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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 815/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3759/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 828/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 18/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220119564791000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220119564791000 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl in Liquidazione impugnava dinanzi la Corte di Giustizia di primo grado di Roma la cartella con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 46.946,41 per IVA ed IRPEF anno 2016.
Nello specifico, la suddetta società deduceva che la notifica della predetta cartella era stata effettuata da un indirizzo PEC non registrato all'IPA, nonchè l'omessa notifica dell'avviso bonario di cui all'art. 54 bis del
D.P.R. 633/72.
L'escussa Corte, nel contraddittorio con l'Agenzia Entrate Riscossione, con sentenza 828/2024, rigetta il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidandole in € 4.000,00, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello la Ricorrente_1, eccependo in particolare lo stesso motivo già formulato, senza successo, in primo grado, ossia la nullità della Notifica della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo non presente nei registri IPA.
Col medesimo ricorso in appello è stata formulata istanza di sospensione dell'impugnata sentenza che, con
Ordinanza del 13.02.2024, è stata rigettata in assenza del fumus boni juris della dedotta questione.
Ritualmente si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione, la quale, in via preliminare, ha eccepito la tardività dell'appello e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a. La Corte ritiene pregiudiziale all'esame dell'appello scrutinare l'eccezione di tardività dello stesso.
L'appellante deduce e documentalmente prova di aver notificato in data 23.01.2024 la sentenza impugnata n. 828/2024 resa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, a mezzo pec ad entrambi i difensori costituiti nel primo grado del giudizio nell'interesse della Ricorrente_1.
Da tale data, pertanto, decorre il termine breve (gg. 60) per proporre eventuale ricorso in appello ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/92.
Nella fattispecie in esame l'appello è stato proposto tardivamente in data 11.07.2024 e, conseguentemente, va dichiarato inammissibile.
b. Anche nel merito il proposto gravame va rigettato.
L'eccezione sollevata dall'appellante, circa la presunta irritualità della notificazione della cartella di pagamento impugnata perché notificata tramite messaggio p.e.c. proveniente da indirizzo non indicato nei pubblici registri, è destituita da qualsiasi fondamento giuridico.
Sul punto, questa Corte osserva che l'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 (in tema di notificazione della cartella di pagamento) e l'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente) prevedono che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilendo che l'atto notificando debba essere inviato “… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”, ma nulla prescrivono in ordine all'indirizzo p.e.c. del mittente.
Conseguentemente, trattandosi di disposizioni speciali, non trova applicazione il disposto dell'art.
3-bis della legge n. 53/1994, il quale stabilisce che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri e che è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali (Cass., SS.UU., sent. n. 15979/2022); tale indirizzo giurisprudenziale è stato confermato, con specifico riguardo alla notificazione di atti tributari, dalle seguenti decisioni della Corte di cassazione:
Cass. Sez. 6, n. 982/2023; Cass., Sez. 6, n. 6015/2023; Cass., Sez. 6, n. 7175/2023; Cass., Sez. 5, n.
18684/2023; Cass., Sez. 5, n. 26682/2024).
Da ultimo, i giudici di legittimità (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14417/2025), nel ribadire il consolidato indirizzo, hanno soggiunto che colui che solleva l'eccezione in parola deve dare “conto dei pregiudizi sostanziali subiti, derivanti dalla notifica da indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultante di pubblici elenchi”, cosa che nella specie non è avvenuta.
Peraltro, al messaggio di posta elettronica afferente alla notificazione era, ovviamente, allegato l'atto notificato, recante la chiara intestazione dell'Ufficio mittente, sicché nessun dubbio si poteva nutrire sulla provenienza dell'atto stesso e sulla sua riferibilità all'Ufficio titolare del potere di emetterlo (cfr. Cass. n.
8700/2020).
Infine, va considerato che, in sede di giudizio, l'Ufficio mittente non ha in alcun modo disconosciuto la paternità dell'atto – e, dunque, vi sono tutti i presupposti per ritenere che il destinatario non abbia avuto alcun pregiudizio, sotto il profilo del diritto di difesa, dall'asserito invio da indirizzo p.e.c. diverso da quello presente nei pubblici registri – e che non è possibile alcuna declaratoria di nullità dell'atto stesso, avendo esso raggiunto lo scopo cui era destinato, secondo la previsione di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
6417 del 05/03/2019).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in
€ 5.000,00, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che distrae all'avv. Difensore_3, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3759/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 828/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 18/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220119564791000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220119564791000 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl in Liquidazione impugnava dinanzi la Corte di Giustizia di primo grado di Roma la cartella con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 46.946,41 per IVA ed IRPEF anno 2016.
Nello specifico, la suddetta società deduceva che la notifica della predetta cartella era stata effettuata da un indirizzo PEC non registrato all'IPA, nonchè l'omessa notifica dell'avviso bonario di cui all'art. 54 bis del
D.P.R. 633/72.
L'escussa Corte, nel contraddittorio con l'Agenzia Entrate Riscossione, con sentenza 828/2024, rigetta il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidandole in € 4.000,00, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello la Ricorrente_1, eccependo in particolare lo stesso motivo già formulato, senza successo, in primo grado, ossia la nullità della Notifica della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo non presente nei registri IPA.
Col medesimo ricorso in appello è stata formulata istanza di sospensione dell'impugnata sentenza che, con
Ordinanza del 13.02.2024, è stata rigettata in assenza del fumus boni juris della dedotta questione.
Ritualmente si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione, la quale, in via preliminare, ha eccepito la tardività dell'appello e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a. La Corte ritiene pregiudiziale all'esame dell'appello scrutinare l'eccezione di tardività dello stesso.
L'appellante deduce e documentalmente prova di aver notificato in data 23.01.2024 la sentenza impugnata n. 828/2024 resa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, a mezzo pec ad entrambi i difensori costituiti nel primo grado del giudizio nell'interesse della Ricorrente_1.
Da tale data, pertanto, decorre il termine breve (gg. 60) per proporre eventuale ricorso in appello ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/92.
Nella fattispecie in esame l'appello è stato proposto tardivamente in data 11.07.2024 e, conseguentemente, va dichiarato inammissibile.
b. Anche nel merito il proposto gravame va rigettato.
L'eccezione sollevata dall'appellante, circa la presunta irritualità della notificazione della cartella di pagamento impugnata perché notificata tramite messaggio p.e.c. proveniente da indirizzo non indicato nei pubblici registri, è destituita da qualsiasi fondamento giuridico.
Sul punto, questa Corte osserva che l'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 (in tema di notificazione della cartella di pagamento) e l'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente) prevedono che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilendo che l'atto notificando debba essere inviato “… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”, ma nulla prescrivono in ordine all'indirizzo p.e.c. del mittente.
Conseguentemente, trattandosi di disposizioni speciali, non trova applicazione il disposto dell'art.
3-bis della legge n. 53/1994, il quale stabilisce che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri e che è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali (Cass., SS.UU., sent. n. 15979/2022); tale indirizzo giurisprudenziale è stato confermato, con specifico riguardo alla notificazione di atti tributari, dalle seguenti decisioni della Corte di cassazione:
Cass. Sez. 6, n. 982/2023; Cass., Sez. 6, n. 6015/2023; Cass., Sez. 6, n. 7175/2023; Cass., Sez. 5, n.
18684/2023; Cass., Sez. 5, n. 26682/2024).
Da ultimo, i giudici di legittimità (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14417/2025), nel ribadire il consolidato indirizzo, hanno soggiunto che colui che solleva l'eccezione in parola deve dare “conto dei pregiudizi sostanziali subiti, derivanti dalla notifica da indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultante di pubblici elenchi”, cosa che nella specie non è avvenuta.
Peraltro, al messaggio di posta elettronica afferente alla notificazione era, ovviamente, allegato l'atto notificato, recante la chiara intestazione dell'Ufficio mittente, sicché nessun dubbio si poteva nutrire sulla provenienza dell'atto stesso e sulla sua riferibilità all'Ufficio titolare del potere di emetterlo (cfr. Cass. n.
8700/2020).
Infine, va considerato che, in sede di giudizio, l'Ufficio mittente non ha in alcun modo disconosciuto la paternità dell'atto – e, dunque, vi sono tutti i presupposti per ritenere che il destinatario non abbia avuto alcun pregiudizio, sotto il profilo del diritto di difesa, dall'asserito invio da indirizzo p.e.c. diverso da quello presente nei pubblici registri – e che non è possibile alcuna declaratoria di nullità dell'atto stesso, avendo esso raggiunto lo scopo cui era destinato, secondo la previsione di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
6417 del 05/03/2019).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in
€ 5.000,00, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che distrae all'avv. Difensore_3, dichiaratosi antistatario.