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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1508/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 1508/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 29.11.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
18.5.1975, residente a [...],
e
(codice fiscale , nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Giovanna Torbini, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 12.6.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., depositato telematicamente in data 22.5.2025, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Melilli in data 3.9.2005 (atto trascritto nello stesso Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2005);
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 27.8.2007) e Persona_1 Per_2
(il 23.2.2012).
All'udienza del 27.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma
1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno di essi personalmente sarà libero di fissare, ovunque lo ritenga, la propria residenza in Italia ed all' Estero e, sin d'ora si danno al riguardo reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e di altro documento valido ai fini dell'espatrio;
2) La casa coniugale, sita in Villasmundo- Melilli (SR) Via Savonarola 22, è di proprietà esclusiva della sig.ra , che vi continuerà a vivere con i due figli;
Parte_2
3) Il sig. continuerà a pagare interamente fino alla totale estinzione il Parte_1 mutuo acceso per l'acquisto della succitata casa coniugale di euro mensili 598,00;
4) I sig.ri e dichiarano che nulla si obbligano a pagare a Parte_1 Parte_2 titolo di mantenimento dell'altro, essendo entrambi autosufficienti economicamente e lavorativamente capaci di provvedere ciascuno alla soddisfazione delle proprie esigenze personali;
5) Soltanto la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con stabile collocazione presso la dimora materna, sita in Via Savonarola n. 22 – Villasmundo, Melilli (SR), atteso che il 27.08.2025 il figlio diventerà maggiorenne, per cui nei suoi confronti non Persona_1 esiste più una necessità giuridica di affidamento o collocazione né di diritto di visita del padre, genitore non convivente, che viene lasciato, generalmente, al libero accordo tra genitori e figlio maggiorenne;
6) Il Sig. verserà alla sig.ra , per il mantenimento dei figli Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 5 che continuerà a vivere presso la dimora materna, e , la somma mensile di Per_1 Per_2 euro 700,00 (euro 350,00 pro capite) comprensiva anche della quota di sua spettanza dell'assegno unico, che resterà ad essere interamente attribuito alla sig.ra e il Parte_2 sig. a riguardo nulla potrà pretendere;
Parte_1
7) La citata somma di euro 700,00 verrà versata mensilmente mediante bonifico bancario o postale, entro il 30 e/o 31 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) Il sig. provvederà, altresì, a rimborsare alla sig.ra il 50/% Parte_1 Parte_2 delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ricreative e sportive, sostenute a favore dei figli, dietro presentazione del documento comprovante la spesa, secondo i criteri di cui al protocollo del COA di Siracusa e del CNF;
9) Il sig. , compatibilmente sia con le esigenze della minore , sia Parte_1 Per_2 scolastiche e sportive, che con i turni lavorativi, potrà tenerla con sé due giorni a settimana dalle 16,00 alle 21,00 riportandola a casa dopo cena e alternativamente i fine settimana e comunque dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 20.00, della domenica, salvo diversi accordi tra i coniugi, liberi di poter modificare gli accordi. In occasione delle feste natalizie, per il periodo che va dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio, e delle feste pasquali dal Giovedì Santo al lunedì in Albis (compreso), ad anni alterni la figlia starà con
i genitori, salvo diversi accordi. Durante le ferie estive le parti convengono di stabilire annualmente il periodo (minimo di 15 giorni) in cui la figlia starà con il padre e ciò Per_2 secondo le esigenze di entrambi i genitori. In ogni caso i genitori potranno concordare consensualmente delle variazioni a dette modalità a seconda delle loro esigenze lavorative nonché di quelle della figlia;
10) I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni loro rapporto patrimoniale nascente dal matrimonio, riconoscendo di aver suddiviso tra di loro tutti i beni comuni e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
11) I coniugi dichiarano, altresì, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione”.
Con provvedimento del 29.11.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
pagina 3 di 5 Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al suo mantenimento, cura ed istruzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1508/2025 V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2 omologa le condizioni inerenti all'affidamento, collocamento, mantenimento della prole ed esercizio del diritto di visita;
dà atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Melilli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda congiunta di divorzio;
spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa l'1.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 5 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5