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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/08/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile - FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato in via telematica il 20.01.2025 nell'interesse di:
nata ad [...] l'[...] e residente in [...]Parte_1
(BS) via Borno-Lozio n.7, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Rosa Maceri e Gianluca Maisano, entrambi del Foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Bagnara Calabra (RC), alla via Nazionale n.52 appellante
contro
nato ad [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Milani, del foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio appellato con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n.5154/2024, emessa dal Tribunale di Brescia in data 12.12.2024 e resa nel procedimento R.G. n. 5024/2024 in punto: modifica condizioni di divorzio
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE:
Previa sospensione alla prima udienza dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata, ex artt. 351 co. 2 e 283 C.p.c., Voglia, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la Sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia – Sezione Famiglia, indicata in epigrafe, e specificamente:
1) Accogliere il ricorso in Appello disponendo il ripristino del pagamento dell'assegno divorzile in favore della SI nella misura di Parte_1 euro 200,00 mensili, ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
2) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria ammettersi prova testimoniale1
PARTE APPELLATA:
In via preliminare: 1) Dichiararsi inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
; rigettarsi o dichiararsi inammissibile la richiesta di sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e condannarsi l'appellante al pagamento in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 283 comma 3, cpc. Nel merito: rigettarsi l'appello proposto dalla sig.ra e Parte_1 confermarsi integralmente la sentenza di primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: chiedersi l'ammissione di tutte le prove dedotte dal sig.
[...]
nel primo grado di giudizio, di cui alla memoria n. 1 del Controparte_1
04/04/2024 e di cui alle istanze del 09 e 29/05/2024, anche a prova contraria sulle eventuali circostanze di prova di controparte eventualmente ammesse2 1 Sui seguenti capitoli di prova, con riserva di meglio dedurre e articolare: CP_
1) Vero che tra la GN e il sig. non vi è (e mai vi è stata) alcuna coabitazione e/o convivenza? Pt_1 CP_
2) Vero che tra la GN e il sig. le frequentazioni sono di esclusiva natura amicale? Pt_1 CP_
3) Vero che tra la GN e il sig. non sono mai stati assunti impegni reciprochi di assistenza morale e Pt_1 materiale? CP_
4) Vero che tra la GN e il sig. non vi è alcuna comunanza di rapporti bancari e patrimoniali né Pt_1 reciproche contribuzioni al ménage familiare da cui desumersi un nuovo progetto di vita? Testimone_ Si indica come teste il sig. , residente in [...]-interno 8 2 in particolare, si chiede l'ammissione: a) dell'interrogatorio della sig.ra sulle seguenti circostanze: Controparte_3 Testimone_
1) Vero che dal 2019 ha instaurato una relazione sentimentale con il sig. ?
2) Vero che l'appartamento di cui ai certificati di residenza suo e del sig. che le vengono mostrati Testimone_1 corrisponde all'abitazione sita al piano primo dell'edificio di cui al doc. n. 3b che le viene mostrato?
3) Vero che dal novembre 2021 il sig. si è trasferito presso la sua abitazione sita in Ossimo, via Borno- Testimone_1 Lozio, n. 7? Testimone_
4) Vero che attualmente lei convive con il sig. ?
5) Vero che lei ha lavorato per vent'anni in Svizzera come portinaia?
6) Vero che percepisce una pensione svizzera? Può precisarne l'ammontare mensile e annuale.
2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE:
Si ritiene che la mera circostanza addotta nell'appello, della locazione di due appartamenti contigui, non costituisca di per sé elemento probatorio sufficiente ad escludere la sussistenza di una convivenza more uxorio con terza persona da parte dell'appellante, come ritenuta – a fronte delle acquisizioni probatorie assunte in primo grado – nella sentenza impugnata. Si reputa opportuno, eventualmente, che la Corte disponga ulteriori e più approfonditi accertamenti al riguardo, non ritenendosi determinante la prova contraria richiesta in sede di ricorso, stante l'evidente mancanza dei presupposti di effettiva terzietà ed indifferenza del teste indicato. Laddove Codesta Corte non ritenga necessaria ulteriore attività istruttoria (anche eventualmente relativa alle reali condizioni economiche delle parti), si chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 12.10.1968 il sig. e la GN Controparte_1 [...]
contraevano matrimonio concordatario in Ossimo (BS) e dall'unione CP_3 nascevano le figlie e entrambe maggiorenni ed autosufficienti. Per_1 Per_2
Le parti si separavano con sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 23.04.2009 con cui veniva tra l'altro stabilito un assegno di mantenimento a favore della moglie e a carico del marito di euro 500. In data 15.3.2014 veniva pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
b) della prova orale per testimoni sulle seguenti circostanze: Testimone_
1) Vero che la sig.ra convive con il sig. dal novembre 2021? Controparte_3
2) Vero che Lei ha visto e vede il sig. andare e venire dalla casa condotta in locazione dalla sig.ra , da Testimone_1 Pt_1 solo e/o in compagnia della medesima? Testimone_
3) Vero che Sua madre Le ha riferito di avere una relazione sentimentale con il sig. dal 2019?
4) Vero che durante le visite a sua madre, dal novembre 2021 a oggi, ha incontrato il sig. in compagnia Testimone_1 della medesima e nella casa di via Borno Lozio n. 7?
5) Vero che durante le visite a sua madre, dal novembre 2021, lei ha visto il sig. consumare i pasti Testimone_1 nell'abitazione di sua madre?
6) Vero che il sig. vive da solo in Ossimo Via Patrioti n. 22? CP_1
7) Vero che il sig. è stato ricoverato presso l'Ospedale Città di Brescia a seguito di un'operazione chirurgica CP_1 oncologica? Si indicano a testi, anche a prova contraria: 1) la sig.ra residente in [...](Canton Zurigo) e la Testimone_2 sig.ra residente in [...](Canton Zugo), entrambe figlie delle parti. Testimone_3 c) dell'Ordine ex art. 210 cpc alla sig.ra della produzione integrale degli estratti conto degli Controparte_3 ultimi tre anni dei conti correnti a lei intestati sia in Italia che in Svizzera e/o in subordine, qualora la sig.ra non Pt_1 ottemperi all'ordine, oltre alle sanzioni di cui al comma 4 dell'art. 210 cpc, dell'ordine all'Agenzia delle Entrate/Polizia Tributaria di fornire i dati relativi ai conti correnti intestati alla medesima al fine di poter ordinare successivamente alla Banca depositaria la produzione degli estratti conto degli ultimi tre anni.
3 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n.2320/15 emessa il 23.07.2015, adottava i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di divorzio e disponeva a favore della sig.ra la somma € 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile Parte_1
2. In data 22.11.2023 con ricorso ex art.473 bis 29 c.p.c., il signor adiva il CP_1
Tribunale di Brescia, nei confronti della ex moglie, , chiedendo Parte_1 la modifica delle condizioni di divorzio. In particolare, chiedeva la revoca (o in subordine la diminuzione al minimo) dell'assegno divorzile di euro 200,00 mensili nonché la restituzione delle somme indebitamente incassate dalla GN dalla Pt_1 data di istaurazione della nuova convivenza o, in subordine, dal deposito del ricorso. In data 09.12.2024 si costituiva in giudizio la GN contestando in toto la Pt_1 domanda avversaria.
