Sentenza 1 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2003, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' POLO TALIA TO0 15 21/03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUIREMA DT CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9404/0 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Rel. Consigliere Cron. 3487 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Alberto SPANOr Consigliere - j Rep- Consigliere Ud. 06/11/02 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Donato FIGURELIT ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: GE IA, AN DE, AN IZ, AN BR nella qualità di eredi del Signor DO AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOSUE' BORSI 16/A, presso lo studio dell'avvocato rappresenta e difende, IO IO, che li giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
H AZIENDE TRANVIE AUTOFILOVIE DI NAPOLI ANM (A.T.A.N.); 2002 intimato 4421 avver80 la sentenza Π 1418/99 del Tribunale di -1- dall'avvocato ETTORE LEPERINO, giusta delega in atti;
- controricorrente 1. avverso la sentenza n. 2246/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 10/06/99 R.G.N. 42053/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore udito " Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del risorse. ACCOGLIMento J Ass o IL 20 + t т -2- Гря SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 15 febbraio - 15 aprile 1999, ha rifornato l'impugnata sentenza del locale Pretore emessa in data 26 febbraio aprile 1993 (con la quale, in accoglimento della domanda proposta da NO GU, già dipendente dell'A.T.A.N., era stato dichiarato il diritto del predetto alla qualifica di capo tecnico, 3° livello, dall'1 aprile 1984 e l'Azienda datrice di lavoro era stata condannata al pagamento in Suo favore delle corrispondenti differenze retributive fino al 31 luglio 1988, data del collocamento a riposo del dipendente, diffe- renze da liquidarsi in separata sede, con rivalu- tazione ed interessi), ed in accoglimento dello appello proposto dall'A.T.A.N. ha respinto la domanda svolta nei confronti di tale azienda dal ricorrente NO GU. Il giudice del gravame, dichiarata la contu- macia dell'appellato NO GU, ha rilevato la mancanza in atti della documentazione prodotta in precedenza dal ricorrente a sostegno della sua pretesa giudiziale e di consequenza ha ritenuto tale pretesa carente di prova speci sul punto 3 Emer dell'ordine scritto di adibizione alle superiori mansioni anche in considerazione dell'insufficienza delle risultanze offerte dalla prova testimoniale sullo effettivo svolgimento di mansioni corrispon- denti alla superiore qualifica rivendicata. Avverso tale sentenza propongono ricorso per NO VI, Me cassazione SE IA, NO AU ed NO RU, nella qualità di eredi dello NO GU formulando due motivi di censura. L'intimata A.N.M. (già A.T.A.N.) non costi- tuita. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) I ricorrenti, premesso che il loro dante causa NO GU era deceduto il 17 maggio 1994, in momento quindi precedente la notifica dell'atto d'appello avvenuta il 10 maggio 1996, e che nelle more del processo era deceduto anche il procuratore dell'A.
7.A.N., avvocato HE Naddei, lamentano che il Tribunale non abbia tenuto alcun conto di tali eventi lutzucsi e svolgono i due motivi d'impugnazione con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c.. riportano primo motivo il testo di Con il massime di sentenze della Corte di alcune Cassazione (Cass. Π. 2581/1998, Cass. S.U. 7. 11394/1996, Cass. 995/1994) riguardanti l'ipotesi delia morte della parte durante il giudizio, e deducono che alla luce della giurisprudenza così espressa essi istanti dovevano ritenersi legit- timati a proporre il presente giudizio e che la sentenza impugnata doveva essere cassata. Con il secondo motivo deduccno, quale ulteriore motivo di nullità, la mancata interruzione del sensi degli artt. 304 e 298 c.p.c. processo ai riportando il testo di una massima di sentenza di questa Corte (n. 3279 del 1997) riguardante il caso di morte dell'unico procuratore con il quale la parte sia costituita nel giudizio di merito. I ricorrenti hanno depositato, unitamente ai ricorso, certificato di morte di Nadde: HE (nato a [...] il [...]) deceduto il 6 novembre 1996, e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da SE IA attestante la avvenuta morte di NO GU in data 17 maggio 1994. 2)- Preliminare all'esame dei motivi del ricorso è il rilievo concernente la validità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata nei confronti della A.N.M., già A.T.A.N. {Azienda Tranvie Filovie di Napoli), non costituitasi nel Gour presente giudizio di legittimità. 5 Dalla relata in calce alla copia notificata di detto ricorso risulta che la notificazione è stata effettuata (il 14 aprile 2000) nei confronti della suddetta Azienda, in persona del legale rappre- nel domicilio eletto “insentante pro tempore, Napoli alla via G.B. Marino n. 1 presso l'Avv. HE Naddei" {ed a mani dell'impiegato ivi addetto) . Stante tale modalità di notificazione, ed atteso che dal certificato di morte prodotto dalla stessa parte ricorrente, risulta - così COMC da questa pure dedotto nell'argomentare in ordine al secondo motivo di ricorso che l'avvocato HE Naddei, di Napoli, è deceduto in data 6 novembre 1996, la notificazione del ricorso per cassazione, effettuata dunque presso la persona nominata domiciliataria quando questa non era più in vita, deve ritenersi invalida siccome effettuata presso un soggetto inesistente. Ciò in violazione dell'art. 141, ultimo comma, cui "la notificazione non può c.p.c., secondo domicilio eletto" se - tra gli essere fatta nel H altri casi - il domiciliatario è morto. riguardo giova pure ribadire Ed al "La Emr di questa Corte secondo cui giurisprudenza ! 6 notifica del ricorsò per cassazione effettuala presso il domiciliatario dell'intimato dopo il suo decesso, in quanto eseguita in violazione dell'art. 141 ultimo ccmma cod. proc. civ. presso un soggetto non più esistente ed in luogo più non avente alcun collegamento con il destinatario, deve considerarsi come mai avvenuta e, pertanto, reppure suscettibile di sanatoria" (Cass. 2 febbraio 1991 n. 1027; cfr. in argomento, Cass. 6 settembre 1990 n. 9198, 7 maggio 1998 m. 4632). 3) - Da tanto consegue la inammissibilità del ricorso per cassazione, che, stante la invalidità delle effettuata notifica, deve ritenersi non notificato entro il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.. Il che, ovviamente, assorbe ogni altra questione. Non v'ha luogo per una pronuncia sulle spese del presente giudizio stante la mancata costi- tuzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso per cassazione. Nulla per le spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso, in Roma, il 6 novembre 2002. ж 7 0 . 2 1 S 5 . S T A R D W A , ' D A 2 L L 9 E D L . I 1 D S - N A E C H O munt S G A I A G D A T A I L O , O T hou s O il Presidente: P T R A I Une M T L I R I S li Cons. estensore: L I A E D G edi ble. D IL CANCELLIERE E D O R E T N Deposit Cancelleria E S 2003 E 1 FEB. Ogol, iL CANCELLIERE IC famille