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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6621 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa RI MO Presidente
Dr.ssa RI di Martino Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello, avverso la sentenza n. 5735/2018 depositata il giorno 11/6/2018 dal
Tribunale di Napoli, iscritto al n. 3746/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
Parte_1
N. 2499/1997, N. 2787/1998, N. 2994/1999,
[...]
N. 3088/2000 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ); P.IVA_2
Appellante
E
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avvocati Umberto Controparte_1 C.F._1
EN (C.F. ) e DR AM (C.F. ; CodiceFiscale_2 C.F._3
Appellato
1 E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 P.IVA_3 il , difesi e rappresentati dall'Avvocato Maria Rosaria Punzo (C.F. Controparte_3
); C.F._4
Appellati
E
, in persona del legale Controparte_4 rappresentate pro tempore;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_4 tempore, contumace;
Appellati contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Controparte_1 [...]
Parte_1
n. 2499/1997, n. 2787/1998, n. 2994/1999, n. 3088/2000 (d'ora in poi ), la Parte_1
l' difesa del suolo (per Parte_1 Controparte_4 brevità, , il e il Sindaco di , esponendo di essere comproprietario CP_4 Controparte_2 CP_2 di una cava di tufo ubicata nel Comune di che era stata oggetto di requisizione ad CP_2 opera Sindaco del in ossequio alle ordinanze nn. 807/1998 e 948/1998 del Controparte_2
Presidente della Giunta della con le quali la cava era stata individuata come sito Parte_1 idoneo al conferimento di materiale proveniente da zone limitrofe colpite da eventi franosi.
L'adozione del provvedimento di requisizione del 12/10/1998 n. 416 a firma del Sindaco del
Comune di si collocava all'interno di una procedura avviata con la dichiarazione di stato di CP_2 emergenza di cui al decreto 9/5/1998 del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con tale decreto era dichiarato lo stato di emergenza nella a seguito degli eventi Parte_1 calamitosi verificatisi a causa delle eccezionali avversità atmosferiche e dei gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi che, tra il 5 e il 6 maggio 1998, avevano colpito ampie zone del territorio regionale.
Terminata la fase emergenziale, previo nulla osta del Commissario governativo, il Presidente della disponeva la restituzione dei terreni requisiti agli aventi titolo, cosa che però Parte_1 non avveniva, costringendo il titolare del fondo ad agire in giudizio.
2 Per tali ragioni l'attore chiedeva al Tribunale di Napoli di accertare l'illegittimità delle condotte delle Amministrazioni convenute, per la mancata restituzione del terreno;
domandava, inoltre, di condannare le Amministrazioni a restituire l'area di sua proprietà, a pagare le indennità di requisizione, occupazione legittima e illegittima, nonché al risarcimento dei danni subiti.
Si costituivano in giudizio la la e il , CP_4 Parte_1 Controparte_5 contestando la domanda, mentre restava contumace il . Controparte_2
Istruita la causa, il Giudice di prime cure accoglieva la domanda del nei confronti del CP_1
, condannandolo al rilascio della cava di tufo e al pagamento di euro Parte_1
1.900.763,99, oltre interessi legali dal dicembre 2013 e fino all'effettivo soddisfo, con addebito delle spese processuali e dei compensi professionali, mentre compensava le spese di giudizio tra le altre parti in causa.
Il Commissario di Governo ha proposto appello avverso tale sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato alle altre parti, chiedendo in via preliminare di dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e il difetto della propria legittimazione Controparte_1 passiva. Inoltre, l'appellante ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte per illegittimo frazionamento dei pretesi diritti di credito e per l'esistenza di altro giudicato costituito dalla sentenza n. 16651/2014 del Tribunale di Napoli, nonché nel merito ha chiesto di rigettare tutte le domande proposte dal o, in via subordinata, di ridurle. CP_1
Si è costituito il , eccependo la tardività dell'impugnazione per la carenza di Controparte_2 notifica dell'atto introduttivo. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato.
Si è costituito domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., perché questo è sufficientemente preciso nell'indicare i capi della sentenza impugnati e le relative motivazioni.
Tuttavia, l'appello proposto dal è inammissibile. Parte_1
Infatti, l'appello è stato proposto dal Commissario di Governo dopo la sua estinzione e, pertanto, da parte di un soggetto non più giuridicamente esistente alla data di presentazione dello stesso.
La vicenda storica alla fonte di questa contesa affonda le proprie radici nella dichiarazione dello stato di emergenza, in virtù di violenti eventi franosi riguardanti alcuni territori campani, ad opera del Presidente del Consiglio, con decreto 9 maggio 1998, in ossequio all'art. 5 legge n. 225/1992.
