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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6144 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9750/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Montalto;
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Letterio Luca Buceti;
E CONTRO
, nata a [...] il [...] (C. F.: ), Controparte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C. F.: ), Controparte_3 C.F._3 Parte_2
, nata a [...] il [...] (C. F.: ),
[...] CodiceFiscale_4 Parte_3
, nata a [...] il [...] (C. F.: ),
[...] C.F._5 Parte_4
, nata a [...] il [...] (C. F..: ),
[...] C.F._6 [...]
, nata a [...] il [...] (C. F.: ), Parte_5 C.F._7 Pt_6
, nata a nata a [...] il [...] (C. F.: ), ,
[...] C.F._8 Parte_7 nato a [...] il [...] (C. F.: e , nata a [...] C.F._9 Parte_8 il 4.12.1999 (C. F.: ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Magnano C.F._10
San Lio;
Conclusioni: in motivazione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale i sig.ri Parte_1
, e , e ed il Controparte_4 Controparte_2 CP_3 Parte_7 Parte_2
Condominio in rubrica per ivi sentirli condannare - in solido o secondo le loro rispettive responsabilità
- al pagamento della complessiva somma indicativamente pari ad euro 164.663,44, oltre interessi e rivalutazione, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale – sia per danno emergente, sia per lucro cessante - patito in conseguenza delle infiltrazioni di liquami e scarichi verificatesi nel locale commerciale dallo stesso condotto in locazione, sito in Catania viale Vittorio Veneto n. 7/A, angolo via Firenze n. 16/18.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto le seguenti circostanze: a far data dal 25 febbraio 2010, concluso con il sig. contratto di cessione d'azienda, conduceva in locazione Parte_9 il predetto locale commerciale nel quale gestiva attività di somministrazione al pubblico di bevande analcoliche, alcoliche e superalcolici, generi di gelateria e tavola calda, gastronomia e pasticceria con annesso laboratorio di produzione con il marchio “Bar Art Cafè”; attese le insalubri condizioni igienico sanitarie in cui versava l'immobile, oggetto di infiltrazioni di liquami e scarichi provenienti dalla colonna fognaria condominiale che attraversa il locale fino a congiungersi con lo fogna comunale, incaricava proprio tecnico di fiducia al fine di individuarne le cause e gli eventuali rimedi;
a seguito di sopralluogo, il geom. così concludeva nel proprio elaborato peritale: Controparte_5
“l'otturamento della fognatura è stato determinato da una pietra lavica staccatasi dalla colonna stessa e dai panni gettati dai condomini all'interno dello scarico. La pendenza insufficiente, la mancata manutenzione straordinaria compresa la mancata rimozione dei panni gettati dai condomini nella fognatura hanno determinato l'otturamento della stessa ed hanno determinato le condizioni di disagio subite dall'attività esercitata all'interno della bottega”.
L'attore ha ulteriormente allegato che le lamentate infiltrazioni continuavano nel tempo fino ad aggravarsi nell'estate del 2015 allorquando, in data 17 luglio, si verificava l'ultimo degli asseriti fenomeni infiltrativi con conseguente fuoriuscita di liquami che distruggeva e/o gravemente danneggiava gran parte delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività commerciale sì da cagionare danni ai beni aziendali quantificati in euro € 64.663,44, come da computo metrico e da preventivi allegati.
Il sig. ha, infine, prospettato che, a cagione dei suddetti fenomeni infiltrativi e della Pt_1 conseguente inidoneità dell'immobile condotto in locazione allo svolgimento della propria attività, riportava danni in termini di fatturato aziendale andato perduto in conseguenza dell'impossibilità di utilizzare il locale;
mancato guadagno che è stato contabilizzato in euro 100.000,00 attraverso una media del mancato guadagno annuo ( circa 20.000,00) nel periodo compreso fra il 2011 ed il 2016, anno in cui lo stesso attore cessava definitivamente la propria attività commerciale.
Tanto dedotto, l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1
e dei sig.ri , , e , ex art. 2051 c. c. e ex artt. 1577 c.
