Pt_1
direttamente senza utilizzare la corrispondenza via mail. CP_1
Dai documenti dimessi in atti risulta che il 28.06.2022 alle ore 12.05 aveva inviato al Comune CP_1 mail del seguente tenore: “Buongiorno, con la presente sono a richiederVi i tempi per i pagamenti delle fatture a saldo lavori di Aprile Maggio 2022. Buona giornata. Arch, ” (doc. 2 Persona_1
, doc. 7 . L'appellata ha riconosciuto come propria la citata mail, che aveva inviato CP_1 Pt_1 con allegate anche le fatture n. 21 e 22 oggetto della richiesta di pagamento nelle quali era indicato come modalità di pagamento il bonifico bancario e quale banca di appoggio la “Credit Agricole
Friuladria IT67Z0…”, pacificamente già indicata per il pagamento di altre fatture (v. doc. 2 . Pt_1
Il giorno successivo tra il e l'ignoto truffatore vi è stato lo scambio delle seguenti mail: Pt_1
Alle ore 09.51 del 29.06.2022 l'ignoto truffatore aveva scritto (doc. 8 : Pt_1
“Buongiorno, in riferimento alla mail in calce si sollecita riscontro. con la presente sono a richiederVi i tempi per i pagamenti delle fatture a saldo dei lavori di Aprile
Maggio 2022.
NOTA BENE: da oggi passerà al nuovo IBAN e il pagamento al vecchio IBAN non sarà accettato e non andrà a buon fine, chiediamo cortesemente un vostro eventuale giorno di pagamento per potervi inviare il nostro nuovo IBAN.
Rimaniamo in attesa di ricevere quanto richiesto.
Cordiali saluti. Arch. ”. Persona_1
La Corte osserva che solo il giorno precedente alle ore 12.05 aveva chiesto al i tempi CP_1 Pt_1 di pagamento comunicando sin da subito l'IBAN sul quale effettuare il versamento, mentre alle ore
09.51 del giorno dopo avrebbe già sollecitato una risposta preannunciando di avere cambiato il conto corrente (quindi nell'arco di nemmeno 24 ore) sul quale effettuare il versamento, tuttavia subordinando, inspiegabilmente e contrariamente a quanto in precedenza aveva fatto, la comunicazione del nuovo IBAN alla singolare indicazione di “un vostro eventuale giorno di pagamento”.
Alle ore 09.57 del 29.06.2022 il Comune aveva riscontrato la mail scrivendo (doc. 9 : Pt_1
“Buongiorno, se avere cambiato iban dovreste urgentemente compilare il moduolo fornitori allegato per poter procedere al pagamento. Il saldo fattura verrà effettuato entro 30 gg dal ricevimento della stessa”.
Alle ore 17.54 del 29.06.2022 l'ignoto truffatore aveva scritto (doc. 10):
“Buongiorno, trasmettiamo comunicazione secondo Vs. richieste. In attesa Vs riscontro per conferma. Cordiali saluti. Arch. ”. Persona_1
Alla mail era allegato il modulo fornitori compilato con l'indicazione del nuovo IBAN, che si riproduce di seguito (doc. 10 bis):
La Corte osserva che la denominazione della banca straniera e l'indicazione di un IBAN spagnolo
(ES202…) avrebbero dovuto ulteriormente insospettire il non solo avrebbe dall'oggi Pt_1 CP_1 al domani cambiato banca, ma avrebbe addirittura scelto una banca spagnola, scelta del tutto incongrua con le piccole dimensione della impresa (si ricorda, infatti, che proprio perché piccola CP_ impresa godeva della agevolazione del pagamento diretto ex art. 105 c. 13 d.lvo 50/2016).
Alle ore 09.51 del 30.06.2022 l'ignoto truffatore aveva scritto (doc. 12 : Pt_1
“Buongiorno, Grazie per la tua collaborazione. Vi chiedo gentilmente di dirmi la data esatta in cui verrà pagato il pagamento delle nostre fatture scadute?
Perdonate la mia insistenza ma ho scadenze e non so come fare.
In attesa Vs riscontro per conferma. Cordiali saluti. Arch. ” (sottolineature del Persona_1 giudicante).
La Corte osserva che, oltre alla pressante insistenza, tipica delle truffe on line, ulteriore segnale che CP_ doveva allertare il Comune era la forma della mail: improvvisamente sarebbe passata ad un linguaggio confidenziale, ringraziando il Comune per “la tua collaborazione”, e sgrammaticato, chiedendo al Comune di comunicare quando avrebbe “pagato il pagamento”.
Le plurime palesi incongruenze sopra evidenziate potevano essere facilmente rilevate dal il Pt_1 quale avrebbe dovuto insospettirsi e dubitare della genuinità dell'interlocutore, cercando un contatto diretto con la (ad esempio telefonando) per sincerarsi della veridicità delle informazioni CP_1 veicolate con le mail ricevute.
La superficialità con la quale sono state trattate le citate comunicazioni esclude la scusabilità dell'erroneo pagamento in favore dell'ignoto truffatore.
Quanto alla argomentazione del il quale in atto di appello ha evidenziato che “come già Pt_1 allegato nel giudizio di primo grado, anche nella pendenza delle comunicazioni “truffaldine” erano intercorse delle telefonate con l'Arch. , il quale sollecitava il pagamento delle fatture, che Per_1 dunque alimentavano l'affidamento circa la bontà delle missive ricevute dall'indirizzo e-mail
“ ", la Corte osserva che la circostanza, contestata tardivamente da parte appellata Email_1 solo con la comparsa di costituzione in appello, depone ulteriormente per la non scusabilità del comportamento del Pt_1
Nelle telefonate secondo il l'arch. si sarebbe limitato a sollecitare il pagamento Pt_1 Per_1 senza, invece, preoccuparsi di sottolineare l'avvenuto cambiamento dell'IBAN contestualmente preannunciato e poi comunicato via mail, “dettaglio” di rilevante importanza per assicurare il buon fine dei due bonifici eseguiti il 01.07.2022, quindi solo 3 giorni dopo il ricevimento del primo sollecito, quello genuino del 28.06.2022 (v. doc. 15 . Pt_1
Il fatto che nelle mail truffaldine si fosse parlato praticamente soltanto del cambiamento dell'IBAN, argomento che evidentemente e comprensibilmente era di vitale importanza per il creditore, mentre nelle telefonate, in tesi appellante praticamente contestuali allo scambio di mail, l'argomento non era stato affrontato dall'arch. , avrebbe dovuto, ancora una volta, insospettire il circa Per_1 Pt_1 la genuinità delle mail ed indurlo a chiedere chiarimenti sul punto.
Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto e l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 52.001,00 ed € 260.00,00, in considerazione della soccombenza (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria, come da richiesta, per complessivi euro 9.991,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa dal
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado Parte_1 di giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, CP_1 oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli