Articolo 1 della Legge 12 febbraio 1974, n. 22
Articolo 2
Versione
1 marzo 1974
Art. 1.
Per il personale delle ferrovie dello Stato, iscritto al fondo pensioni e sussidi, la ritenuta ordinaria prevista dall' articolo 5 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229 , e successive modificazioni e' stabilita in misura pari al 6,60 per cento sull'80 per cento dello stipendio comprensivo della tredicesima mensilita', nonche' degli altri eventuali assegni integralmente utili a pensione.
In caso di riduzione dello stipendio, la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero.
Entrata in vigore il 1 marzo 1974