CASS
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2026, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28037/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro OL IA MA (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall’Avv. Emiliano Covino, Civile Sent. Sez. 5 Num. 1850 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 27/01/2026 2 Ric. n. 28037/2019 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. OL A. presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Fregene n. 67;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3358/2018 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 22/5/2018; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Angelo OL nella pubblica udienza del 6 novembre 2025; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. UR VI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
uditi l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso per l’Agenzia delle Entrate e l’Avvocato Emiliano Covino per la contribuente;
Fatti di causa OL IA MA (“la contribuente”) era stata socia della società MI Italia Agriturismo s.r.l. (d’ora in poi, anche “MI” o “la società”), operante nel settore della gestione alberghiera, società a ristretta base familiare e sociale, appartenente, direttamente o indirettamente, alla famiglia OL. La MI è cessata in data 30/4/2010. Nell’anno 2008, oggetto dell’accertamento che qui viene in rilievo, la società omise di presentare la dichiarazione dei redditi, esponendo una perdita di esercizio determinata da una serie di operazioni che l’Ufficio ritenne poste in essere solo allo scopo di evadere il fisco. In particolare, la sequenza delle operazioni compiute è la seguente: in data 18/4/2008, la società cedette ad una società di leasing (la Locat s.p.a.), per la somma di euro 36.500.000, un complesso immobiliare sito in Roma adibito ad attività alberghiera (“Hotel RI”), successivamente concesso in leasing alla RI Hotel & Resort s.p.a.; pochi mesi dopo, il 18/6/2008, la società cedette alla RI 3 Ric. n. 28037/2019 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. OL A. Hotel & Resort s.p.a. anche il ramo di azienda nel quale era inserito l’Hotel RI, per l’importo di euro 2.500.000. La MI per l’anno 2008 non presentò la dichiarazione dei redditi. Ciò è stato dovuto al fatto che nel corso del 2006 la MI provvide ad una rivalutazione volontaria dell’immobile “Hotel RI” per l’importo di 35 milioni di euro. Per effetto di tale rivalutazione, fu neutralizzata fiscalmente la plusvalenza per la cessione del complesso immobiliare e fu creata una minusvalenza e una perdita di esercizio, sicché per il 2008 la società non presentò la dichiarazione e non provvide ad alcun versamento di imposta. In data 12/3/2008, poco prima del compimento degli atti di cessione, i membri della famiglia OL che tramite la OL Consulting s.r.l. possedevano circa il 50% del capitale della MI, tra cui l’odierna contribuente, cedettero le loro quote alla Cow and Victory Resort Limited (società di diritto britannico con sede in Gran Bretagna), già titolare delle restanti quote della MI. L’avviso di accertamento notificato alla contribuente si fonda sull’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973: benché la OL non risultasse formalmente socia di MI, l’Ufficio ritenne che i redditi prodotti da MI dovessero essere imputati agli effettivi “possessori” della società, ossia ai membri della famiglia OL, tra cui IA MA, alla quale fu imputata una quota di utili societari pari alla sua formale partecipazione in OL Consulting s.r.l., società interposta. Proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento, la C.T.P. di Roma lo accolse, con sentenza confermata dalla C.T.R. territoriale. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a un solo complesso motivo. Resiste con controricorso la contribuente, che ha illustrato le sue ragioni con successiva memoria ex art. 378 c.p.c. Il sostituto P.G., dott. Paola Filippi, ha depositato una requisitoria scritta. 4 Ric. n. 28037/2019 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. OL A. Ragioni della decisione 1.Con l’unico complesso motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2727 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate premette in fatto che nell’avviso di accertamento veniva evidenziato che l’intestataria effettiva dei proventi della MI era la famiglia OL, e dunque anche l’odierna contribuente, considerata quale interponente e possessore effettivo dei redditi ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. L’ufficio rilevava svariati indici fattuali che deporrebbero nel senso che le due società che nel 2008 si erano succedute nel possesso delle partecipazioni in MI (cioè la OL Consulting s.r.l. e la Cow & Victory Resorts Limited) erano soggetti meramente interposti, mentre il ruolo di soci reali sarebbe stato da riconoscere ai membri della famiglia OL. Tra i redditi conseguiti dalla MI (e dunque dai suoi soci effettivi, in base al principio della presunzione di distribuzione degli utili cd. “extracontabili”) rientrano quelli conseguenti al complesso di operazioni poste in essere dalla MI per neutralizzare fiscalmente la plusvalenza connessa alla cessione a terzi sia dell’immobile adibito ad albergo, sia del ramo d’azienda di cui quell’immobile faceva parte. L’ufficio evidenziava che si considerano redditi anche i proventi di attività illecite, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993. In particolare, l’ufficio evidenziava che la MI aveva omesso la tassazione di una cospicua plusvalenza, tassazione evitata grazia ad una indebita rivalutazione dei beni di impresa operata nel 2006 e disconosciuta dal fisco in quanto non prevista da alcuna norma di legge. Sulla base di tale prospettazione fattuale e giuridica, l’ufficio ritenne conseguito un reddito da plusvalenza da parte di MI, 5 Ric. n. 28037/2019 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. OL A. presuntivamente distribuito ai soci effettivi, e conseguentemente provvide a riprendere a tassazione tale reddito in proporzione alla partecipazione effettiva, fissata al 20%, che l’odierna contribuente avrebbe avuto in MI, tramite le società interposte (OL Consulting s.r.l. prima, Cow & Victory Resorts Limited, poi). Al fine di evidenziare il reale possesso in capo ai membri della famiglia OL delle partecipazioni in MI, l’ufficio metteva in evidenza che fino al 12/3/2008 il capitale sociale di MI era così suddiviso: una quota di euro 24.990 detenuta da Cow & Victory Resorts Limited, un ente avente sede nel Regno Unito;
una quota di euro 1.530 detenuta dal Sig. DA OL;
una quota di euro 24.480 detenuta da OL Consulting s.r.l., società a sua volta partecipata, nel 2008, dai membri della famiglia OL, tra cui l’odierna contribuente. Il 12/3/2008, la OL Consulting s.r.l. cedette la partecipazione in MI alla predetta Cow & Victory Resorts Limited, cioè poco prima delle operazioni evasive che hanno generato il reddito oggetto di ripresa, operazioni precedute dalla indebita rivalutazione dei beni aziendali di MI operata nel 2006. Evidenziava l’ufficio che l’ente cessionario delle partecipazioni già detenute in MI dalla OL Consulting s.r.l., cioè Cow & Victory Resorts Limited, è un’associazione non riconosciuta senza partita iva che non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi. Iniziò ad operare nel 1998 come gestore di alberghi fissando la sede nel Regno Unito. Dall’anagrafe tributaria risulta che il detto ente di diritto inglese pose in essere in data 1/6/2000 un negozio avente ad oggetto una non meglio indicata modifica statutaria, nel quale gli altri comparenti erano alcuni membri della famiglia OL (UD, DA e Giuseppe), la OL Consulting s.r.l. e MI Italia Agriturismo s.r.l. Il 12/3/2008, poi, acquistò l’intera partecipazione di OL Consulting s.r.l. in MI. 6 Ric. n. 28037/2019 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. OL A. La serie di operazioni descritta, la tempistica degli atti posti in essere, la peculiare natura dell’ente di diritto inglese, il fatto che esso non abbia la veste di ente commerciale nonostante il tipo di attività esercitata (gestione di alberghi) e il fatto che esso compaia nell’anagrafe tributaria solo due volte in atti nei quali sono interessati i membri della famiglia OL avrebbero dovuto indurre, secondo l’ufficio, il giudice di appello ad approfondire il suo ruolo nel contesto delle operazioni economiche produttive del reddito ripreso a tassazione. La sentenza impugnata avrebbe, dunque, sottovalutato gli indici di fatto addotti dall’ufficio a fondamento della ripresa fiscale a carico dell’odierna contribuente, spostando l’asse della motivazione verso la nozione di abuso del diritto di cui in realtà non vi sarebbe traccia nell’avviso di accertamento, incentrato invece sulla ripresa a tassazione di un reddito asseritamente conseguito pro quota dalla odierna contribuente quale effettiva partecipe e interessata alle operazioni economiche poste in essere da MI, da lei effettivamente partecipata tramite un ente interposto di diritto inglese. 1.1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata è, nella sua parte motiva, gravemente carente. Esclude senza una congrua motivazione l’applicabilità dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 che consente di imputare il reddito direttamente al soggetto interponente, a prescindere dal tipo di interposizione (fittizia o reale) posta in essere (Sez. 5-, Sentenza n. 9095 del 07/04/2025, Rv. 674869 - 01). Fonda la motivazione sul fatto che, nella fattispecie che ci occupa, non vi sarebbe un uso improprio di strumenti giuridici, confondendo elusione ed evasione fiscale e, di conseguenza, sussumendo nella nozione di abuso del diritto una fattispecie che l’ufficio ha rappresentato come di pura evasione. 7 Ric. n. 28037/2019 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. OL A. Si limita a rappresentare fatti addotti dallo stesso ufficio (che la contribuente era socia esclusivamente della OL Consulting s.r.l.; che tale società aveva ceduto le quote in MI all’ente di diritto inglese;
che la MI aveva ceduto il ramo d’azienda alla RI Hotel & Resort S.p.A.) senza collegarli l’uno all’altro; senza prendere in considerazione la rivalutazione operata da MI nel 2006, che l’ufficio aveva prospettato come indebita e, dunque, illegittima;
senza cogliere la rilevanza del fatto che la cessione delle quote in MI da OL Consulting s.r.l. all’ente di diritto inglese è stata perfezionata pochissimo tempo prima (e non dopo, come si dice in sentenza) delle operazioni negoziali produttive di reddito poste in essere da MI;
senza valorizzare la peculiarità della natura dell’ente di diritto inglese rispetto all’acquisizione delle quote in MI;
senza valorizzare il fatto che questo ente non fosse mai stato soggetto passivo del fisco italiano e che fosse comparso in soli due negozi in cui gli altri comparenti erano i membri della famiglia OL o la loro società di famiglia (OL Consulting s.r.l.). 2.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del Lazio, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. Così deciso, in Roma, il 6 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Angelo OL Dott. Roberta Crucitti
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3358/2018 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 22/5/2018; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Angelo OL nella pubblica udienza del 6 novembre 2025; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. UR VI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
uditi l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso per l’Agenzia delle Entrate e l’Avvocato Emiliano Covino per la contribuente;
Fatti di causa OL IA MA (“la contribuente”) era stata socia della società MI Italia Agriturismo s.r.l. (d’ora in poi, anche “MI” o “la società”), operante nel settore della gestione alberghiera, società a ristretta base familiare e sociale, appartenente, direttamente o indirettamente, alla famiglia OL. La MI è cessata in data 30/4/2010. Nell’anno 2008, oggetto dell’accertamento che qui viene in rilievo, la società omise di presentare la dichiarazione dei redditi, esponendo una perdita di esercizio determinata da una serie di operazioni che l’Ufficio ritenne poste in essere solo allo scopo di evadere il fisco. In particolare, la sequenza delle operazioni compiute è la seguente: in data 18/4/2008, la società cedette ad una società di leasing (la Locat s.p.a.), per la somma di euro 36.500.000, un complesso immobiliare sito in Roma adibito ad attività alberghiera (“Hotel RI”), successivamente concesso in leasing alla RI Hotel & Resort s.p.a.; pochi mesi dopo, il 18/6/2008, la società cedette alla RI 3 Ric. n. 28037/2019 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. OL A. Hotel & Resort s.p.a. anche il ramo di azienda nel quale era inserito l’Hotel RI, per l’importo di euro 2.500.000. La MI per l’anno 2008 non presentò la dichiarazione dei redditi. Ciò è stato dovuto al fatto che nel corso del 2006 la MI provvide ad una rivalutazione volontaria dell’immobile “Hotel RI” per l’importo di 35 milioni di euro. Per effetto di