Art. 2.
L'indennita' di licenziamento di cui al precedente art. 1 e' corrisposta dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici, anziche' nella misura di mezza mensilita' come stabilito nel regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 , in ragione di una mensilita' della retribuzione intesa nel modo indicato nell'articolo stesso per ogni anno di servizio prestato a partire dal 1 ottobre 1945.
L'indennita' di licenziamento di cui al precedente art. 1 e' corrisposta dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici, anziche' nella misura di mezza mensilita' come stabilito nel regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 , in ragione di una mensilita' della retribuzione intesa nel modo indicato nell'articolo stesso per ogni anno di servizio prestato a partire dal 1 ottobre 1945.