Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2016, n. 6050
CASS
Sentenza 27 settembre 2016

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In tema di decreto penale di condanna pronunciato a carico di più imputati dello stesso reato, l'opposizione presentata soltanto da uno di essi non comporta, a favore degli altri, alcuna sospensione del termine per l'opposizione né integra alcuna causa di restituzione nello stesso, limitandosi l'art. 463 cod. proc. pen. a prevedere che la mera esecuzione del decreto rimanga sospesa nei confronti dei non opponenti sino all'irrevocabilità della pronuncia relativa all'opponente; pertanto, rispetto ai primi, il decreto diventa definitivo ai sensi dell'art. 461 dello stesso codice, salvi gli effetti estensivi dell'eventuale sentenza di proscioglimento dell'opponente, con riferimento ai soli casi tassativamente enunciati dal successivo art. 464. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice dell'esecuzione avesse considerato definitivo il decreto penale di condanna in relazione ai non opponenti, con conseguente impossibilità per gli stessi di avvalersi della causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. n. 380 del 2001, rilevando come la sentenza di assoluzione del coimputato opponente "per non aver commesso il fatto" non producesse effetti estensivi in loro favore, poiché emessa secondo una formula non contemplata dall'art. 464 cit.).

In tema di cause di estinzione del reato, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, opera quale causa estintiva solo nella fase di cognizione, mentre l'eventuale conseguimento del titolo dopo che il provvedimento giurisdizionale è divenuto definitivo non può avere alcun effetto estintivo del reato. (Fattispecie relativa a decreto penale di condanna non opposto).

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  • 1Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca Ramacci
    Luca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …

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  • 2Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca Ramacci
    Luca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2016, n. 6050
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6050
Data del deposito : 27 settembre 2016

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