[...] Parte_4 CP_2 Pt_7 Parte_2
c. e/o 1578 c. c., dei danni patrimoniali subiti in conseguenza delle infiltrazioni lamentate.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i sig.ri , Controparte_4 CP_2
e , e , contestando la ricostruzione deli eventi sì
[...] CP_3 Parte_7 Parte_2 come effettuata da parte attrice in seno al proprio libello introduttivo (“L'esposizione delle circostanze riferite dal sig. in seno al proprio atto di citazione è generica e manca la prova dell'effettivo Pt_1 accadimento degli eventi”; “la circostanza non era appurabile nell'immediatezza perché per visionare la colonna montante del e i tubi di scarico della sarebbe stato necessario un CP_1 Pt_10 intervento di scasso in beni condominiali posti all'interno dell'androne del palazzo che non potevano di certo essere realizzati senza preventiva autorizzazione e coinvolgimento di tutte le parti interessate. Tali saggi non sono stati effettuati neanche in un secondo momento (e del resto non ve ne era necessità in mancanza di segnalazioni in tal senso) sicché deve concludersi che la ricostruzione prospettata dal tecnico sia del tutto ipotetica e non corrispondente alla realtà dei luoghi”); hanno prospettato che mai in passato il sig. aveva provveduto a segnalare agli stessi e/o all'amministratore Pt_1 condominiale la verificazione dei fenomeni infiltrativi oggi lamentati (“nessuna segnalazione (nell'imminenza degli stessi) è stata fatta ai proprietari dell'immobile cui non è stato, altresì, chiesto mai di adoperarsi per una bonifica dei luoghi. Parte attrice sostiene, addirittura, che "in più occasioni" si è verificata la fuoriuscita di liquami dalla colonna montante condominiale ma anche di tali episodi non ha mai dato notizia né al Condominio né ai proprietari della bottega”). Hanno esposto che il conduttore si era reso moroso nel pagamento di cinque mensilità pregresse, scadute e non pagate, per un importo complessivo di euro 5.900,00: ragion per cui gli veniva intimato lo sfratto per morosità, giudizio questo conclusosi con ordinanza di convalida resa in data 29 giugno 2016. Ciò nonostante, il sig. continuava a godere dell'immobile di proprietà degli odierni convenuti sì Pt_1 da rendere necessario lo sgombero dei locali come risulta da verbale redatto in data 6 ottobre 2016. Hanno, infine, contestato, la quantificazione del danno sì come operata da parte attrice.
Tanto dedotto, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto. Hanno, altresì, formulato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore al pagamento dell'importo di euro 24.333,57, oltre interessi e rivalutazione, così determinato “ - euro 3.400,00 dovuti a saldo dei canoni maturati per i mesi di giugno e luglio 2014, giusta accollo del debito del 21 luglio 2014, - euro 7.500,00 per canoni locativi maturati per i mesi di aprile - giugno 2016 in ragione di euro 2.500,00 mensili , - euro 7.500,00 per indennità di occupazione dell'immobile per i mesi di luglio - settembre 2016 (ossia per il periodo successivo alla convalida sino all'effettivo rilascio) in misura di euro 2.500,00 mensili , - euro 933,57 per spese e compensi per la procedura ex art. 658 c.p.c., - euro 5.000,00, determinati in via forfettaria, per le opere necessarie a eliminare le modifiche eseguite in spregio al contratto di locazione”; il tutto, con eventuale compensazione di tali importi rispetto a quelli cui siano eventualmente condannati a titolo risarcitorio.
Sì, è, altresì, costituito in giudizio il il quale ha eccepito la nullità Controparte_1 della citazione per la genericità e l'indeterminatezza delle istanze attoree (“ è innegabile la genericità ed indeterminatezza della domanda avanzata da parte attorea, la quale si limita ad indicare pretesi episodi di “fuoriuscita di liquami”, senza fornire alcun elemento identificativo preciso e chiaro di quando e come tali situazioni si sono verificate, né a fornire elementi di prova del verificarsi di tale eventi, di fatto impedendo l'individuazione della domanda e la formulazione della difesa di controparte”); ha dedotto di non aver mai ricevuto alcuna segnalazione dal sig. in ordine ai Pt_1 lamentati fenomeni infiltrativi;
ha, infine, contestato la quantificazione del danno operata da parte attrice, in quanto eccessiva e non provata.
Deceduto il sig. (classe 1936) e integrato il contraddittorio, si sono costituiti in Parte_7 giudizio i sig.ri , ( classe 1995) e i quali hanno Parte_6 Parte_7 Parte_8 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza della qualità di successori mortis causa dei de cuius e ed hanno così concluso “Piaccia al Giudice Parte_7 Controparte_6 dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli odierni convenuti per la motivazione sopra esposta e per l'effetto estromettere gli stessi dalla presente controversia;
condannare l'attore alle spese e compensi del giud izio, con distrazione in favore del difensore antistatario.”.
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, l'attore, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c. p. c. ha replicato alle difese ed eccezioni degli odierni convenuti (“E' chiara la responsabilità del e, per conseguenza, CP_1 la legittimazione passiva nel presente procedimento, nella causazione dei danni ai sensi degli artt. 1223, 2051 e 2043 cc. Ciò perchè la manutenzione e l'adeguamento dell'impianto fognario dello stabile è a carico dell'intero , oltre che dei proprietari dell'immobile locato. Questi CP_1 devono fare in modo che un qualsivoglia malfunzionamento non arrechi pregiudizio alcuno ai condomini ed a maggior ragione alle attività ivi insistenti. Come articolato nell'atto di citazione le cause lamentate dal sono ancora precedenti alla sua gestione e ben noti ai proprietari ed al Pt_1 condominio.”). In via istruttoria, ha chiesto disporsi c. t. u. volta a verificare la causa e alla quantificazione dei danni lamentati ai beni aziendali e c. t. u. contabile volta a quantificare la perdita economica subita causata dalla asserita cessazione forzata dell'attività, nonché ammettersi interrogatorio formale e prova per testi. Controparte_4
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 28 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti, di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
***
La domanda risarcitoria formulata dal sig. è infondata e va, pertanto, rigettata. Pt_1
L'attore ha agito in giudizio chiedendo di accertare la responsabilità del convenuto nella CP_1 determinazione dei danni lamentati in seno al libello introduttivo, asseritamente imputabili alle infiltrazioni di liquami e scarichi provenienti dalla colonna montante CP_7
In primo luogo, si osserva che la fattispecie è astrattamente inquadrabile nell'ambito della responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia di cui all'art. 2051 c. c. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il di un edificio, quale custode dei CP_1 beni e dei servizi comuni, è obbligato a adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex art. 2051 c. c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (Cass. civ., Sez. VI, n. 7044/2020).