tale rivalutazione, fu neutralizzata fiscalmente la plusvalenza per la cessione del complesso immobiliare e fu creata una minusvalenza e una perdita di esercizio, sicché per il 2008 la società non presentò la dichiarazione e non provvide ad alcun versamento di imposta. In data 12/3/2008, poco prima del compimento degli atti di cessione, i membri della famiglia OL che tramite la OL Consulting s.r.l. possedevano circa il 50% del capitale della MI, tra cui l’odierna contribuente, cedettero le loro quote alla Cow and Victory Resort Limited (società di diritto britannico con sede in Gran Bretagna), già titolare delle restanti quote della MI. L’avviso di accertamento notificato alla contribuente si fonda sull’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973: benché la OL non risultasse formalmente socia di MI, l’Ufficio ritenne che i redditi prodotti da MI dovessero essere imputati agli effettivi “possessori” della società, ossia ai membri della famiglia OL, tra cui IA MA, alla quale fu imputata una quota di utili societari pari alla sua formale partecipazione in OL Consulting s.r.l., società interposta. Proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento, la C.T.P. di Roma lo accolse, con sentenza confermata dalla C.T.R. territoriale. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a un solo complesso motivo. Resiste con controricorso la contribuente, che ha illustrato le sue ragioni con successiva memoria ex art. 378 c.p.c. Il sostituto P.G., dott. Paola Filippi, ha depositato una requisitoria scritta. 4 Ric. n. 28037/2019 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. OL A. Ragioni della decisione 1.Con l’unico complesso motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2727 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate premette in fatto che nell’avviso di accertamento veniva evidenziato che l’intestataria effettiva dei proventi della MI era la famiglia OL, e dunque anche l’odierna contribuente, considerata quale interponente e possessore effettivo dei redditi ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. L’ufficio rilevava svariati indici fattuali che deporrebbero nel senso che le due società che nel 2008 si erano succedute nel possesso delle partecipazioni in MI (cioè la OL Consulting s.r.l. e la Cow & Victory Resorts Limited) erano soggetti meramente interposti, mentre il ruolo di soci reali sarebbe stato da riconoscere ai membri della famiglia OL. Tra i redditi conseguiti dalla MI (e dunque dai suoi soci effettivi, in base al principio della presunzione di distribuzione degli utili cd. “extracontabili”) rientrano quelli conseguenti al complesso di operazioni poste in essere dalla MI per neutralizzare fiscalmente la plusvalenza connessa alla cessione a terzi sia dell’immobile adibito ad albergo, sia del ramo d’azienda di cui quell’immobile faceva parte. L’ufficio evidenziava che si considerano redditi anche i proventi di attività illecite, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993. In particolare, l’ufficio evidenziava che la MI aveva omesso la tassazione di una cospicua plusvalenza, tassazione evitata grazia ad una indebita rivalutazione dei beni di impresa operata nel 2006 e disconosciuta dal fisco in quanto non prevista da alcuna norma di legge. Sulla base di tale prospettazione fattuale e giuridica, l’ufficio ritenne conseguito un reddito da plusvalenza da parte di MI, 5 Ric. n. 28037/2019 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. OL A. presuntivamente distribuito ai soci effettivi, e conseguentemente provvide a riprendere a tassazione tale reddito in proporzione alla partecipazione effettiva, fissata al 20%, che l’odierna contribuente avrebbe avuto in MI, tramite le società interposte (OL Consulting s.r.l. prima, Cow & Victory Resorts Limited, poi). Al fine di evidenziare il reale possesso in capo ai membri della famiglia OL delle partecipazioni in MI, l’ufficio metteva in evidenza che fino al 12/3/2008 il capitale sociale di MI era così suddiviso: una quota di euro 24.990 detenuta da Cow & Victory Resorts Limited, un ente avente sede nel Regno Unito;
una quota di euro 1.530 detenuta dal Sig. DA OL;