3. Il Tribunale di Brescia con sentenza definitiva pubblicata il 12.12.2024 così disponeva:
1. revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (22 novembre 2023), l'assegno divorzile che era stato posto a carico del sig. CP_1 Controparte_1 con sentenza di questo Tribunale n. 2320/2015 pubbl. il 23/07/2015;
2. dichiara inammissibile la domanda attorea di restituzione delle somme già versate;
3. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 166,66 per esborsi ed euro 2.127,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa Osservava:
-in merito alla richiesta di revoca dell'assegno avanzata dal ricorrente, quest'ultima doveva essere accolta in quanto, come confermato dall'informatore Testimone_4 la GN conviveva da due o tre anni con il signor inoltre, alla luce degli Pt_1 CP_2 elementi a disposizione nonché dalla mancata contestazione da parte della GN
riguardo alla presunta pensione svizzera da lei percepita, si poteva desumere Pt_1 che i redditi delle parti fossero equivalenti. Pertanto, ne conseguiva che fra i coniugi non esisteva più la disuguaglianza reddituale che costituisce la precondizione per il riconoscimento di un assegno divorzile. Infine, i redditi del signor oltre a CP_1 non essere superiori rispetto a quelli della convenuta, erano assoggettati agli oneri derivanti dalle spese per cura e assistenza legate alla malattia di cui era affetto il ricorrente (adenoma Tubulo-villoso al colon destro) pertanto, vista la situazione in cui versava il signor risultava impossibile la continuazione del versamento CP_1 dell'assegno divorzile a favore della GN . Pt_1
- Gli effetti della revoca dovevano retroagire al momento della presentazione del ricorso.
- Dovevano ritenersi inammissibili le richieste restitutorie in quanto azionabili in separato procedimento.
- Quanto alle spese di lite, in base al principio di soccombenza, venivano poste integralmente a carico della parte resistente.
4 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG
4. Avverso tale sentenza, pubblicata in data 12.12.2024, la GN , con ricorso Pt_1 depositato in data 20.01.2025, ha proposto appello concludendo come indicato in epigrafe. Si è costituito in data 31.03.2025 che ha concluso come Controparte_1 in epigrafe. In data 15.04.2025 la GN ha depositato memoria con la quale ha insistito Pt_1 nelle proprie conclusioni contestando ogni deduzione ed eccezione formulata da parte avversaria. In data 24.4.2025 parte appellata ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nella inammissibilità dell'appello per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 442 cpc;
ha inoltre eccepito la inammissibilità delle nuove prove dedotte e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello. In data 28.04.2025 il Procuratore Generale ha concluso come indicato in epigrafe. All'udienza del 6.5.2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive domande e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente si osserva che l'appello è ammissibile in quanto sufficientemente specifico nelle censure mosse alla sentenza di primo grado. Nel merito l'appellante lamenta:
- la erronea valutazione in merito alla presunta sussistenza di un rapporto di convivenza more uxorio, confermato dall'informatore sig. ; Testimone_4 contrariamente alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso (nipote del convenuto), la GN come dimostrano i documenti agli atti3, non convive con nessuno Pt_1 tantomeno con il signor in realtà, come provato dalla dichiarazione resa dal CP_2 proprietario dello stabile di via Borno Lozio n.7, oltre che dai due distinti contratti di locazione, la GN , seppur nello stesso stabile, risiede in appartamento Pt_1 distinto rispetto a quello del signor Inoltre, affinché si possa disporre la revoca CP_2 dell'assegno divorzile percepito dal coniuge, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo avesse intrapreso una nuova relazione, è necessario provare, in assenza di coabitazione, la sussistenza di un progetto di vita con il nuovo partner, così come l'assunzione reciproca di impegni di assistenza morale e materiale;
nel caso in esame, non solo non è dimostrata né dimostrabile la presunta relazione tra la GN e Pt_1 il sig. quanto non ci sono prove a sostegno della sussistenza di un qualsiasi tipo CP_2 di rapporto o impegno intercorrente tra i due. Pertanto, il Tribunale ha errato nel basarsi sulle sole dichiarazioni fornite dall'informatore sig. accompagnate CP_1 da alcune immagini tratte da Facebook, senza ulteriori approfondimenti. Dunque, il Tribunale, prima di revocare l'assegno divorzile, avrebbe dovuto verificare con meticolosità gli elementi a propria disposizione, elementi che, se valutati in modo Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG adeguato e in conformità con l'oramai consolidata giurisprudenza avrebbero comportato una decisione di segno opposto.
- Diversamente da quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, dalla documentazione reddituale e catastale deposita agli atti, unitamente al prospetto di pensione svizzera percepita dalla GN , si può pacificamente desumere che Pt_1
l'equipollenza dei redditi delle parti, sostenuta dal Tribunale, è nella realtà inesistente;
al contrario i redditi complessivi del sig. sono, addirittura, CP_1 superiori a quelli della GN . Va altresì rilevato che, mentre il signor Pt_1 vive in una casa di sua proprietà senza dover far fronte ad alcun tipo di CP_1 spesa, la GN vive in affitto per il quale versa un canone di euro 270 mensili Pt_1
a titolo di locazione. Inoltre, come da consolidata giurisprudenza, la revisione dell'assegno divorzile è sì ammissibile, ma in presenza di un mutamento delle condizioni economiche generali delle parti, idoneo ad alterare la configurazione patrimoniale precedentemente realizzata con il provvedimento che ne disponeva l'assegno. Dunque, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, è incontrovertibile l'assenza di cambiamenti rispetto alla situazione che nel 2015 ha portato al riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della GN . Pt_1
- l'errata valutazione del Tribunale in merito alle ricadute economiche connesse allo stato di salute del sig. in quanto, seppur accertata la malattia, non vi sono CP_1 prove o elementi a sostegno di un effettivo ed attuale mutamento della situazione economica del sig. così come nulla è provato riguardo ad una riduzione CP_1 della sua capacità economica;
si parla per lo più di semplici valutazioni probabilistiche, non sufficienti ad apportare la revoca dell'assegno divorzile. Parte appellata deduce in via preliminare:
- l'inammissibilità dell'appello in quanto, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e preciso, nonché deve contenere a pena di inammissibilità le indicazioni di cui all'articolo 163 c.p.c.; nel caso in esame, non sono stati rispettati i criteri fondamentali previsti per la redazione dell'atto di impugnazione. In particolare, in nessuno dei motivi di appello viene indicato lo specifico capo della sentenza impugnato, bensì l'appellante si limita solamente a definire in modo generico che la sentenza è “ingiustificata e immotivata”; in aggiunta, in nessuno dei motivi presenti nel ricorso di appello viene indicata la violazione di legge denunciata e la sua rilevanza ai fini della decisione impugnata;
infine, la GN lamenta la erronea valutazione del Tribunale sulla base di Pt_1 documenti e fatti che, per la prima volta, produce in modo illegittimo, trascurando al contrario, la documentazione oramai resa obbligatoria dalla riforma Cartabia.
