CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/10/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. IE FEDELE Presidente Rep. N.
Dott. Vittorio ALIPRANDI Consigliere R. Gen. N. 1183/2024
Camp. Civ. N. Dott. IM APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 350 BIS C.P.C.
nella causa civile n. 1183/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 18 dicembre 2024 dall'avv. Federico
Aglietta in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 17 settembre 2025
d a OGGETTO:
(c.f. e p. iva: , Parte_1 P.IVA_1 vendita di cose immobili rappresentata e difesa dall'avv. AGLIETTA FEDERICO (c.f.: codice: P.IVA_2
), elettivamente domiciliata in ROVATO C.F._1
(Bs), VIA R. ARDIGO' n. 18/A presso l'avv. FEDERICO
AGLIETTA come da procura alle liti allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE pagina 1 di 15 c o n t r o
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
APPELLATA – non costituita in
[...]
Controparte_2
(c.f.: ), rappresentata e
[...] P.IVA_3
difesa dall'avv. LI AS (c.f.:
), elettivamente domiciliata in C.F._3
BRESCIA, VIA MALTA n. 7/C – Torre Kennedy presso l'avv.
AS LI come da procura generale alle liti n.
11875/6822 rep. notaio di Brescia in data 26.02.2024 Per_1
APPELLATA – TERZA INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, in data 18 / 19 novembre 2024 n. 4733/2024.
CONCLUSIONI
dell' appellante
In via principale:
- in riforma del relativo capo di cui in narrativa, previo ogni opportuno accertamento e provvedimento, stante l'inadempimento e la responsabilità della signora condannare per ciascuna e/o tutte le causali di CP_1 cui in atti, la signora a risarcire la società CP_1 Parte_1 il danno conseguente e derivante dall'inadempimento, da
[...] liquidarsi nella misura della somma pari almeno al valore locatizio del bene di SE (€ 600,00 mensile) dal gennaio 2024 sino a quando parte appellante potrà disporre e/o godere effettivamente dei beni oggetto del preliminare per cui è causa, nonché delle spese anche legali di difesa sostenute nei citati giudizi cui è intervenuta (ai fini della determinazione del prezzo di Pt_1
pagina 2 di 15 trasferimento per l'intestazione in Conservatoria, somma che si chiede di determinare con riferimento alla data di deposito della sentenza), o nella diversa misura, maggiore o minore, che emergerà nel corso del giudizio o secondo valutazione anche equitativa, il tutto con rivalutazione e interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- in riforma del relativo capo di cui in narrativa, anche per effetto dell'accoglimento della precedente domanda e della compensazione delle somme accertate come dovute di controcredito tra le parti principali (euro
180.000 a favore di , ed euro 13.903,27 per spese legali, Controparte_1 oltre ai danni da stabilire con il presente giudizio), condizionare il trasferimento della proprietà dei beni immobili e delle quote immobiliari catastalmente individuati nell'atto denominato “Promessa bilaterale di compravendita” n. 46211/19921 rep./racc. Notaio di Persona_2
Bagnolo Mella in data 01.12.2022, trascritto a Brescia e Belluno il giorno
02.12.2022 rispettivamente ai numeri 56159/37899 e 15266/12194, all'effettivo versamento da parte di a Parte_1
nel termine di 15 Controparte_2
(quindici) giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, della somma pari alla differenza tra il prezzo di vendita di cui al preliminare, pari ad € 180.000,00, e la somma di euro 13.903,27 oltre il risarcimento che si chiede anche in questa sede venga riconosciuto all'odierna appellante per le ragioni di cui in narrativa determinato al momento del deposito della presente sentenza.
- in riforma del relativo capo di cui in narrativa, disporre la condanna in solido di BT con la convenuta per la refusione delle spese legali così come liquidate in sentenza.
In ogni caso, con integrale vittoria di spese, diritti e onorari, nonché relativi accessori di legge del presente giudizio in tutti i suoi gradi, nonché imposta di registro.
In via istruttoria, si insiste in tutte le istanze istruttorie formulate, in pagina 3 di 15 quanto non ammesse e non espletate, ed in particolare si chiede, se ritenuto del caso, che venga disposta CTU del danno emergente e del lucro cessante, sulla scorta del parametro del canone locativo di mercato e / o di altri parametri che dovessero essere ritenuti congrui, derivante dalla mancata disponibilità da parte della dei due immobili oggetto del preliminare Pt_1 dell'1/12/2022. dell' appellata - terza intervenuta
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. con riferimento alla proposizione non consentita di domande nuove nel presente giudizio d'appello;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. con riferimento ai primi due motivi d'impugnazione per le ragioni esposte in narrativa e, in subordine, confermare, per quanto di ragione la sentenza impugnata e comunque rigettare le domande proposte nei confronti della
[...]
dall'appellante. Controparte_2
Spese di lite rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una richiesta di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di un contratto preliminare di compravendita immobiliare.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono.
ha stipulato con la Controparte_1 Parte_1
con atto notarile regolarmente registrato e Parte_1
trascritto nei registri immobiliari un contratto preliminare di compravendita immobiliare di alcuni beni di sua proprietà siti nel comune di SE (Bs) ed in quello di PP (Ud). pagina 4 di 15 Il prezzo complessivamente convenuto è stato di €. *180.000,00*, di cui €. *150.000,00* per i beni di SE ed €. *30.000,00* per quello di PP.
Il rogito definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro il 31 dicembre 2023.
In epoca precedente allo spirare del termine per la stipula del definitivo si è avuta la trascrizione di un pignoramento immobiliare su tutti i beni promessi in vendita ad istanza della
(in Controparte_2
seguito: BT) la quale ha agito in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Bergamo nei confronti di CP_1
di €. *176.266,12*, oltre ad interessi e spese, dichiarato
[...]
esecutivo con decreto del 29 marzo 2023.
Essendo venuta a conoscenza dell'avvenuta iscrizione del pignoramento la promittente acquirente ha Parte_1
interpellato la debitrice e promittente venditrice per CP_1
sapere se questa fosse in grado di estinguere il suo debito in modo da ottenere la liberazione degli immobili, ricevendo risposta negativa.
Per tale motivo la società promittente acquirente ha evocato in giudizio la promittente venditrice al fine di ottenere CP_1
l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare nonché la sua condanna al risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità dei beni alla data convenuta per la stipula del definitivo. pagina 5 di 15 La convenuta, seppur ritualmente raggiunta dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, è rimasta contumace.
Vi è stato, invece, intervento volontario da parte della BT la quale ha formulato diverse istanze indicate in via alternativa fra loro.
La prima ha avuto per oggetto la domanda di accoglimento di quella formulata da parte della subordinando Parte_1
l'istanza all'ordine di pagamento del prezzo non in favore della bensì della BT, con rigetto della domanda di CP_1
risarcimento danni formulata dalla nei confronti della Pt_1
in alternativa è stato chiesto accertamento della CP_1
simulazione assoluta del contratto preliminare stipulato fra la e . Parte_1 Controparte_1
Il giudizio introdotto è stato istruito mediante produzione di documenti ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha parzialmente accolto le domande formulate da Pt_1
disponendo il trasferimento degli immobili oggetto del
[...]
preliminare da alla ma Controparte_1 Parte_1
condizionando l'efficacia del trasferimento al pagamento della somma di €. *180.000,00* in favore della terza intervenuta BT.
E' stata, invece, rigettata la domanda di risarcimento danni.
Quanto alle spese esse sono state poste a carico della convenuta ed in favore dell'attrice, mentre sono state interamente compensate quelle fra l'attrice e la terza intervenuta.
pagina 6 di 15 Nel motivare la decisione il Tribunale ha indicato che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea ex art. 2932 c.c., disponendo che il prezzo pattuito di €. *180.000,00* pattuito per la vendita dei due immobili di SE (Bs) e di PP
(Ud) deve esere corrisposto dall'acquirente non alla Parte_1
venditrice ma alla sua creditrice BT in cui favore, CP_1
in altra procedura esecutiva, era stata assegnata la suddetta somma.
Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subìti dalla è stato indicato che la domanda andava Pt_1
respinta non essendo stata fornita la prova, da parte dell'attrice, della loro esistenza.
Avverso la decisione è stato proposto appello da
[...]
con atto di citazione articolato in tre Parte_1
motivi con i quali ha parzialmente ribadito la propria domanda svolta in primo grado nei confronti di e della Controparte_1
terza intervenuta Controparte_3
[...]
seppur ritualmente evocata anche per questa fase
[...]
del giudizio, è rimasta contumace, così come aveva fatto in primo grado.
L'appellata terza intervenuta Controparte_2
costituendosi, ha chiesto il rigetto
[...]
del gravame sostenendo la correttezza delle valutazioni eseguite dal tribunale. pagina 7 di 15 All'udienza del 17 settembre la causa, previa discussione orale,
è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e
350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo (SUL RIGETTO DELLA DOMANDA RISARCITORIA FORMULATA
D ). Pt_1
Con il primo motivo la sentenza viene censurata nella parte in cui è stato ritenuto che non è stata fornita la prova dell'esistenza dei danni di cui è stato chiesto il risarcimento.
Argomenta al riguardo l'appellante che essi consistono nell'impossibilità di dare in locazione l'immobile di SE (Bs) in quanto occupato.
Chiede, pertanto, che la misura del danno venga determinato tenendo in considerazione il valore medio mensile locativo di immobili simili in detta località, moltiplicato per i mesi di ritardo dalla data fissata nel preliminare per il rogito definitivo e quella di effettiva disponibilità del bene.
In subordine chiede che il danno venga determinato a seguito di una c.t.u..
Viene inoltre chiesto che venga riconosciuto il danno costituito dagli esborsi sostenuti dall'appellante per la propria difesa in tre procedure aventi stretto collegamento con i fatti di causa, oltre che identità dei soggetti che ne sono state parti.
pagina 8 di 15 Secondo motivo (SULLA RIFORMA DELLA SENTENZA IN PUNTO IN CUI
CONDIZIONA IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEI BENI AL
VERSAMENTO DELLA SOMMA DI 180.000,00 EURO (PERTANTO SENZA
SCOMPUTARE DA ESSA LA SOMMA DA LIQUIDARSI A TITOLO DI RISARCIMENTO
DEL DANNO).
Con il secondo motivo l' appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di disporre la detrazione dal prezzo di €. *180.000,00* della somma che è stata chiesta a titolo di risarcimento del danno.
Terzo motivo (SULLA NECESSITA' DI RIVEDERE LA SENTENZA NELLA PARTE
CIRCA LA CONDANNA ALLE SPESE).
Con il terzo motivo viene chiesta la riforma della sentenza per quanto riguarda la disposta integrale compensazione delle spese di lite fra la e la BT. Parte_1
Si argomenta al riguardo sostenendo che BT avrebbe dovuto essere dichiarata soccombente in relazione alla sua domanda di ritenere non necessaria l'instaurazione del giudizio ex art. 2932
c.c. da parte della nonché di quella con la quale è Parte_1
stato chiesto di accertare la simulazione assoluta del preliminare concluso fra la e . Parte_1 Controparte_1
* * *
Possono essere trattati congiuntamente i primi due motivi di gravame, stante la loro connessione.
Nell'esporre le ragioni per cui viene chiesto il riconoscimento in proprio favore dei danni che l'appellante avrebbe subìto si pagina 9 di 15 riconosce che l'immobile di SE (Bs) è occupato dalla sig.ra CP_4
madre della sig.ra e suocera del socio
[...] Controparte_1
accomandatario della nonché di non avere offerto la Pt_1
prova di avere ricevuto richieste di locazione dell'immobile che avrebbe dovuto rifiutato per l'impossibilità di averne la completa disponibilità, libero da cose e persone.
Il motivo si incentra, quindi, esclusivamente sul richiamo a precedenti di legittimità in forza dei quali, secondo l'appellante, il danno conseguente all'indisponibilità del bene sarebbe in re ipsa e andrebbe liquidato dal giudice in via equitativa.
Al riguardo si osserva innanzitutto che l'appellante non ha fornito la prova che l'immobile è occupato contro la sua volontà.
Appare invero piuttosto improbabile che l'occupazione dello stesso da parte della madre della moglie del socio accomandatario della avvenga senza il consenso di Pt_1
quest'ultimo.
Ed invero la liberazione dello stesso una volta avvenuta l'intestazione in favore della viene indicata non come un Pt_1
fatto sicuro ma solo eventuale.
Si legge a pag. 14 della citazione d'appello: infatti, una Pt_1
volta divenuta proprietaria, avrebbe ben potuto (e potrà) decidere se locare a terzi o alla stessa occupante” (grassetto e sottolineatura dell'estensore di questa decisione e non nell'originale).
Detta circostanza risulta già di per sé sufficiente ad affermare pagina 10 di 15 la correttezza della decisione assunta dal tribunale di respingere la richiesta risarcitoria formulata dalla Parte_1
A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che viene svolta in via ulteriore rispetto alle argomentazione indicate dal tribunale.
BT, nella sua qualità di creditrice di , ha Controparte_1
instaurato procedura esecutiva rubricata al n. 1341/2023 del tribunale di Brescia all'esito della quale è stato assegnato in favore della creditrice procedente la somma di €. *180.000,00* costituente il prezzo di vendita pattuito nel preliminare concluso fra la e . Parte_1 Controparte_1
Effetto dell'ordinanza di assegnazione della suddetta somma in favore di BT è che essa ha prodotto, dalla sua definitività, una fondamentale modificazione dei rapporti obbligatori originariamente esistenti fra la e la Parte_1 CP_1
nonché fra quest'ultima e BT.
Ora, infatti, il terzo debitore deve adempiere Parte_1
direttamente in favore del creditore procedente BT nei limiti dell'importo ad esso assegnato, e non più nei confronti della promittente venditrice mentre quest'ultima, nella CP_1
sua qualità di debitrice esecutata, resta obbligata nei confronti della creditrice procedente come garante fino all'effettivo pagamento da parte del terzo debitore della somma oggetto di assegnazione.
Da quanto sopra consegue l'impossibilità per l'appellante Pt_1
pagina 11 di 15 s.a.s. di chiedere la rideterminazione dell'importo già oggetto di assegnazione in via definitiva in favore di BT.
Non hanno pregio difensivo, oltre che per le suddette decisive ragioni, anche le richieste dell'appellante relative alle spese che essa ha dovuto sostenere negli altri procedimenti in cui si è articolata questa complessa vicenda.
Egli chiede, infatti, che venga rivista la regolamentazione delle spese di lite che è stata disposta dal giudice nei vari procedimenti.
Ciò al fine di aggiungere anche gli importi che si chiede vengano ora riconosciuti in suo favore alle altre voci dell'asserito danno che avrebbe subìto. Pt_1
La doglianza è, come detto, infondata atteso che eventuali richieste di revisione del regime delle spese andavano proposte nei vari procedimenti, con reclami o appelli, e non nel presente.
* * *
Infondato è anche il terzo motivo.
Il tribunale ha ritenuto che vi sia stata reciproca soccombenza fra la e BT, mentre l'appellante sostiene che Parte_1
avrebbe dovuto essere dichiarata la soccombenza della sola BT.
Nell'argomentare in ordine alla propria richiesta l'appellante indica che sono state rigettate, in particolare, la domanda di
BT volta ad ottenere declaratoria della simulazione assoluta del preliminare concluso fra la e . Parte_1 Controparte_1
pagina 12 di 15 Nulla dice, tuttavia, in ordine al rigetto delle domande che essa aveva svolto nei confronti di BT che sono state parimenti rigettate.
Vi erano, pertanto, le condizioni per disporre l'integrale compensazione e correttamente il tribunale si è determinato di conseguenza.
Si rileva, solo per completezza, che la decisione sul punto non è stata oggetto di impugnazione in via incidentale da parte di
BT..
* * *
Vanno rigettate anche le istanze istruttorie dell'appellante.
Esse sono indicate nelle conclusioni assunte in questo grado del giudizio in modo del tutto generico (“In via istruttoria, si insiste in tutte le istanze istruttorie formulate, in quanto non ammesse e non espletate, ed in particolare si chiede, se ritenuto del caso, che venga disposta CTU…”), ragione per cui, non essendo indicate specificamente quali siano le istanze di cui si chiede l'accoglimento, non può che darsi luogo al loro rigetto.
* * *
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante
[...]
a rimborsare all' appellata terza Parte_1
intervenuta Controparte_2
le spese di questo grado del giudizio alla cui
[...]
liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai pagina 13 di 15 criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €. *5.200,01* ed €.
*26.000,00*).
Non va riconosciuto il favore delle spese nei confronti dell'altra appellata non avendo ella svolto attività Controparte_1
difensiva di contrasto alle istanze dell'appellante stante la sua mancata partecipazione al giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rimborsare Parte_1
alla Controparte_2
le spese di questo grado del giudizio che liquida in
[...]
complessivi euro *3.966,00* di cui euro *1.134,00* per la “fase di studio”, euro *921,00* per la “fase introduttiva” ed euro
*1.911,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell' appellante
[...]
Parte_1
pagina 14 di 15 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre
2025
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
IM RI
IL PRESIDENTE
IE LE
pagina 15 di 15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. IE FEDELE Presidente Rep. N.
Dott. Vittorio ALIPRANDI Consigliere R. Gen. N. 1183/2024
Camp. Civ. N. Dott. IM APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 350 BIS C.P.C.
nella causa civile n. 1183/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 18 dicembre 2024 dall'avv. Federico
Aglietta in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 17 settembre 2025
d a OGGETTO:
(c.f. e p. iva: , Parte_1 P.IVA_1 vendita di cose immobili rappresentata e difesa dall'avv. AGLIETTA FEDERICO (c.f.: codice: P.IVA_2
), elettivamente domiciliata in ROVATO C.F._1
(Bs), VIA R. ARDIGO' n. 18/A presso l'avv. FEDERICO
AGLIETTA come da procura alle liti allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE pagina 1 di 15 c o n t r o
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
APPELLATA – non costituita in
[...]
Controparte_2
(c.f.: ), rappresentata e
[...] P.IVA_3
difesa dall'avv. LI AS (c.f.:
), elettivamente domiciliata in C.F._3
BRESCIA, VIA MALTA n. 7/C – Torre Kennedy presso l'avv.
AS LI come da procura generale alle liti n.
11875/6822 rep. notaio di Brescia in data 26.02.2024 Per_1
APPELLATA – TERZA INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, in data 18 / 19 novembre 2024 n. 4733/2024.
CONCLUSIONI
dell' appellante
In via principale:
- in riforma del relativo capo di cui in narrativa, previo ogni opportuno accertamento e provvedimento, stante l'inadempimento e la responsabilità della signora condannare per ciascuna e/o tutte le causali di CP_1 cui in atti, la signora a risarcire la società CP_1 Parte_1 il danno conseguente e derivante dall'inadempimento, da
[...] liquidarsi nella misura della somma pari almeno al valore locatizio del bene di SE (€ 600,00 mensile) dal gennaio 2024 sino a quando parte appellante potrà disporre e/o godere effettivamente dei beni oggetto del preliminare per cui è causa, nonché delle spese anche legali di difesa sostenute nei citati giudizi cui è intervenuta (ai fini della determinazione del prezzo di Pt_1
pagina 2 di 15 trasferimento per l'intestazione in Conservatoria, somma che si chiede di determinare con riferimento alla data di deposito della sentenza), o nella diversa misura, maggiore o minore, che emergerà nel corso del giudizio o secondo valutazione anche equitativa, il tutto con rivalutazione e interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- in riforma del relativo capo di cui in narrativa, anche per effetto dell'accoglimento della precedente domanda e della compensazione delle somme accertate come dovute di controcredito tra le parti principali (euro
180.000 a favore di , ed euro 13.903,27 per spese legali, Controparte_1 oltre ai danni da stabilire con il presente giudizio), condizionare il trasferimento della proprietà dei beni immobili e delle quote immobiliari catastalmente individuati nell'atto denominato “Promessa bilaterale di compravendita” n. 46211/19921 rep./racc. Notaio di Persona_2
Bagnolo Mella in data 01.12.2022, trascritto a Brescia e Belluno il giorno
02.12.2022 rispettivamente ai numeri 56159/37899 e 15266/12194, all'effettivo versamento da parte di a Parte_1
nel termine di 15 Controparte_2
(quindici) giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, della somma pari alla differenza tra il prezzo di vendita di cui al preliminare, pari ad € 180.000,00, e la somma di euro 13.903,27 oltre il risarcimento che si chiede anche in questa sede venga riconosciuto all'odierna appellante per le ragioni di cui in narrativa determinato al momento del deposito della presente sentenza.
- in riforma del relativo capo di cui in narrativa, disporre la condanna in solido di BT con la convenuta per la refusione delle spese legali così come liquidate in sentenza.
In ogni caso, con integrale vittoria di spese, diritti e onorari, nonché relativi accessori di legge del presente giudizio in tutti i suoi gradi, nonché imposta di registro.
