TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1566/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1566/2024 tra
“ ” Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 30/01/2025 innanzi alla dott.ssa Maria Pia Sacco, sono comparsi:
Per ” l'avv. REGGIANI ROBERTO. Parte_1
Per nessuno compare . Controparte_1
Il Giudice invita la parte costituita a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte precisa le conclusioni come da atti introduttivi e svolte breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Maria Pia Sacco
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Pia Sacco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1566/2024 promossa da:
“ ” (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGGIANI Parte_1 P.IVA_1
ROBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Breve esposizione della ragioni di diritto
Il non ha inteso ottemperare al pagamento richiesto perché la somma richiesta Parte_1
era già stata corrisposta per € 10.933,83, prima della notifica del precetto, seppur quella “notifica” fosse irrispettosa del termine “breve” ostentato dalla stessa opposta (14.07.2023).
L'azione esecutiva incardinata dalla procedente contiene la pretesa di pagamento della CP_1 ovvero del suo mandatario per l'incasso o, peggio dal suo cessionario, della somma di € 2.405,44= riferibile esclusivamente all'Imposta sul Valore Aggiunto, calcolata sui compensi e le spese liquidate in
Sentenza a seguito della soccombenza e, in quanto tale, deducibile dalla procedente società “ CP_1
La società procedente e il suo mandatario (o cessionario) avv. , hanno inteso ledere CP_2
consapevolmente il diritto della Banca soccombente a non vedersi addebitata l'Imposta sul Valore
Aggiunto. A maggior ragione, per il e per tutti gli intermediari finanziari che Parte_1
operano “fuori campo I.V.A.”, l'addebito dell'imposta sul valore aggiunto costituisce un puro costo non emendabile attraverso qualsivoglia ipotesi di detraibilità.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito come le somme dovute in rimborso dell'IVA debbano essere corrisposte in aggiunta all'importo capitale, quali spese accessorie, solo se l'avente diritto non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA, a causa dell'attività svolta (Cass. civ. Sez. 3, 14 ottobre 1997 n. 10023, cit.; Idem. 27 gennaio 2010 n. 1688). pagina 2 di 3 La parte soccombente in giudizio è quindi tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa anche l'IVA sulla somma dovuta quale rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., solo quando l'avente diritto non sia titolare di partita IVA e quindi in grado di detrarre l'imposta”.
Nel caso de quo è indubbio e pacifico che la società convenuta sia titolare di Partita iva , e non potrebbe diversamente essere, e che in quanto tale avrebbe ben potuto detrarre l'imposta sul valore aggiunto richiesta, in particolare, dall'avvocato . CP_2
Si ritiene che il abbia correttamente corrisposto la somma di € 10.933,83 Parte_1
(dovuta per i compensi, prima della notifica del precetto), mentre la residua somma di € 2.405,44, non sia dovuta perché costituisce un inammissibile “doppio impiego” del credito.
La domanda di riconoscimento delle spese e dei compensi indicati in precetto non merita pertanto conferma alcuna perché costituisce un mero e palese atto emulativo.
P.Q.M.
.
Si dichiara nullo ed inesistente l'atto di precetto redatto e notificato a ministero dell'avv. , CP_2
per tutti i motivi rassegnati nella parte sopra esposta della presente opposizione e quale conseguenza dell'avvenuto adempimento;
Si accerta e si dichiara l'inesistenza, ovvero l'inefficacia, attuale del titolo esecutivo o comunque l'inefficacia dell'azione esecutiva nel suo concreto esercizio, con la conseguente invalidazione degli del potere CP_1
di iniziare o di proseguire il processo esecutivo ora opposto;
Si ordina alla cancelleria competente la restituzione a mani del dell'assegno Parte_1 circolare emesso dal per la somma di € 16.419,71. Parte_1
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese legali pari a complessive €6224,98 (gia comprensive di iva, cpa e 15% di spese generali) di cui € 296,66 per spese imponibili.
GG IA , 30.01.2025
Il Giudice
D.ssa Maria Pia Sacco
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1566/2024 tra
“ ” Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 30/01/2025 innanzi alla dott.ssa Maria Pia Sacco, sono comparsi:
Per ” l'avv. REGGIANI ROBERTO. Parte_1
Per nessuno compare . Controparte_1
Il Giudice invita la parte costituita a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte precisa le conclusioni come da atti introduttivi e svolte breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Maria Pia Sacco
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Pia Sacco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1566/2024 promossa da:
“ ” (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGGIANI Parte_1 P.IVA_1
ROBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Breve esposizione della ragioni di diritto
Il non ha inteso ottemperare al pagamento richiesto perché la somma richiesta Parte_1
era già stata corrisposta per € 10.933,83, prima della notifica del precetto, seppur quella “notifica” fosse irrispettosa del termine “breve” ostentato dalla stessa opposta (14.07.2023).
L'azione esecutiva incardinata dalla procedente contiene la pretesa di pagamento della CP_1 ovvero del suo mandatario per l'incasso o, peggio dal suo cessionario, della somma di € 2.405,44= riferibile esclusivamente all'Imposta sul Valore Aggiunto, calcolata sui compensi e le spese liquidate in
Sentenza a seguito della soccombenza e, in quanto tale, deducibile dalla procedente società “ CP_1
La società procedente e il suo mandatario (o cessionario) avv. , hanno inteso ledere CP_2
consapevolmente il diritto della Banca soccombente a non vedersi addebitata l'Imposta sul Valore
Aggiunto. A maggior ragione, per il e per tutti gli intermediari finanziari che Parte_1
operano “fuori campo I.V.A.”, l'addebito dell'imposta sul valore aggiunto costituisce un puro costo non emendabile attraverso qualsivoglia ipotesi di detraibilità.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito come le somme dovute in rimborso dell'IVA debbano essere corrisposte in aggiunta all'importo capitale, quali spese accessorie, solo se l'avente diritto non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA, a causa dell'attività svolta (Cass. civ. Sez. 3, 14 ottobre 1997 n. 10023, cit.; Idem. 27 gennaio 2010 n. 1688). pagina 2 di 3 La parte soccombente in giudizio è quindi tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa anche l'IVA sulla somma dovuta quale rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., solo quando l'avente diritto non sia titolare di partita IVA e quindi in grado di detrarre l'imposta”.
Nel caso de quo è indubbio e pacifico che la società convenuta sia titolare di Partita iva , e non potrebbe diversamente essere, e che in quanto tale avrebbe ben potuto detrarre l'imposta sul valore aggiunto richiesta, in particolare, dall'avvocato . CP_2
Si ritiene che il abbia correttamente corrisposto la somma di € 10.933,83 Parte_1
(dovuta per i compensi, prima della notifica del precetto), mentre la residua somma di € 2.405,44, non sia dovuta perché costituisce un inammissibile “doppio impiego” del credito.
La domanda di riconoscimento delle spese e dei compensi indicati in precetto non merita pertanto conferma alcuna perché costituisce un mero e palese atto emulativo.
P.Q.M.
.
Si dichiara nullo ed inesistente l'atto di precetto redatto e notificato a ministero dell'avv. , CP_2
per tutti i motivi rassegnati nella parte sopra esposta della presente opposizione e quale conseguenza dell'avvenuto adempimento;
Si accerta e si dichiara l'inesistenza, ovvero l'inefficacia, attuale del titolo esecutivo o comunque l'inefficacia dell'azione esecutiva nel suo concreto esercizio, con la conseguente invalidazione degli del potere CP_1
di iniziare o di proseguire il processo esecutivo ora opposto;
Si ordina alla cancelleria competente la restituzione a mani del dell'assegno Parte_1 circolare emesso dal per la somma di € 16.419,71. Parte_1
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese legali pari a complessive €6224,98 (gia comprensive di iva, cpa e 15% di spese generali) di cui € 296,66 per spese imponibili.
GG IA , 30.01.2025
Il Giudice
D.ssa Maria Pia Sacco
pagina 3 di 3