Com'è noto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c. c. ha carattere oggettivo, “essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. SS. UU. n. 20943/2022).
Benché, dunque, la norma si fondi su un'inversione del normale onere probatorio non essendo il danneggiato tenuto a provare la colpa del danneggiante, bensì quest'ultimo tenuto a fornire la cd. prova liberatoria, essa richiede pur sempre la compiuta allegazione (e poi la dimostrazione), da parte di chi agisce, del nesso di causalità tra la cosa in custodia - che, per poter essere riferita alla custodia di controparte, deve essere concretamente individuata - e il danno lamentato.
Ebbene, nel caso di specie, l'attore non solo non ha provato, ma, ancora prima, non ha nemmeno debitamente allegato la sussistenza di un nesso di causalità tra le parti condominiali e i danni lamentati, essendosi limitato ad affermare, del tutto genericamente, che le infiltrazioni di liquami presenti nell'immobile condotto in locazione sarebbero provenienti da beni comuni (in specie, la colonna fognaria condominiale), senza tuttavia nulla specificare in merito alla conformazione di tali luoghi e quindi senza, in realtà, individuare la cosa in custodia altrui che sarebbe causalmente all'origine dei danni asseritamente patiti.
L'attore non ha neppure adeguatamente circostanziato sul piano temporale le infiltrazioni e gli altri fenomeni/inconvenienti genericamente lamentati.
Inoltre, il sig. ha dedotto che l'amministratore di Condominio (come anche i proprietari Pt_1 dell'immobile locato) non avrebbe dato mai riscontro ai suoi solleciti, ma facendo un riferimento del tutto generico e non circostanziato a tali asseriti solleciti e senza produrre, poi, alcun documento di supporto al riguardo. Per vero, l'unica lettera di denuncia delle lamentate infiltrazioni prodotta in atti risale al 3 ottobre 2016 (tre giorni prima della data concordata per la riconsegna ai proprietari delle chiavi dell'immobile): rimane comunque un atto di parte non in grado di colmare la carente prova in ordine all'esistenza, origine, natura ed epoca del fatto dannoso.
Dalla perizia di parte prodotta da parte attrice, recante uno “schizzo” asseritamente riproducente la colonna fognaria ed i collegati scarichi, non è dato ricavare alcunché di realmente CP_7 significativo in merito alle cause dello stato di ammaloramento e degrado ivi rappresentato, né in merito alla stessa circostanza che i luoghi riprodotti nello “schizzo” siano effettivamente i locali condotti in locazione dall'attore e danneggiati dalle infiltrazioni, non avendo lo stesso allegato nulla altro che possa consentire tale individuazione.
Si osserva, altresì, che non è stato prodotto in giudizio alcun documento ricognitivo e descrittivo che sia stato formato in contraddittorio con il Condominio (e/o con i proprietari dell'immobile).
Quanto ai preventivi prodotti in giudizio dal sig. , trattandosi semplicemente di indicazioni Pt_1 di interventi per la sostituzione di alcuni arredi asseritamente danneggiati dalle lamentate infiltrazioni e di stime di costi redatte da imprese incaricate dalla parte, esse non sono in grado di provare né, in generale, la necessità degli interventi a cui si riferiscono né, tantomeno, le cause che abbiano eventualmente reso necessario, in tutto o in parte, gli interventi medesimi. Non vi è prova neppure in ordine al se e a quali spese siano state effettivamente sostenute dall'attore in relazione ai preventivi e ai lavori, non essendo state prodotte né fatture né mezzi di pagamento.
Ancora, l'attore ha dedotto del tutto genericamente di aver subito, a causa delle lamentate infiltrazioni, danni da lucro cessante chiedendo, conseguentemente, la condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma di euro 100.000,00, ovvero di quella il cui importo “può essere determinato dal Giudice anche in via equitativa”. Ha dedotto di aver quantificato la suddetta somma facendo una media “invero molto al ribasso” del mancato guadagno annuo nel periodo che va dal 2011 al 2016 (circa euro 20.000,00 annui).