In via istruttoria, si insiste in tutte le istanze istruttorie formulate, in pagina 3 di 15 quanto non ammesse e non espletate, ed in particolare si chiede, se ritenuto del caso, che venga disposta CTU del danno emergente e del lucro cessante, sulla scorta del parametro del canone locativo di mercato e / o di altri parametri che dovessero essere ritenuti congrui, derivante dalla mancata disponibilità da parte della dei due immobili oggetto del preliminare Pt_1 dell'1/12/2022. dell' appellata - terza intervenuta
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. con riferimento alla proposizione non consentita di domande nuove nel presente giudizio d'appello;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. con riferimento ai primi due motivi d'impugnazione per le ragioni esposte in narrativa e, in subordine, confermare, per quanto di ragione la sentenza impugnata e comunque rigettare le domande proposte nei confronti della
[...]
dall'appellante. Controparte_2
Spese di lite rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una richiesta di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di un contratto preliminare di compravendita immobiliare.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono.
ha stipulato con la Controparte_1 Parte_1
con atto notarile regolarmente registrato e Parte_1
trascritto nei registri immobiliari un contratto preliminare di compravendita immobiliare di alcuni beni di sua proprietà siti nel comune di SE (Bs) ed in quello di PP (Ud). pagina 4 di 15 Il prezzo complessivamente convenuto è stato di €. *180.000,00*, di cui €. *150.000,00* per i beni di SE ed €. *30.000,00* per quello di PP.
Il rogito definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro il 31 dicembre 2023.
In epoca precedente allo spirare del termine per la stipula del definitivo si è avuta la trascrizione di un pignoramento immobiliare su tutti i beni promessi in vendita ad istanza della
(in Controparte_2
seguito: BT) la quale ha agito in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Bergamo nei confronti di CP_1
di €. *176.266,12*, oltre ad interessi e spese, dichiarato
[...]
esecutivo con decreto del 29 marzo 2023.
Essendo venuta a conoscenza dell'avvenuta iscrizione del pignoramento la promittente acquirente ha Parte_1
interpellato la debitrice e promittente venditrice per CP_1
sapere se questa fosse in grado di estinguere il suo debito in modo da ottenere la liberazione degli immobili, ricevendo risposta negativa.
Per tale motivo la società promittente acquirente ha evocato in giudizio la promittente venditrice al fine di ottenere CP_1
l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare nonché la sua condanna al risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità dei beni alla data convenuta per la stipula del definitivo. pagina 5 di 15 La convenuta, seppur ritualmente raggiunta dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, è rimasta contumace.
Vi è stato, invece, intervento volontario da parte della BT la quale ha formulato diverse istanze indicate in via alternativa fra loro.
La prima ha avuto per oggetto la domanda di accoglimento di quella formulata da parte della subordinando Parte_1
l'istanza all'ordine di pagamento del prezzo non in favore della bensì della BT, con rigetto della domanda di CP_1
risarcimento danni formulata dalla nei confronti della Pt_1
in alternativa è stato chiesto accertamento della CP_1
simulazione assoluta del contratto preliminare stipulato fra la e . Parte_1 Controparte_1
Il giudizio introdotto è stato istruito mediante produzione di documenti ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha parzialmente accolto le domande formulate da Pt_1
disponendo il trasferimento degli immobili oggetto del
[...]
preliminare da alla ma Controparte_1 Parte_1
condizionando l'efficacia del trasferimento al pagamento della somma di €. *180.000,00* in favore della terza intervenuta BT.
E' stata, invece, rigettata la domanda di risarcimento danni.
Quanto alle spese esse sono state poste a carico della convenuta ed in favore dell'attrice, mentre sono state interamente compensate quelle fra l'attrice e la terza intervenuta.
pagina 6 di 15 Nel motivare la decisione il Tribunale ha indicato che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea ex art. 2932 c.c., disponendo che il prezzo pattuito di €. *180.000,00* pattuito per la vendita dei due immobili di SE (Bs) e di PP
(Ud) deve esere corrisposto dall'acquirente non alla Parte_1
venditrice ma alla sua creditrice BT in cui favore, CP_1
in altra procedura esecutiva, era stata assegnata la suddetta somma.
Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subìti dalla è stato indicato che la domanda andava Pt_1
respinta non essendo stata fornita la prova, da parte dell'attrice, della loro esistenza.
Avverso la decisione è stato proposto appello da
[...]
con atto di citazione articolato in tre Parte_1
motivi con i quali ha parzialmente ribadito la propria domanda svolta in primo grado nei confronti di e della Controparte_1
terza intervenuta Controparte_3
[...]
seppur ritualmente evocata anche per questa fase
[...]
del giudizio, è rimasta contumace, così come aveva fatto in primo grado.