3 Successivamente, è stato nominato quale Commissario delegato ai sensi del d.lgs. n. 22/1997 il
Presidente della Giunta della in forza dell'ordinanza n. 2787/1998 del Ministro Parte_1 dell'Interno, delegato per il Coordinamento della Protezione Civile.
Con successiva ordinanza del Ministro dell'Interno - delegato per il Coordinamento della
Protezione Civile - n. 2994 del 29/7/1999 e successive modifiche ed integrazioni, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrogeologica nella Regione Campania, è stata disposta l'unificazione delle Strutture Commissariali ex . 2499/97, n.2787/98 (art.4), attuata CP_6 con la successiva ordinanza commissariale n. 439 del 27 settembre 1999.
Cessata la fase di emergenza, previo nulla osta del Commissario governativo, il Presidente della ha disposto la restituzione dei terreni requisiti agli aventi titolo, cosa che però Parte_1 non è accaduta, costringendo il titolare del fondo ad agire in giudizio.
Nel frattempo, l'art. 1 legge regionale n. 1/2008 ha stabilito che, in relazione alla fine Pt_1 dello stato di emergenza idrogeologica, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica e per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno, per garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il coordinato e unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque, le stesse funzioni sarebbero state esercitate dall' Controparte_4 istituita con legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (legge finanziaria regionale
[...]
2004).
Ancora, con legge n. 147/2013, art. 1 comma 422, poi abrogato dall'art. 24 comma 6 d.lgs. n.
1/2018 (Codice della protezione civile) e in esso refluito, è stato stabilito che al termine dello stato di emergenza, come nel caso di specie, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti sarebbero subentrate nelle attività e passività, nonché nei procedimenti giudiziali pendenti, ex art. 110 c.p.c., già facenti capo alle strutture amministrative emergenziali come il Commissario di
Governo nel caso di specie.
Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. l. n. 91/2014, convertito in legge n. 116/2014, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, i Presidenti della Regioni, sono subentrati nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio e nella titolarità delle relative contabilità speciali.
Alla luce delle evidenze documentali e normative sopra illustrate, il Collegio osserva che il
Commissario di Governo odierno appellante è cessato dalle sue funzioni a partire dal 2014. Ne
4 consegue che l'impugnazione in esame è stata proposta, nel 2018, da un soggetto giuridicamente estinto.
Non c'è dubbio che un soggetto giuridicamente inesistente, perché estinto, non possa agire o essere convenuto in giudizio, mentre qualche dubbio è sorto in giurisprudenza sulle sorti del processo in caso di estinzione nel corso del processo, come nel caso di specie.
Questa Corte, a questo proposito, ritiene che si debba richiamare l'indirizzo da tempo affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia societaria (Cass. civ. sez. un. n.
6071/2013), secondo il quale la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società della stessa capacità di agire e resistere in giudizio (Cass. civ. n. 1814/2025; Cass. civ. n. 24853/2018; Cass. civ. n.
26196/2016).
Tale principio va esteso anche all'ipotesi analoga della estinzione dell'ente pubblico. Anche in tal caso, infatti, l'ente pubblico costituito ed esistente al momento della proposizione della domanda di primo grado, non può impugnare la sentenza se estinto e, dunque, non più esistente prima della proposizione del gravame.
In un caso analogo a quello odierno, concernente il Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque nella la Corte di Cassazione Parte_1 ha affermato l'inammissibilità della domanda proposta dalla struttura commissariale, proprio a causa dell'estinzione dell'ente, cui era succeduta la per essere il soggetto Parte_1 giuridico non più esistente (Cass. civ. n. 25673/2015).
Pertanto, anche nel caso all'attenzione di questo Collegio, l'appello va dichiarato inammissibile in quanto proposto dal Commissariato per l'emergenza idrogeologica solo nel 2018, quando l'ente era già estinto.
La regolazione delle spese segue la soccombenza del Commissario di Governo, spese che vanno liquidate, in favore di e del , tenuto conto del valore della Controparte_1 Controparte_2 domanda desunto dall'ammontare delle somme liquidate in primo grado, in euro 17.500 a titolo di compensi professionali per ciascuna parte appellata, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 5735/2018 pronunziata dal Tribunale di Napoli, così provvede:
Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
5 Condanna il Parte_1
N. 2499/1997, N. 2787/1998, N. 2994/1999, N.
[...]
3088/2000 al pagamento, in favore di e del , di euro 17.500 per Controparte_1 Controparte_2 ciascuna parte appellata a titolo di compensi professionali ed euro 2.625,00 per spese generali di difesa e rappresentanza.
Così deciso in Napoli, 16/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Notaro RI MO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa RI MO Presidente
Dr.ssa RI di Martino Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello, avverso la sentenza n. 5735/2018 depositata il giorno 11/6/2018 dal
Tribunale di Napoli, iscritto al n. 3746/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
Parte_1
N. 2499/1997, N. 2787/1998, N. 2994/1999,
[...]
N. 3088/2000 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ); P.IVA_2
Appellante
E
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avvocati Umberto Controparte_1 C.F._1
EN (C.F. ) e DR AM (C.F. ; CodiceFiscale_2 C.F._3
Appellato
1 E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 P.IVA_3 il , difesi e rappresentati dall'Avvocato Maria Rosaria Punzo (C.F. Controparte_3
); C.F._4
Appellati
E
, in persona del legale Controparte_4 rappresentate pro tempore;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_4 tempore, contumace;
Appellati contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Controparte_1 [...]
Parte_1
n. 2499/1997, n. 2787/1998, n. 2994/1999, n. 3088/2000 (d'ora in poi ), la Parte_1
l' difesa del suolo (per Parte_1 Controparte_4 brevità, , il e il Sindaco di , esponendo di essere comproprietario CP_4 Controparte_2 CP_2 di una cava di tufo ubicata nel Comune di che era stata oggetto di requisizione ad CP_2 opera Sindaco del in ossequio alle ordinanze nn. 807/1998 e 948/1998 del Controparte_2
Presidente della Giunta della con le quali la cava era stata individuata come sito Parte_1 idoneo al conferimento di materiale proveniente da zone limitrofe colpite da eventi franosi.
L'adozione del provvedimento di requisizione del 12/10/1998 n. 416 a firma del Sindaco del
Comune di si collocava all'interno di una procedura avviata con la dichiarazione di stato di CP_2 emergenza di cui al decreto 9/5/1998 del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con tale decreto era dichiarato lo stato di emergenza nella a seguito degli eventi Parte_1 calamitosi verificatisi a causa delle eccezionali avversità atmosferiche e dei gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi che, tra il 5 e il 6 maggio 1998, avevano colpito ampie zone del territorio regionale.
Terminata la fase emergenziale, previo nulla osta del Commissario governativo, il Presidente della disponeva la restituzione dei terreni requisiti agli aventi titolo, cosa che però Parte_1 non avveniva, costringendo il titolare del fondo ad agire in giudizio.
2 Per tali ragioni l'attore chiedeva al Tribunale di Napoli di accertare l'illegittimità delle condotte delle Amministrazioni convenute, per la mancata restituzione del terreno;
domandava, inoltre, di condannare le Amministrazioni a restituire l'area di sua proprietà, a pagare le indennità di requisizione, occupazione legittima e illegittima, nonché al risarcimento dei danni subiti.
Si costituivano in giudizio la la e il , CP_4 Parte_1 Controparte_5 contestando la domanda, mentre restava contumace il . Controparte_2
Istruita la causa, il Giudice di prime cure accoglieva la domanda del nei confronti del CP_1
, condannandolo al rilascio della cava di tufo e al pagamento di euro Parte_1
1.900.763,99, oltre interessi legali dal dicembre 2013 e fino all'effettivo soddisfo, con addebito delle spese processuali e dei compensi professionali, mentre compensava le spese di giudizio tra le altre parti in causa.
Il Commissario di Governo ha proposto appello avverso tale sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato alle altre parti, chiedendo in via preliminare di dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e il difetto della propria legittimazione Controparte_1 passiva. Inoltre, l'appellante ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte per illegittimo frazionamento dei pretesi diritti di credito e per l'esistenza di altro giudicato costituito dalla sentenza n. 16651/2014 del Tribunale di Napoli, nonché nel merito ha chiesto di rigettare tutte le domande proposte dal o, in via subordinata, di ridurle. CP_1
Si è costituito il , eccependo la tardività dell'impugnazione per la carenza di Controparte_2 notifica dell'atto introduttivo. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato.
Si è costituito domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., perché questo è sufficientemente preciso nell'indicare i capi della sentenza impugnati e le relative motivazioni.
Tuttavia, l'appello proposto dal è inammissibile. Parte_1
Infatti, l'appello è stato proposto dal Commissario di Governo dopo la sua estinzione e, pertanto, da parte di un soggetto non più giuridicamente esistente alla data di presentazione dello stesso.
La vicenda storica alla fonte di questa contesa affonda le proprie radici nella dichiarazione dello stato di emergenza, in virtù di violenti eventi franosi riguardanti alcuni territori campani, ad opera del Presidente del Consiglio, con decreto 9 maggio 1998, in ossequio all'art. 5 legge n. 225/1992.
3 Successivamente, è stato nominato quale Commissario delegato ai sensi del d.lgs. n. 22/1997 il
Presidente della Giunta della in forza dell'ordinanza n. 2787/1998 del Ministro Parte_1 dell'Interno, delegato per il Coordinamento della Protezione Civile.
Con successiva ordinanza del Ministro dell'Interno - delegato per il Coordinamento della
Protezione Civile - n. 2994 del 29/7/1999 e successive modifiche ed integrazioni, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrogeologica nella Regione Campania, è stata disposta l'unificazione delle Strutture Commissariali ex . 2499/97, n.2787/98 (art.4), attuata CP_6 con la successiva ordinanza commissariale n. 439 del 27 settembre 1999.
Cessata la fase di emergenza, previo nulla osta del Commissario governativo, il Presidente della ha disposto la restituzione dei terreni requisiti agli aventi titolo, cosa che però Parte_1 non è accaduta, costringendo il titolare del fondo ad agire in giudizio.
Nel frattempo, l'art. 1 legge regionale n. 1/2008 ha stabilito che, in relazione alla fine Pt_1 dello stato di emergenza idrogeologica, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica e per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno, per garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il coordinato e unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque, le stesse funzioni sarebbero state esercitate dall' Controparte_4 istituita con legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (legge finanziaria regionale
[...]
2004).
Ancora, con legge n. 147/2013, art. 1 comma 422, poi abrogato dall'art. 24 comma 6 d.lgs. n.
1/2018 (Codice della protezione civile) e in esso refluito, è stato stabilito che al termine dello stato di emergenza, come nel caso di specie, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti sarebbero subentrate nelle attività e passività, nonché nei procedimenti giudiziali pendenti, ex art. 110 c.p.c., già facenti capo alle strutture amministrative emergenziali come il Commissario di
Governo nel caso di specie.
Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. l. n. 91/2014, convertito in legge n. 116/2014, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, i Presidenti della Regioni, sono subentrati nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio e nella titolarità delle relative contabilità speciali.
Alla luce delle evidenze documentali e normative sopra illustrate, il Collegio osserva che il
Commissario di Governo odierno appellante è cessato dalle sue funzioni a partire dal 2014. Ne
4 consegue che l'impugnazione in esame è stata proposta, nel 2018, da un soggetto giuridicamente estinto.
Non c'è dubbio che un soggetto giuridicamente inesistente, perché estinto, non possa agire o essere convenuto in giudizio, mentre qualche dubbio è sorto in giurisprudenza sulle sorti del processo in caso di estinzione nel corso del processo, come nel caso di specie.
Questa Corte, a questo proposito, ritiene che si debba richiamare l'indirizzo da tempo affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia societaria (Cass. civ. sez. un. n.
6071/2013), secondo il quale la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società della stessa capacità di agire e resistere in giudizio (Cass. civ. n. 1814/2025; Cass. civ. n. 24853/2018; Cass. civ. n.
26196/2016).
Tale principio va esteso anche all'ipotesi analoga della estinzione dell'ente pubblico. Anche in tal caso, infatti, l'ente pubblico costituito ed esistente al momento della proposizione della domanda di primo grado, non può impugnare la sentenza se estinto e, dunque, non più esistente prima della proposizione del gravame.
In un caso analogo a quello odierno, concernente il Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque nella la Corte di Cassazione Parte_1 ha affermato l'inammissibilità della domanda proposta dalla struttura commissariale, proprio a causa dell'estinzione dell'ente, cui era succeduta la per essere il soggetto Parte_1 giuridico non più esistente (Cass. civ. n. 25673/2015).
Pertanto, anche nel caso all'attenzione di questo Collegio, l'appello va dichiarato inammissibile in quanto proposto dal Commissariato per l'emergenza idrogeologica solo nel 2018, quando l'ente era già estinto.
La regolazione delle spese segue la soccombenza del Commissario di Governo, spese che vanno liquidate, in favore di e del , tenuto conto del valore della Controparte_1 Controparte_2 domanda desunto dall'ammontare delle somme liquidate in primo grado, in euro 17.500 a titolo di compensi professionali per ciascuna parte appellata, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 5735/2018 pronunziata dal Tribunale di Napoli, così provvede:
Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
5 Condanna il Parte_1
N. 2499/1997, N. 2787/1998, N. 2994/1999, N.
[...]
3088/2000 al pagamento, in favore di e del , di euro 17.500 per Controparte_1 Controparte_2 ciascuna parte appellata a titolo di compensi professionali ed euro 2.625,00 per spese generali di difesa e rappresentanza.
Così deciso in Napoli, 16/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Notaro RI MO
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