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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/06/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1300/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA NON DEFINITIVA EX ART. 281-SEXIES CPC nella causa civile di primo grado RG n. 1300/2024, promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4
COSTANTIN MATTEO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA
DEGLI ALPINI N. 10/10 – ODERZO (TV) attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._5
DONADI ALESSANDRO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA
BELLUNO n. 3 (Int. 2) - ODERZO (TV) convenuto
e contro
, in proprio ex art. 86 CPC, con domicilio eletto presso il Controparte_2 proprio studio in GALL. LEON BIANCO N. 28/1 - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
terzo chiamato
All'udienza del 17/06/2025 sono comparsi per l'avv. DONADI CP_1
ALESSANDRO; per gli attori l'avv. COSTANTIN MATTEO;
personalmente l'avv.
, in proprio. Controparte_2
Tutte le parti chiedono venga dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla posizione dell'avv. , il cui credito è già stato saldato, a spese CP_2 compensate.
Pagina 1 di 2 L'avv. Donadi rappresenta che il proprio assistito gli ha revocato il mandato difensivo, come da comunicazione che esibisce e che depositerà in PCT;
l'avv. Costantin non si oppone ad un rinvio (purché breve) del procedimento al fine di valutare una soluzione conciliativa col nuovo difensore del convenuto.
Il Giudice si ritira quindi in camera di consiglio, al termine della quale, assenti le parti, allontanatesi dall'aula d'udienza, pronuncia in nome del Popolo Italiano sentenza non definitiva ex art. 281-sexies CPC, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori , e hanno convenuto in giudizio il fratello Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria sorta in virtù CP_1 delle successioni dei genitori e . Controparte_3 Persona_1
È stata poi autorizzata, ai sensi dell'art. 1113 CC, la chiamata in causa dell'avv.
[...]
, creditore del convenuto, il quale aveva pignorato taluni degli immobili oggetto CP_4 della domanda di divisione.
All'udienza del 4.2.2025 l'avv. ha espressamente dato atto di non vantare più CP_2 alcuna ragione di credito nei confronti del convenuto , avendo questi CP_1 integralmente saldato il dovuto.
Si ritiene quindi debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al solo creditore iscritto, essendosi estinto il credito e non avendo quindi il creditore più alcun interesse alla partecipazione al presente giudizio.
Stante la concorde domanda delle parti, viene disposta, relativamente alla sola posizione dell'avv. , la compensazione delle spese di lite. CP_2
***
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla posizione del terzo chiamato avv. , che viene pertanto estromesso dal presente Controparte_2 giudizio;
2. spese di lite compensate relativamente ai rapporti tra le parti e l'avv. ; CP_2
3. dispone con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento.
Così deciso in Treviso, 17/06/2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
Pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA NON DEFINITIVA EX ART. 281-SEXIES CPC nella causa civile di primo grado RG n. 1300/2024, promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4
COSTANTIN MATTEO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA
DEGLI ALPINI N. 10/10 – ODERZO (TV) attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._5
DONADI ALESSANDRO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA
BELLUNO n. 3 (Int. 2) - ODERZO (TV) convenuto
e contro
, in proprio ex art. 86 CPC, con domicilio eletto presso il Controparte_2 proprio studio in GALL. LEON BIANCO N. 28/1 - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
terzo chiamato
All'udienza del 17/06/2025 sono comparsi per l'avv. DONADI CP_1
ALESSANDRO; per gli attori l'avv. COSTANTIN MATTEO;
personalmente l'avv.
, in proprio. Controparte_2
Tutte le parti chiedono venga dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla posizione dell'avv. , il cui credito è già stato saldato, a spese CP_2 compensate.
Pagina 1 di 2 L'avv. Donadi rappresenta che il proprio assistito gli ha revocato il mandato difensivo, come da comunicazione che esibisce e che depositerà in PCT;
l'avv. Costantin non si oppone ad un rinvio (purché breve) del procedimento al fine di valutare una soluzione conciliativa col nuovo difensore del convenuto.
Il Giudice si ritira quindi in camera di consiglio, al termine della quale, assenti le parti, allontanatesi dall'aula d'udienza, pronuncia in nome del Popolo Italiano sentenza non definitiva ex art. 281-sexies CPC, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori , e hanno convenuto in giudizio il fratello Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria sorta in virtù CP_1 delle successioni dei genitori e . Controparte_3 Persona_1
È stata poi autorizzata, ai sensi dell'art. 1113 CC, la chiamata in causa dell'avv.
[...]
, creditore del convenuto, il quale aveva pignorato taluni degli immobili oggetto CP_4 della domanda di divisione.
All'udienza del 4.2.2025 l'avv. ha espressamente dato atto di non vantare più CP_2 alcuna ragione di credito nei confronti del convenuto , avendo questi CP_1 integralmente saldato il dovuto.
Si ritiene quindi debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al solo creditore iscritto, essendosi estinto il credito e non avendo quindi il creditore più alcun interesse alla partecipazione al presente giudizio.
Stante la concorde domanda delle parti, viene disposta, relativamente alla sola posizione dell'avv. , la compensazione delle spese di lite. CP_2
***
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla posizione del terzo chiamato avv. , che viene pertanto estromesso dal presente Controparte_2 giudizio;
2. spese di lite compensate relativamente ai rapporti tra le parti e l'avv. ; CP_2
3. dispone con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento.
Così deciso in Treviso, 17/06/2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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