- la violazione dell'art. 24 Cost ed altresì il mancato rispetto delle norme processuali in tema di preclusioni;
difatti, la GN , non solo ha prodotto documentazione Pt_1 nuova ma ha anche formulato, in assenza di richiesta di rimessione in termini, istanze istruttorie. Pertanto, in violazione dell'art. 345 co.3 c.p.c., le nuove prove depositate da parte appellante sono da ritenersi tardive ed inammissibili. Inoltre, si evidenzia come la GN abbia consapevolmente depositato solo la documentazione a Pt_1 suo favore. Da ultimo, si contesta l'inammissibilità delle prove orali illegittimamente
6 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG formulate per tali motivi: i cap.
1-3 e 4 sono negativi e generici, mentre il cap. 2 è valutativo e suggestivo nell'inciso; infine, il teste, indicato Testimone_1 dall'appellante, risulta non attendibile in quanto interessato personalmente dall'esito del giudizio.
- L'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza richiesta da parte appellante. In particolare, la riforma Cartabia ha disposto in modo preciso i casi in cui il giudice d'Appello può disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata;
nel caso di specie, l'appellante non ha offerto alcuna giustificazione alla richiesta di sospensione, pertanto, oltre al rigetto dell'istanza, l'appellante andrebbe condannata al pagamento di una pena pecuniaria così come previsto all'art. 283 co.3 c.p.c. Nel merito la parte appellata deduce che:
- il Tribunale ha correttamente valutato gli elementi a disposizione, rilevando la sussistenza di una convivenza tra la GN e il signor circostanza Pt_1 CP_2 confermata anche dalla testimonianza resa dal signor il quale, Testimone_4 all'udienza dell'11.11.2024, per l'appunto, affermava “la sig.ra Parte_1 convive con il signor credo da due o tre anni”. Inoltre, solamente il Testimone_1 giorno prima del termine per il deposito delle note conclusive, si costituiva tardivamente la GN , senza negare la relazione con il sig. e senza, Pt_1 CP_2 neppure, escludere in modo definitivo l'eventualità di una relazione con quest'ultimo, obiettando solamente l'assenza di prove della “permanenza stabile” del signor CP_2 presso l'abitazione della stessa;
affermazione, tra l'altro, priva di riscontro documentale. Nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse ammissibile la documentazione depositata dall'appellante si eccepisce: l'illegittimità dei due contratti di locazione prodotti dall'appellante; inoltre, non dimostrano alcunché i certificati di stato di famiglia, depositati da parte avversaria, poiché è possibile convivere ed appartenere a due distinti stati di famiglia;
infine, nessuna valenza può essere riconosciuta alle dichiarazioni del proprietario dell'immobile il quale, non vive con i soggetti in questione. Dunque, dalla documentazione depositata dall'appellante, è evidente che non esistono elementi che possano escludere, in termini assoluti, una convivenza more uxorio al contrario, è chiara l'esistenza di una relazione tra la GN e il Pt_1 signor che perdura da almeno dal 2019, circostanza non messa in discussione CP_2 dall'appellante né nella comparsa di costituzione né nella risposta di primo grado.
- Il Tribunale ha correttamente rilevato l'equipollenza dei redditi tra le parti, in assenza di contestazione della convenuta la quale, non ha negato di percepire una pensione né ha contestato l'importo attribuitole dal ricorrente. Inoltre, le dichiarazioni dei redditi depositate dalla GN non includono la pensione elvetica ed in Pt_1 aggiunta, dalla dichiarazione 730 del 2022 sono state, altresì, omesse le somme percepite a titolo di assegno divorzile. Oltre a ciò, a riprova della situazione reddituale della GN , si richiama il doc. 11 dalla stessa depositato, Pt_1 documento che, seppur sfornito di data, certifica che quest'ultima percepisce una pensione mensile pari a 1.507,29 euro, somma nettamente superiore a quella che veniva accertata nella sentenza di divorzio del 2015 (di euro 1.100,00 mensili).
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Infine, risulta irrilevante la situazione immobiliare-patrimoniale degli ex-coniugi in quanto, al fine del riconoscimento dell'assegno divorzile l'elemento determinante è costituito dai redditi percepiti dalle parti. Da ultimo, a differenza della GN , Pt_1 il signor ha sempre documentato dettagliatamente il proprio patrimonio, CP_1 rimasto nel complesso immutato nell'ultimo decennio.
- La malattia oncologica di cui è affetto il signor è indubbiamente evento CP_1 sopraggiunto rispetto alla sentenza di divorzio, che in modo evidente ha comportato un peggioramento delle condizioni economiche dello stesso. Pertanto, tenuto conto della equità reddituale e dell'aggravio della situazione economica del signor il Tribunale ha correttamente valutato rilevanti tali elementi disponendo la CP_1 revoca dell'assegno divorzile. Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato. Appare opportuno evidenziare che la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle complessive condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle complessive condizioni economiche di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità stessa dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile o di precedenti modifiche, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (così Cass. Sez. 1 Sentenza n. 787 del 13/01/2017; Sez. 1 Sentenza n. 2953 del 03/02/2017; Sez. 1 Ordinanza n. 21818 del 29/07/2021). Va anche evidenziato che in tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, mentre una diversa interpretazione delle norme applicabili data dal diritto vivente giurisprudenziale nel corso degli anni non può di per sé far sorgere un interesse ad agire, ove non accompagnato da un mutamento della situazione di fatto (v. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 1119 del 20/01/2020). Con la sentenza n.2320/15 emessa il 23.07.2015 il Tribunale osservava che le condizioni economiche della GN erano senz'altro migliorate dai tempi della Pt_1 separazione “ma non in modo tale da giustificare un'eliminazione del contributo al mantenimento a carico dell'attore.”. Il Tribunale osservava: “l'attore percepisce una pensione di circa euro 1.250,00 mensili, mentre la convenuta gode di un reddito pensionistico di circa euro 1.100,00 mensili. Diverse sono altresì le uscite: l'attore abita nella casa di proprietà, mentre la convenuta è titolare di un contratto di
8 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG locazione che comporta un esborso mensile di euro 250,00. Ancora, restano fortemente differenziate le rispettive situazioni patrimoniali, le quali, oltre al reddito, costituiscono elementi di sicura rilevanza ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno divorzile. In particolare, ferma la comproprietà dei terreni in Ossimo, l'attore è proprietario esclusivo del fabbricato, di significativo valore, sito in Ossimo, via Patrioti, 22, mentre la convenuta è proprietaria di due sole stanze di un immobile fatiscente e non abitabile.”. Nel richiedere, a novembre 2023, la revoca dell'assegno divorzile, il signor CP_1 deduceva le seguenti circostanze sopravvenute:
- da due anni, la sig.ra convive more uxorio con il nuovo Controparte_3 compagno, sig. , presso la propria abitazione in Ossimo (BS), via Borno Testimone_1
Lozio, n. 7 (cfr. doc. n. 3a, 3b, 3c);
- il sig. ha scoperto recentemente di essere affetto da una malattia CP_1 oncologica (adenoma Tubulo -villoso al Colon Destro - cfr. doc. n. 4), per la quale ha subito, nel mese di agosto 2023, un intervento chirurgico, con ricovero di circa un mese;
- considerato lo stato di salute precario, la lontananza delle figlie e l'età avanzata (anni 80), il sig. necessiterà nei prossimi mesi di un sostegno assistenziale CP_1 maggiore di quello che attualmente riceve in modo saltuario da conoscenti e amici, e/o addirittura dovrà valutare un trasferimento presso una struttura di assistenza idonea con retta mensile per lui estremamente onerosa;
- il sig. percepisce una pensione di circa € 1.400,00 al mese (cfr. doc. n. 5); CP_1
- il medesimo è proprietario dell'immobile in cui risiede e di terreni, alcuni anche in comproprietà con l'ex moglie, siti nel Comune di Ossimo (cfr. doc. n. 6);
- è altresì proprietario dell'autovettura JEEP tg. GA907MB, e di un CP_4 quad immatricolato nel 2009 tg. DJ56367 (cfr. doc. n. 7);
- egli è intestatario di 2 conti correnti, il primo n. 54866 presso la Controparte_5
, filiale di Breno, (cfr. doc. n. 8) al quale è appoggiato il dossier titoli n.