L'appellata terza intervenuta Controparte_2
costituendosi, ha chiesto il rigetto
[...]
del gravame sostenendo la correttezza delle valutazioni eseguite dal tribunale. pagina 7 di 15 All'udienza del 17 settembre la causa, previa discussione orale,
è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e
350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo (SUL RIGETTO DELLA DOMANDA RISARCITORIA FORMULATA
D ). Pt_1
Con il primo motivo la sentenza viene censurata nella parte in cui è stato ritenuto che non è stata fornita la prova dell'esistenza dei danni di cui è stato chiesto il risarcimento.
Argomenta al riguardo l'appellante che essi consistono nell'impossibilità di dare in locazione l'immobile di SE (Bs) in quanto occupato.
Chiede, pertanto, che la misura del danno venga determinato tenendo in considerazione il valore medio mensile locativo di immobili simili in detta località, moltiplicato per i mesi di ritardo dalla data fissata nel preliminare per il rogito definitivo e quella di effettiva disponibilità del bene.
In subordine chiede che il danno venga determinato a seguito di una c.t.u..
Viene inoltre chiesto che venga riconosciuto il danno costituito dagli esborsi sostenuti dall'appellante per la propria difesa in tre procedure aventi stretto collegamento con i fatti di causa, oltre che identità dei soggetti che ne sono state parti.
pagina 8 di 15 Secondo motivo (SULLA RIFORMA DELLA SENTENZA IN PUNTO IN CUI
CONDIZIONA IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEI BENI AL
VERSAMENTO DELLA SOMMA DI 180.000,00 EURO (PERTANTO SENZA
SCOMPUTARE DA ESSA LA SOMMA DA LIQUIDARSI A TITOLO DI RISARCIMENTO
DEL DANNO).
Con il secondo motivo l' appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di disporre la detrazione dal prezzo di €. *180.000,00* della somma che è stata chiesta a titolo di risarcimento del danno.
Terzo motivo (SULLA NECESSITA' DI RIVEDERE LA SENTENZA NELLA PARTE
CIRCA LA CONDANNA ALLE SPESE).
Con il terzo motivo viene chiesta la riforma della sentenza per quanto riguarda la disposta integrale compensazione delle spese di lite fra la e la BT. Parte_1
Si argomenta al riguardo sostenendo che BT avrebbe dovuto essere dichiarata soccombente in relazione alla sua domanda di ritenere non necessaria l'instaurazione del giudizio ex art. 2932
c.c. da parte della nonché di quella con la quale è Parte_1
stato chiesto di accertare la simulazione assoluta del preliminare concluso fra la e . Parte_1 Controparte_1
* * *
Possono essere trattati congiuntamente i primi due motivi di gravame, stante la loro connessione.
Nell'esporre le ragioni per cui viene chiesto il riconoscimento in proprio favore dei danni che l'appellante avrebbe subìto si pagina 9 di 15 riconosce che l'immobile di SE (Bs) è occupato dalla sig.ra CP_4
madre della sig.ra e suocera del socio
[...] Controparte_1
accomandatario della nonché di non avere offerto la Pt_1
prova di avere ricevuto richieste di locazione dell'immobile che avrebbe dovuto rifiutato per l'impossibilità di averne la completa disponibilità, libero da cose e persone.
Il motivo si incentra, quindi, esclusivamente sul richiamo a precedenti di legittimità in forza dei quali, secondo l'appellante, il danno conseguente all'indisponibilità del bene sarebbe in re ipsa e andrebbe liquidato dal giudice in via equitativa.
Al riguardo si osserva innanzitutto che l'appellante non ha fornito la prova che l'immobile è occupato contro la sua volontà.
Appare invero piuttosto improbabile che l'occupazione dello stesso da parte della madre della moglie del socio accomandatario della avvenga senza il consenso di Pt_1
quest'ultimo.
Ed invero la liberazione dello stesso una volta avvenuta l'intestazione in favore della viene indicata non come un Pt_1
fatto sicuro ma solo eventuale.
Si legge a pag. 14 della citazione d'appello: infatti, una Pt_1
volta divenuta proprietaria, avrebbe ben potuto (e potrà) decidere se locare a terzi o alla stessa occupante” (grassetto e sottolineatura dell'estensore di questa decisione e non nell'originale).
Detta circostanza risulta già di per sé sufficiente ad affermare pagina 10 di 15 la correttezza della decisione assunta dal tribunale di respingere la richiesta risarcitoria formulata dalla Parte_1
A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che viene svolta in via ulteriore rispetto alle argomentazione indicate dal tribunale.
