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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 19/12/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 237/2025 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
CP_2
- che con ricorso depositato in Cancelleria in data 23.10.2025, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la , Controparte_1 assumendo di essere creditrice nei suoi confronti della somma di euro 10.323,72 lordi a titolo di saldo della retribuzione dei mesi di ottobre 2024, XIII° 2024, marzo 2025, aprile 2025 e maggio 2025, nonché indennità sostitutiva del preavviso, ratei di fine rapporto e TFR -per euro
2.186,30 lordi-, oltre interessi e rivalutazione;
in particolare sosteneva di aver lavorato alle dipendenze della società dal 12.2.2024 al 19.5.2025, quando era licenziata per giustificato motivo oggettivo, così, maturando il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso;
- che, alla prima udienza di discussione, nessuno compariva per la convenuta, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, per cui il giudice ne dichiarava la contumacia;
ritenuta, altresì, la causa matura per la decisione, invitava parte costituita all'immediata discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 comma 1 C.P.C, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
La sussistenza del credito della lavoratrice è comprovata per tabulas, trattandosi di somma calcolata da un esperto del settore sulla base del contratto individuale e CCNL applicabile e non avendo la convenuta contumace fornito prova di aver estinto la propria obbligazione.
1 Ad analoghe conclusioni si perviene per quanto concerne l'indennità sostitutiva del preavviso:
è del tutto evidente che la stessa sia dovuta -così come correttamente quantificata sulla scorta del CCNL applicato-, in quanto la ricorrente è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo.
, pertanto, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento della somma complessiva lorda di euro 10.323,72, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo -non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti-, in misura di poco superiore ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria ed operato l'aumento di cui all'art. 4 c. 1 bis DM 55/2014.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma lorda di euro 10.323,72 – di cui euro 2.186,30 lordi per Parte_1
T.F.R.-, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo effettivo;
b) condanna la alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali sostenute dalla ricorrente , che liquida in complessivi euro 2.500,00 Parte_1 per compensi ed euro 118,50 per spese, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
(Così deciso in Aosta, il 19/12/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
2
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 237/2025 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
CP_2
- che con ricorso depositato in Cancelleria in data 23.10.2025, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la , Controparte_1 assumendo di essere creditrice nei suoi confronti della somma di euro 10.323,72 lordi a titolo di saldo della retribuzione dei mesi di ottobre 2024, XIII° 2024, marzo 2025, aprile 2025 e maggio 2025, nonché indennità sostitutiva del preavviso, ratei di fine rapporto e TFR -per euro
2.186,30 lordi-, oltre interessi e rivalutazione;
in particolare sosteneva di aver lavorato alle dipendenze della società dal 12.2.2024 al 19.5.2025, quando era licenziata per giustificato motivo oggettivo, così, maturando il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso;
- che, alla prima udienza di discussione, nessuno compariva per la convenuta, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, per cui il giudice ne dichiarava la contumacia;
ritenuta, altresì, la causa matura per la decisione, invitava parte costituita all'immediata discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 comma 1 C.P.C, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
La sussistenza del credito della lavoratrice è comprovata per tabulas, trattandosi di somma calcolata da un esperto del settore sulla base del contratto individuale e CCNL applicabile e non avendo la convenuta contumace fornito prova di aver estinto la propria obbligazione.
1 Ad analoghe conclusioni si perviene per quanto concerne l'indennità sostitutiva del preavviso:
è del tutto evidente che la stessa sia dovuta -così come correttamente quantificata sulla scorta del CCNL applicato-, in quanto la ricorrente è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo.
, pertanto, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento della somma complessiva lorda di euro 10.323,72, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo -non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti-, in misura di poco superiore ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria ed operato l'aumento di cui all'art. 4 c. 1 bis DM 55/2014.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma lorda di euro 10.323,72 – di cui euro 2.186,30 lordi per Parte_1
T.F.R.-, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo effettivo;
b) condanna la alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali sostenute dalla ricorrente , che liquida in complessivi euro 2.500,00 Parte_1 per compensi ed euro 118,50 per spese, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
(Così deciso in Aosta, il 19/12/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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