TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 27/10/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 195/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dr. Cosimo Gabbani, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025, ha pronunciato ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 195 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025, promossa da:
c.f. nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f. , nata a [...] il [...], entrambi elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Cagliari alla Via Tuveri n. 108, presso lo studio dell'Avv. Pietro Leo del Foro di
Cagliari, c.f. che li rappresenta e difende come da procura allegata al C.F._3 ricorso introduttivo ricorrenti contro
c.f. , nata a [...] il giorno 05/12/1931, Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliata in Nuoro alla Via Leonardo da Vinci n. 40, scala B, int. 2, presso lo studio dell'Avvocato Annamaria Melis, c.f , che la rappresenta e C.F._5 difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente (come rassegnate nel ricorso introduttivo e confermate con le note di trattazione scritta per l'udienza del 23.10.2025):
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n195/2025 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. Pagina 1 “Accertare e dichiarare che la scrittura di divisione datata 27.05.1990 e registrata in data
03.12.2024 prodotta in atti è stata sottoscritta dai SI.ri , nato a [...]_1
(NU) in data 01.07.1934 e deceduto in Cagliari il 24.04.1997 CF e C.F._6 dalla SI.ra nata a [...] il [...], residente in [...]
Lombardia n. 53, CF ”. C.F._4
Nell'interesse di parte resistente (come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e confermate con le note di trattazione scritta per l'udienza del 23.10.2025):
“accertare e dichiarare che la firma “ ” apposta a calce della scrittura Controparte_1 privata datata 27/05/1990, registrata in data 03/12/2024, appartiene ad essa odierna resistente e che l'altra firma “ ” appartiene al proprio fratello deceduto.”. Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 3.3.2025, e Parte_1 [...]
hanno promosso l'odierno giudizio nei confronti di , chiedendo: Parte_2 Controparte_1
Accertare e dichiarare che la scrittura di divisione datata 27.05.1990 e registrata in data
03.12.2024 prodotta in atti è stata sottoscritta dai SI.ri , nato a [...]_1
(NU) in data 01.07.1934 e deceduto in Cagliari il 24.04.1997 CF e C.F._6 dalla SI.ra nata a [...] il [...], residente in [...]
Lombardia n. 53, CF . C.F._4
2. A seguito della regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, con comparsa del 25.6.2025, si è costituita in giudizio la convenuta dichiarando di aderire alle domande dei ricorrenti, riconoscendo come propria la firma ” apposta a Controparte_1 calce della scrittura privata del 27/05/1990 e non contestando quella apposta in pari data ed alla sua presenza del fratello . Persona_1
La convenuta ha quindi chiesto: accertare e dichiarare che la firma ” Controparte_1 apposta a calce della scrittura privata datata 27/05/1990, registrata in data 03/12/2024, appartiene ad essa odierna resistente e che l'altra firma “ ” appartiene al Persona_1 proprio fratello deceduto.
3. All'udienza del 10.7.2025, le parti hanno richiamato difese e conclusioni ed è stata quindi fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 23.10.2025, svoltasi mediante
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n195/2025 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. Pagina 2 trattazione scritta. Nelle note di trattazione scritta d'udienza le parti hanno confermato le conclusioni e hanno chiesto, altresì, la compensazione delle spese.
****
4. La domanda dei ricorrenti ex art. 216, co. 2, c.p.c. deve essere accolta.
A norma dell'art 2702 c.c., la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l'ha sottoscritta quando la parte alla quale è attribuita ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
Risulta, invero, prodotta in giudizio la copia della scrittura privata di divisione per cui è causa sottoscritta da e da in data 27.05.1990, registrata il Controparte_1 Persona_1
3.12.2024 al n. 1183 (doc.10 prodotto sia dagli attori che dalla convenuta).
Tale scrittura sebbene non prodotta in originale ma come copia “scansionata” dell'originale deve ritenersi conforme all'originale ex art. 2719 c.c. poiché tale conformità non è stata disconosciuta dalle parti di questo giudizio.
Gli attori sono eredi di come si evince dal certificato di morte del , Persona_1 CP_1 dalla denuncia di successione in morte del sottoscritta dalla moglie e dalla CP_1 Persona_2 comparsa di costituzione degli eredi di , tra cui compaiono anche i figli de Persona_1 cuius, odierni ricorrenti, e , nell'ambito del giudizio RG n. Parte_2 Parte_1
233/1996 (cfr. doc. 9 dei ricorrenti).
I ricorrenti hanno riconosciuto la sottoscrizione del proprio dante causa, producendo in giudizio la scrittura privata da quest'ultimo sottoscritta e, comunque, non hanno dichiarato di non conoscere la medesima scrittura prodotta dalla convenuta (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza
n. 4059 del 11/05/1990, massimata: «dal combinato disposto degli artt. 214, secondo comma,
e 215 n. 2 cod. proc. civ. si desume che la scrittura privata, anche se prodotta in copia fotostatica, si ha per riconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, se la stessa non la disconosce o se, trattandosi di erede (o di avente causa del suo erede apparente), non dichiari di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del proprio dante causa in modo formale e specifico, nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento (Conf 2114/78, mass n 391495)»).