BT, nella sua qualità di creditrice di , ha Controparte_1
instaurato procedura esecutiva rubricata al n. 1341/2023 del tribunale di Brescia all'esito della quale è stato assegnato in favore della creditrice procedente la somma di €. *180.000,00* costituente il prezzo di vendita pattuito nel preliminare concluso fra la e . Parte_1 Controparte_1
Effetto dell'ordinanza di assegnazione della suddetta somma in favore di BT è che essa ha prodotto, dalla sua definitività, una fondamentale modificazione dei rapporti obbligatori originariamente esistenti fra la e la Parte_1 CP_1
nonché fra quest'ultima e BT.
Ora, infatti, il terzo debitore deve adempiere Parte_1
direttamente in favore del creditore procedente BT nei limiti dell'importo ad esso assegnato, e non più nei confronti della promittente venditrice mentre quest'ultima, nella CP_1
sua qualità di debitrice esecutata, resta obbligata nei confronti della creditrice procedente come garante fino all'effettivo pagamento da parte del terzo debitore della somma oggetto di assegnazione.
Da quanto sopra consegue l'impossibilità per l'appellante Pt_1
pagina 11 di 15 s.a.s. di chiedere la rideterminazione dell'importo già oggetto di assegnazione in via definitiva in favore di BT.
Non hanno pregio difensivo, oltre che per le suddette decisive ragioni, anche le richieste dell'appellante relative alle spese che essa ha dovuto sostenere negli altri procedimenti in cui si è articolata questa complessa vicenda.
Egli chiede, infatti, che venga rivista la regolamentazione delle spese di lite che è stata disposta dal giudice nei vari procedimenti.
Ciò al fine di aggiungere anche gli importi che si chiede vengano ora riconosciuti in suo favore alle altre voci dell'asserito danno che avrebbe subìto. Pt_1
La doglianza è, come detto, infondata atteso che eventuali richieste di revisione del regime delle spese andavano proposte nei vari procedimenti, con reclami o appelli, e non nel presente.
* * *
Infondato è anche il terzo motivo.
Il tribunale ha ritenuto che vi sia stata reciproca soccombenza fra la e BT, mentre l'appellante sostiene che Parte_1
avrebbe dovuto essere dichiarata la soccombenza della sola BT.
Nell'argomentare in ordine alla propria richiesta l'appellante indica che sono state rigettate, in particolare, la domanda di
BT volta ad ottenere declaratoria della simulazione assoluta del preliminare concluso fra la e . Parte_1 Controparte_1
pagina 12 di 15 Nulla dice, tuttavia, in ordine al rigetto delle domande che essa aveva svolto nei confronti di BT che sono state parimenti rigettate.
Vi erano, pertanto, le condizioni per disporre l'integrale compensazione e correttamente il tribunale si è determinato di conseguenza.
Si rileva, solo per completezza, che la decisione sul punto non è stata oggetto di impugnazione in via incidentale da parte di
BT..
* * *
Vanno rigettate anche le istanze istruttorie dell'appellante.
Esse sono indicate nelle conclusioni assunte in questo grado del giudizio in modo del tutto generico (“In via istruttoria, si insiste in tutte le istanze istruttorie formulate, in quanto non ammesse e non espletate, ed in particolare si chiede, se ritenuto del caso, che venga disposta CTU…”), ragione per cui, non essendo indicate specificamente quali siano le istanze di cui si chiede l'accoglimento, non può che darsi luogo al loro rigetto.
* * *
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante
[...]
a rimborsare all' appellata terza Parte_1
intervenuta Controparte_2
le spese di questo grado del giudizio alla cui
[...]
liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai pagina 13 di 15 criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €. *5.200,01* ed €.
*26.000,00*).
Non va riconosciuto il favore delle spese nei confronti dell'altra appellata non avendo ella svolto attività Controparte_1
difensiva di contrasto alle istanze dell'appellante stante la sua mancata partecipazione al giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rimborsare Parte_1
alla Controparte_2
le spese di questo grado del giudizio che liquida in
[...]
complessivi euro *3.966,00* di cui euro *1.134,00* per la “fase di studio”, euro *921,00* per la “fase introduttiva” ed euro
*1.911,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell' appellante
[...]
Parte_1
pagina 14 di 15 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre
2025
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
IM RI
IL PRESIDENTE
IE LE
pagina 15 di 15