[...]
50474718 (cfr. doc. n. 9) e il secondo n. C01/13/000135123 presso la BCC Brescia, filiale di Borno, (cfr. doc. n. 10);
- si precisa che i titoli di cui al documento 9 sono stati acquistati con il ricavato della vendita pro quota, avvenuta nel 2006, della casa familiare sita in Wohlen (Svizzera),
, cointestata con la moglie e la figlia, sig.ra (cfr. doc. Persona_3 Testimone_2
n. 11 - atto a rogito del notaio ai signori e Per_4 Persona_5 [...]
al prezzo di 485.000 franchi svizzeri, versati sui rispettivi Parte_2 conti correnti dei venditori come risulta alla pagina n. 6 dell'atto di vendita (doc. n. 11);
- la sig.ra percepisce dal 2012 una pensione svizzera di attuali € Controparte_3
1.400,00/1.500,00 mensili, avendo lavorato in costanza di matrimonio, per circa vent'anni, come portinaia in territorio elvetico;
- la sig.ra è proprietaria dell'immobile sito in Ossimo via Controparte_3
Mignone n. 1 e di terreni, alcuni in comproprietà con l'ex marito, sempre nel comune di Ossimo (cfr. doc. n. 12);
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- la stessa risulterebbe intestataria di conti correnti italiani e svizzeri. La resistente non contestava di avere una relazione sentimentale con il signor Pt_1 ma contestava di convivere con lo stesso, precisando che quest'ultimo Testimone_1
“è residente in altro appartamento (n. 8) del medesimo complesso immobiliare nel quale risiede la resistente (appartamento n. 7)”. Si tratta di appartamenti contigui. Affermava che “ai fini della revoca dell'assegno divorzile percepito dal coniuge che ha intrapreso una nuova relazione, deve essere rigorosamente provata, in assenza di coabitazione, la sussistenza di un progetto di vita con il nuovo partner da cui discendano reciproche contribuzioni economiche”, prova che a suo giudizio on era stata fornita. Evidenziava quindi che il teste nipote del ricorrente, si Testimone_4 era limitato a riferire che aveva visto più volte la GN entrare ed uscire dal Pt_1 palazzo in cui abita assieme al signor CP_2
Il Tribunale ha motivato la revoca dell'assegno divorzile nei seguenti termini:
“(i) l'informatore ha confermato «che la GN Testimone_4 Parte_1 convive con il signor (…) da due o tre anni». La circostanza trova Testimone_1 riscontro nei certificati di residenza prodotti dal ricorrente quali doc.
3-a); (ii) i redditi delle parti sono equipollenti. Il ricorrente percepisce una pensione di circa euro 1.400,00 mensili e ha allegato, sin dal ricorso (pag. 2), che «la sig.ra
[...]
percepisce dal 2012 una pensione svizzera di attuali € CP_3
1.400,00/1.500,00 mensili, avendo lavorato in costanza di matrimonio, per circa vent'anni, come portinaia in territorio elvetico». La resistente, nella comparsa di costituzione, ha contestato la convivenza, ma non ha preso minimamente posizione sul tema della pensione. Di conseguenza, sia la percezione della pensione, sia il suo importo possono dirsi circostanze pacifiche ex art. 115 comma 1 c.p.c. Ne deriva che fra i coniugi non sussiste più quella sperequazione reddituale che rappresenta la precondizione per l'attribuzione di un assegno divorzile;
(iii) i redditi attorei, oltre a non sopravanzare quelli della convenuta, sono pure gravati da spese per cura e assistenza connesse alla malattia di cui il ricorrente soffre (adenoma Tubulo -villoso al Colon Destro), così da risultare incompatibili con la prosecuzione del versamento dell'assegno. Le prove orali sono state dedotte dalla parte appellante per la prima volta in sede di appello e sono comunque inammissibili in quanto superflue. In relazione alla convivenza, può affermarsi che non è stata smentita dalla GN
una relazione sentimentale con il signor che, pacificamente, vive nello Pt_1 CP_2 stesso stabile, sia pure in altro appartamento. I due appartamenti sono peraltro contigui. Dal certificato anagrafico risulta che il signor si è trasferito vicino alla CP_2 GN nel 2021. Ciò detto, sono forse insufficienti gli elementi per affermare Pt_1 che la GN abbia costituito un nuovo nucleo familiare, con una relazione Pt_1 stabile e condivisione di un comune progetto di vita. In ogni caso il teste aveva riferito: “…ADR “sono a conoscenza dei fatti di causa perché vivo a Ossimo, stesso paese di mio zio e della sua ex moglie ”; interrogato sul Parte_1 capitolo 1: “si confermo che la GN convive con il signor Parte_1 Tes_1 credo da due o tre anni. So che vivono nella stessa casa perché ogni tanto li
[...]
10 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG vedo in giro assieme”; interrogato sul capitolo 2: “non so esattamente se sia la stessa abitazione, ma li ho visti entrare e uscire dallo stesso palazzo, in via Borno Lozio, non ricordo il civico”, interrogato sul capitolo 3: “non ho mai parlato con la GN della relazione con il signor;
interrogato sul capitolo 4: Pt_1 CP_2
“confermo quanto già risposto prima”; interrogato sul capitolo 5: “non so rispondere perché non sono mai entrato a casa della GN ”. Pt_1
Tale aspetto non riveste, tuttavia, un rilievo particolare, giacché il Tribunale ha soprattutto motivato il venire meno dei presupposti per l'assegno divorzile ponendo in evidenzia il sostanziale equilibrio tra le parti in relazione alle rispettive capacità economico patrimoniali. Tale giudizio viene condiviso dalla Corte essendo stato accertato che il reddito della GN è ulteriormente migliorato (pur non avendo ella prodotto le Pt_1 dichiarazioni complete) e che il signor necessariamente dovrà affrontare CP_1 maggiori spese per la seria patologia sopravvenuta. L'appello va pertanto respinto, con conseguente condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio (valore indeterminabile, complessità bassa, valore tra minimo e medio). Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002, nel caso sia dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata il 12.12.2024, nel
[...] contraddittorio delle parti e con l'intervento del P.G., così provvede:
- RESPINGE l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- CONDANNA l'appellante a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA.
- DA' ATTO che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002 nel caso sia dovuto.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 6.5.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Doc.6-7: stato di famiglia
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile - FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato in via telematica il 20.01.2025 nell'interesse di:
nata ad [...] l'[...] e residente in [...]Parte_1
(BS) via Borno-Lozio n.7, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Rosa Maceri e Gianluca Maisano, entrambi del Foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Bagnara Calabra (RC), alla via Nazionale n.52 appellante
contro
nato ad [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Milani, del foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio appellato con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n.5154/2024, emessa dal Tribunale di Brescia in data 12.12.2024 e resa nel procedimento R.G. n. 5024/2024 in punto: modifica condizioni di divorzio
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE:
Previa sospensione alla prima udienza dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata, ex artt. 351 co. 2 e 283 C.p.c., Voglia, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la Sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia – Sezione Famiglia, indicata in epigrafe, e specificamente:
1) Accogliere il ricorso in Appello disponendo il ripristino del pagamento dell'assegno divorzile in favore della SI nella misura di Parte_1 euro 200,00 mensili, ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
2) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria ammettersi prova testimoniale1
PARTE APPELLATA:
In via preliminare: 1) Dichiararsi inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
; rigettarsi o dichiararsi inammissibile la richiesta di sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e condannarsi l'appellante al pagamento in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 283 comma 3, cpc. Nel merito: rigettarsi l'appello proposto dalla sig.ra e Parte_1 confermarsi integralmente la sentenza di primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: chiedersi l'ammissione di tutte le prove dedotte dal sig.
[...]
nel primo grado di giudizio, di cui alla memoria n. 1 del Controparte_1
04/04/2024 e di cui alle istanze del 09 e 29/05/2024, anche a prova contraria sulle eventuali circostanze di prova di controparte eventualmente ammesse2 1 Sui seguenti capitoli di prova, con riserva di meglio dedurre e articolare: CP_
1) Vero che tra la GN e il sig. non vi è (e mai vi è stata) alcuna coabitazione e/o convivenza? Pt_1 CP_
2) Vero che tra la GN e il sig. le frequentazioni sono di esclusiva natura amicale? Pt_1 CP_
3) Vero che tra la GN e il sig. non sono mai stati assunti impegni reciprochi di assistenza morale e Pt_1 materiale? CP_
4) Vero che tra la GN e il sig. non vi è alcuna comunanza di rapporti bancari e patrimoniali né Pt_1 reciproche contribuzioni al ménage familiare da cui desumersi un nuovo progetto di vita? Testimone_ Si indica come teste il sig. , residente in [...]-interno 8 2 in particolare, si chiede l'ammissione: a) dell'interrogatorio della sig.ra sulle seguenti circostanze: Controparte_3 Testimone_
1) Vero che dal 2019 ha instaurato una relazione sentimentale con il sig. ?
2) Vero che l'appartamento di cui ai certificati di residenza suo e del sig. che le vengono mostrati Testimone_1 corrisponde all'abitazione sita al piano primo dell'edificio di cui al doc. n. 3b che le viene mostrato?
3) Vero che dal novembre 2021 il sig. si è trasferito presso la sua abitazione sita in Ossimo, via Borno- Testimone_1 Lozio, n. 7? Testimone_
4) Vero che attualmente lei convive con il sig. ?
5) Vero che lei ha lavorato per vent'anni in Svizzera come portinaia?
6) Vero che percepisce una pensione svizzera? Può precisarne l'ammontare mensile e annuale.
2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE:
Si ritiene che la mera circostanza addotta nell'appello, della locazione di due appartamenti contigui, non costituisca di per sé elemento probatorio sufficiente ad escludere la sussistenza di una convivenza more uxorio con terza persona da parte dell'appellante, come ritenuta – a fronte delle acquisizioni probatorie assunte in primo grado – nella sentenza impugnata. Si reputa opportuno, eventualmente, che la Corte disponga ulteriori e più approfonditi accertamenti al riguardo, non ritenendosi determinante la prova contraria richiesta in sede di ricorso, stante l'evidente mancanza dei presupposti di effettiva terzietà ed indifferenza del teste indicato. Laddove Codesta Corte non ritenga necessaria ulteriore attività istruttoria (anche eventualmente relativa alle reali condizioni economiche delle parti), si chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 12.10.1968 il sig. e la GN Controparte_1 [...]
contraevano matrimonio concordatario in Ossimo (BS) e dall'unione CP_3 nascevano le figlie e entrambe maggiorenni ed autosufficienti. Per_1 Per_2
Le parti si separavano con sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 23.04.2009 con cui veniva tra l'altro stabilito un assegno di mantenimento a favore della moglie e a carico del marito di euro 500. In data 15.3.2014 veniva pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
b) della prova orale per testimoni sulle seguenti circostanze: Testimone_
1) Vero che la sig.ra convive con il sig. dal novembre 2021? Controparte_3
2) Vero che Lei ha visto e vede il sig. andare e venire dalla casa condotta in locazione dalla sig.ra , da Testimone_1 Pt_1 solo e/o in compagnia della medesima? Testimone_
3) Vero che Sua madre Le ha riferito di avere una relazione sentimentale con il sig. dal 2019?
4) Vero che durante le visite a sua madre, dal novembre 2021 a oggi, ha incontrato il sig. in compagnia Testimone_1 della medesima e nella casa di via Borno Lozio n. 7?
5) Vero che durante le visite a sua madre, dal novembre 2021, lei ha visto il sig. consumare i pasti Testimone_1 nell'abitazione di sua madre?
6) Vero che il sig. vive da solo in Ossimo Via Patrioti n. 22? CP_1
7) Vero che il sig. è stato ricoverato presso l'Ospedale Città di Brescia a seguito di un'operazione chirurgica CP_1 oncologica? Si indicano a testi, anche a prova contraria: 1) la sig.ra residente in [...](Canton Zurigo) e la Testimone_2 sig.ra residente in [...](Canton Zugo), entrambe figlie delle parti. Testimone_3 c) dell'Ordine ex art. 210 cpc alla sig.ra della produzione integrale degli estratti conto degli Controparte_3 ultimi tre anni dei conti correnti a lei intestati sia in Italia che in Svizzera e/o in subordine, qualora la sig.ra non Pt_1 ottemperi all'ordine, oltre alle sanzioni di cui al comma 4 dell'art. 210 cpc, dell'ordine all'Agenzia delle Entrate/Polizia Tributaria di fornire i dati relativi ai conti correnti intestati alla medesima al fine di poter ordinare successivamente alla Banca depositaria la produzione degli estratti conto degli ultimi tre anni.
3 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n.2320/15 emessa il 23.07.2015, adottava i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di divorzio e disponeva a favore della sig.ra la somma € 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile Parte_1
2. In data 22.11.2023 con ricorso ex art.473 bis 29 c.p.c., il signor adiva il CP_1
Tribunale di Brescia, nei confronti della ex moglie, , chiedendo Parte_1 la modifica delle condizioni di divorzio. In particolare, chiedeva la revoca (o in subordine la diminuzione al minimo) dell'assegno divorzile di euro 200,00 mensili nonché la restituzione delle somme indebitamente incassate dalla GN dalla Pt_1 data di istaurazione della nuova convivenza o, in subordine, dal deposito del ricorso. In data 09.12.2024 si costituiva in giudizio la GN contestando in toto la Pt_1 domanda avversaria.
3. Il Tribunale di Brescia con sentenza definitiva pubblicata il 12.12.2024 così disponeva:
1. revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (22 novembre 2023), l'assegno divorzile che era stato posto a carico del sig. CP_1 Controparte_1 con sentenza di questo Tribunale n. 2320/2015 pubbl. il 23/07/2015;
2. dichiara inammissibile la domanda attorea di restituzione delle somme già versate;
3. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 166,66 per esborsi ed euro 2.127,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa Osservava:
-in merito alla richiesta di revoca dell'assegno avanzata dal ricorrente, quest'ultima doveva essere accolta in quanto, come confermato dall'informatore Testimone_4 la GN conviveva da due o tre anni con il signor inoltre, alla luce degli Pt_1 CP_2 elementi a disposizione nonché dalla mancata contestazione da parte della GN
riguardo alla presunta pensione svizzera da lei percepita, si poteva desumere Pt_1 che i redditi delle parti fossero equivalenti. Pertanto, ne conseguiva che fra i coniugi non esisteva più la disuguaglianza reddituale che costituisce la precondizione per il riconoscimento di un assegno divorzile. Infine, i redditi del signor oltre a CP_1 non essere superiori rispetto a quelli della convenuta, erano assoggettati agli oneri derivanti dalle spese per cura e assistenza legate alla malattia di cui era affetto il ricorrente (adenoma Tubulo-villoso al colon destro) pertanto, vista la situazione in cui versava il signor risultava impossibile la continuazione del versamento CP_1 dell'assegno divorzile a favore della GN . Pt_1
- Gli effetti della revoca dovevano retroagire al momento della presentazione del ricorso.
- Dovevano ritenersi inammissibili le richieste restitutorie in quanto azionabili in separato procedimento.
- Quanto alle spese di lite, in base al principio di soccombenza, venivano poste integralmente a carico della parte resistente.
4 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG
4. Avverso tale sentenza, pubblicata in data 12.12.2024, la GN , con ricorso Pt_1 depositato in data 20.01.2025, ha proposto appello concludendo come indicato in epigrafe. Si è costituito in data 31.03.2025 che ha concluso come Controparte_1 in epigrafe. In data 15.04.2025 la GN ha depositato memoria con la quale ha insistito Pt_1 nelle proprie conclusioni contestando ogni deduzione ed eccezione formulata da parte avversaria. In data 24.4.2025 parte appellata ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nella inammissibilità dell'appello per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 442 cpc;
ha inoltre eccepito la inammissibilità delle nuove prove dedotte e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello. In data 28.04.2025 il Procuratore Generale ha concluso come indicato in epigrafe. All'udienza del 6.5.2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive domande e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente si osserva che l'appello è ammissibile in quanto sufficientemente specifico nelle censure mosse alla sentenza di primo grado. Nel merito l'appellante lamenta:
- la erronea valutazione in merito alla presunta sussistenza di un rapporto di convivenza more uxorio, confermato dall'informatore sig. ; Testimone_4 contrariamente alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso (nipote del convenuto), la GN come dimostrano i documenti agli atti3, non convive con nessuno Pt_1 tantomeno con il signor in realtà, come provato dalla dichiarazione resa dal CP_2 proprietario dello stabile di via Borno Lozio n.7, oltre che dai due distinti contratti di locazione, la GN , seppur nello stesso stabile, risiede in appartamento Pt_1 distinto rispetto a quello del signor Inoltre, affinché si possa disporre la revoca CP_2 dell'assegno divorzile percepito dal coniuge, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo avesse intrapreso una nuova relazione, è necessario provare, in assenza di coabitazione, la sussistenza di un progetto di vita con il nuovo partner, così come l'assunzione reciproca di impegni di assistenza morale e materiale;
nel caso in esame, non solo non è dimostrata né dimostrabile la presunta relazione tra la GN e Pt_1 il sig. quanto non ci sono prove a sostegno della sussistenza di un qualsiasi tipo CP_2 di rapporto o impegno intercorrente tra i due. Pertanto, il Tribunale ha errato nel basarsi sulle sole dichiarazioni fornite dall'informatore sig. accompagnate CP_1 da alcune immagini tratte da Facebook, senza ulteriori approfondimenti. Dunque, il Tribunale, prima di revocare l'assegno divorzile, avrebbe dovuto verificare con meticolosità gli elementi a propria disposizione, elementi che, se valutati in modo Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG adeguato e in conformità con l'oramai consolidata giurisprudenza avrebbero comportato una decisione di segno opposto.
- Diversamente da quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, dalla documentazione reddituale e catastale deposita agli atti, unitamente al prospetto di pensione svizzera percepita dalla GN , si può pacificamente desumere che Pt_1
l'equipollenza dei redditi delle parti, sostenuta dal Tribunale, è nella realtà inesistente;
al contrario i redditi complessivi del sig. sono, addirittura, CP_1 superiori a quelli della GN . Va altresì rilevato che, mentre il signor Pt_1 vive in una casa di sua proprietà senza dover far fronte ad alcun tipo di CP_1 spesa, la GN vive in affitto per il quale versa un canone di euro 270 mensili Pt_1
a titolo di locazione. Inoltre, come da consolidata giurisprudenza, la revisione dell'assegno divorzile è sì ammissibile, ma in presenza di un mutamento delle condizioni economiche generali delle parti, idoneo ad alterare la configurazione patrimoniale precedentemente realizzata con il provvedimento che ne disponeva l'assegno. Dunque, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, è incontrovertibile l'assenza di cambiamenti rispetto alla situazione che nel 2015 ha portato al riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della GN . Pt_1
- l'errata valutazione del Tribunale in merito alle ricadute economiche connesse allo stato di salute del sig. in quanto, seppur accertata la malattia, non vi sono CP_1 prove o elementi a sostegno di un effettivo ed attuale mutamento della situazione economica del sig. così come nulla è provato riguardo ad una riduzione CP_1 della sua capacità economica;
si parla per lo più di semplici valutazioni probabilistiche, non sufficienti ad apportare la revoca dell'assegno divorzile. Parte appellata deduce in via preliminare:
- l'inammissibilità dell'appello in quanto, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e preciso, nonché deve contenere a pena di inammissibilità le indicazioni di cui all'articolo 163 c.p.c.; nel caso in esame, non sono stati rispettati i criteri fondamentali previsti per la redazione dell'atto di impugnazione. In particolare, in nessuno dei motivi di appello viene indicato lo specifico capo della sentenza impugnato, bensì l'appellante si limita solamente a definire in modo generico che la sentenza è “ingiustificata e immotivata”; in aggiunta, in nessuno dei motivi presenti nel ricorso di appello viene indicata la violazione di legge denunciata e la sua rilevanza ai fini della decisione impugnata;
infine, la GN lamenta la erronea valutazione del Tribunale sulla base di Pt_1 documenti e fatti che, per la prima volta, produce in modo illegittimo, trascurando al contrario, la documentazione oramai resa obbligatoria dalla riforma Cartabia.