Quanto alla convenuta, ella ha pacificamente riconosciuto la propria sottoscrizione e ha anche
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n195/2025 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. Pagina 3 dichiarato che ha sottoscritto il documento de quo alla sua presenza. Persona_1
Da ciò consegue che le sottoscrizioni della scrittura privata del 27.05.1990, registrata il
3.12.2024 al n. 1183 possono considerarsi come provenienti dalle parti generalizzate nella scrittura stessa. La scrittura privata, dunque, si ha per riconosciuta.
5. I ricorrenti, inoltre, hanno rappresentato, ex art. 216, co. 2, c.p.c., d'aver interesse all'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata del
27.05.1990, registrata il 3.12.2024 al n. 1183 (cfr. pag. 4 ricorso). Qualora l'atto da assoggettare a trascrizione risulti documentato solo da una scrittura privata con sottoscrizioni non autenticate, l'unica via attraverso la quale si può conseguire la trascrizione dell'atto è quella dell'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni (Cass. Civ. ordinanza n. 1190/2018 nella cui parte motiva è richiamata Cass. Civ. sentenza n. 14486/2000 nella quale i giudici di legittimità hanno affermato che «colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art 2652 n. 3 cc, ed ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo ex art 2657 c.c., presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art 2658 c.c.»).
In tal caso, la pronuncia di accertamento giudiziale consente la trascrizione della scrittura privata medesima, ai sensi dell'art 2657 c.c., unitamente alla quale integrerà un titolo idoneo alla trascrizione.
In conclusione, si deve dichiarare verificata giudizialmente e riconosciuta la scrittura privata di divisione sottoscritta da e in data 27.5.1990. Controparte_1 Persona_1
5. Le spese di lite debbono essere compensate fra le parti come da queste ultime espressamente chiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Nuoro, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1. dichiara verificata giudizialmente e riconosciuta la scrittura privata, registrata il 3.12.2024 al n. 1183, sottoscritta da e da in data 27.5.1990 ed Controparte_1 Persona_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n195/2025 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. Pagina 4 avente ad oggetto lo scioglimento della comunione sul complesso immobiliare distinto presso il Catasto Fabbricati del Comune di Posada: partita 1914, foglio 62, mappale 243;
2. spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Nuoro, in data 27.10.2025.
Il Giudice dott. Cosimo Gabbani
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n195/2025 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. Pagina 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dr. Cosimo Gabbani, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025, ha pronunciato ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 195 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025, promossa da:
c.f. nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f. , nata a [...] il [...], entrambi elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Cagliari alla Via Tuveri n. 108, presso lo studio dell'Avv. Pietro Leo del Foro di
Cagliari, c.f. che li rappresenta e difende come da procura allegata al C.F._3 ricorso introduttivo ricorrenti contro
c.f. , nata a [...] il giorno 05/12/1931, Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliata in Nuoro alla Via Leonardo da Vinci n. 40, scala B, int. 2, presso lo studio dell'Avvocato Annamaria Melis, c.f , che la rappresenta e C.F._5 difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente (come rassegnate nel ricorso introduttivo e confermate con le note di trattazione scritta per l'udienza del 23.10.2025):
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n195/2025 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. Pagina 1 “Accertare e dichiarare che la scrittura di divisione datata 27.05.1990 e registrata in data
03.12.2024 prodotta in atti è stata sottoscritta dai SI.ri , nato a [...]_1
(NU) in data 01.07.1934 e deceduto in Cagliari il 24.04.1997 CF e C.F._6 dalla SI.ra nata a [...] il [...], residente in [...]
Lombardia n. 53, CF ”. C.F._4
Nell'interesse di parte resistente (come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e confermate con le note di trattazione scritta per l'udienza del 23.10.2025):
“accertare e dichiarare che la firma “ ” apposta a calce della scrittura Controparte_1 privata datata 27/05/1990, registrata in data 03/12/2024, appartiene ad essa odierna resistente e che l'altra firma “ ” appartiene al proprio fratello deceduto.”. Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 3.3.2025, e Parte_1 [...]
hanno promosso l'odierno giudizio nei confronti di , chiedendo: Parte_2 Controparte_1
Accertare e dichiarare che la scrittura di divisione datata 27.05.1990 e registrata in data
03.12.2024 prodotta in atti è stata sottoscritta dai SI.ri , nato a [...]_1
(NU) in data 01.07.1934 e deceduto in Cagliari il 24.04.1997 CF e C.F._6 dalla SI.ra nata a [...] il [...], residente in [...]
