Art. 16.
La Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza, istituita con regio decreto 18 gennaio 1903, n. 16 , e' soppressa con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
I compiti, nonche' le attivita' e le passivita' della predetta Cassa di previdenza vengono attribuiti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
La Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza, istituita con regio decreto 18 gennaio 1903, n. 16 , e' soppressa con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
I compiti, nonche' le attivita' e le passivita' della predetta Cassa di previdenza vengono attribuiti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.