Sentenza 27 settembre 2016
Massime • 2
In tema di decreto penale di condanna pronunciato a carico di più imputati dello stesso reato, l'opposizione presentata soltanto da uno di essi non comporta, a favore degli altri, alcuna sospensione del termine per l'opposizione né integra alcuna causa di restituzione nello stesso, limitandosi l'art. 463 cod. proc. pen. a prevedere che la mera esecuzione del decreto rimanga sospesa nei confronti dei non opponenti sino all'irrevocabilità della pronuncia relativa all'opponente; pertanto, rispetto ai primi, il decreto diventa definitivo ai sensi dell'art. 461 dello stesso codice, salvi gli effetti estensivi dell'eventuale sentenza di proscioglimento dell'opponente, con riferimento ai soli casi tassativamente enunciati dal successivo art. 464. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice dell'esecuzione avesse considerato definitivo il decreto penale di condanna in relazione ai non opponenti, con conseguente impossibilità per gli stessi di avvalersi della causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. n. 380 del 2001, rilevando come la sentenza di assoluzione del coimputato opponente "per non aver commesso il fatto" non producesse effetti estensivi in loro favore, poiché emessa secondo una formula non contemplata dall'art. 464 cit.).
In tema di cause di estinzione del reato, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, opera quale causa estintiva solo nella fase di cognizione, mentre l'eventuale conseguimento del titolo dopo che il provvedimento giurisdizionale è divenuto definitivo non può avere alcun effetto estintivo del reato. (Fattispecie relativa a decreto penale di condanna non opposto).
Commentari • 2
- 1. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
Leggi di più… - 2. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2016, n. 6050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6050 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2016 |
Testo completo
06050-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. 2018 Domenico Carcano cc 27 settembre 2016 Andrea Gentili R.G. n. 43343/2015 Emanuela Gai Alessandro M. Andronio - Relatore - Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da SA IO, nata a [...] il [...] ER RC, nato a [...] il [...] ER SI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Taranto dell'11 marzo 2013 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'11 marzo 2013, il Gip del Tribunale di Taranto ha dichiarato - inammissibile l'istanza di revoca proposta dagli interessati in relazione a un decreto penale di condanna a pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Avverso tale provvedimento gli interessati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione. Premette la difesa che avverso il decreto penale aveva proposto tempestiva opposizione la coimputata ER EO, nel cui confronti si era celebrato un giudizio conclusosi con sentenza di assoluzione. Premette altresì che, dopo la notifica del decreto penale, il Comune, in data 27 giugno 2012, aveva rilasciato permesso di costruire in sanatoria per le opere edilizie oggetto dell'imputazione. Lamenta, dunque, la violazione dell'art. 463, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui gli effetti favorevoli della sentenza di assoluzione nei confronti del coimputato opponente si estenderebbero anche ai coimputati non opponenti. Si sostiene, in secondo luogo, che, ai sensi dell'art. 45 del d.P.R. n. 380 del 2001, il rilascio del permesso di costruire estingue il reato contravvenzionale indipendentemente dalla presentazione di opposizione CONSIDERATO IN DIRITTO 3. - Il ricorso è infondato. Come evidenziato nel provvedimento impugnato, il decreto penale di condanna è divenuto esecutivo nei confronti degli odierni ricorrenti per mancata opposizione, ai sensi dell'art. 461, comma 5, cod. proc. pen. Non può perciò trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 36 e 45 del d.P.R. n. 380 del 2001, perché l'estinzione dei reati contravvenzionali a seguito di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, da esso prevista, ha effetto solo fino a quando non venga pronunciato un provvedimento giurisdizionale definitivo. E correttamente il giudice ha ritenuto, nel caso di specie, la definitività del decreto non opposto. Infatti, l'art. 463 cod. proc. pen. prevede che l'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta dal coimputato sia definito con pronuncia irrevocabile. La disposizione non prevede, però, alcuna sospensione della decorrenza del termine per l'opposizione, né integra una casa di restituzione nel termine per l'opposizione nei confronti dei soggetti inizialmente non opponenti. Il successivo art. 464 limita l'effetto estensivo del proscioglimento dell'imputato opponente ai soli casi delle sentenze di proscioglimento «perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una casa di giustificazione», con conseguente revoca del decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione. Nel caso di specie, però, dalla sentenza di assoluzione D si 2 della coimputata opponente ER EO, pronunciata il 7 aprile 2014, emerge che la stessa è stata assolta per non aver commesso il fatto, formula non contemplata dall'art. 464; con la conseguenza che la sua assoluzione non ha alcun effetto estensivo dei confronti degli originari coimputati. 4.- Ne consegue il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016. Presidente Il Consigliere estensore Alessandro M. Andronio Domenico Carcano DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 FEB 2017 CEDUTERE ani 3