Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00067/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2025, proposto dalla prof.ssa AU AM, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 25/2018 emessa dal Tribunale di Larino, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 463/2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. RG ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La prof.ssa GI AM agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Larino – Sezione lavoro n. 25 del 23.2.2018, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla predetta nei confronti del Ministeri dell’Istruzione e del Merito (già Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca):
“ 1 dichiara che AU AM aveva diritto, a partire dall’anno scolastico 2011/2012, ad essere inquadrata nella terza fascia stipendiale con un’anzianità di servizio di 12 anni, sulla base della Tabella B del Ccnl del comparto scuola, con conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità;
2 condanna il MIUR a corrispondere alla ricorrente la somma di € 32.139,38, oltre i ratei di tredicesima mensilità, nonché l’ulteriore incremento mensile di € 248,67 sino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale, il tutto oltre interessi legali dalla maturazione al saldo…” ( cfr. sentenza del Tribunale di Larino – Sezione lavoro n. 25/2018, allegata al ricorso).
2. La su indicata pronuncia non è stata impugnata ed è altresì passata in giudicato, come documentato dall’attestazione rilasciata dal Tribunale di Larino del 27.3.2025.
3. La ricorrente, nel rappresentare che l’Amministrazione intimata, alla quale la sentenza è stata notificata nelle forme previste dalla legge, non ha dato esecuzione alla pronuncia in epigrafe, con il presente ricorso ha domandato al Tribunale:
- di ordinare al Ministero intimato di provvedere a dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, “ così facendo adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per assicurare che sia disposto quanto statuito giudizialmente ”;
- la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4°, lett. d), del cod. proc. amm.;
- la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4°, lett. e), del cod. proc. amm.;
- la sua condanna anche al pagamento delle spese di lite, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
4. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio depositando:
a. Cedolini stipendiali di maggio 2018, agosto 2018 e dicembre 2021: importi già corrisposti per un totale di € 6.238,83;
b. Decreto di ricostruzione carriera n. 7449 dell’8.07.2021, vistato dagli organi di controllo con atto prot. 13036 del 28.07.2021: esecuzione parziale di quanto previsto nella sentenza da ottemperare;
c. Decreto di ricostruzione carriera n. 17905 del 17.12.2025 dell’I.C. “BrigidaCuoco”: riconoscimento integrale di quanto riconosciuto con la sentenza da ottemperare, trasmesso alla Ragioneria territoriale per la relativa esecuzione;
d. Riscontro preventivo amministrativo contabile emesso, con esito positivo, dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato – MEF in relazione al decreto di ricostruzione carriera n. 17905 del 17.12.2025.
5. In vista della camera di consiglio odierna il difensore di parte ricorrente, con nota trasmessa in data 23.1.2026, ha chiesto il passaggio in decisione della causa.
6. Il ricorso è fondato nei sensi e limiti appresso indicati.
7. Quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, le allegazioni documentali in atti ne attestano l’ammissibilità, dimostrando in primo luogo il passaggio in giudicato della sentenza risultante, come detto, dall’attestazione resa dal Tribunale di Larino in data 27.03.2025.
8. Emerge poi dagli atti di causa che, come rappresentato dalla ricorrente, la sentenza era stata notificata anche in copia conforme all’indirizzo pec all’Amministrazione già in data 11.4.2025.
Trovano applicazione, a quest’ultimo riguardo, le modifiche introdotte all’art. 475 del cod. proc. civ., sulla forma del titolo esecutivo giudiziale, dalle disposizioni del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197, in base alle quali per portare ad esecuzione le sentenze del Giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. La novellata versione del citato articolo codicistico, infatti, dispone che: “Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”.
Nel caso di specie, le modalità con le quali la parte ricorrente ha notificato il titolo giudiziale al Ministero debitore risultano quindi adeguate al soddisfacimento delle formalità all’uopo richieste dalle vigenti disposizioni di legge.
9. Non v’è dubbio, infine, che il titolo azionato, consistente in una sentenza emessa dal Giudice Ordinario del lavoro, appartenga al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) cod. proc. amm. Difatti, quest’ultimo giudizio è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
10. Il ricorso è altresì fondato, emergendo, dagli atti prodotti dalla difesa erariale, come il Ministero intimato stia procedendo all’adozione degli atti volti alla ricostruzione della carriera della ricorrente e che tuttavia non risulti ancora esser stata data piena attuazione al decisum in epigrafe, in particolare, attraverso l’integrale pagamento delle somme riconosciute in favore della ricorrente.
11. Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito (già Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca), di dare completa esecuzione alla sentenza in epigrafe, attraverso l’adozione (ove necessario) degli ulteriori atti finalizzati alla ricostruzione della carriera della ricorrente e il pagamento della totalità delle somme ivi riconosciute e ancora non corrisposte, adempimento che dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
12. Le ulteriori spese sostenute dalla ricorrente, nella misura in cui risultano funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate in modo onnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, e sono quantificate nel dispositivo.
13. In conformità alle richieste della parte ricorrente occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta , che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ”, competente per la materia oggetto del presente contenzioso, con facoltà di delega e senza compenso.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato concesso all’Amministrazione, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni.
14. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4°, lett. e), del cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
15. Le spese proprie di questo giudizio seguono la soccombenza: vanno quindi poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi di cui in motivazione, provvedendo all’adozione (ove necessario) degli ulteriori atti finalizzati alla ricostruzione della carriera della ricorrente e il pagamento della totalità delle somme ivi riconosciute e ancora non corrisposte;
- dispone che l’Amministrazione adempia all’obbligo così determinato, eseguendo le corrispondenti statuizioni nel termine ultimativo di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ”, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà, dietro apposita istanza di parte ricorrente, a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di ulteriori 60 giorni;
-condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidandole in € 350,00 oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, qualora versato, con distrazione in favore dell’antescritto procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO ER, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
RG ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG ER | IO ER |
IL SEGRETARIO