Ebbene, deve sottolinearsi che la descritta pretesa risarcitoria risulta formulata in modo del tutto generico, senza alcun riferimento, a livello di mera allegazione difensiva, a circostanze rilevanti ai fini dell'individuazione degli elementi di fatto asseritamente generatori del lamentato pregiudizio. Infatti, anche l'asserita perdita progressiva di tutta la clientela cagionata dalle insalubri condizioni del locale, è un'allegazione che, in mancanza di ogni ulteriore specificazione, non consente neppure di capire in che rapporto si ponga rispetto alle denunciate infiltrazioni.
Sul punto è opportuno premettere, con riflessione di più ampio respiro, che ogni pretesa giudiziale deve farsi valere in modo specifico, nel senso che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso.
Ed invero, chi agisce in giudizio avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio, e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile, in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica.
Il giudice, infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto;
mentre il principio iura novit curia governa quello di diritto - e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile stimolare il contraddittorio tra le parti;
parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la modifica dell'art. 115 c. p. c. operata dalla L. n. 69/2009.
In definitiva, l'allegazione deve presentare un intenso connotato di specificità proprio in quanto volta a fondare il thema decidendum del descritto giudizio di fatto.
Va aggiunto che l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno, precisando in cosa è consistito il lamentato pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'istante che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei danni da mancato guadagno quantificati in euro 100.000,00 ovvero nella somma determinabile dal giudice in via equitativa, quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro (nel caso di specie, l'attore ha genericamente allegato che a fronte di un asserito guadagno pari ad euro 14.322,68 nel mese di marzo 2010, ha realizzato un guadagno pari ad euro 4.438,77 nel mese di gennaio 2015, guadagni che non presentano alcun reale ed effettivo riscontro e supporto probatorio ma che rimangono relegati al livello di labiali affermazioni) va qualificata generica ed inutile.
Tutto quanto sopra dedotto ha valore anche con riferimento alla domanda risarcitoria formulata dal sig. nei riguardi dei proprietari dell'immobile de quo, la quale non può che essere rigettata Pt_1 essendo del tutto carente sul piano allegatorio, ancor prima che probatorio.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dai sig.ri , Controparte_2 Controparte_3
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, essa può trovare accoglimento limitatamente al pagamento dei canoni locativi scaduti e
[...] non pagati quantificati nella somma di euro 10.900,00.
Sul punto, trovano applicazione le ordinarie regole in tema di prova dei diritti di credito e, dunque, il creditore che agisce per l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, limitandosi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre incombe, viceversa, sul debitore -in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza della prova - l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
Nel caso di specie, il diritto di credito dei convenuti trova fondamento nel contratto di cessione d'azienda, di cui il sig. è cessionario, che, per l'effetto, ha determinato il subentro del Pt_1 suddetto nel contratto di locazione commerciale stipulato dal sig. con gli odierni convenuti, Pt_9
e nell'allegato inadempimento dell'odierno attore all'obbligo di corrispondere i relativi canoni.
Tale circostanza, del resto, non è stata contestata dal il quale non ha neppure contestato la Pt_1 propria morosità in relazione ai canoni locativi dedotti da parte convenuta.
Non può invece trovare accoglimento la domanda formulata dai convenuti volta ad ottenere la condanna del sig. al pagamento, in loro favore, della somma di “euro 7.500,00 a titolo di Pt_1 indennità di occupazione dell'immobile per i mesi di luglio - settembre 2016 (ossia per il periodo successivo alla convalida sino all'effettivo rilascio) in misura di euro 2.500,00 mensili.”.
Rispetto a detta domanda, valore assorbente assume la considerazione per cui alcuna prova è stata fornita da parte convenuta in ordine al danno asseritamente patito. Ancor prima, sul punto è stata omessa qualsivoglia deduzione o allegazione in ordine all'intenzione dei convenuti di locare l'immobile a terzi o di utilizzarlo altrimenti.
Invero, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, grava sul proprietario l'onere di fornire la prova del danno-conseguenza sofferto in conseguenza dell'occupazione abusiva di un bene immobile da parte di terzi che, pertanto, non può ritenersi sussistente in re ipsa (sul punto Cass, n. 33645/2022: “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”).
Ebbene, non avendo parte convenuta fornito alcuna prova del lamentato danno, la domanda di condanna del sig. al pagamento dell'indennità di occupazione non può trovare accoglimento. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza. Parte attrice deve rinfondere i convenuti delle spese di lite. Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate in complessivi euro 9.142,00 (d. m. 55/2014, sì come aggiornato dal d. m. 147/2022; scaglione delle cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,0000,00; massimo abbattimento per la fase istruttoria, in ragione del mancato raccoglimento di prova costituenda, e della fase decisoria, per la semplicità delle questioni giuridiche trattate).
P. t. m.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna al pagamento, in favore Parte_1 dei sig.ri , , , Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
, e , al pagamento nella somma di euro Parte_4 Parte_5
10.900,00 a titolo di canoni locativi, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
condanna il sig.
[...]
a rifondere tutte le parti convenute delle spese di lite, che liquida in euro 9.142,00, oltre c. p. c. Pt_1
e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Catania, 22 dicembre 2025
Il g. u. Dott. Gaetano Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Montalto;
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Letterio Luca Buceti;
E CONTRO
, nata a [...] il [...] (C. F.: ), Controparte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C. F.: ), Controparte_3 C.F._3 Parte_2
, nata a [...] il [...] (C. F.: ),
[...] CodiceFiscale_4 Parte_3
, nata a [...] il [...] (C. F.: ),
[...] C.F._5 Parte_4
, nata a [...] il [...] (C. F..: ),
[...] C.F._6 [...]
, nata a [...] il [...] (C. F.: ), Parte_5 C.F._7 Pt_6
, nata a nata a [...] il [...] (C. F.: ), ,
[...] C.F._8 Parte_7 nato a [...] il [...] (C. F.: e , nata a [...] C.F._9 Parte_8 il 4.12.1999 (C. F.: ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Magnano C.F._10
San Lio;
Conclusioni: in motivazione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale i sig.ri Parte_1
, e , e ed il Controparte_4 Controparte_2 CP_3 Parte_7 Parte_2
Condominio in rubrica per ivi sentirli condannare - in solido o secondo le loro rispettive responsabilità
- al pagamento della complessiva somma indicativamente pari ad euro 164.663,44, oltre interessi e rivalutazione, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale – sia per danno emergente, sia per lucro cessante - patito in conseguenza delle infiltrazioni di liquami e scarichi verificatesi nel locale commerciale dallo stesso condotto in locazione, sito in Catania viale Vittorio Veneto n. 7/A, angolo via Firenze n. 16/18.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto le seguenti circostanze: a far data dal 25 febbraio 2010, concluso con il sig. contratto di cessione d'azienda, conduceva in locazione Parte_9 il predetto locale commerciale nel quale gestiva attività di somministrazione al pubblico di bevande analcoliche, alcoliche e superalcolici, generi di gelateria e tavola calda, gastronomia e pasticceria con annesso laboratorio di produzione con il marchio “Bar Art Cafè”; attese le insalubri condizioni igienico sanitarie in cui versava l'immobile, oggetto di infiltrazioni di liquami e scarichi provenienti dalla colonna fognaria condominiale che attraversa il locale fino a congiungersi con lo fogna comunale, incaricava proprio tecnico di fiducia al fine di individuarne le cause e gli eventuali rimedi;
a seguito di sopralluogo, il geom. così concludeva nel proprio elaborato peritale: Controparte_5
“l'otturamento della fognatura è stato determinato da una pietra lavica staccatasi dalla colonna stessa e dai panni gettati dai condomini all'interno dello scarico. La pendenza insufficiente, la mancata manutenzione straordinaria compresa la mancata rimozione dei panni gettati dai condomini nella fognatura hanno determinato l'otturamento della stessa ed hanno determinato le condizioni di disagio subite dall'attività esercitata all'interno della bottega”.
L'attore ha ulteriormente allegato che le lamentate infiltrazioni continuavano nel tempo fino ad aggravarsi nell'estate del 2015 allorquando, in data 17 luglio, si verificava l'ultimo degli asseriti fenomeni infiltrativi con conseguente fuoriuscita di liquami che distruggeva e/o gravemente danneggiava gran parte delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività commerciale sì da cagionare danni ai beni aziendali quantificati in euro € 64.663,44, come da computo metrico e da preventivi allegati.
Il sig. ha, infine, prospettato che, a cagione dei suddetti fenomeni infiltrativi e della Pt_1 conseguente inidoneità dell'immobile condotto in locazione allo svolgimento della propria attività, riportava danni in termini di fatturato aziendale andato perduto in conseguenza dell'impossibilità di utilizzare il locale;
mancato guadagno che è stato contabilizzato in euro 100.000,00 attraverso una media del mancato guadagno annuo ( circa 20.000,00) nel periodo compreso fra il 2011 ed il 2016, anno in cui lo stesso attore cessava definitivamente la propria attività commerciale.
Tanto dedotto, l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1
e dei sig.ri , , e , ex art. 2051 c. c. e ex artt. 1577 c.