Lombardia n. 53, CF . C.F._4
2. A seguito della regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, con comparsa del 25.6.2025, si è costituita in giudizio la convenuta dichiarando di aderire alle domande dei ricorrenti, riconoscendo come propria la firma ” apposta a Controparte_1 calce della scrittura privata del 27/05/1990 e non contestando quella apposta in pari data ed alla sua presenza del fratello . Persona_1
La convenuta ha quindi chiesto: accertare e dichiarare che la firma ” Controparte_1 apposta a calce della scrittura privata datata 27/05/1990, registrata in data 03/12/2024, appartiene ad essa odierna resistente e che l'altra firma “ ” appartiene al Persona_1 proprio fratello deceduto.
3. All'udienza del 10.7.2025, le parti hanno richiamato difese e conclusioni ed è stata quindi fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 23.10.2025, svoltasi mediante
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n195/2025 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. Pagina 2 trattazione scritta. Nelle note di trattazione scritta d'udienza le parti hanno confermato le conclusioni e hanno chiesto, altresì, la compensazione delle spese.
****
4. La domanda dei ricorrenti ex art. 216, co. 2, c.p.c. deve essere accolta.
A norma dell'art 2702 c.c., la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l'ha sottoscritta quando la parte alla quale è attribuita ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
Risulta, invero, prodotta in giudizio la copia della scrittura privata di divisione per cui è causa sottoscritta da e da in data 27.05.1990, registrata il Controparte_1 Persona_1
3.12.2024 al n. 1183 (doc.10 prodotto sia dagli attori che dalla convenuta).
Tale scrittura sebbene non prodotta in originale ma come copia “scansionata” dell'originale deve ritenersi conforme all'originale ex art. 2719 c.c. poiché tale conformità non è stata disconosciuta dalle parti di questo giudizio.
Gli attori sono eredi di come si evince dal certificato di morte del , Persona_1 CP_1 dalla denuncia di successione in morte del sottoscritta dalla moglie e dalla CP_1 Persona_2 comparsa di costituzione degli eredi di , tra cui compaiono anche i figli de Persona_1 cuius, odierni ricorrenti, e , nell'ambito del giudizio RG n. Parte_2 Parte_1
233/1996 (cfr. doc. 9 dei ricorrenti).
I ricorrenti hanno riconosciuto la sottoscrizione del proprio dante causa, producendo in giudizio la scrittura privata da quest'ultimo sottoscritta e, comunque, non hanno dichiarato di non conoscere la medesima scrittura prodotta dalla convenuta (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza
n. 4059 del 11/05/1990, massimata: «dal combinato disposto degli artt. 214, secondo comma,
e 215 n. 2 cod. proc. civ. si desume che la scrittura privata, anche se prodotta in copia fotostatica, si ha per riconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, se la stessa non la disconosce o se, trattandosi di erede (o di avente causa del suo erede apparente), non dichiari di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del proprio dante causa in modo formale e specifico, nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento (Conf 2114/78, mass n 391495)»).
Quanto alla convenuta, ella ha pacificamente riconosciuto la propria sottoscrizione e ha anche
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n195/2025 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. Pagina 3 dichiarato che ha sottoscritto il documento de quo alla sua presenza. Persona_1
Da ciò consegue che le sottoscrizioni della scrittura privata del 27.05.1990, registrata il
3.12.2024 al n. 1183 possono considerarsi come provenienti dalle parti generalizzate nella scrittura stessa. La scrittura privata, dunque, si ha per riconosciuta.
5. I ricorrenti, inoltre, hanno rappresentato, ex art. 216, co. 2, c.p.c., d'aver interesse all'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata del
27.05.1990, registrata il 3.12.2024 al n. 1183 (cfr. pag. 4 ricorso). Qualora l'atto da assoggettare a trascrizione risulti documentato solo da una scrittura privata con sottoscrizioni non autenticate, l'unica via attraverso la quale si può conseguire la trascrizione dell'atto è quella dell'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni (Cass. Civ. ordinanza n. 1190/2018 nella cui parte motiva è richiamata Cass. Civ. sentenza n. 14486/2000 nella quale i giudici di legittimità hanno affermato che «colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art 2652 n. 3 cc, ed ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo ex art 2657 c.c., presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art 2658 c.c.»).
In tal caso, la pronuncia di accertamento giudiziale consente la trascrizione della scrittura privata medesima, ai sensi dell'art 2657 c.c., unitamente alla quale integrerà un titolo idoneo alla trascrizione.
In conclusione, si deve dichiarare verificata giudizialmente e riconosciuta la scrittura privata di divisione sottoscritta da e in data 27.5.1990. Controparte_1 Persona_1
5. Le spese di lite debbono essere compensate fra le parti come da queste ultime espressamente chiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Nuoro, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1. dichiara verificata giudizialmente e riconosciuta la scrittura privata, registrata il 3.12.2024 al n. 1183, sottoscritta da e da in data 27.5.1990 ed Controparte_1 Persona_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n195/2025 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. Pagina 4 avente ad oggetto lo scioglimento della comunione sul complesso immobiliare distinto presso il Catasto Fabbricati del Comune di Posada: partita 1914, foglio 62, mappale 243;
2. spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Nuoro, in data 27.10.2025.
Il Giudice dott. Cosimo Gabbani
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n195/2025 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. Pagina 5