- la violazione dell'art. 24 Cost ed altresì il mancato rispetto delle norme processuali in tema di preclusioni;
difatti, la GN , non solo ha prodotto documentazione Pt_1 nuova ma ha anche formulato, in assenza di richiesta di rimessione in termini, istanze istruttorie. Pertanto, in violazione dell'art. 345 co.3 c.p.c., le nuove prove depositate da parte appellante sono da ritenersi tardive ed inammissibili. Inoltre, si evidenzia come la GN abbia consapevolmente depositato solo la documentazione a Pt_1 suo favore. Da ultimo, si contesta l'inammissibilità delle prove orali illegittimamente
6 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG formulate per tali motivi: i cap.
1-3 e 4 sono negativi e generici, mentre il cap. 2 è valutativo e suggestivo nell'inciso; infine, il teste, indicato Testimone_1 dall'appellante, risulta non attendibile in quanto interessato personalmente dall'esito del giudizio.
- L'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza richiesta da parte appellante. In particolare, la riforma Cartabia ha disposto in modo preciso i casi in cui il giudice d'Appello può disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata;
nel caso di specie, l'appellante non ha offerto alcuna giustificazione alla richiesta di sospensione, pertanto, oltre al rigetto dell'istanza, l'appellante andrebbe condannata al pagamento di una pena pecuniaria così come previsto all'art. 283 co.3 c.p.c. Nel merito la parte appellata deduce che:
- il Tribunale ha correttamente valutato gli elementi a disposizione, rilevando la sussistenza di una convivenza tra la GN e il signor circostanza Pt_1 CP_2 confermata anche dalla testimonianza resa dal signor il quale, Testimone_4 all'udienza dell'11.11.2024, per l'appunto, affermava “la sig.ra Parte_1 convive con il signor credo da due o tre anni”. Inoltre, solamente il Testimone_1 giorno prima del termine per il deposito delle note conclusive, si costituiva tardivamente la GN , senza negare la relazione con il sig. e senza, Pt_1 CP_2 neppure, escludere in modo definitivo l'eventualità di una relazione con quest'ultimo, obiettando solamente l'assenza di prove della “permanenza stabile” del signor CP_2 presso l'abitazione della stessa;
affermazione, tra l'altro, priva di riscontro documentale. Nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse ammissibile la documentazione depositata dall'appellante si eccepisce: l'illegittimità dei due contratti di locazione prodotti dall'appellante; inoltre, non dimostrano alcunché i certificati di stato di famiglia, depositati da parte avversaria, poiché è possibile convivere ed appartenere a due distinti stati di famiglia;
infine, nessuna valenza può essere riconosciuta alle dichiarazioni del proprietario dell'immobile il quale, non vive con i soggetti in questione. Dunque, dalla documentazione depositata dall'appellante, è evidente che non esistono elementi che possano escludere, in termini assoluti, una convivenza more uxorio al contrario, è chiara l'esistenza di una relazione tra la GN e il Pt_1 signor che perdura da almeno dal 2019, circostanza non messa in discussione CP_2 dall'appellante né nella comparsa di costituzione né nella risposta di primo grado.
- Il Tribunale ha correttamente rilevato l'equipollenza dei redditi tra le parti, in assenza di contestazione della convenuta la quale, non ha negato di percepire una pensione né ha contestato l'importo attribuitole dal ricorrente. Inoltre, le dichiarazioni dei redditi depositate dalla GN non includono la pensione elvetica ed in Pt_1 aggiunta, dalla dichiarazione 730 del 2022 sono state, altresì, omesse le somme percepite a titolo di assegno divorzile. Oltre a ciò, a riprova della situazione reddituale della GN , si richiama il doc. 11 dalla stessa depositato, Pt_1 documento che, seppur sfornito di data, certifica che quest'ultima percepisce una pensione mensile pari a 1.507,29 euro, somma nettamente superiore a quella che veniva accertata nella sentenza di divorzio del 2015 (di euro 1.100,00 mensili).
7 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG
Infine, risulta irrilevante la situazione immobiliare-patrimoniale degli ex-coniugi in quanto, al fine del riconoscimento dell'assegno divorzile l'elemento determinante è costituito dai redditi percepiti dalle parti. Da ultimo, a differenza della GN , Pt_1 il signor ha sempre documentato dettagliatamente il proprio patrimonio, CP_1 rimasto nel complesso immutato nell'ultimo decennio.
- La malattia oncologica di cui è affetto il signor è indubbiamente evento CP_1 sopraggiunto rispetto alla sentenza di divorzio, che in modo evidente ha comportato un peggioramento delle condizioni economiche dello stesso. Pertanto, tenuto conto della equità reddituale e dell'aggravio della situazione economica del signor il Tribunale ha correttamente valutato rilevanti tali elementi disponendo la CP_1 revoca dell'assegno divorzile. Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato. Appare opportuno evidenziare che la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle complessive condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle complessive condizioni economiche di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità stessa dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile o di precedenti modifiche, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (così Cass. Sez. 1 Sentenza n. 787 del 13/01/2017; Sez. 1 Sentenza n. 2953 del 03/02/2017; Sez. 1 Ordinanza n. 21818 del 29/07/2021). Va anche evidenziato che in tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, mentre una diversa interpretazione delle norme applicabili data dal diritto vivente giurisprudenziale nel corso degli anni non può di per sé far sorgere un interesse ad agire, ove non accompagnato da un mutamento della situazione di fatto (v. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 1119 del 20/01/2020). Con la sentenza n.2320/15 emessa il 23.07.2015 il Tribunale osservava che le condizioni economiche della GN erano senz'altro migliorate dai tempi della Pt_1 separazione “ma non in modo tale da giustificare un'eliminazione del contributo al mantenimento a carico dell'attore.”. Il Tribunale osservava: “l'attore percepisce una pensione di circa euro 1.250,00 mensili, mentre la convenuta gode di un reddito pensionistico di circa euro 1.100,00 mensili. Diverse sono altresì le uscite: l'attore abita nella casa di proprietà, mentre la convenuta è titolare di un contratto di
8 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG locazione che comporta un esborso mensile di euro 250,00. Ancora, restano fortemente differenziate le rispettive situazioni patrimoniali, le quali, oltre al reddito, costituiscono elementi di sicura rilevanza ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno divorzile. In particolare, ferma la comproprietà dei terreni in Ossimo, l'attore è proprietario esclusivo del fabbricato, di significativo valore, sito in Ossimo, via Patrioti, 22, mentre la convenuta è proprietaria di due sole stanze di un immobile fatiscente e non abitabile.”. Nel richiedere, a novembre 2023, la revoca dell'assegno divorzile, il signor CP_1 deduceva le seguenti circostanze sopravvenute:
- da due anni, la sig.ra convive more uxorio con il nuovo Controparte_3 compagno, sig. , presso la propria abitazione in Ossimo (BS), via Borno Testimone_1
Lozio, n. 7 (cfr. doc. n. 3a, 3b, 3c);
- il sig. ha scoperto recentemente di essere affetto da una malattia CP_1 oncologica (adenoma Tubulo -villoso al Colon Destro - cfr. doc. n. 4), per la quale ha subito, nel mese di agosto 2023, un intervento chirurgico, con ricovero di circa un mese;
- considerato lo stato di salute precario, la lontananza delle figlie e l'età avanzata (anni 80), il sig. necessiterà nei prossimi mesi di un sostegno assistenziale CP_1 maggiore di quello che attualmente riceve in modo saltuario da conoscenti e amici, e/o addirittura dovrà valutare un trasferimento presso una struttura di assistenza idonea con retta mensile per lui estremamente onerosa;
- il sig. percepisce una pensione di circa € 1.400,00 al mese (cfr. doc. n. 5); CP_1
- il medesimo è proprietario dell'immobile in cui risiede e di terreni, alcuni anche in comproprietà con l'ex moglie, siti nel Comune di Ossimo (cfr. doc. n. 6);
- è altresì proprietario dell'autovettura JEEP tg. GA907MB, e di un CP_4 quad immatricolato nel 2009 tg. DJ56367 (cfr. doc. n. 7);
- egli è intestatario di 2 conti correnti, il primo n. 54866 presso la Controparte_5
, filiale di Breno, (cfr. doc. n. 8) al quale è appoggiato il dossier titoli n.