[...] Parte_4 CP_2 Pt_7 Parte_2
c. e/o 1578 c. c., dei danni patrimoniali subiti in conseguenza delle infiltrazioni lamentate.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i sig.ri , Controparte_4 CP_2
e , e , contestando la ricostruzione deli eventi sì
[...] CP_3 Parte_7 Parte_2 come effettuata da parte attrice in seno al proprio libello introduttivo (“L'esposizione delle circostanze riferite dal sig. in seno al proprio atto di citazione è generica e manca la prova dell'effettivo Pt_1 accadimento degli eventi”; “la circostanza non era appurabile nell'immediatezza perché per visionare la colonna montante del e i tubi di scarico della sarebbe stato necessario un CP_1 Pt_10 intervento di scasso in beni condominiali posti all'interno dell'androne del palazzo che non potevano di certo essere realizzati senza preventiva autorizzazione e coinvolgimento di tutte le parti interessate. Tali saggi non sono stati effettuati neanche in un secondo momento (e del resto non ve ne era necessità in mancanza di segnalazioni in tal senso) sicché deve concludersi che la ricostruzione prospettata dal tecnico sia del tutto ipotetica e non corrispondente alla realtà dei luoghi”); hanno prospettato che mai in passato il sig. aveva provveduto a segnalare agli stessi e/o all'amministratore Pt_1 condominiale la verificazione dei fenomeni infiltrativi oggi lamentati (“nessuna segnalazione (nell'imminenza degli stessi) è stata fatta ai proprietari dell'immobile cui non è stato, altresì, chiesto mai di adoperarsi per una bonifica dei luoghi. Parte attrice sostiene, addirittura, che "in più occasioni" si è verificata la fuoriuscita di liquami dalla colonna montante condominiale ma anche di tali episodi non ha mai dato notizia né al Condominio né ai proprietari della bottega”). Hanno esposto che il conduttore si era reso moroso nel pagamento di cinque mensilità pregresse, scadute e non pagate, per un importo complessivo di euro 5.900,00: ragion per cui gli veniva intimato lo sfratto per morosità, giudizio questo conclusosi con ordinanza di convalida resa in data 29 giugno 2016. Ciò nonostante, il sig. continuava a godere dell'immobile di proprietà degli odierni convenuti sì Pt_1 da rendere necessario lo sgombero dei locali come risulta da verbale redatto in data 6 ottobre 2016. Hanno, infine, contestato, la quantificazione del danno sì come operata da parte attrice.
Tanto dedotto, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto. Hanno, altresì, formulato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore al pagamento dell'importo di euro 24.333,57, oltre interessi e rivalutazione, così determinato “ - euro 3.400,00 dovuti a saldo dei canoni maturati per i mesi di giugno e luglio 2014, giusta accollo del debito del 21 luglio 2014, - euro 7.500,00 per canoni locativi maturati per i mesi di aprile - giugno 2016 in ragione di euro 2.500,00 mensili , - euro 7.500,00 per indennità di occupazione dell'immobile per i mesi di luglio - settembre 2016 (ossia per il periodo successivo alla convalida sino all'effettivo rilascio) in misura di euro 2.500,00 mensili , - euro 933,57 per spese e compensi per la procedura ex art. 658 c.p.c., - euro 5.000,00, determinati in via forfettaria, per le opere necessarie a eliminare le modifiche eseguite in spregio al contratto di locazione”; il tutto, con eventuale compensazione di tali importi rispetto a quelli cui siano eventualmente condannati a titolo risarcitorio.
Sì, è, altresì, costituito in giudizio il il quale ha eccepito la nullità Controparte_1 della citazione per la genericità e l'indeterminatezza delle istanze attoree (“ è innegabile la genericità ed indeterminatezza della domanda avanzata da parte attorea, la quale si limita ad indicare pretesi episodi di “fuoriuscita di liquami”, senza fornire alcun elemento identificativo preciso e chiaro di quando e come tali situazioni si sono verificate, né a fornire elementi di prova del verificarsi di tale eventi, di fatto impedendo l'individuazione della domanda e la formulazione della difesa di controparte”); ha dedotto di non aver mai ricevuto alcuna segnalazione dal sig. in ordine ai Pt_1 lamentati fenomeni infiltrativi;
ha, infine, contestato la quantificazione del danno operata da parte attrice, in quanto eccessiva e non provata.
Deceduto il sig. (classe 1936) e integrato il contraddittorio, si sono costituiti in Parte_7 giudizio i sig.ri , ( classe 1995) e i quali hanno Parte_6 Parte_7 Parte_8 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza della qualità di successori mortis causa dei de cuius e ed hanno così concluso “Piaccia al Giudice Parte_7 Controparte_6 dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli odierni convenuti per la motivazione sopra esposta e per l'effetto estromettere gli stessi dalla presente controversia;
condannare l'attore alle spese e compensi del giud izio, con distrazione in favore del difensore antistatario.”.
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, l'attore, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c. p. c. ha replicato alle difese ed eccezioni degli odierni convenuti (“E' chiara la responsabilità del e, per conseguenza, CP_1 la legittimazione passiva nel presente procedimento, nella causazione dei danni ai sensi degli artt. 1223, 2051 e 2043 cc. Ciò perchè la manutenzione e l'adeguamento dell'impianto fognario dello stabile è a carico dell'intero , oltre che dei proprietari dell'immobile locato. Questi CP_1 devono fare in modo che un qualsivoglia malfunzionamento non arrechi pregiudizio alcuno ai condomini ed a maggior ragione alle attività ivi insistenti. Come articolato nell'atto di citazione le cause lamentate dal sono ancora precedenti alla sua gestione e ben noti ai proprietari ed al Pt_1 condominio.”). In via istruttoria, ha chiesto disporsi c. t. u. volta a verificare la causa e alla quantificazione dei danni lamentati ai beni aziendali e c. t. u. contabile volta a quantificare la perdita economica subita causata dalla asserita cessazione forzata dell'attività, nonché ammettersi interrogatorio formale e prova per testi. Controparte_4
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 28 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti, di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
***
La domanda risarcitoria formulata dal sig. è infondata e va, pertanto, rigettata. Pt_1
L'attore ha agito in giudizio chiedendo di accertare la responsabilità del convenuto nella CP_1 determinazione dei danni lamentati in seno al libello introduttivo, asseritamente imputabili alle infiltrazioni di liquami e scarichi provenienti dalla colonna montante CP_7
In primo luogo, si osserva che la fattispecie è astrattamente inquadrabile nell'ambito della responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia di cui all'art. 2051 c. c. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il di un edificio, quale custode dei CP_1 beni e dei servizi comuni, è obbligato a adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex art. 2051 c. c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (Cass. civ., Sez. VI, n. 7044/2020).
Com'è noto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c. c. ha carattere oggettivo, “essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. SS. UU. n. 20943/2022).
Benché, dunque, la norma si fondi su un'inversione del normale onere probatorio non essendo il danneggiato tenuto a provare la colpa del danneggiante, bensì quest'ultimo tenuto a fornire la cd. prova liberatoria, essa richiede pur sempre la compiuta allegazione (e poi la dimostrazione), da parte di chi agisce, del nesso di causalità tra la cosa in custodia - che, per poter essere riferita alla custodia di controparte, deve essere concretamente individuata - e il danno lamentato.
Ebbene, nel caso di specie, l'attore non solo non ha provato, ma, ancora prima, non ha nemmeno debitamente allegato la sussistenza di un nesso di causalità tra le parti condominiali e i danni lamentati, essendosi limitato ad affermare, del tutto genericamente, che le infiltrazioni di liquami presenti nell'immobile condotto in locazione sarebbero provenienti da beni comuni (in specie, la colonna fognaria condominiale), senza tuttavia nulla specificare in merito alla conformazione di tali luoghi e quindi senza, in realtà, individuare la cosa in custodia altrui che sarebbe causalmente all'origine dei danni asseritamente patiti.
L'attore non ha neppure adeguatamente circostanziato sul piano temporale le infiltrazioni e gli altri fenomeni/inconvenienti genericamente lamentati.
Inoltre, il sig. ha dedotto che l'amministratore di Condominio (come anche i proprietari Pt_1 dell'immobile locato) non avrebbe dato mai riscontro ai suoi solleciti, ma facendo un riferimento del tutto generico e non circostanziato a tali asseriti solleciti e senza produrre, poi, alcun documento di supporto al riguardo. Per vero, l'unica lettera di denuncia delle lamentate infiltrazioni prodotta in atti risale al 3 ottobre 2016 (tre giorni prima della data concordata per la riconsegna ai proprietari delle chiavi dell'immobile): rimane comunque un atto di parte non in grado di colmare la carente prova in ordine all'esistenza, origine, natura ed epoca del fatto dannoso.
Dalla perizia di parte prodotta da parte attrice, recante uno “schizzo” asseritamente riproducente la colonna fognaria ed i collegati scarichi, non è dato ricavare alcunché di realmente CP_7 significativo in merito alle cause dello stato di ammaloramento e degrado ivi rappresentato, né in merito alla stessa circostanza che i luoghi riprodotti nello “schizzo” siano effettivamente i locali condotti in locazione dall'attore e danneggiati dalle infiltrazioni, non avendo lo stesso allegato nulla altro che possa consentire tale individuazione.
Si osserva, altresì, che non è stato prodotto in giudizio alcun documento ricognitivo e descrittivo che sia stato formato in contraddittorio con il Condominio (e/o con i proprietari dell'immobile).
Quanto ai preventivi prodotti in giudizio dal sig. , trattandosi semplicemente di indicazioni Pt_1 di interventi per la sostituzione di alcuni arredi asseritamente danneggiati dalle lamentate infiltrazioni e di stime di costi redatte da imprese incaricate dalla parte, esse non sono in grado di provare né, in generale, la necessità degli interventi a cui si riferiscono né, tantomeno, le cause che abbiano eventualmente reso necessario, in tutto o in parte, gli interventi medesimi. Non vi è prova neppure in ordine al se e a quali spese siano state effettivamente sostenute dall'attore in relazione ai preventivi e ai lavori, non essendo state prodotte né fatture né mezzi di pagamento.
Ancora, l'attore ha dedotto del tutto genericamente di aver subito, a causa delle lamentate infiltrazioni, danni da lucro cessante chiedendo, conseguentemente, la condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma di euro 100.000,00, ovvero di quella il cui importo “può essere determinato dal Giudice anche in via equitativa”. Ha dedotto di aver quantificato la suddetta somma facendo una media “invero molto al ribasso” del mancato guadagno annuo nel periodo che va dal 2011 al 2016 (circa euro 20.000,00 annui).
Ebbene, deve sottolinearsi che la descritta pretesa risarcitoria risulta formulata in modo del tutto generico, senza alcun riferimento, a livello di mera allegazione difensiva, a circostanze rilevanti ai fini dell'individuazione degli elementi di fatto asseritamente generatori del lamentato pregiudizio. Infatti, anche l'asserita perdita progressiva di tutta la clientela cagionata dalle insalubri condizioni del locale, è un'allegazione che, in mancanza di ogni ulteriore specificazione, non consente neppure di capire in che rapporto si ponga rispetto alle denunciate infiltrazioni.
Sul punto è opportuno premettere, con riflessione di più ampio respiro, che ogni pretesa giudiziale deve farsi valere in modo specifico, nel senso che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso.
Ed invero, chi agisce in giudizio avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio, e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile, in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica.
Il giudice, infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto;
mentre il principio iura novit curia governa quello di diritto - e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile stimolare il contraddittorio tra le parti;
parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la modifica dell'art. 115 c. p. c. operata dalla L. n. 69/2009.
In definitiva, l'allegazione deve presentare un intenso connotato di specificità proprio in quanto volta a fondare il thema decidendum del descritto giudizio di fatto.
Va aggiunto che l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno, precisando in cosa è consistito il lamentato pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'istante che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei danni da mancato guadagno quantificati in euro 100.000,00 ovvero nella somma determinabile dal giudice in via equitativa, quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro (nel caso di specie, l'attore ha genericamente allegato che a fronte di un asserito guadagno pari ad euro 14.322,68 nel mese di marzo 2010, ha realizzato un guadagno pari ad euro 4.438,77 nel mese di gennaio 2015, guadagni che non presentano alcun reale ed effettivo riscontro e supporto probatorio ma che rimangono relegati al livello di labiali affermazioni) va qualificata generica ed inutile.
Tutto quanto sopra dedotto ha valore anche con riferimento alla domanda risarcitoria formulata dal sig. nei riguardi dei proprietari dell'immobile de quo, la quale non può che essere rigettata Pt_1 essendo del tutto carente sul piano allegatorio, ancor prima che probatorio.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dai sig.ri , Controparte_2 Controparte_3
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, essa può trovare accoglimento limitatamente al pagamento dei canoni locativi scaduti e
[...] non pagati quantificati nella somma di euro 10.900,00.
Sul punto, trovano applicazione le ordinarie regole in tema di prova dei diritti di credito e, dunque, il creditore che agisce per l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, limitandosi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre incombe, viceversa, sul debitore -in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza della prova - l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
Nel caso di specie, il diritto di credito dei convenuti trova fondamento nel contratto di cessione d'azienda, di cui il sig. è cessionario, che, per l'effetto, ha determinato il subentro del Pt_1 suddetto nel contratto di locazione commerciale stipulato dal sig. con gli odierni convenuti, Pt_9
e nell'allegato inadempimento dell'odierno attore all'obbligo di corrispondere i relativi canoni.
Tale circostanza, del resto, non è stata contestata dal il quale non ha neppure contestato la Pt_1 propria morosità in relazione ai canoni locativi dedotti da parte convenuta.
Non può invece trovare accoglimento la domanda formulata dai convenuti volta ad ottenere la condanna del sig. al pagamento, in loro favore, della somma di “euro 7.500,00 a titolo di Pt_1 indennità di occupazione dell'immobile per i mesi di luglio - settembre 2016 (ossia per il periodo successivo alla convalida sino all'effettivo rilascio) in misura di euro 2.500,00 mensili.”.
Rispetto a detta domanda, valore assorbente assume la considerazione per cui alcuna prova è stata fornita da parte convenuta in ordine al danno asseritamente patito. Ancor prima, sul punto è stata omessa qualsivoglia deduzione o allegazione in ordine all'intenzione dei convenuti di locare l'immobile a terzi o di utilizzarlo altrimenti.
Invero, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, grava sul proprietario l'onere di fornire la prova del danno-conseguenza sofferto in conseguenza dell'occupazione abusiva di un bene immobile da parte di terzi che, pertanto, non può ritenersi sussistente in re ipsa (sul punto Cass, n. 33645/2022: “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”).
Ebbene, non avendo parte convenuta fornito alcuna prova del lamentato danno, la domanda di condanna del sig. al pagamento dell'indennità di occupazione non può trovare accoglimento. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza. Parte attrice deve rinfondere i convenuti delle spese di lite. Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate in complessivi euro 9.142,00 (d. m. 55/2014, sì come aggiornato dal d. m. 147/2022; scaglione delle cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,0000,00; massimo abbattimento per la fase istruttoria, in ragione del mancato raccoglimento di prova costituenda, e della fase decisoria, per la semplicità delle questioni giuridiche trattate).
P. t. m.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna al pagamento, in favore Parte_1 dei sig.ri , , , Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
, e , al pagamento nella somma di euro Parte_4 Parte_5
10.900,00 a titolo di canoni locativi, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
condanna il sig.
[...]
a rifondere tutte le parti convenute delle spese di lite, che liquida in euro 9.142,00, oltre c. p. c. Pt_1
e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Catania, 22 dicembre 2025
Il g. u. Dott. Gaetano Cataldo