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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1023/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
BAJARDI LAURA, OR
BARONE GIOVANNI, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14273/2023 depositato il 18/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239019413169000 IRPEF-ALTRO 2004
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080289592913000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso qui depositato in data 18/12/2023 il ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 09720239019413169, con cui gli è stato richiesto l'importo di € 7.709,19 sulla base della cartella di pagamento 09720080289592913 relativa a IRPEF e addizionale regionale, anno d'imposta 2004.
A fondamento della domanda lo stesso ha sostanzialmente sostenuto l'omessa notifica della cartella sottesa all'intimazione in contestazione, l'intervenuta prescrizione quinquennale e decennale del credito azionato e la mancata indicazione del criterio di calcolo del tasso di interessi applicato.
L'Agenzia Entrate Riscossione si è costituita in giudizio e ha preliminarmente rilevato l'inammissibilità della domanda in quanto, a fronte di notifica dell'intimazione in data 08/04/2023, come documentato in atti, il Ricorrente_1 ha provveduto alla notifica del ricorso solo in data 20/07/2023; ha anche rilevato che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione è stata regolarmente notificata;
ha contestato l'eccezione di prescrizione, richiamando la normativa emergenziale Covid 2019 in punto di sospensione dei relativi termini.
Il ricorrente ha presentato memorie illustrative, ribadendo le contestazioni già sollevate e riferendo che nelle more del presente giudizio il Concessionario ha notificato un nuovo atto di intimazione comprendente la stessa cartella di pagamento qui contestata;
ha riferito che il giudizio instaurato avverso tale intimazione di pagamento si è concluso con sentenza di annullamento 14400/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è inammissibile per tardività.
Come tempestivamente rilevato dall'Ufficio convenuto, a fronte di notifica al ricorrente dell'intimazione oggetto di impugnazione in data 08/04/2023 (come documentato in atti), il Ricorrente_1 ha provveduto alla notifica del ricorso alla controparte solo in data 20/07/2023, e quindi ben oltre il termine di cui all'art. 21 d.lgs. 546/92.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna il ricorrente alle spese di lite in favore dell'Agenzia Entrate
Riscossione, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri di legge.
Roma, 24.10.25 Il OR Il Presidente
LA AR IU Di MA
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
BAJARDI LAURA, OR
BARONE GIOVANNI, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14273/2023 depositato il 18/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239019413169000 IRPEF-ALTRO 2004
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080289592913000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso qui depositato in data 18/12/2023 il ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 09720239019413169, con cui gli è stato richiesto l'importo di € 7.709,19 sulla base della cartella di pagamento 09720080289592913 relativa a IRPEF e addizionale regionale, anno d'imposta 2004.
A fondamento della domanda lo stesso ha sostanzialmente sostenuto l'omessa notifica della cartella sottesa all'intimazione in contestazione, l'intervenuta prescrizione quinquennale e decennale del credito azionato e la mancata indicazione del criterio di calcolo del tasso di interessi applicato.
L'Agenzia Entrate Riscossione si è costituita in giudizio e ha preliminarmente rilevato l'inammissibilità della domanda in quanto, a fronte di notifica dell'intimazione in data 08/04/2023, come documentato in atti, il Ricorrente_1 ha provveduto alla notifica del ricorso solo in data 20/07/2023; ha anche rilevato che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione è stata regolarmente notificata;
ha contestato l'eccezione di prescrizione, richiamando la normativa emergenziale Covid 2019 in punto di sospensione dei relativi termini.
Il ricorrente ha presentato memorie illustrative, ribadendo le contestazioni già sollevate e riferendo che nelle more del presente giudizio il Concessionario ha notificato un nuovo atto di intimazione comprendente la stessa cartella di pagamento qui contestata;
ha riferito che il giudizio instaurato avverso tale intimazione di pagamento si è concluso con sentenza di annullamento 14400/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è inammissibile per tardività.
Come tempestivamente rilevato dall'Ufficio convenuto, a fronte di notifica al ricorrente dell'intimazione oggetto di impugnazione in data 08/04/2023 (come documentato in atti), il Ricorrente_1 ha provveduto alla notifica del ricorso alla controparte solo in data 20/07/2023, e quindi ben oltre il termine di cui all'art. 21 d.lgs. 546/92.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna il ricorrente alle spese di lite in favore dell'Agenzia Entrate
Riscossione, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri di legge.
Roma, 24.10.25 Il OR Il Presidente
LA AR IU Di MA