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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3091/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3091/2025 promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AT VA
e
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'Avv. Cecilia Gradassi
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27/9/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 9/9/2006.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale (22.3.2023) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno (LI) in data 9.09.2006 tra e trascritto nei registri dello stato CP_1 Parte_1 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2006
Parte 2 Serie C n. 25.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Non si fa luogo – e dunque deve ritenersi decaduto quanto disposto al riguardo in sede di separazione – alla assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva di , sita in Livorno, Via San AT n. 20; CP_1
2) e saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione e stabile residenza presso la madre in Livorno, Via San
AT 20.
Il padre potrà tenere con sé e prendersi i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei figli e quelli
2 personali e lavorativi dei medesimi genitori. E, in ogni caso: tenuto conto che il
Sig. gestisce una tabaccheria ed inizia l'attività lavorativa molto Parte_1 presto al mattino (dal lunedì al sabato), i minori pernotteranno dal padre tutti i sabati oltre ad un giorno infrasettimanale e, comunque, quando sarà desiderio dei medesimi.
Le maggiori festività religiose e nazionali saranno trascorse dai figli un anno con l'uno, un anno con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza.
Nel corso delle vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà trascorrere almeno una settimana di vacanza con i figli;
3)quale contributo al mantenimento dei due figli minori – in considerazione della situazione economico-patrimoniale e reddituale delle parti, degli esborsi sostenuti e gli importi percepiti, allo stato, dalle medesime – il sig. si Parte_1 impegna e si obbliga a versare alla sig.ra , entro il giorno 5 CP_1
(cinque) di ogni mese, l'importo mensile di € 600,00 (seicento/00 euro) [€ 300,00 per ciascun figlio], somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e si impegna e si obbliga ancora a rinunciare alla quota del 50% dell'AUU per i figli che, dunque, continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra
; CP_1
4)Le spese straordinarie tutte (e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediche, sanitarie, scolastiche, sportive, ludiche etc..) che saranno necessarie per i figli – per la cui modalità di effettuazione e di rimborso si richiamano le Linee Guida CNF 2017 – saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie c.d. obbligatorie non avranno necessità del preventivo accordo tra le parti;
invece, per quelle per cui è necessario il preventivo accordo, il genitore che dovrà affrontare la spesa chiederà il consenso all'altro anche tramite sms o WhatsApp. L'altro dovrà, quindi, dare il consenso o dissenso motivato entro 5 (cinque) giorni.
Per quanto attiene al rimborso, il genitore che avrà anticipato la spesa, avrà diritto a ricevere il pagamento della quota parte (50%) dall'altro genitore il mese successivo all'esborso effettuato, entro il giorno 5 (cinque) [es. le spese sostenute nel mese di settembre saranno rimborsate entro il giorno 5 di ottobre, unitamente al versamento del contributo ordinario per il mese di ottobre];
5)l'AUU per i figli – ad agosto complessivamente pari ad € 402,00
(quattrocentodue/00 euro) – continuerà ad essere percepito interamente (100%) dalla sig.ra ; CP_1
6)il sig. provvederà a versare alla sig.ra – a mezzo Parte_1 CP_1 corresponsione di € 1.000 (mille/00 euro) ogni mese – il valore di 1/3 (pari ad €
50.000) della tabaccheria da lui gestita alla Sig.ra (complessivamente CP_1 valutata € 150.000,00). Ad oggi il sig. ha corrisposto alla sig.ra Parte_1
3 € 29.000,00 e, dunque, residuano € 21.000 per 21 mesi, a decorrere da CP_1 ottobre 2025.
Nel caso in cui l'attività di tabaccheria fosse, poi, venduta ad un prezzo più alto rispetto alla suddetta valutazione inter partes concordata, il sig. Parte_1 si impegna e si obbliga a corrispondere alla sig.ra l'ulteriore CP_1 somma pari a 1/3 dell'eccedenza ricavata;
7)le parti dichiarano di aver espressamente definito tra loro ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, ad eccezione dell'adempimento di quanto sopra concordato e precisato;
8)i signori e si rilasciano ampio ed CP_1 Parte_1 incondizionato consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente anche i figli minori, impegnandosi a ribadire detto consenso, ove occorresse, avanti le competenti Autorità;
9) le spese legali per il presente procedimento sono compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3091/2025 promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AT VA
e
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'Avv. Cecilia Gradassi
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27/9/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 9/9/2006.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale (22.3.2023) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno (LI) in data 9.09.2006 tra e trascritto nei registri dello stato CP_1 Parte_1 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2006
Parte 2 Serie C n. 25.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Non si fa luogo – e dunque deve ritenersi decaduto quanto disposto al riguardo in sede di separazione – alla assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva di , sita in Livorno, Via San AT n. 20; CP_1
2) e saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione e stabile residenza presso la madre in Livorno, Via San
AT 20.
Il padre potrà tenere con sé e prendersi i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei figli e quelli
2 personali e lavorativi dei medesimi genitori. E, in ogni caso: tenuto conto che il
Sig. gestisce una tabaccheria ed inizia l'attività lavorativa molto Parte_1 presto al mattino (dal lunedì al sabato), i minori pernotteranno dal padre tutti i sabati oltre ad un giorno infrasettimanale e, comunque, quando sarà desiderio dei medesimi.
Le maggiori festività religiose e nazionali saranno trascorse dai figli un anno con l'uno, un anno con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza.
Nel corso delle vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà trascorrere almeno una settimana di vacanza con i figli;
3)quale contributo al mantenimento dei due figli minori – in considerazione della situazione economico-patrimoniale e reddituale delle parti, degli esborsi sostenuti e gli importi percepiti, allo stato, dalle medesime – il sig. si Parte_1 impegna e si obbliga a versare alla sig.ra , entro il giorno 5 CP_1
(cinque) di ogni mese, l'importo mensile di € 600,00 (seicento/00 euro) [€ 300,00 per ciascun figlio], somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e si impegna e si obbliga ancora a rinunciare alla quota del 50% dell'AUU per i figli che, dunque, continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra
; CP_1
4)Le spese straordinarie tutte (e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediche, sanitarie, scolastiche, sportive, ludiche etc..) che saranno necessarie per i figli – per la cui modalità di effettuazione e di rimborso si richiamano le Linee Guida CNF 2017 – saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie c.d. obbligatorie non avranno necessità del preventivo accordo tra le parti;
invece, per quelle per cui è necessario il preventivo accordo, il genitore che dovrà affrontare la spesa chiederà il consenso all'altro anche tramite sms o WhatsApp. L'altro dovrà, quindi, dare il consenso o dissenso motivato entro 5 (cinque) giorni.
Per quanto attiene al rimborso, il genitore che avrà anticipato la spesa, avrà diritto a ricevere il pagamento della quota parte (50%) dall'altro genitore il mese successivo all'esborso effettuato, entro il giorno 5 (cinque) [es. le spese sostenute nel mese di settembre saranno rimborsate entro il giorno 5 di ottobre, unitamente al versamento del contributo ordinario per il mese di ottobre];
5)l'AUU per i figli – ad agosto complessivamente pari ad € 402,00
(quattrocentodue/00 euro) – continuerà ad essere percepito interamente (100%) dalla sig.ra ; CP_1
6)il sig. provvederà a versare alla sig.ra – a mezzo Parte_1 CP_1 corresponsione di € 1.000 (mille/00 euro) ogni mese – il valore di 1/3 (pari ad €
50.000) della tabaccheria da lui gestita alla Sig.ra (complessivamente CP_1 valutata € 150.000,00). Ad oggi il sig. ha corrisposto alla sig.ra Parte_1
3 € 29.000,00 e, dunque, residuano € 21.000 per 21 mesi, a decorrere da CP_1 ottobre 2025.
Nel caso in cui l'attività di tabaccheria fosse, poi, venduta ad un prezzo più alto rispetto alla suddetta valutazione inter partes concordata, il sig. Parte_1 si impegna e si obbliga a corrispondere alla sig.ra l'ulteriore CP_1 somma pari a 1/3 dell'eccedenza ricavata;
7)le parti dichiarano di aver espressamente definito tra loro ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, ad eccezione dell'adempimento di quanto sopra concordato e precisato;
8)i signori e si rilasciano ampio ed CP_1 Parte_1 incondizionato consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente anche i figli minori, impegnandosi a ribadire detto consenso, ove occorresse, avanti le competenti Autorità;
9) le spese legali per il presente procedimento sono compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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