TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/12/2025, n. 5213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5213 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4408/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. GALLOPPI GIUSEPPE e avv. Parte_1
SS ES come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
AC AN come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione viene resa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta per l'udienza del 24.12.2025.
2. Con ricorso depositato in data 05/04/2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo, sulla base di quanto statuito con la sentenza del CP_1
Tribunale di Napoli n. sent.8478/14 pubblicata il 25.9.2014, la ricostituzione e successiva riliquidazione del rateo mensile lordo di pensione così come identificato giudizialmente, via via perequandolo su tale base, nella misura mensile lorda di
Euro 2.630,26, anzicchè di euro 2.111,88, con decorrenza dalla data di quiescenza
(01/12/2003), con conseguenziale condanna dell' al pagamento, in favore CP_1
del ricorrente, per il periodo di competenza che attiene all'odierno ricorso (marzo
2019/aprile 2023), pari “ad un importo lordo ivi indicato in Euro 27.330,51= (ovvero minore o maggiore come ritenuto, di ragione, dalla Giustizia)”.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto nelle note difensive del 17.12.2024 CP_1 dichiararsi cessata la materia del contendere deducendo che con una prima riliquidazione e modello TE08 del 15.05.2024 e, poi, con i successivi pagamenti (cfr. cedolino di luglio 2024 in atti alla produzione dell' , era stata integralmente CP_1
soddisfatta la pretesa azionata in giudizio.
La difesa di parte ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere dando atto che l' in esecuzione della comunicazione di CP_1
riliquidazione del 15.5.2024, aveva corrisposto “da un lato, il rateo mensile lordo di pensione (secondo il predetto disposto giudiziale del 2014) attualizzato in Euro 2.772,91= e dall'altro, l'intero monte arretrati ancora dovuto, comprensivo di sorte capitale residuata ovverosia a far data dal 01/06/2015 e sino al 01/07/2024 (vds. in cedolino luglio 2024 voce
“conguaglio arretrati”) per un importo lordo complessivo, dunque, pari ad Euro 67.270,47=
(di cui Euro 60.002,91= per sorta, Euro 4.317,16= per interessi ed Euro 3.950,40= per rivalutazione)”.
2 Inoltre, all'udienza del 26.11.2025 la difesa di parte ricorrente, confermando la circostanza che conguaglio avesse riguardato tutto il periodo oggetto del presente giudizio, ha ribadito la richiesta di cessazione della materia del contendere ed ha chiesto la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite.
Inoltre, all'udienza del 26.11.2025 è stato chiarito che il conguaglio ha riguardato il periodo compreso dal 31.05.2015 al maggio 2024, data in cui c'è stata la ricostituzione, e “che il pignoramento presso terzi, precedentemente intrapreso sulla base della sentenza 4971/2022 G.L. Rippa, è stato oggetto di rinuncia in quanto l'udienza era fissata per il 18.12.2024 mentre la ricostituzione da parte di è avvenuta nel maggio CP_1 del 2024” (cfr. verbale d'udienza del 26.11.2025).
3. Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
Effettivamente dalla documentazione prodotta e sulla base delle difese svolte dalle parti è emerso che l' ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in CP_1 ricorso in un momento successivo al deposito (cfr. comunicazione di liquidazione del 15.5.2024 in atti alla produzione dell' . CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, in considerazione del fatto che il conguaglio è intervenuto dopo la notifica del ricorso, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
3
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1
spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.694,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Aversa, 27.12.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
4 5