TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11405 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41295/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41295/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
D'RE IL e dell'avv. VESTUTI COSIMO RE
) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._1
Telematico presso il difensore avv. D'RE IL
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ERCOLE Controparte_2 P.IVA_2
TE, elettivamente domiciliato in VIA IN ARCIONE,71 00187 ROMA presso il difensore avv. D'ERCOLE TE
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione del 12/09/2023, la società in Controparte_1
persona del legale Rappresentante pro – tempore, ha convenuto in giudizio la società
al fine di 'in via principale, disattesa ogni contraria domanda Controparte_2
eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la natura di indebito delle somme percepite dalla società a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia Controparte_2
elettrica e, di conseguenza, condannare la società alla restituzione Controparte_2
nei confronti della società dell'importo di € 4.640,84 9, oltre interessi Controparte_1
legali maturati e maturandi fino al pagamento del saldo, con il favore delle spese di lite da distrarsi'.
La convenuta ha contestato nel merito la domanda. CP_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.05.2025 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica in forma contratta su richiesta della parte attrice, la sola che compariva alla predetta udienza.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
richiamata la sentenza da poco intervenuta della Corte Costituzionale;
considerato che
non è contestata la corresponsione da parte dell'odierna attrice dell'importo oggetto del giudizio;
considerato che
con la sentenza de qua è stato in sostanza riconosciuto il giudizio di agire in ripetizione attraverso il giudizio civile di quanto pagato a titolo di addizionale provinciale nei confronti del fornitore (oltre che nei confronti dello Stato).
Sul punto la convenuta ha dato atto degli indirizzi giurisprudenziali della Corte CP_2
di Giustizia mentre non ha dedotto circa l'intervento della Corte Costituzionale ed il relativo contenuto, intervento in attesa del quale il giudizio è stato sospeso.
Posto ciò, non vi sono ragioni ostative per l'accoglimento della domanda dell'attrice.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda della società e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
convenuta, la società , a corrispondere in restituzione la somma di Controparte_2
€ 4.640,84, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) Condanna altresì la parte convenuta, la società , in ragione della Controparte_2
soccombenza, a rimborsare alla parte attrice, la società le spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 100,00 incluso contributo unificato, ed € 2.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, somme da distrarsi ai sensi dell'art. 93 CPC in virtù della dichiarazione resa dai procuratori.
Roma, 28 luglio 2025
Il Giudice
ON CH
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41295/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
D'RE IL e dell'avv. VESTUTI COSIMO RE
) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._1
Telematico presso il difensore avv. D'RE IL
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ERCOLE Controparte_2 P.IVA_2
TE, elettivamente domiciliato in VIA IN ARCIONE,71 00187 ROMA presso il difensore avv. D'ERCOLE TE
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione del 12/09/2023, la società in Controparte_1
persona del legale Rappresentante pro – tempore, ha convenuto in giudizio la società
al fine di 'in via principale, disattesa ogni contraria domanda Controparte_2
eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la natura di indebito delle somme percepite dalla società a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia Controparte_2
elettrica e, di conseguenza, condannare la società alla restituzione Controparte_2
nei confronti della società dell'importo di € 4.640,84 9, oltre interessi Controparte_1
legali maturati e maturandi fino al pagamento del saldo, con il favore delle spese di lite da distrarsi'.
La convenuta ha contestato nel merito la domanda. CP_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.05.2025 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica in forma contratta su richiesta della parte attrice, la sola che compariva alla predetta udienza.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
richiamata la sentenza da poco intervenuta della Corte Costituzionale;
considerato che
non è contestata la corresponsione da parte dell'odierna attrice dell'importo oggetto del giudizio;
considerato che
con la sentenza de qua è stato in sostanza riconosciuto il giudizio di agire in ripetizione attraverso il giudizio civile di quanto pagato a titolo di addizionale provinciale nei confronti del fornitore (oltre che nei confronti dello Stato).
Sul punto la convenuta ha dato atto degli indirizzi giurisprudenziali della Corte CP_2
di Giustizia mentre non ha dedotto circa l'intervento della Corte Costituzionale ed il relativo contenuto, intervento in attesa del quale il giudizio è stato sospeso.
Posto ciò, non vi sono ragioni ostative per l'accoglimento della domanda dell'attrice.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda della società e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
convenuta, la società , a corrispondere in restituzione la somma di Controparte_2
€ 4.640,84, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) Condanna altresì la parte convenuta, la società , in ragione della Controparte_2
soccombenza, a rimborsare alla parte attrice, la società le spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 100,00 incluso contributo unificato, ed € 2.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, somme da distrarsi ai sensi dell'art. 93 CPC in virtù della dichiarazione resa dai procuratori.
Roma, 28 luglio 2025
Il Giudice
ON CH
pagina 3 di 3