Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
È rilevabile di ufficio, anche in Cassazione, l'inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione passiva e violazione dell'art. 111 cod. proc. civ., se proposto nei confronti di un soggetto diverso da quello che, per la legge intervenuta dopo la costituzione dell' obbligazione, deve adempierla (nella specie la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza emessa il 22 settembre 1995, proposto da un creditore di una U.S.L. per debiti anteriori al 1992, nei confronti della A.S.L. ad essa subentrata, essendo invece obbligata ad adempiere, ai sensi dell'art. 6 legge 23 dicembre 1994 n. 724, la Regione a cui apparteneva la U.S.L.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5279 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dr. Michele Cantillo Presidente
Dr. Rosario De Musis Consigliere
Dr. Vincenzo Proto Consigliere
Dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere
Dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 2090 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1996 proposto:
DA
PROTECNE s.p.a., con sede in Torino al Corso Traiano n. 10/8, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma al Corso del Rinascimento n. 24, presso l'avv. Raffaele Scarnati, che, con l'avv.Giancarlo Faletti del foro di Torino, la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
AZIENDA REGIONALE U.S.L. n. 6 di Ciriè (TO) (già U.S.S.L. n. 37) in persona del legale rappesentante p. t. , domiciliato elettivamente in Roma, alla Via Pierluigi da Palestrina n. 63, presso l'avv. Mario Contaldi, unitamente all'avv.Paolo Scaparone del foro di Torino, che la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1290 del 30 giugno - 22 settembre 1995. Udita nella pubblica udienza dell'8 gennaio 1999, la relazione del Consigliere dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. , in persona del dr.Ennio Sepe, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto d'accesso a giudizio arbitrale la s.p.a. Protecne chiedeva l'accertamento delle prestazioni da lei svolte in favore dell'U.S.S.L. n.37 del Piemonte (Lanzo Torinese) e domandava il pagamento di L.477.881.473 in esecuzione dei seguenti quattro contratti: a) del 1^ agosto 1988, per il Piano di Riordino e per alcuni finanziamenti ex art. 20 L. n.67/1988; b) del 29 maggio 1990, per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'Eremo di Lanzo;
c) del 29 maggio 1990, per nuovi uffici amministrativi della U.S.S.L., per assistenza prestata in sede di concessione edilizia e presso la Sovrintendenza del Piemonte d)del 27 febbraio 1991, per realizzare un poliambulatorio e il progetto esecutivo di quello e per assistenza nelle procedure di concessione municipale e di n.o. dei Vigili del Fuoco. In tutti i quattro casi era richiesta anche una somma da liquidare per immotivata sospensione dei rapporti da parte della committente U.S.L., ai sensi degli artt. 10 u.co. e 18 L. 2 marzo 1949 n.143 (Tariffa professionale degli ingegneri e architetti). Il
lodo, pronunciato il 28 giugno 1994, riteneva assorbita ogni altra eccezione e deduzione, dichiarando la nullità dei contratti di cui sopra per violazione dell'art. 2 della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 e dell'art. 2231 c.c. poiché le prestazioni che la Protecne s.p.a. doveva espletare erano quelle proprie dell'opera intellettuale dei professionisti, escludendo che alcunché fosse dovuto dalla U. S. L. (in base all'art. 2231 c.c.) per ingiustificato arricchimento e compensando le spese. L'impugnazione per nullità del lodo ad opera della società di ingegneria lamentava la violazione di regole di diritto, ex art. 829, 2^co. c.p.c., in relazione all' art. 2 L. n.1815/39 nonché all'erronea interpretazione dei contratti e dell'art. 3 di questi ultimi, nella parte in cui si rifacevano alla Tariffa professionale degli ingegneri e architetti di cui alla L. n. 143/49, e l'insufficiente motivazione con la contraddittorietà nel lodo tra le affermazioni in diritto e le risultanze in fatto come emergenti dalle delibere d'affidamento degli incarichi e dai contratti;
dedotta l'erroneità della lettura da parte del collegio dell'art. 17 L.109/94 e dell'art. 11 preleggi in rapporto al principio di irretroattività della legge con violazione degli artt. 2231 e 2041 c.c. , era richiesto giudizio rescissorio sulle domande della
Protecne s.p.a. ex art. 830 c. p. c. . L'impugnativa era rigettata dalla Corte di appello di Torino con sentenza n.1290 del 30 giugno - 22 settembre 1995, che condannava l'impugnante alle spese di causa:
non poteva infatti aversi violazione di regole di diritto quale errores in iudicando de iure ma solo erronea applicazione di norme di diritto sostanziale, irrilevante ex art. 829 c.p.c., ai fini dell'accertamento qualificato "di fatto" dalla Corte di merito e contenuto nel lodo, che nel caso alla Protecne s.p.a. erano stati affidati incarichi professionali riservati alle categorie protette di professionisti iscritti in albi, in violazione dell'art. 2 della L.1815 del 1939 e dell'art. 2231 c.c. Esattamente gli arbitri avevano escluso la fondatezza dell'azione contrattuale e di quella subordinata d'ingiustificato arricchimento e irrilevante era il richiamo alla motivazione insufficiente e contraddittoria da proporsi con l'eventuale ricorso per cassazione;
il richiamo della società impugnante alla legge n.109 del 1994 era, per la Corte di appello, anche esso irrilevante in assenza del regolamento dalla stessa previsto per la disciplina delle società di ingegneria e mancando nel caso un professionista che si fosse assunto la responsabilità della progettazione, permanendo all'epoca il divieto penale di costituzione di società di capitali, aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale, che poteva svolgere solo il professionista abilitato, se iscritto nel relativo albo professionale;
il divieto di esercitare attività professionale da persone giuridiche si era nel caso violato, risultando dal lodo che alla società erano stati affidati progetti d'ingegneria civile rientranti nell'attività professionale tipica di ingegnere o di architetto.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Protecne s.p.a. per quattro motivi, presentando anche memoria ex art. 378 c.p.c. e l'Azienda Regionale U.S.L. n.6, già U.S.S.L. n.37, si è
difesa con controricorso, chiedendo sia il rigetto dell'impugnativa che quello delle domande di merito proposte dalla controparte. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per essere stato proposto nei confronti di un soggetto che non è l'altra parte del rapporto controverso ed è privo di legittimazione passiva, non potendo rispondere dei debiti di cui la ricorrente chiede l'adempimento;la Protecne s.p.a. infatti ha domandato sia nel giudizio arbitrale che nell'eventuale rescissorio, l'accertamento della validità dei quattro contratti da lei stipulati con la U.S.L 37 del Piemonte, nei confronti della quale sono state proposte le domande di pagamento dinanzi agli arbitri e con l'impugnazione per nullità; dopo l'emissione del lodo si è verificata la successione nei rapporti obbligatori della U.S.L. 37 e il ricorso per cassazione ha individuato come nuovo soggetto che deve rispondere degli eventuali effetti dei contratti dei quali si è dichiarata la nullità l'Azienda regionale U.S.L. n. 6 di Ciriè, che si è ritenuto essere subentrata nel debito all'altra Unità Sanitaria. Ad avviso di questa Corte, alla luce della vigente legislazione, unico successore a titolo particolare nel rapporto oggetto di controversia è la Regione Piemonte e quindi l'impugnativa è inammissibile, perché proposta in violazione dell'art. 111 c.p.c.
2. Questa Corte ha ormai un indirizzo unitario e costante in ordine al problema dell'identificazione del soggetto tenuto a pagare i debiti delle UU.SS.LL. soppresse in corso di causa, che è la Regione di appartenenza dell'originario soggetto obbligato (così da Cass. S.U. 6 marzo 1997 n. 1989 a Cass. 7 ottobre 1998 n. 9911); in precedenza, oltre all'orientamento prevalso, era emerso anche quello per cui a succedere alle UU.SS.LL. nei rapporti obbligatori erano o le Aziende U.S.L. di nuova istituzione (così Cass. 25 settembre 1996 n. 8472) ovvero la Gestione Liquidatoria delle U.S.L. soppresse (Cass. 12 agosto 1996 n. 7479).
2. l. L'art. 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 ha istituito le nuove U.S.L. o A.S.L. , qualificandole persone giuridiche pubbliche, nelle quali in ogni regione erano da accorpare le preesistenti U.S.L. in ambiti territoriali di massima corrispondenti alle provincie;
sembrava stabilirsi una sorta di fusione per incorporazione, poiché la normativa apparentemente dava luogo all'estinzione delle preesistenti U.S.L. e alla loro successione nelle nuove A.S.L. La legge, all'art. 13, espressamente escludeva che, per coprire i disavanzi delle precedenti U.S.L., potessero aversi interventi finanziari dello Stato e poneva a carico delle Regioni il finanziamento di tali debiti, ma la norma fu dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sent. n. 255 del 28 luglio 1993), ferma restando l'istituzione delle nuove A. S. L. , nelle quali confluivano le vecchie U.S.L.; ad evitare che le A.S.L. nascessero già morte per il peso dei debiti delle pregresse U.S.L., l'art. 6 della L. 23 dicembre 1994 n. 724, ha di nuovo escluso che sulle prime possano gravare i debiti delle seconde e ha previsto l'istituzione di "Gestioni a stralcio" di queste ultime, con un Ufficio responsabile da indicarsi dalle Regioni, così impedendo l'estinzione delle U.S.L. ancora in vita per la liquidazione e la conseguente successione universale, cui sembrava aver dato luogo invece la legge del 1992, in quanto dette Gestioni sia pure a fini liquidatori dei rapporti oggetto di "stralcio" comportavano che le U.S.L. continuassero ad esistere. Per la legislazione statale, a tal punto, mentre vi è successione a titolo particolare dalle pregresse UU.SS.LL. in ordine alla titolarità di beni e di rapporti attivi esistenti, in favore delle A.S.L. , queste non subentrano però nei debiti delle loro danti causa, di cui sembra diventino intestatarie le Gestioni Stralcio, non dotate peraltro di automomia patrimoniale ed i cui gestori erano di nomina regionale, per cui anche in tale fase emerge che solo le regioni devono rispondere dei pregressi debiti delle U.S.L. Sulla stessa linea si pone la legislazione successiva;
a dichiarare apparentemente di nuovo l'estinzione delle UU.SS.LL. è intervenuta la Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, che, all'art.2, qualifica queste come "soppresse" e prevede che le Regioni nominino commissari delle "Gestioni liquidatorie" (sostitutive di quelle "a stralcio") i dirigenti generali delle A.S.L.; l'esistenza di una Gestione liquidatoria è, come già detto, incompatibile con la indicata estinzione delle U.S.L. (così la citata S.U. n. 1989/ 97) che, almeno per la loro liquidazione, continuano a vivere nelle predette Gestioni. Dopo una serie di Decreti Legge mai convertiti in Legge (dal n. 306 del 26.1.1995 al n. 89 del 26.2.1996), allo stato deve quindi pervenirsi a identificare la Regione Piemonte, quale unico soggetto avente causa a titolo particolare degli eventuali debiti della U.S.L. 37 verso la Protecne s.p.a. mentre l'Azienda U.S.L. controricorrente, alla luce della richiamata legislazione ordinaria e in base alle norme costituzionali in materia (artt. 117 e 118) sicuramente nulla deve per i debiti per cui è causa. In effetti la A.S.L., per la normativa richiamata (art. 6 L. 724 del 1994 e art.2, comma 14 L. 549/95), in alcun caso pu¢ succedere nei debiti delle
U.S.L. anteriori al 31 dicembre 1994; per le norme della Costituzione è la Regione territorialmente competente che deve adempiere le obbligazioni per la spesa sanitaria e ciò, per l'art. 117 Cost., avviene "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato" che, nel caso espressamente hanno escluso che le A.S.L. possano succedere alle U.S.L. nei disavanzi di queste ultime;
nel medesimo senso è la L. 31 gennaio 1996 n. 34, che converte il D.L. n.399/95, prevedendo che le Regioni possano usare, per le Gestioni
liquidatorie delle UU.SS.LL., le ordinarie fonti di finanziamento e le disponibilità derivanti da mutui contratti per i ripiani dei disavanzi, così implicitamente individuando di nuovo in loro i soggetti tenuti a pagare i debiti delle pregresse U.S.L. La legge statale n.724/94 esclude che l'A.S.L. n. 6 di Ciriè controricorrente possa rispondere dei debiti della U.S.L. 37 e individua nella sola regione Piemonte l'unica responsabile di tali obblighi per i quali la Protecne s.p.a. agisce e quindi l'unica legittimata passiva nel presente giudizio;
a conferma di tale indirizzo interpetrativo vi è infine la legge n.21 dell'11 febbraio 1997, con la quale si è chiarito che per i debiti delle U.S.L. anteriori al 31 dicembre 1994, il Ministro del Tesoro provvederà ad accreditare il 50% degli importi di questi alle Regioni che abbiano già proceduto alla loro completa ricognizione, mentre per le ricognizioni di debiti operate dalle sole A.S.L., ma non a livello regionale, sempre e comunque "alle regioni", l'art. 1 di tale legge prevede sia erogato il 30% della debitoria risultante.
3. In tale contesto, poiché il ricorso tende ad accertare violazioni di legge e insufficiente motivazione della sentenza impugnata al solo fine di far dichiarare la validità di quattro contratti ritenuti nulli e per ottenere il pagamento dei debiti sorti da questi contratti conclusi dalla ricorrente con la pregressa U.S.L. n. 37 che, estinta in corso di causa come tale continua ad esistere come Gestione liquidatoria, per essere i suoi beni e rapporti attivi trasferiti all'Azienda U.S.L. 6 e i suoi debiti alla Regione Piemonte, l'impugnativa deve dichiararsi inammissibile perché proposta nei confronti dell'Azienda U.S.L. n. 6 di Ciriè, già U.S.L. n. 37, che mai di detti debiti potrà rispondere invece che contro la Regione Piemonte, con violazione dell'art. 6 L. n. 724 del 1994 e dell'art. 111 c.p.c..
4. Equa appare, anche per le incertezze giurisprudenziali esistenti alla data del ricorso in ordine all'individuazione del successore dei debiti delle soppresse UU.SS.LL., la totale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 1^ sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 8 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 29 maggio 1999