una quota di euro 24.480 detenuta da OL Consulting s.r.l., società a sua volta partecipata, nel 2008, dai membri della famiglia OL, tra cui l’odierna contribuente. Il 12/3/2008, la OL Consulting s.r.l. cedette la partecipazione in MI alla predetta Cow & Victory Resorts Limited, cioè poco prima delle operazioni evasive che hanno generato il reddito oggetto di ripresa, operazioni precedute dalla indebita rivalutazione dei beni aziendali di MI operata nel 2006. Evidenziava l’ufficio che l’ente cessionario delle partecipazioni già detenute in MI dalla OL Consulting s.r.l., cioè Cow & Victory Resorts Limited, è un’associazione non riconosciuta senza partita iva che non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi. Iniziò ad operare nel 1998 come gestore di alberghi fissando la sede nel Regno Unito. Dall’anagrafe tributaria risulta che il detto ente di diritto inglese pose in essere in data 1/6/2000 un negozio avente ad oggetto una non meglio indicata modifica statutaria, nel quale gli altri comparenti erano alcuni membri della famiglia OL (UD, DA e Giuseppe), la OL Consulting s.r.l. e MI Italia Agriturismo s.r.l. Il 12/3/2008, poi, acquistò l’intera partecipazione di OL Consulting s.r.l. in MI. 6 Ric. n. 28037/2019 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. OL A. La serie di operazioni descritta, la tempistica degli atti posti in essere, la peculiare natura dell’ente di diritto inglese, il fatto che esso non abbia la veste di ente commerciale nonostante il tipo di attività esercitata (gestione di alberghi) e il fatto che esso compaia nell’anagrafe tributaria solo due volte in atti nei quali sono interessati i membri della famiglia OL avrebbero dovuto indurre, secondo l’ufficio, il giudice di appello ad approfondire il suo ruolo nel contesto delle operazioni economiche produttive del reddito ripreso a tassazione. La sentenza impugnata avrebbe, dunque, sottovalutato gli indici di fatto addotti dall’ufficio a fondamento della ripresa fiscale a carico dell’odierna contribuente, spostando l’asse della motivazione verso la nozione di abuso del diritto di cui in realtà non vi sarebbe traccia nell’avviso di accertamento, incentrato invece sulla ripresa a tassazione di un reddito asseritamente conseguito pro quota dalla odierna contribuente quale effettiva partecipe e interessata alle operazioni economiche poste in essere da MI, da lei effettivamente partecipata tramite un ente interposto di diritto inglese. 1.1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata è, nella sua parte motiva, gravemente carente. Esclude senza una congrua motivazione l’applicabilità dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 che consente di imputare il reddito direttamente al soggetto interponente, a prescindere dal tipo di interposizione (fittizia o reale) posta in essere (Sez. 5-, Sentenza n. 9095 del 07/04/2025, Rv. 674869 - 01). Fonda la motivazione sul fatto che, nella fattispecie che ci occupa, non vi sarebbe un uso improprio di strumenti giuridici, confondendo elusione ed evasione fiscale e, di conseguenza, sussumendo nella nozione di abuso del diritto una fattispecie che l’ufficio ha rappresentato come di pura evasione. 7 Ric. n. 28037/2019 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. OL A. Si limita a rappresentare fatti addotti dallo stesso ufficio (che la contribuente era socia esclusivamente della OL Consulting s.r.l.; che tale società aveva ceduto le quote in MI all’ente di diritto inglese;
che la MI aveva ceduto il ramo d’azienda alla RI Hotel & Resort S.p.A.) senza collegarli l’uno all’altro; senza prendere in considerazione la rivalutazione operata da MI nel 2006, che l’ufficio aveva prospettato come indebita e, dunque, illegittima;
senza cogliere la rilevanza del fatto che la cessione delle quote in MI da OL Consulting s.r.l. all’ente di diritto inglese è stata perfezionata pochissimo tempo prima (e non dopo, come si dice in sentenza) delle operazioni negoziali produttive di reddito poste in essere da MI;
senza valorizzare la peculiarità della natura dell’ente di diritto inglese rispetto all’acquisizione delle quote in MI;
senza valorizzare il fatto che questo ente non fosse mai stato soggetto passivo del fisco italiano e che fosse comparso in soli due negozi in cui gli altri comparenti erano i membri della famiglia OL o la loro società di famiglia (OL Consulting s.r.l.). 2.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del Lazio, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. Così deciso, in Roma, il 6 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Angelo OL Dott. Roberta Crucitti