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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/10/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 02/10/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 366/2025 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MICALI FRANCESCO , giusta procura CodiceFiscale_1 in atti,
- ricorrente -
contro
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto;
- l' Controparte_2
(c.f. ) in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Procuratore Persona_1
- resistente -
OGGETTO: post atp per invalidità civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 03/02/2025 , esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 111/2023, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza o in subordine per l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura del
34%;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare un percentuale di invalidità in misura pari al 74%, o in subordine al 46%, sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla invalida in misura del 74% o in subordine del 46%, sin dalla data della CP_ domanda amministrativa, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi.
L si Controparte_2 costituiva in giudizio sollevando il difetto di legittimazione passiva, in subordine chiedeva il rigetto di ogni pretesa vantata nei confronti dell'Assessorato. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente, veniva decisa mediante lettura della presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Preliminarmente, con riferimento alla posizione dell'assessorato, si evidenzia che l' è CP_1
l'unico legittimato passivo soltanto nel procedimento per ATP ex art.445 bis c.p.c., perché lo stesso procedimento per ATP ex art.445 bis c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata nell'atto introduttivo del presente giudizio (vedi Cass. n. 35732 del 2022).
In materia di legittimazione passiva, è sufficiente richiamate il consolidato orientamento della
S.C. (Cass. n. 16150/2015), che non si ha ragione di disattendere, secondo cui nel regime successivo al trasferimento alle regioni delle funzioni del collocamento obbligatorio ed alle province dei compiti relativi all'iscrizione nelle relative liste, la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è ritualmente promossa nei confronti dell'amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge;
detta legittimazione passiva, pertanto, non può escludersi per il fatto che, nel richiedere giudizialmente tale iscrizione, sia impugnata la valutazione medica espressa da un organismo - la commissione medica di verifica – operante nell'ambito del Ministero e non della provincia (vedi
Cass. 23 aprile 2008 n. 10538, Cass. 3 febbraio 2012 n. 1636, Cass. 30 ottobre 2012 n. 18637).
Nel merito, il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, o in subordine all'iscrizione alle liste speciali di collocamento (giudizio il cui fascicolo è stato acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la parte ricorrente si trovava in uno di invalidità in misura del
34%, e che le patologie riscontrate non la rendevano meritevole delle provvidenze richieste.
Veniva dunque assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e depositava l'atto in questione. Parte_1
Con il presente giudizio, la parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto al riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza o in subordine all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento sin dalla domanda amministrativa.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è
l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Va evidenziato che l'architettura disegnata dall'art. 445 bis c.p.c. in materia di accertamento del requisito sanitario utile per le prestazioni collegate all'invalidità civile non prevede alcun automatismo relativo alla rinnovazione delle operazioni peritali in sede di giudizio di merito.
La decisione di procedere al rinnovo delle operazioni peritali od, eventualmente, di disporre un supplemento di quelle già espletate in sede di ATP – ferma restando la possibilità di rivedere le conclusioni cui è pervenuto il Consulente in caso di aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - resta una valutazione del giudice da adottarsi sulla scorta di elementi obiettivi costituiti dalla bontà intrinseca ed estrinseca dell'elaborato peritale sottoposto a critica, dalla concreta entità, rilevanza e fondatezza delle critiche sollevate avverso l'elaborato e dalla capacità di quest'ultimo di resistere alle medesime sul piano logico-argomentativo.
Del resto, in tema di rinnovazione delle operazioni di CTU, la costante giurisprudenza di legittimità afferma da tempo principi del tutto coerenti con quanto sopra: “Il giudice d'appello, sia pure con l'obbligo di motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, se non condivide le conclusioni del detto ausiliare;
deve, tuttavia, prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata. La decisione, anche implicita, di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici” (Cassazione civile sez. I, 17/12/2010, n.25569); e ancora: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22799).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a censurare le conclusioni senza però fornire adeguata motivazione delle proprie generiche doglianze.
Ora, il giudizio espresso dal C.t.u. - che dato atto di tutta la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, oltre che delle risultanze dell'esame obiettivo della periziata - non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso.
Invero, il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre che dall'esame obiettivo della periziata, e le conclusioni cui egli è giunto sono coerenti con quanto esaminato, né la ricorrente ha specificamente contestato o evidenziato dove starebbe l'errore compiuto dal consulente limitandosi a riferire che il c.t.u. non avrebbe adeguatamente valutato le patologie da cui ella è affetta e non avrebbe approfonditamente determinato il quadro clinico da cui il periziato era affetto come già preesistente al momento della presentazione della domanda all' . CP_1
Ora tale doglianza non appare pertinente posto che il Ctu ha esaustivamente analizzato tutte le patologie da cui la periziata è affetta, riconoscendola invalida nella misura del 34% e, soprattutto, non si è fermato alla mera diagnosi clinica di una determinata patologia, ma è andato oltre, dando atto compiutamente della estrinsecazione di ciascuna malattia sul piano funzionale.
Va, quindi, ancora una volta sottolineato che la relazione peritale già espletata in sede di ATP appare completa ed adeguatamente motivata sotto il profilo logico scientifico.
Di contro, parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione basata sul semplice assunto che la presenza delle patologie che la affliggono, già al momento della domanda avrebbero certamente dovuto renderla invalida in misura del 74% o in subordine del 46%. Concludendo rileva il decidente che la genericità delle allegazioni e delle contestazioni attoree e la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP da parte ricorrente, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp. att.c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' e l' Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_2 con ricorso depositato il 03/02/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che non si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti Parte_1
l'assegno mensile di assistenza o l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 02/10/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena