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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11893 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, GE RE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21685/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. 579/2023 resa dal
Giudice di Pace di Napoli il 13/09/2024, comunicata e pubblicata il 16/09/2024”, e vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 [...]
, COD. FISC. , rappresentato e difeso dall'Avv. OTTOMANO MICAELA, Pt_2 P.IVA_1 presso cui elettivamente domicilia e con P.E.C. come da Email_1 procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCHIATTARELLA BARBARA presso C.F._1 cui elettivamente domicilia con P.E.C. come da Email_2 procura in atti;
NONCHÉ nato a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_2
, appellato contumace;
C.F._2
CONCLUSIONI
Come da note scritte l'appellante ha concluso chiedendo :
1. Accogliere l'appello perché fondato e per l'effetto, rigettare la domanda proposta da poiché inammissibile, improcedibile nonché infondata e non provata;
Controparte_1
2. rigettare la domanda di garanzia e manleva spiegata da;
Controparte_2
3. condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
l'appellato ha concluso chiedendo : il rigetto dell'appello proposto con la conferma integrale della sentenza resa in primo grado e con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. svolgimento del processo La ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda di , volta ad ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni patiti dal natante di sua proprietà in occasione del sinistro verificatosi il
05/07/2022, alle ore 20,00 circa, in Procida (NA), allorquando, la sua imbarcazione veniva collisa dall'altra di proprietà di impegnata nella manovra di ormeggio Controparte_2
L'attore in primo grado ha testualmente dedotto:
“a) Che il sig. è proprietario dell'imbarcazione innovazione e progetti Controparte_1
NA980DX;
b) Che il giorno 5.7.2022 alle ore 20,00 in Procida all'interno del porticciolo della
Corricella, la barca attorea, ferma ormeggiata alla banchina, veniva investita da un gommone
Sacs 870 matr. ITSAC85054D, di proprietà e condotta da , che urtava con Controparte_2 la prua, precisamente con l'ancora, la parte posteriore destra dell'imbarcazione attorea;
c) Che a causa dell'urto ricevuto la barca attorea riportava danni alla parte posteriore destra, quantificati come da preventivo in atti”.
Si costituiva la convenuta compagnia che impugnava la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto.
Restava contumace sebbene esattamente citato. Controparte_2
All'esito del giudizio di primo grado, il giudice accoglieva la domanda attorea con la seguente motivazione:
“Tanto premesso, si rileva nel merito, in ordine all'an debetaur, che le circostanze dedotte con l'atto introduttivo risultano provate dalla documentazione prodotta e dagli atti di istruzione probatoria espletati, in particolare dalle dichiarazioni dee teste escusso e dalle conclusioni della
TU redatte dal p.a. . L'attività istruttoria ha, infatti, confermato: Persona_1
➢ che il 05.07.2022, alle ore 20.00 circa, in Procida (NA), all'interno del porticciolo della Coricella, il gommone Sacs 870 matricola IT-SAC85054D, di proprietà e condotta da
ed assicurato con l' , urtava con la prua, precisamente con Controparte_2 CP_3
l'ancora, la parte posteriore dell'imbarcazione innovazione e progetti NA980DX, regolarmente ferma ormeggiata alla banchina;
➢ che, per effetto dell'urto ricevuto, la predetta imbarcazione NA980DX dell'attore riportava danni quantificati dal TU in complessivi € 14.370,50 oltre IVA.
Le predette circostanze hanno trovato puntuale riscontro nella deposizione del teste escusso all'udienza del 13.07.2023, sig. , il quale, oltre a confermare tempo e Testimone_1 luogo del sinistro, ha dichiarato “la barca del sig. era ferma ... con motore spento, CP_1 quanto un gommone di colore grigio con strisce rosse, di cui non ricorso il nome ed il modello, entrava nel porto per ormeggiare e ci urtava ... Il gommone colpiva con la sua prua il posteriore lato destro della banca di . ... ci urtava con l'ancora. ... la parte di è stata CP_1 CP_1 colpita nella parte posteriore laterale destra, nella cd murata”. La dinamica così come prospettata e confermato dal teste escusso, ha trovato, poi, pieno riscontro nella relazione del
TU , le cui conclusioni si ritengono pienamente logiche e condivisibili ed Persona_1 avendo compiutamente replicato alle osservazione del consulente di controparte. In particolare il TU ha ritenuto i danni lamentati dall'attore «sono conseguenza dell'evento così come descritto» (pagg. 13 della relazione). Va, pertanto, dichiarata l'esclusiva responsabilità di
nella “produzione dell'evento dannoso per cui è causa, non avendo, sul Controparte_2 punto, la compagnia assicuratrice fornito alcuna prova contraria all'assunto attoreo. In ordine al quantum debeatur, i danni riportati dall'imbarcazione attorea e riconducibili al sinistro de quo sono stati descritti analiticamente dal TU , che fi ha quantificati, Persona_1 come detto, in €.14.370,50 oltre IVA. Questo giudicante ritiene di condividere le conclusioni del
TU perché adeguatamente "motivate ed immune da Vizi logici condividendo anche quantificazione dei danni emergenti dai soli rilievi fotografici e ritenuti coerenti con la dinamica prospettata”.
Avverso tale decisione ha proposto appello la per le seguenti ragioni: Controparte_3
- con i primi due motivi ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata
“in merito alla procedibilità ed inammissibilità della domanda per erronea indicazione del numero di matricola del natante”;
- con il terzo motivo ha contestato l'errato accoglimento della domanda di manleva spiegata dall'assicurato nei suoi confronti;
- con il quarto motivo ha lamentato l'errata valutazione del primo giudice riguardo la valutazione delle prove e delle risultanze probatorie;
- con il quinto motivo ha contestato la validità e la correttezza della TU esperita in primo grado.
Si è costituito che ha impugnato l'appello in quanto infondato in fatto Controparte_1 ed in diritto e ne ha chiesto il rigetto con la consequenziale conferma della sentenza di primo grado.
Pure in questo grado di giudizio è rimasto contumace seppur Controparte_2 esattamente citato.
2. L'appello è infondato e va rigettato.
In punto di diritto va premesso che in materia di scontro tra natanti trovano certamente applicazione le norme previste dal codice delle assicurazioni private, dovendosi equiparare tale disciplina a quella della circolazione stradale dei veicoli a motore, così come disposto dall'art. 123 del medesimo codice.
Tuttavia, in tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei natanti,
l'art. 123 del d.lgs. n. 209 del 2005 prevede l'obbligo di assicurazione per la copertura dei soli danni alla persona, così che, in caso di danni alle cose, non sussistendo un rapporto diretto e immediato tra assicuratore e danneggiato, quest'ultimo non ha azione diretta contro il primo (cfr. ex multis. Cass. civ. n. 22062 del 11/09/2018).
Da ciò ne consegue che, in materia di sinistri tra natanti, la proponibilità dell'azione diretta da parte del danneggiato ai sensi dell'art. 144 e 145 C.d.A. - che prevede il previo invio della richiesta risarcitoria (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo pec) all'impresa di assicurazione - è subordinata alla condizione che il risarcimento sia richiesto esclusivamente per i danni causati alle persone (in tal senso cfr. Cass. Civ.
n. 26915 del 24/10/2018).
Dunque, passando al caso di specie, considerato che il giudizio di risarcimento è stato instaurato per ottenere esclusivamente il ristoro dei danni materiali causati al natante attoreo e che, pertanto, il danneggiato non era obbligato al previo inoltro della richiesta risarcitoria nei confronti della compagnia che assicurava il veicolo danneggiante, va ritenuto che non sussisteva alcun vincolo di proponibilità rispetto alla domanda spiegata dall'attore contro il proprietario dell'imbarcazione responsabile dell'evento dannoso.
Conseguentemente, non sussistendo alcun rapporto diretto tra l'attore e la compagnia di assicurazione, quest'ultima, terza chiamata nel giudizio di primo grado, nulla poteva eccepire riguardo alla proponibilità della domanda attorea per il mancato previo inoltro della richiesta risarcitoria.
Lo stesso valga per quanto attiene alla condizione di procedibilità e alla negoziazione assistita.
Infine, va pure osservato che tali doglianze non possono farsi valere dalla terza chiamata anche in favore del convenuto, il quale, volendo far proprie le difese della compagnia di assicurazione, avrebbe dovuto espressamente avvalersene e, invece, non l'ha fatto.
Parimenti infondata è la contestazione riguardo l'errata indicazione del numero di matricola del natante danneggiato.
In primo luogo tale eccezione è stata tardivamente sollevata dalla compagnia di assicurazione solo nella fase conclusionale del procedimento di primo grado e, pertanto, non può essere riproposta nel presente grado di giudizio.
Tuttavia, e solo ad abundantiam, va osservato che l'errata di indicazione del numero di matricola dell'imbarcazione attorea non può che rivestire il carattere di un mero errore materiale.
Difatti, sebbene sia vero quanto sostenuto dall'appellata riguardo la corretta identificazione del natante attoreo, è altrettanto vero che tale circostanza era nota alla compagnia di assicurazioni sin dall'esame peritale stragiudiziale condotto dal proprio tecnico fiduciario, il perito Per_2
Inoltre l'esatta individuazione della matricola del natante danneggiato poteva agevolmente evincersi dalla documentazione versata agli atti del primo grado dall'attore e, dunque, poteva essere conoscibile sin dal momento della costituzione in giudizio da parte della compagnia di assicurazioni che, per tal motivo, di nulla può dolersi nell'odierna sede di giudizio.
Ciò posto è altrettanto evidente l'errore in cui è incorso il primo giudice, il quale, in sentenza, ha ritenuto che il corretto numero di matricola del natante attoreo fosse NA980DX
(erroneamente indicato) anziché quello esatto, e cioè: NA9806DX.
Tuttavia, quello commesso dal giudice di pace è un mero errore materiale che non incide sulla sostanza della prima decisione - correttamente assunta sia rispetto all'iter logico seguito dal primo giudice, sia riguardo gli aspetti strettamente processuali da questo esaminati – e a cui poteva porsi rimedio attraverso la procedura di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c.
Venendo agli ulteriori motivi di gravame, è infondato quello con cui l'appellante si duole dell'errato accoglimento della domanda di manleva spiegata nei suoi confronti dal danneggiante.
L'appellante ha lamentato che, in difetto della denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, così come ai sensi dell'art. 1913 c.c., tale domanda non poteva essere accolta dal primo giudice.
Tuttavia, a tal riguardo va osservato che, affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale
è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (cfr. Cass.
Civ. n. 19071 del 11/07/2024; Cass. Civ. n. 24210/2019).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante non ha fornito la prova dell'inadempimento doloso o colposo dell'assicurato, né ha dimostrato che l'assicurato fosse consapevole dell'obbligo previsto dalla norma e abbia voluto coscientemente trasgredirlo.
Difatti, affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915, comma 1, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo” (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2021, n. 21533, non massimata;
in senso conforme già Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2019, n. 28625, Rv. 655787-
01; Cass. Sez. 3, sent. 28 luglio 2014, n. 17088, Rv. 632145-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno
2015, n. 13355, Rv. 635980-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 marzo 2005, n. 5435, Rv. 581355-01;
Cass. n. 3044 del 1997, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 3 ottobre 1977, n. 4203, Rv. 387841-01).
Tuttavia, non avendo l'appellante dedotto la cosciente violazione dell'assicurato di trasgredire l'obbligo di comunicazione previsto dalla legge e in difetto della prova della condotta colposa di questo, non può escludersi il diritto dell'appellato di vedersi manlevato dalla propria compagnia di assicurazione e, pertanto, anche tale motivo d'appello deve essere rigettato.
Neppure la circostanza che il conducente del veicolo danneggiante fosse in possesso di una patente nautica scaduta può rilevare ai fini della decisione della causa.
Invero, tale circostanza, può rilevare esclusivamente rispetto al rapporto assicurato – assicuratore e non certo può essere idonea a pregiudicare il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno cagionatogli dalla condotta illecita della controparte.
Parimenti va rigettato il motivo d'impugnazione con il quale l'appellante lamenta l'erronea valutazione del primo giudice riguardo il materiale probatorio e, dunque, il mancato raggiungimento della prova dell'accadimento dell'evento di danno.
In primo luogo agli atti vi è una confessione stragiudiziale dell'appellato, CP_2
, che riconosce la sua piena responsabilità alla causazione dell'evento.
[...]
Si è consapevoli che la dichiarazione non può essere opposta all'assicuratore terzo chiamato. Tuttavia, le affermazioni contra se rese a un terzo costituiscono confessione ai sensi dell'art. 2735, comma 2 c.c.; pur non essendo prova legale, sono da considerarsi prova diretta e non semplicemente un indizio o una presunzione (Cass., sez. lav., n. 4608/2000).
La confessione resa al terzo assurge, quindi, a prova piena, ancorché non vincolante, del fatto controverso (Cass., n. 560/1985; Cass., n. 8245/1987; Cass., n. 1425/1987; Cass., n.
2133/1988; Cass., n. 5274/1989; Cass., n. 2231/1991; Cass., n. 9017/1992).
Ulteriore prova della veridicità di quanto affermato dall'appellato sono le dichiarazioni del teste escusso in primo grado che ha confermato il tempo, il luogo e la dinamica dell'accadimento.
Difatti, il teste, , sentito all'udienza del 13/07/2023, ha dichiarato:“era Testimone_1
l'inizio di luglio del 2022, erano le ore 20,00 circa ed io mi trovavo a Procida alla Coricella, sulla barca del sig. , una barca bianca in vetroresina, quando ho assistito ad un CP_1 sinistro. ADR: la barca del sig. era ferma, ormeggiata nel porto, con motore spento, CP_1 quando un gommone di colore grigio con strisce rosse, di cui non ricordo il nome ed il modello, entrava nel porto per ormeggiare e ci urtava. ADR: Preciso che il gommone colpiva con la sua prua il posteriore lato destro della barca di . ADR: Preciso che ci urtava con CP_1
l'ancora. ADR: nessuno si è fatto male, nemmeno io riportavo lesioni. ADR: preciso che la barca di Aprovitola è stata colpita nella parte posteriore laterale destra, nella murata. ADR:
Ricordo che vi era un buco nella carena ed un graffio evidente sulla murata. ADR: il conducente del gommone che era un uomo di mezza età, si scusò per l'accaduto e fornì i suoi dati all' . […] ADR: riconosco nelle foto che mi vengono esibite i danni subiti dalla barca CP_1 del sig. e la barca dello stesso”. CP_1 Le ulteriori circostanze su cui il teste non ha saputo riferire, non possono essere rilevanti al fine dell'accertamento o meno dei fatti di causa.
Irrilevante appare l'unico punto di contrasto tra le affermazioni del danneggiante e le dichiarazioni del teste.
Invero il (mediante la confessione stragiudiziale) ha solo affermato che “poco CP_2 dopo - la collisione - venne il sig. che mi chiese spiegazioni in merito Controparte_1 all'urto”, senza nulla riferire in merito alla presenza o meno di altre persone sull'imbarcazione.
Mentre il testimone ha dichiarato che, al momento del sinistro, si trovava “sulla barca del sig. ”, senza precisare se quest'ultimo fosse, o meno, a bordo del natante. CP_1
Ciò posto, esaminate le suddette affermazioni, non può ritenersi esistente la contraddizione evidenziata dall'appellante che ha offerto una propria interpretazione dei fatti come riferiti prima dal e poi dal testimone. CP_2
Dunque, dal confronto delle due dichiarazioni, non può scorgersi alcuna contraddizione tale da ritenere l'inattendibilità del teste e/o la falsità di quanto riferito dal danneggiante.
Infine, non è corretto affermare che il testimone presente sull'imbarcazione al momento dell'evento dannoso, dalla sua posizione, non aveva la visuale della “c.d. zona di murata”.
Difatti, la c.d. “murata” in nautica è la parte emersa del fianco dello scafo di una nave e, quindi, costituisce una parte del natante serenamente visibile da chi si trova a bordo dello stesso.
Anche l'ultimo motivo d'impugnazione è infondato.
Per l'accertamento del nesso eziologico e la determinazione del quantum debeatur il primo giudice ha, altresì, fatto riferimento alla TU espletata in primo grado.
In base al giudizio espresso dal consulente d'ufficio, del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici, avendo egli legittimamente effettuato la perizia dall'esame della documentazione versata in atti, è stata accertata la coerenza dei danni patiti dall'imbarcazione danneggiata rispetto alla dinamica dell'evento lesivo.
Oltretutto, lo stesso perito fiduciario della parte appellante, il perito - che ha Tes_2 avuto la possibilità di ispezionare personalmente i natanti oggetto di causa -, ha accertato la compatibilità dei danni subiti dall'imbarcazione dell' rispetto alla dinamica CP_1 dell'evento di sinistro (vedi pag. 8, ultimo punto, della relazione peritale di parte della compagnia di assicurazioni).
Infine, riguardo alla mancata prova del pregiudizio subito dal danneggiante, che nelle more del doppio giudizio di causa ha alienato a terzi la sua imbarcazione, va previamente rilevato che il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario (cfr. Cass. Civ. SS. UU. nr. 2951/2016). Dunque, nel caso di specie, non avendo l'appellato ceduto unitamente alla proprietà dell'imbarcazione anche il credito derivante dal diritto al risarcimento, è sempre a questi che spetta la posta risarcitoria.
Inoltre, va osservato che l'imbarcazione è stata ceduta (vedi dichiarazione di vendita allegata alla TU del primo grado), il 4 aprile 2023, per la somma complessiva di € 50.000,00 a fronte di un valore stimabile di € 125.000,00 circa, così come riferito dallo stesso perito fiduciario della compagnia di assicurazioni con la sua perizia tecnica di parte (consulenza redatta il 19 dicembre 2022, appena cinque mesi prima dell'alienazione del natante) .
Dunque, deve ritenersi accertato che la vendita sia stata concordata per un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato del bene danneggiato, motivo per cui va considerata dimostrata la lesione patrimoniale subita dall'appellato in conseguenza dell'evento lesivo.
Ciò posto, pur volendo considerare l'intervenuta svalutazione del prezzo di mercato del bene alienato, questo sarebbe stato comunque superiore all'ammontare liquidato dal primo giudice a titolo di risarcimento dei danni.
Tuttavia, non essendo stato proposto appello incidentale da parte dell'appellato, che dunque ha prestato acquiescenza alla pronuncia del giudice di pace, la prima sentenza non può essere oggetto di riforma in tal senso.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, GE
RE, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 2.500,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- c) Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Napoli il 15.12.25 Il Giudice
Dott.ssa GE RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, GE RE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21685/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. 579/2023 resa dal
Giudice di Pace di Napoli il 13/09/2024, comunicata e pubblicata il 16/09/2024”, e vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 [...]
, COD. FISC. , rappresentato e difeso dall'Avv. OTTOMANO MICAELA, Pt_2 P.IVA_1 presso cui elettivamente domicilia e con P.E.C. come da Email_1 procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCHIATTARELLA BARBARA presso C.F._1 cui elettivamente domicilia con P.E.C. come da Email_2 procura in atti;
NONCHÉ nato a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_2
, appellato contumace;
C.F._2
CONCLUSIONI
Come da note scritte l'appellante ha concluso chiedendo :
1. Accogliere l'appello perché fondato e per l'effetto, rigettare la domanda proposta da poiché inammissibile, improcedibile nonché infondata e non provata;
Controparte_1
2. rigettare la domanda di garanzia e manleva spiegata da;
Controparte_2
3. condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
l'appellato ha concluso chiedendo : il rigetto dell'appello proposto con la conferma integrale della sentenza resa in primo grado e con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. svolgimento del processo La ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda di , volta ad ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni patiti dal natante di sua proprietà in occasione del sinistro verificatosi il
05/07/2022, alle ore 20,00 circa, in Procida (NA), allorquando, la sua imbarcazione veniva collisa dall'altra di proprietà di impegnata nella manovra di ormeggio Controparte_2
L'attore in primo grado ha testualmente dedotto:
“a) Che il sig. è proprietario dell'imbarcazione innovazione e progetti Controparte_1
NA980DX;
b) Che il giorno 5.7.2022 alle ore 20,00 in Procida all'interno del porticciolo della
Corricella, la barca attorea, ferma ormeggiata alla banchina, veniva investita da un gommone
Sacs 870 matr. ITSAC85054D, di proprietà e condotta da , che urtava con Controparte_2 la prua, precisamente con l'ancora, la parte posteriore destra dell'imbarcazione attorea;
c) Che a causa dell'urto ricevuto la barca attorea riportava danni alla parte posteriore destra, quantificati come da preventivo in atti”.
Si costituiva la convenuta compagnia che impugnava la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto.
Restava contumace sebbene esattamente citato. Controparte_2
All'esito del giudizio di primo grado, il giudice accoglieva la domanda attorea con la seguente motivazione:
“Tanto premesso, si rileva nel merito, in ordine all'an debetaur, che le circostanze dedotte con l'atto introduttivo risultano provate dalla documentazione prodotta e dagli atti di istruzione probatoria espletati, in particolare dalle dichiarazioni dee teste escusso e dalle conclusioni della
TU redatte dal p.a. . L'attività istruttoria ha, infatti, confermato: Persona_1
➢ che il 05.07.2022, alle ore 20.00 circa, in Procida (NA), all'interno del porticciolo della Coricella, il gommone Sacs 870 matricola IT-SAC85054D, di proprietà e condotta da
ed assicurato con l' , urtava con la prua, precisamente con Controparte_2 CP_3
l'ancora, la parte posteriore dell'imbarcazione innovazione e progetti NA980DX, regolarmente ferma ormeggiata alla banchina;
➢ che, per effetto dell'urto ricevuto, la predetta imbarcazione NA980DX dell'attore riportava danni quantificati dal TU in complessivi € 14.370,50 oltre IVA.
Le predette circostanze hanno trovato puntuale riscontro nella deposizione del teste escusso all'udienza del 13.07.2023, sig. , il quale, oltre a confermare tempo e Testimone_1 luogo del sinistro, ha dichiarato “la barca del sig. era ferma ... con motore spento, CP_1 quanto un gommone di colore grigio con strisce rosse, di cui non ricorso il nome ed il modello, entrava nel porto per ormeggiare e ci urtava ... Il gommone colpiva con la sua prua il posteriore lato destro della banca di . ... ci urtava con l'ancora. ... la parte di è stata CP_1 CP_1 colpita nella parte posteriore laterale destra, nella cd murata”. La dinamica così come prospettata e confermato dal teste escusso, ha trovato, poi, pieno riscontro nella relazione del
TU , le cui conclusioni si ritengono pienamente logiche e condivisibili ed Persona_1 avendo compiutamente replicato alle osservazione del consulente di controparte. In particolare il TU ha ritenuto i danni lamentati dall'attore «sono conseguenza dell'evento così come descritto» (pagg. 13 della relazione). Va, pertanto, dichiarata l'esclusiva responsabilità di
nella “produzione dell'evento dannoso per cui è causa, non avendo, sul Controparte_2 punto, la compagnia assicuratrice fornito alcuna prova contraria all'assunto attoreo. In ordine al quantum debeatur, i danni riportati dall'imbarcazione attorea e riconducibili al sinistro de quo sono stati descritti analiticamente dal TU , che fi ha quantificati, Persona_1 come detto, in €.14.370,50 oltre IVA. Questo giudicante ritiene di condividere le conclusioni del
TU perché adeguatamente "motivate ed immune da Vizi logici condividendo anche quantificazione dei danni emergenti dai soli rilievi fotografici e ritenuti coerenti con la dinamica prospettata”.
Avverso tale decisione ha proposto appello la per le seguenti ragioni: Controparte_3
- con i primi due motivi ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata
“in merito alla procedibilità ed inammissibilità della domanda per erronea indicazione del numero di matricola del natante”;
- con il terzo motivo ha contestato l'errato accoglimento della domanda di manleva spiegata dall'assicurato nei suoi confronti;
- con il quarto motivo ha lamentato l'errata valutazione del primo giudice riguardo la valutazione delle prove e delle risultanze probatorie;
- con il quinto motivo ha contestato la validità e la correttezza della TU esperita in primo grado.
Si è costituito che ha impugnato l'appello in quanto infondato in fatto Controparte_1 ed in diritto e ne ha chiesto il rigetto con la consequenziale conferma della sentenza di primo grado.
Pure in questo grado di giudizio è rimasto contumace seppur Controparte_2 esattamente citato.
2. L'appello è infondato e va rigettato.
In punto di diritto va premesso che in materia di scontro tra natanti trovano certamente applicazione le norme previste dal codice delle assicurazioni private, dovendosi equiparare tale disciplina a quella della circolazione stradale dei veicoli a motore, così come disposto dall'art. 123 del medesimo codice.
Tuttavia, in tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei natanti,
l'art. 123 del d.lgs. n. 209 del 2005 prevede l'obbligo di assicurazione per la copertura dei soli danni alla persona, così che, in caso di danni alle cose, non sussistendo un rapporto diretto e immediato tra assicuratore e danneggiato, quest'ultimo non ha azione diretta contro il primo (cfr. ex multis. Cass. civ. n. 22062 del 11/09/2018).
Da ciò ne consegue che, in materia di sinistri tra natanti, la proponibilità dell'azione diretta da parte del danneggiato ai sensi dell'art. 144 e 145 C.d.A. - che prevede il previo invio della richiesta risarcitoria (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo pec) all'impresa di assicurazione - è subordinata alla condizione che il risarcimento sia richiesto esclusivamente per i danni causati alle persone (in tal senso cfr. Cass. Civ.
n. 26915 del 24/10/2018).
Dunque, passando al caso di specie, considerato che il giudizio di risarcimento è stato instaurato per ottenere esclusivamente il ristoro dei danni materiali causati al natante attoreo e che, pertanto, il danneggiato non era obbligato al previo inoltro della richiesta risarcitoria nei confronti della compagnia che assicurava il veicolo danneggiante, va ritenuto che non sussisteva alcun vincolo di proponibilità rispetto alla domanda spiegata dall'attore contro il proprietario dell'imbarcazione responsabile dell'evento dannoso.
Conseguentemente, non sussistendo alcun rapporto diretto tra l'attore e la compagnia di assicurazione, quest'ultima, terza chiamata nel giudizio di primo grado, nulla poteva eccepire riguardo alla proponibilità della domanda attorea per il mancato previo inoltro della richiesta risarcitoria.
Lo stesso valga per quanto attiene alla condizione di procedibilità e alla negoziazione assistita.
Infine, va pure osservato che tali doglianze non possono farsi valere dalla terza chiamata anche in favore del convenuto, il quale, volendo far proprie le difese della compagnia di assicurazione, avrebbe dovuto espressamente avvalersene e, invece, non l'ha fatto.
Parimenti infondata è la contestazione riguardo l'errata indicazione del numero di matricola del natante danneggiato.
In primo luogo tale eccezione è stata tardivamente sollevata dalla compagnia di assicurazione solo nella fase conclusionale del procedimento di primo grado e, pertanto, non può essere riproposta nel presente grado di giudizio.
Tuttavia, e solo ad abundantiam, va osservato che l'errata di indicazione del numero di matricola dell'imbarcazione attorea non può che rivestire il carattere di un mero errore materiale.
Difatti, sebbene sia vero quanto sostenuto dall'appellata riguardo la corretta identificazione del natante attoreo, è altrettanto vero che tale circostanza era nota alla compagnia di assicurazioni sin dall'esame peritale stragiudiziale condotto dal proprio tecnico fiduciario, il perito Per_2
Inoltre l'esatta individuazione della matricola del natante danneggiato poteva agevolmente evincersi dalla documentazione versata agli atti del primo grado dall'attore e, dunque, poteva essere conoscibile sin dal momento della costituzione in giudizio da parte della compagnia di assicurazioni che, per tal motivo, di nulla può dolersi nell'odierna sede di giudizio.
Ciò posto è altrettanto evidente l'errore in cui è incorso il primo giudice, il quale, in sentenza, ha ritenuto che il corretto numero di matricola del natante attoreo fosse NA980DX
(erroneamente indicato) anziché quello esatto, e cioè: NA9806DX.
Tuttavia, quello commesso dal giudice di pace è un mero errore materiale che non incide sulla sostanza della prima decisione - correttamente assunta sia rispetto all'iter logico seguito dal primo giudice, sia riguardo gli aspetti strettamente processuali da questo esaminati – e a cui poteva porsi rimedio attraverso la procedura di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c.
Venendo agli ulteriori motivi di gravame, è infondato quello con cui l'appellante si duole dell'errato accoglimento della domanda di manleva spiegata nei suoi confronti dal danneggiante.
L'appellante ha lamentato che, in difetto della denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, così come ai sensi dell'art. 1913 c.c., tale domanda non poteva essere accolta dal primo giudice.
Tuttavia, a tal riguardo va osservato che, affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale
è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (cfr. Cass.
Civ. n. 19071 del 11/07/2024; Cass. Civ. n. 24210/2019).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante non ha fornito la prova dell'inadempimento doloso o colposo dell'assicurato, né ha dimostrato che l'assicurato fosse consapevole dell'obbligo previsto dalla norma e abbia voluto coscientemente trasgredirlo.
Difatti, affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915, comma 1, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo” (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2021, n. 21533, non massimata;
in senso conforme già Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2019, n. 28625, Rv. 655787-
01; Cass. Sez. 3, sent. 28 luglio 2014, n. 17088, Rv. 632145-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno
2015, n. 13355, Rv. 635980-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 marzo 2005, n. 5435, Rv. 581355-01;
Cass. n. 3044 del 1997, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 3 ottobre 1977, n. 4203, Rv. 387841-01).
Tuttavia, non avendo l'appellante dedotto la cosciente violazione dell'assicurato di trasgredire l'obbligo di comunicazione previsto dalla legge e in difetto della prova della condotta colposa di questo, non può escludersi il diritto dell'appellato di vedersi manlevato dalla propria compagnia di assicurazione e, pertanto, anche tale motivo d'appello deve essere rigettato.
Neppure la circostanza che il conducente del veicolo danneggiante fosse in possesso di una patente nautica scaduta può rilevare ai fini della decisione della causa.
Invero, tale circostanza, può rilevare esclusivamente rispetto al rapporto assicurato – assicuratore e non certo può essere idonea a pregiudicare il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno cagionatogli dalla condotta illecita della controparte.
Parimenti va rigettato il motivo d'impugnazione con il quale l'appellante lamenta l'erronea valutazione del primo giudice riguardo il materiale probatorio e, dunque, il mancato raggiungimento della prova dell'accadimento dell'evento di danno.
In primo luogo agli atti vi è una confessione stragiudiziale dell'appellato, CP_2
, che riconosce la sua piena responsabilità alla causazione dell'evento.
[...]
Si è consapevoli che la dichiarazione non può essere opposta all'assicuratore terzo chiamato. Tuttavia, le affermazioni contra se rese a un terzo costituiscono confessione ai sensi dell'art. 2735, comma 2 c.c.; pur non essendo prova legale, sono da considerarsi prova diretta e non semplicemente un indizio o una presunzione (Cass., sez. lav., n. 4608/2000).
La confessione resa al terzo assurge, quindi, a prova piena, ancorché non vincolante, del fatto controverso (Cass., n. 560/1985; Cass., n. 8245/1987; Cass., n. 1425/1987; Cass., n.
2133/1988; Cass., n. 5274/1989; Cass., n. 2231/1991; Cass., n. 9017/1992).
Ulteriore prova della veridicità di quanto affermato dall'appellato sono le dichiarazioni del teste escusso in primo grado che ha confermato il tempo, il luogo e la dinamica dell'accadimento.
Difatti, il teste, , sentito all'udienza del 13/07/2023, ha dichiarato:“era Testimone_1
l'inizio di luglio del 2022, erano le ore 20,00 circa ed io mi trovavo a Procida alla Coricella, sulla barca del sig. , una barca bianca in vetroresina, quando ho assistito ad un CP_1 sinistro. ADR: la barca del sig. era ferma, ormeggiata nel porto, con motore spento, CP_1 quando un gommone di colore grigio con strisce rosse, di cui non ricordo il nome ed il modello, entrava nel porto per ormeggiare e ci urtava. ADR: Preciso che il gommone colpiva con la sua prua il posteriore lato destro della barca di . ADR: Preciso che ci urtava con CP_1
l'ancora. ADR: nessuno si è fatto male, nemmeno io riportavo lesioni. ADR: preciso che la barca di Aprovitola è stata colpita nella parte posteriore laterale destra, nella murata. ADR:
Ricordo che vi era un buco nella carena ed un graffio evidente sulla murata. ADR: il conducente del gommone che era un uomo di mezza età, si scusò per l'accaduto e fornì i suoi dati all' . […] ADR: riconosco nelle foto che mi vengono esibite i danni subiti dalla barca CP_1 del sig. e la barca dello stesso”. CP_1 Le ulteriori circostanze su cui il teste non ha saputo riferire, non possono essere rilevanti al fine dell'accertamento o meno dei fatti di causa.
Irrilevante appare l'unico punto di contrasto tra le affermazioni del danneggiante e le dichiarazioni del teste.
Invero il (mediante la confessione stragiudiziale) ha solo affermato che “poco CP_2 dopo - la collisione - venne il sig. che mi chiese spiegazioni in merito Controparte_1 all'urto”, senza nulla riferire in merito alla presenza o meno di altre persone sull'imbarcazione.
Mentre il testimone ha dichiarato che, al momento del sinistro, si trovava “sulla barca del sig. ”, senza precisare se quest'ultimo fosse, o meno, a bordo del natante. CP_1
Ciò posto, esaminate le suddette affermazioni, non può ritenersi esistente la contraddizione evidenziata dall'appellante che ha offerto una propria interpretazione dei fatti come riferiti prima dal e poi dal testimone. CP_2
Dunque, dal confronto delle due dichiarazioni, non può scorgersi alcuna contraddizione tale da ritenere l'inattendibilità del teste e/o la falsità di quanto riferito dal danneggiante.
Infine, non è corretto affermare che il testimone presente sull'imbarcazione al momento dell'evento dannoso, dalla sua posizione, non aveva la visuale della “c.d. zona di murata”.
Difatti, la c.d. “murata” in nautica è la parte emersa del fianco dello scafo di una nave e, quindi, costituisce una parte del natante serenamente visibile da chi si trova a bordo dello stesso.
Anche l'ultimo motivo d'impugnazione è infondato.
Per l'accertamento del nesso eziologico e la determinazione del quantum debeatur il primo giudice ha, altresì, fatto riferimento alla TU espletata in primo grado.
In base al giudizio espresso dal consulente d'ufficio, del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici, avendo egli legittimamente effettuato la perizia dall'esame della documentazione versata in atti, è stata accertata la coerenza dei danni patiti dall'imbarcazione danneggiata rispetto alla dinamica dell'evento lesivo.
Oltretutto, lo stesso perito fiduciario della parte appellante, il perito - che ha Tes_2 avuto la possibilità di ispezionare personalmente i natanti oggetto di causa -, ha accertato la compatibilità dei danni subiti dall'imbarcazione dell' rispetto alla dinamica CP_1 dell'evento di sinistro (vedi pag. 8, ultimo punto, della relazione peritale di parte della compagnia di assicurazioni).
Infine, riguardo alla mancata prova del pregiudizio subito dal danneggiante, che nelle more del doppio giudizio di causa ha alienato a terzi la sua imbarcazione, va previamente rilevato che il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario (cfr. Cass. Civ. SS. UU. nr. 2951/2016). Dunque, nel caso di specie, non avendo l'appellato ceduto unitamente alla proprietà dell'imbarcazione anche il credito derivante dal diritto al risarcimento, è sempre a questi che spetta la posta risarcitoria.
Inoltre, va osservato che l'imbarcazione è stata ceduta (vedi dichiarazione di vendita allegata alla TU del primo grado), il 4 aprile 2023, per la somma complessiva di € 50.000,00 a fronte di un valore stimabile di € 125.000,00 circa, così come riferito dallo stesso perito fiduciario della compagnia di assicurazioni con la sua perizia tecnica di parte (consulenza redatta il 19 dicembre 2022, appena cinque mesi prima dell'alienazione del natante) .
Dunque, deve ritenersi accertato che la vendita sia stata concordata per un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato del bene danneggiato, motivo per cui va considerata dimostrata la lesione patrimoniale subita dall'appellato in conseguenza dell'evento lesivo.
Ciò posto, pur volendo considerare l'intervenuta svalutazione del prezzo di mercato del bene alienato, questo sarebbe stato comunque superiore all'ammontare liquidato dal primo giudice a titolo di risarcimento dei danni.
Tuttavia, non essendo stato proposto appello incidentale da parte dell'appellato, che dunque ha prestato acquiescenza alla pronuncia del giudice di pace, la prima sentenza non può essere oggetto di riforma in tal senso.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, GE
RE, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 2.500,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- c) Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Napoli il 15.12.25 Il Giudice
Dott.ssa GE RE