[...]
50474718 (cfr. doc. n. 9) e il secondo n. C01/13/000135123 presso la BCC Brescia, filiale di Borno, (cfr. doc. n. 10);
- si precisa che i titoli di cui al documento 9 sono stati acquistati con il ricavato della vendita pro quota, avvenuta nel 2006, della casa familiare sita in Wohlen (Svizzera),
, cointestata con la moglie e la figlia, sig.ra (cfr. doc. Persona_3 Testimone_2
n. 11 - atto a rogito del notaio ai signori e Per_4 Persona_5 [...]
al prezzo di 485.000 franchi svizzeri, versati sui rispettivi Parte_2 conti correnti dei venditori come risulta alla pagina n. 6 dell'atto di vendita (doc. n. 11);
- la sig.ra percepisce dal 2012 una pensione svizzera di attuali € Controparte_3
1.400,00/1.500,00 mensili, avendo lavorato in costanza di matrimonio, per circa vent'anni, come portinaia in territorio elvetico;
- la sig.ra è proprietaria dell'immobile sito in Ossimo via Controparte_3
Mignone n. 1 e di terreni, alcuni in comproprietà con l'ex marito, sempre nel comune di Ossimo (cfr. doc. n. 12);
9 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG
- la stessa risulterebbe intestataria di conti correnti italiani e svizzeri. La resistente non contestava di avere una relazione sentimentale con il signor Pt_1 ma contestava di convivere con lo stesso, precisando che quest'ultimo Testimone_1
“è residente in altro appartamento (n. 8) del medesimo complesso immobiliare nel quale risiede la resistente (appartamento n. 7)”. Si tratta di appartamenti contigui. Affermava che “ai fini della revoca dell'assegno divorzile percepito dal coniuge che ha intrapreso una nuova relazione, deve essere rigorosamente provata, in assenza di coabitazione, la sussistenza di un progetto di vita con il nuovo partner da cui discendano reciproche contribuzioni economiche”, prova che a suo giudizio on era stata fornita. Evidenziava quindi che il teste nipote del ricorrente, si Testimone_4 era limitato a riferire che aveva visto più volte la GN entrare ed uscire dal Pt_1 palazzo in cui abita assieme al signor CP_2
Il Tribunale ha motivato la revoca dell'assegno divorzile nei seguenti termini:
“(i) l'informatore ha confermato «che la GN Testimone_4 Parte_1 convive con il signor (…) da due o tre anni». La circostanza trova Testimone_1 riscontro nei certificati di residenza prodotti dal ricorrente quali doc.
3-a); (ii) i redditi delle parti sono equipollenti. Il ricorrente percepisce una pensione di circa euro 1.400,00 mensili e ha allegato, sin dal ricorso (pag. 2), che «la sig.ra
[...]
percepisce dal 2012 una pensione svizzera di attuali € CP_3
1.400,00/1.500,00 mensili, avendo lavorato in costanza di matrimonio, per circa vent'anni, come portinaia in territorio elvetico». La resistente, nella comparsa di costituzione, ha contestato la convivenza, ma non ha preso minimamente posizione sul tema della pensione. Di conseguenza, sia la percezione della pensione, sia il suo importo possono dirsi circostanze pacifiche ex art. 115 comma 1 c.p.c. Ne deriva che fra i coniugi non sussiste più quella sperequazione reddituale che rappresenta la precondizione per l'attribuzione di un assegno divorzile;
(iii) i redditi attorei, oltre a non sopravanzare quelli della convenuta, sono pure gravati da spese per cura e assistenza connesse alla malattia di cui il ricorrente soffre (adenoma Tubulo -villoso al Colon Destro), così da risultare incompatibili con la prosecuzione del versamento dell'assegno. Le prove orali sono state dedotte dalla parte appellante per la prima volta in sede di appello e sono comunque inammissibili in quanto superflue. In relazione alla convivenza, può affermarsi che non è stata smentita dalla GN
una relazione sentimentale con il signor che, pacificamente, vive nello Pt_1 CP_2 stesso stabile, sia pure in altro appartamento. I due appartamenti sono peraltro contigui. Dal certificato anagrafico risulta che il signor si è trasferito vicino alla CP_2 GN nel 2021. Ciò detto, sono forse insufficienti gli elementi per affermare Pt_1 che la GN abbia costituito un nuovo nucleo familiare, con una relazione Pt_1 stabile e condivisione di un comune progetto di vita. In ogni caso il teste aveva riferito: “…ADR “sono a conoscenza dei fatti di causa perché vivo a Ossimo, stesso paese di mio zio e della sua ex moglie ”; interrogato sul Parte_1 capitolo 1: “si confermo che la GN convive con il signor Parte_1 Tes_1 credo da due o tre anni. So che vivono nella stessa casa perché ogni tanto li
[...]
10 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 41/2025 RG vedo in giro assieme”; interrogato sul capitolo 2: “non so esattamente se sia la stessa abitazione, ma li ho visti entrare e uscire dallo stesso palazzo, in via Borno Lozio, non ricordo il civico”, interrogato sul capitolo 3: “non ho mai parlato con la GN della relazione con il signor;
interrogato sul capitolo 4: Pt_1 CP_2
“confermo quanto già risposto prima”; interrogato sul capitolo 5: “non so rispondere perché non sono mai entrato a casa della GN ”. Pt_1
Tale aspetto non riveste, tuttavia, un rilievo particolare, giacché il Tribunale ha soprattutto motivato il venire meno dei presupposti per l'assegno divorzile ponendo in evidenzia il sostanziale equilibrio tra le parti in relazione alle rispettive capacità economico patrimoniali. Tale giudizio viene condiviso dalla Corte essendo stato accertato che il reddito della GN è ulteriormente migliorato (pur non avendo ella prodotto le Pt_1 dichiarazioni complete) e che il signor necessariamente dovrà affrontare CP_1 maggiori spese per la seria patologia sopravvenuta. L'appello va pertanto respinto, con conseguente condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio (valore indeterminabile, complessità bassa, valore tra minimo e medio). Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002, nel caso sia dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata il 12.12.2024, nel
[...] contraddittorio delle parti e con l'intervento del P.G., così provvede:
- RESPINGE l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- CONDANNA l'appellante a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA.
- DA' ATTO che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002 nel caso sia dovuto.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 6.5.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Doc.6-7: stato di famiglia
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