Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 7701
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Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Abnormità e violazione di legge dell'ordinanza del Tribunale

    La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l'ordinanza impugnata non sia abnorme. La Corte ha distinto tra notifica nulla e notifica omessa, affermando che in caso di radicale omissione della notifica, l'adempimento spetta al Pubblico Ministero, come previsto dagli artt. 552 e 553 c.p.p. Il provvedimento del giudice, che ha semplicemente richiesto al PM di sanare l'omissione, non ha determinato una regressione indebita del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 7701
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7701
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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