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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 13016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13016 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 16.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°43037/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Marco Dibitonto con studio in Foggia alla Via della Repubblica, n. 25;
- RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del;
Controparte_1 Controparte_2
- CONVENUTO-
Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.11.2024 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente precario sulla base di un contratto a tempo determinato dal 19 settembre
2024 al 31 agosto 2025 presso l'Istituto comprensivo MA SS;
esposto di non aver percepito il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad
€500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente;
lamentata l'illegittimità della condotta del , concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente CP_1 assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Costituzione, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del
Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato, ha quindi concluso chiedendo di accertare e dichiarare “il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all'art. 1, comma 121
L. 107/2015 (c.d. CARTA DOCENTE), secondo il sistema proprio di essa e per il valore corrispondente a quello perduto (c.d. Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente pari a 500,00 ad anno scolastico) per l'a.s. 2024/2025, - condannare il in persona del pro-tempore, in Controparte_3 CP_2 favore dell'attuale ricorrente, per l'anno scolastico 2024/2025, all'attribuzione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 L. 107/2015 (c.d. Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente), secondo il sistema proprio di essa e per il valore corrispondente a quello perduto che, nel caso di specie, è pari all'importo di €. 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio il convenuto che pertanto CP_1 veniva dichiarato contumace.
La difesa di parte ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, chiedeva rinvio per discussione ed in data odierna il procedimento è stato definito con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e pertanto non può essere accolta.
Invero, è pacifico il fatto che l'odierna parte attrice instaurato il presente giudizio il 24 novembre
2024, a fronte di un incarico ricevuto per l'anno scolastico 2024/2025 con decorrenza dal precedente mese di settembre 2024. Per provare la sussistenza del proprio diritto, la parte afferma di avere depositato il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo MA SS. Va rilevato, al riguardo, che momento del deposito del ricorso, epoca in cui deve ritenersi cristallizzata la domanda, la ricorrente non aveva maturato il diritto all'attribuzione della carta docenti, essendo decorsi solo due mesi dall'instaurazione del rapporto di lavoro. Peraltro, assume particolare rilievo il fatto che il contratto depositato dalla lavoratrice risulti del tutto privo di sottoscrizione e, pertanto, di per sé inidoneo a documentare l'esistenza di un vincolo contrattuale tra le parti. Tali elementi sono sufficienti per affermare l'insussistenza del diritto azionato dalla ricorrente nel presente procedimento, con conseguente rigetto della domanda.
Nulla sulle spese in considerazione della contumacia del ministero convenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese
Roma, 16 dicembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 16.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°43037/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Marco Dibitonto con studio in Foggia alla Via della Repubblica, n. 25;
- RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del;
Controparte_1 Controparte_2
- CONVENUTO-
Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.11.2024 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente precario sulla base di un contratto a tempo determinato dal 19 settembre
2024 al 31 agosto 2025 presso l'Istituto comprensivo MA SS;
esposto di non aver percepito il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad
€500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente;
lamentata l'illegittimità della condotta del , concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente CP_1 assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Costituzione, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del
Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato, ha quindi concluso chiedendo di accertare e dichiarare “il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all'art. 1, comma 121
L. 107/2015 (c.d. CARTA DOCENTE), secondo il sistema proprio di essa e per il valore corrispondente a quello perduto (c.d. Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente pari a 500,00 ad anno scolastico) per l'a.s. 2024/2025, - condannare il in persona del pro-tempore, in Controparte_3 CP_2 favore dell'attuale ricorrente, per l'anno scolastico 2024/2025, all'attribuzione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 L. 107/2015 (c.d. Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente), secondo il sistema proprio di essa e per il valore corrispondente a quello perduto che, nel caso di specie, è pari all'importo di €. 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio il convenuto che pertanto CP_1 veniva dichiarato contumace.
La difesa di parte ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, chiedeva rinvio per discussione ed in data odierna il procedimento è stato definito con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e pertanto non può essere accolta.
Invero, è pacifico il fatto che l'odierna parte attrice instaurato il presente giudizio il 24 novembre
2024, a fronte di un incarico ricevuto per l'anno scolastico 2024/2025 con decorrenza dal precedente mese di settembre 2024. Per provare la sussistenza del proprio diritto, la parte afferma di avere depositato il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo MA SS. Va rilevato, al riguardo, che momento del deposito del ricorso, epoca in cui deve ritenersi cristallizzata la domanda, la ricorrente non aveva maturato il diritto all'attribuzione della carta docenti, essendo decorsi solo due mesi dall'instaurazione del rapporto di lavoro. Peraltro, assume particolare rilievo il fatto che il contratto depositato dalla lavoratrice risulti del tutto privo di sottoscrizione e, pertanto, di per sé inidoneo a documentare l'esistenza di un vincolo contrattuale tra le parti. Tali elementi sono sufficienti per affermare l'insussistenza del diritto azionato dalla ricorrente nel presente procedimento, con conseguente rigetto della domanda.
Nulla sulle spese in considerazione della contumacia del ministero convenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese
Roma, 16 dicembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti