Sentenza 26 novembre 1998
Massime • 2
La remissione di querela non produce effetti per il reato di molestia o disturbo alle persone(art.660 c.p.). Con detta previsione ,il legislatore ha, infatti, inteso tutelare,oltre alla quiete privata , la tranquillità pubblica, avuto riguardo agli effetti che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico,data l'astratta possibilità di reazione. Pertanto, rispetto a tale contravvenzione,viene in considerazione l'ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata; sicché l'interesse privato, individuale, riceve una protezione soltanto riflessa, di modo che la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate, con la conseguenza che il fatto è perseguibile d'ufficio.
Il reato di danneggiamento seguito da incendio (art.424 cod. pen.)richiede, quale elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile il reato in questione, ma eventualmente il semplice danneggiamento, nell'ipotesi che il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali, che da esso non possa sorgere detto pericolo. In questo caso, ovvero nel caso in cui colui che, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui, al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare ne' un incendio ne' il pericolo di un incendio, sussiste il reato di danneggiamento previsto e punito dall'art. 635 cod. pen. Se, per contro , detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità,e trovano applicazione rispettivamente gli articoli 424 e 423 cod. pen. (Nella specie l'agente aveva dato fuoco a cassette di legno site sul balcone di casa altrui, al solo scopo di danneggiare, e la Suprema Corte ha qualificato danneggiamento ex art. 635 cod. pen. il fatto, imputato quale violazione dell'art. 424 cod. pen.).
Commentari • 3
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- 2. Il pericolo nel danneggiamento seguito da incendioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 8 giugno 2010
- 3. Danneggiamento, incendio, pericolo, necessità, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/1998, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Paolo Maria Tonini Presidente del 26/11/1998
2. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
3. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere N.3643
4. Dott. Alfredo Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N.20103/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da DA NA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 4 dicembre 1997 dalla corte d'appello de L'Aquila;
Udita nella pubblica udienza del 26 novembre 1998 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vladimiro De Nunzio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi D), E) ed F) perché estinti per prescrizione e per l'annullamento senza rinvio in ordine agli altri reati per remissione di querela;
Svolgimento del processo
Con sentenza del 4 dicembre 1997 la corte d'appello de L'Aquila confermò la sentenza emessa il 20 novembre 1995 dal pretore di Vasto, che aveva dichiarato DA NA colpevole dei reati di cui:
a) all'art. 635 cod. pen.; b) all'art. 594 cod. pen.; c) all'art. 660 cod. pen.; d) all'art. 635 cod. pen.; e) all'art. 424 cod. pen.; f)
agli artt. 614 e 61 n. 2 cod. pen.; g) agli artt. 99, 582 e 585 cod. pen.; h) agli artt. 635, 612 e 594 cod. pen.; i) all'art. 660 cod. pen.; l) agli artt. 110, 612 e 594 cod. pen.; m) all'art. 635 cod. pen.; n) agli artt. 81 cpv., 635 e 594 cod. pen.; o) agli artt. 635,
612, 594 e 81 cpv. cod. pen.; p) all'art. 81, 594 e 635 cod. pen., e, ritenuta la continuazione tra tali reati e quelli già giudicati con le sentenze n. 65/90 e 63/93 del tribunale di Vasto, unificate quanto alla pena con provvedimento di cumulo del giudice dell'esecuzione del tribunale di Vasto del 17 settembre 1993, lo condannò alla pena di mesi otto di reclusione e di lire cinquecentomila di multa in aggiunta alle pene previste dal detto provvedimento di cumulo. Il DA propone ricorso per cassazione deducendo:
a) omesso esame di un documento decisivo ai fini della declaratoria di non doversi procedere a carico dell'imputato. Osserva che alcuni giorni prima del dibattimento in appello era stata trasmessa alla corte d'appello la remissione (intervenuta in data 27 novembre 1997) di tutte le querele presentate dalle parti lese TO TE e GI NI a suo carico nonché la sua accettazione della remissione stessa. La corte d'appello non ha invece tento conto di tali documenti. Tutti i reati contestati al DA sono perseguibili a querela e sono quindi estinti. In ogni caso, in relazione al capo E), al DA non è stato mai contestato che dall'aver dato fuoco ad alcune cassette fosse derivato un pericolo di incendio, sicché va ravvisato un danneggiamento semplice, mentre in relazione ai capi D) ed F), la remissione per il reato di cui al capo E) esclude la possibilità di contestare l'aggravante al reato di violazione di domicilio, anch'esso oggetto di remissione.
b) motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato. Motivi della decisione
Effettivamente nel fascicolo della corte d'appello risulta inserito un verbale in data 27 novembre 1997 dei carabinieri di Vasto che contiene la dichiarazione delle parti offese TO TE e GI NI di volere rimettere tutte le querele presentate nei confronti del DA per i reati di cui al presente procedimento nonché la dichiarazione del DA di accettare le remissioni di querela e di volersi accollare le spese di giustizia. Nel verbale si precisa anche che nel procedimento cui la remissione si riferiva il dibattimento era fissato per l'udienza del 4 dicembre 1997. Nel fascicolo è contenuta altresì la lettera in data 27 novembre 1997, con cui i carabinieri trasmisero alla corte d'appello de L'Aquila il suddetto verbale, nonché il timbro della cancelleria della corte d'appello attestante che i detti documenti erano ivi pervenuti il giorno 1^ dicembre 1997. Inspiegabilmente, quindi, il verbale contenente la remissione di querela non è stato tenuto presente dalla corte d'appello, che invece ha deciso la causa come se il documento non fosse mai pervenuto.
Per effetto della intervenuta remissione della querela e della sua accettazione da parte dell'imputato devono quindi dichiararsi estinti i reati di cui ai capì A) (art. 635 cod. pen.), B) (art. 594 cod. pen.), D) (art. 635 cod. pen.), G) (artt. 99, 582 e 585 cod. pen.), H) (artt. 635, 612 e 594 cod. pen.), L) (artt. 110, 612 e 594 cod. pen.), M) (art. 635 cod. pen.), N) (artt. 81 cpv., 635 e 594 cod. pen.), O) (artt. 635, 612, 594 e 81 cpv. cod. pen.) e P) (artt.81, 594 e 635 cod. pen.), trattandosi di reati tutti perseguibili a querela.
Va altresì dichiarato estinto per remissione di querela anche il reato di violazione di domicilio di cui al capo F), in quanto è anch'esso perseguibile a querela. Nella specie, infatti, l'aggravante contestata è solo quella di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. mentre non è stata contestata alcuna delle aggravanti previste dal quarto comma dell'art. 614 cod. pen. (fatto commesso con violenza sulle cose o alle persone o colpevole palesemente armato) che rendono il reato perseguibile d'ufficio.
Per quanto concerne il capo E), va precisato che con esso è stato contestato all'imputato il reato di cui all'art. 424 cod. pen., per avere, al solo scopo di danneggiare, dato fuoco a delle cassette di legno site sul balcone di casa di TO TE. Senonché l'art.424 cod. pen. (danneggiamento seguito da incendio) punisce chi, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco ad una cosa propria o altrui, se dal fatto sorge il pericolo di incendio. Perché il reato sia configurabile non occorre, come per quello di cui all'art. 423 cod. pen., che il fuoco assuma i caratteri propri dell'incendio, ossia caratteristiche di intensità, di diffusività, di difficoltà di estinzione tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità, ma è pur sempre necessario che dal fatto di appiccare il fuoco sorga quanto meno il pericolo di un incendio. Il sorgere di un pericolo di incendio è quindi elemento costitutivo del reato, sicché non sarà ravvisabile il reato in questione, ma eventualmente il semplice danneggiamento quando il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere nemmeno il semplice pericolo di un incendio. In altre parole, commette il reato di danneggiamento previsto e punito dall'art. 635 cod. pen. colui che, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare ne' un incendio ne' il pericolo di un incendio, mentre se tale pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, secondo le ipotesi di cui agli artt. 424 e 423 cod. pen. (Sez. I, 14 giugno 1985, Bragagnini, m. 171.338).
Orbene, nella specie, non solo manca qualsiasi motivazione sul fatto che nel caso in esame sia sorto un pericolo di incendio ma all'imputato non è stato nemmeno contestato il sorgere di un tale pericolo. Con il capo di imputazione, infatti, è stato contestato al DA di avere, al solo scopo di danneggiare, dato fuoco a delle cassette di legno site sul balcone della TO e non si specifica affatto che da tale azione sia sorto un pericolo di incendio. Pertanto, sulla base della stessa contestazione, risulta evidente che l'imputazione di cui al capo E) debba essere qualificata non già come danneggiamento seguito da incendio ai sensi dell'art. 424 cod. pen. bensì come danneggiamento semplice ai sensi dell'art. 635 cod. pen. Ne consegue che anche tale reato, essendo perseguibile a querela, va dichiarato estinto per remissione di querela. La remissione di querela non produce invece effetti per i reati di molestie di cui ai capi C) ed I) (artt. 660 cod. pen.). Invero, con la disposizione di cui all'art. 660 cod. pen. il legislatore, attraverso la previsione di un fatto recante molestia alla quiete di un privato, ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data la astratta possibilità di reazione. Pertanto, rispetto a tale contravvenzione, viene in considerazione l'ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata;
sicché l'interesse privato, individuale, riceve una protezione soltanto riflessa, di modo che la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate. Ne consegue che il fatto è perseguibile d'ufficio (Sez. I, 29 settembre 1994, Bolani, m. 199.624).
Va peraltro rilevato che il reato di molestia di cui al capo C) è stato commesso dall'ottobre al novembre 1990, mentre quello di cui al capo I) è stato commesso in epoca precedente e prossima al marzo 1991. La continuazione del reato deve quindi ritenersi cessata il 28 febbraio 199 1. Ne consegue che, essendo ormai trascorso il periodo massimo di prescrizione di quattro anni e mezzo, i reati stessi devono essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine ai reati di cui ai capi A), B), D), E), F), G), H), L, M), N), 0) e P) perché estinti per remissione di querela ed in ordine ai reati di cui ai capi C) ed I) perché estinti per prescrizione.
Ai sensi dell'art. 340, quarto comma, cod. proc. pen. sono a carico del querelato DA, essendosi questi nell'atto di remissione accollato le spese di giustizia.
Va peraltro ricordato che la condanna alle spese processuali deriva dalla soccombenza ed è una applicazione del principio di causalità. Per i reati perseguibili a querela, le spese del procedimento, salvo patto contrario, vanno poste a carico del remittente che, manifestando con la querela la volontà punitiva, ha provocato l'inizio del procedimento, impedendone poi, con la remissione, la conclusione. Ne consegue che non possono fare carico al remittente (o eventualmente al querelato che se le sia accollate) quelle spese cui lo stesso non ha dato causa perché relative a reati perseguibili di ufficio. Nel caso poi in cui le spese siano collegate a più capi di imputazione e non siano perciò frazionabili, occorre individuare, caso per caso e voce per voce, quelle spese che sicuramente attengono a reati perseguibili di ufficio e che perciò non possono essere poste a carico del remittente (Sez. I, 28 ottobre 1994, Berzieri, m. 199.783). Nella specie, le spese processuali si riferiscono genericamente a tutti i quattordici capi di imputazione, due soli dei quali riguardano reati perseguibili di ufficio per i quali, essendo stati i reati stessi dichiarati estinti per prescrizione, le spese non possono essere poste a carico del remittente, e quindi del querelato che se le era accollate. Pertanto, l'imputato va condannato al pagamento dei dodici quattordicesimi, ossia dei sei settimi, della spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A), B), D), F), G), H), L, M), N), O) e P) nonché a quello di cui al capo E) (qualificata l'imputazione come danneggiamento semplice ex art. 635 cod. pen.) perché sono estinti per remissione di querela.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi C) ed I), perché i reati sono estinti per prescrizione.
Condanna l'imputato al pagamento dei sei settimi delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1999