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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 26/01/2026, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1250/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SUMA MARCELLA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4144/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002184350136309484 SANZIONI CDS
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002179150134223434 2020
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002180240135953868 2020
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002179280135071101 2020
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002177610134122505 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 629/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 ed.lgs. 546/92, notifica proposto, ai sensi dell'art 20 del medesimo testo normativo, mediante alla Agenzia delle
Entrate ed alla Agenzia delle Entrate Riscossione;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22; il resistente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 19 gennaio 2026, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni;
all'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 impugna le comunicazioni di iscrizione fermo amministrativo n. 20240002179150134223434, 20240002184350136309484, 20240002179280135071101
20240002180240135953868, rispettivamente
,20240002177610134122505, del
20/11/2024,20/11/2024 e 21/11/2024 e notificate in data 07/01/2025.
Eccepisce la mancanza di legittimazione di Resistente_1, che ha provveduto alla notifica degli atti con conseguente nullità di tutto il procedimento notificatorio.
Ritiene il Giudice che il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto alla eccezione relativa alla legittimazione di Resistente_1. Va rilevato come la Cassazione con sentenza n.7495/2025 ha evidenziato che sulla questione della legittimazione è intervenuto il legislatore (legge n. 15/2025) che con norma interpretativa ha chiarito che gli atti emessi da Resistente_1 sono legittimi in quanto è sufficiente che il Comune di Napoli, concessionario, e socio risulta iscritto nell'albo di cui all'art. 53 D. L.gs 446/1997.
Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudicio che liquida in euro 500,00, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in totali euro 500, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SUMA MARCELLA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4144/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002184350136309484 SANZIONI CDS
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002179150134223434 2020
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002180240135953868 2020
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002179280135071101 2020
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002177610134122505 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 629/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 ed.lgs. 546/92, notifica proposto, ai sensi dell'art 20 del medesimo testo normativo, mediante alla Agenzia delle
Entrate ed alla Agenzia delle Entrate Riscossione;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22; il resistente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 19 gennaio 2026, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni;
all'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 impugna le comunicazioni di iscrizione fermo amministrativo n. 20240002179150134223434, 20240002184350136309484, 20240002179280135071101
20240002180240135953868, rispettivamente
,20240002177610134122505, del
20/11/2024,20/11/2024 e 21/11/2024 e notificate in data 07/01/2025.
Eccepisce la mancanza di legittimazione di Resistente_1, che ha provveduto alla notifica degli atti con conseguente nullità di tutto il procedimento notificatorio.
Ritiene il Giudice che il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto alla eccezione relativa alla legittimazione di Resistente_1. Va rilevato come la Cassazione con sentenza n.7495/2025 ha evidenziato che sulla questione della legittimazione è intervenuto il legislatore (legge n. 15/2025) che con norma interpretativa ha chiarito che gli atti emessi da Resistente_1 sono legittimi in quanto è sufficiente che il Comune di Napoli, concessionario, e socio risulta iscritto nell'albo di cui all'art. 53 D. L.gs 446/1997.
Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudicio che liquida in euro 500,00, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in totali euro 500, oltre accessori se dovuti.