Sentenza 8 luglio 1999
Massime • 1
Al termine di trenta giorni entro il quale, con decorrenza dalla consegna al condannato dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione, deve essere presentata, ai sensi dell'art.656, comma 5, c.p.p. (nel testo introdotto dall'art.1 della legge 27 maggio 1998 n.165) l'istanza di concessione di una delle previste misure alternative alla detenzione, non si applica, trattandosi di termine che non si colloca nell'ambito di un'attività giurisdizionale, la sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969 n.742.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/1999, n. 4760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4760 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Vito LA GIOIA Presidente del 8 luglio 1999
Dott. Giovanni MACRI Consigliere SENTENZA
Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere rel. N. 4760
Dott. Vincenzo Luigi TARDINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Emilio GIRONI Consigliere N. 1999/99
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari nel procedimento di esecuzione a carico di:
PE DO, n. 21.1.1952 a Benevento
avverso l'ordinanza in data 15.10.1998 della Corte d'Appello di Bari Udita la relazione del Consigliere Dott. Bardovagni Lette le conclusioni del Pubblica Ministero, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
O S S E R V A
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la corte distrettuale, decidendo su incidente di esecuzione, aveva dichiarato tempestiva, agli effetti del co. 5 dell'art. 656 C.P.P., l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata in stato di libertà da PE DO, conseguentemente sospendendo l'esecuzione dell'ordine di carcerazione relativo ad una condanna irrevocabile a un anno di reclusione. Il ricorrente, premesso che il provvedimento restrittivo era stato emesso il 14.7.1998 e contestualmente sospeso in forza della norma citata onde consentire la richiesta di benefici penitenziari entro trenta giorni;
che il relativo avviso era stato notificato il 28.7.1998 e, non essendo stata presentata l'istanza nel termine, la sospensione era stata revocata, che solo successivamente il PE aveva richiesto l'affidamento in prova;
che la Corte di merito aveva affermato la tempestività dell'istanza e l'operatività della sospensione sul presupposto dell'applicabilità al termine in questione della sospensione feriale;
denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, attesa la natura amministrativa dell'attività del P.M. "in executivis" e il carattere meramente facoltativo dell'assistenza del difensore nella richiesta di benefici penitenziari, che escludono l'applicabilità alla fattispecie delle norme sulla sospensione dei termini "processuali". Il gravame è fondato. Infatti, per generale principio sancito dall'art. 1 L.
7.10.1969 n. 742 la sospensione dei termini durante il periodo feriale si applica nell'ambito dell'attività giurisdizionale, alla quale sono estranee le attribuzioni del P.M. relative all'esecuzione delle condanne irrevocabili (cfr. Cass., Sez. I, 30.11.1994, D'Annibale). Nè tale assorbente considerazione è superabile sul rilievo che le previsioni dell'art. 656 C.P.P. (nella nuova formulazione risultante dall'art. 1 L. 27.5.1998 n. 165) sono dettate in vista della fase giurisdizionale che si svolgerà dinanzi al Tribunale di sorveglianza, poiché tale fase, per le specifiche caratteristiche procedimentali e come del resto incidentalmente riconosciuto - senza trarne le necessarie conseguenze dalla stessa ordinanza impugnata si apre con l'istanza dell'interessato, e non può quindi essere "anticipata", ai fini della disciplina della sospensione feriale, ad un momento anteriore. Inconferente, oltreché infondato, è perciò l'ulteriore rilievo della necessità di una elaborata preparazione e documentazione dell'istanza di misura alternativa, che non solo è atto personale dell'interessato, ma non richiede (almeno per quanto riguarda l'affidamento in prova) alcun supporto documentale o illustrativo (che, ove ritenuto opportuno, ben potrà essere depositato nel corso della procedura o prodotto all'udienza camerale), essendo gli accertamenti essenzialmente rimessi ad attività informative d'ufficio ex art. 666, co. 5, C.P.P., richiamato dal successivo art. 678. Da ultimo, va ricordato che, sebbene la disciplina feriale dei termini sia in genere applicabile anche nelle materie di competenza della magistratura di sorveglianza, ciò non si verifica nel caso in cui la pendenza del procedimento sulla richiesta di misura alternativa dia luogo a sospensione dell'esecuzione, trattandosi di ipotesi in cui l'urgenza è "in re ipsa" (Cass., Sez. I, 1.2.1993, Sambo); cade quindi in radice il fondamento dell'argomentazione adottata dalla Corte di merito.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata senza rinvio, ripristinando così il legittimo corso dell'esecuzione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, 8 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 1999