CASS
Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/07/2024, n. 28459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28459 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DE MU RE SH, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/03/2024 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l' ordinanza sopra indicata il Tribunale di Messina ha rigettato il riesame proposto da DE MU RE SH avverso il sequestro preventivo d'urgenza di farmaci e dell'immobile ove questi erano commercializzati, provvedimento convalidato dal Giudice per le indagini preliminari di Messina, con Penale Sent. Sez. 6 Num. 28459 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 18/06/2024 decreto del 28 febbraio 2024, in relazione ai delitti di cui agli artt. 348 cod. pen. e 5, lett. b) e d), I. n. 283 del 1962. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo in cui censura il provvedimento impugnato per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, di cui agli artt. 275 e 321 cod. proc. pen., in relazione al sequestro dell'immobile e al rigetto del dissequestro finalizzato ad interventi manutentivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. L'art. 321 cod. proc. pen., nel dettare la disciplina del sequestro preventivo sotto il profilo oggettivo, ne stabilisce l'applicazione alla «cosa pertinente al reato» per tale intendendosi non solo quella utilizzata per commettere il reato, ma anche quella che costituisce il mezzo per la sua commissione, attesa la funzione dell'istituto di impedire che la libera disponibilità di essa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di reati (Sez.6, n. 11892 del 05/12/2002, Russano, Rv. 224790). A questo consolidato orientamento giurisprudenziale si è correttamente uniformato il Tribunale che, con argomenti logici e completi, ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo del locale, destinato alla vendita di specialità medicinali ed alimenti infestati da insetti, atteso il suo grave stato di degrado igienico-sanitario. E' di tutta evidenza la natura strumentale dell'immobile rispetto all'esercizio abusivo della professione commerciale che vi si svolgeva all'interno per la vendita dei beni trovati nelle condizioni indicate, tanto da doversi concludere che l'immobile costituisca «cosa pertinente al reato», nei termini indicati dall'art. 321 cod. proc. pen., e renda concreto e specifico il pericolo che il delitto venga reiterato, così giustificandosi il mantenimento del provvedimento di cautelare reale (Sez.6, n. 35161 del 09/07/2009, Montagna, Rv. 245283). Correttamente il Tribunale ha rigettato l'istanza di dissequestro dell'immobile ritenendo, con argomenti non viziati da illogicità, che gli interventi manutentivi possono essere soddisfatti con l'eventuale ordine di rimozione temporanea dei sigilli, impartito allo scopo dal giudice, sotto la vigilanza del pubblico ministero e della polizia giudiziaria. 2 JÌ\ Così deciso il 18 giugno 2024 Il phesi .pfente La Consigliera estensora 3. Alla stregua di tali argomenti il ricorso dee essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l' ordinanza sopra indicata il Tribunale di Messina ha rigettato il riesame proposto da DE MU RE SH avverso il sequestro preventivo d'urgenza di farmaci e dell'immobile ove questi erano commercializzati, provvedimento convalidato dal Giudice per le indagini preliminari di Messina, con Penale Sent. Sez. 6 Num. 28459 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 18/06/2024 decreto del 28 febbraio 2024, in relazione ai delitti di cui agli artt. 348 cod. pen. e 5, lett. b) e d), I. n. 283 del 1962. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo in cui censura il provvedimento impugnato per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, di cui agli artt. 275 e 321 cod. proc. pen., in relazione al sequestro dell'immobile e al rigetto del dissequestro finalizzato ad interventi manutentivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. L'art. 321 cod. proc. pen., nel dettare la disciplina del sequestro preventivo sotto il profilo oggettivo, ne stabilisce l'applicazione alla «cosa pertinente al reato» per tale intendendosi non solo quella utilizzata per commettere il reato, ma anche quella che costituisce il mezzo per la sua commissione, attesa la funzione dell'istituto di impedire che la libera disponibilità di essa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di reati (Sez.6, n. 11892 del 05/12/2002, Russano, Rv. 224790). A questo consolidato orientamento giurisprudenziale si è correttamente uniformato il Tribunale che, con argomenti logici e completi, ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo del locale, destinato alla vendita di specialità medicinali ed alimenti infestati da insetti, atteso il suo grave stato di degrado igienico-sanitario. E' di tutta evidenza la natura strumentale dell'immobile rispetto all'esercizio abusivo della professione commerciale che vi si svolgeva all'interno per la vendita dei beni trovati nelle condizioni indicate, tanto da doversi concludere che l'immobile costituisca «cosa pertinente al reato», nei termini indicati dall'art. 321 cod. proc. pen., e renda concreto e specifico il pericolo che il delitto venga reiterato, così giustificandosi il mantenimento del provvedimento di cautelare reale (Sez.6, n. 35161 del 09/07/2009, Montagna, Rv. 245283). Correttamente il Tribunale ha rigettato l'istanza di dissequestro dell'immobile ritenendo, con argomenti non viziati da illogicità, che gli interventi manutentivi possono essere soddisfatti con l'eventuale ordine di rimozione temporanea dei sigilli, impartito allo scopo dal giudice, sotto la vigilanza del pubblico ministero e della polizia giudiziaria. 2 JÌ\ Così deciso il 18 giugno 2024 Il phesi .pfente La Consigliera estensora 3. Alla stregua di tali argomenti il ricorso dee essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.