Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/05/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 5.5.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado ed iscritta al n.1674 dell'anno 2024 RG
TRA
avv. MAGGIPINTO L G Parte_1
E
, avv. M DE PASQUALE CP_1 conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato nell'anno 2024 l'istante, evocava in giudizio l' per conseguire le provvidenze CP_ connesse al danno biologico correlato all'infortunio denunciato. Si costituiva l contestando la fondatezza della domanda attorea. Istruita la causa con prove documentali e con ctu, all'odierna udienza, i procuratori delle parti discutevano la causa ed il giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
1.Oggetto del giudizio la quantificazione del danno biologico conseguente all'infortunio anzidetto. Il CTU è pervenuto alla conclusione, condivisibile in quanto immune da vizi logico giuridici
(sulla base delle considerazioni che si richiamano nella odierna sede per relationem), che il danno biologico subito dall'istante, quale operaio, a seguito dell'infortunio in questione (esito di fratture biossee della gamba, cicatrici cutanee distrofiche, discromiche), è pari al 13 %, per un danno complessivo pari al 16 %, considerando le altre malattie professionali già riconosciute. Ne consegue che l' deve conseguentemente essere condannato al pagamento della rendita nella misura del 16 % in CP_1 favore dell'istante, con decorrenza e misura di legge, in conformità alla normativa vigente in subiecta materia oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell'art.16 l.412/91.
2. Le spese processuali vanno poste a carico della parte convenuta soccombente, nella misura di cui in dispositivo. Le spese di ctu già liquidate rimangono definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, rigetta ogni ulteriore istanza ed eccezione, lo accoglie per quanto di ragione e per l'effetto,
condanna l' al pagamento delle spese di causa che si liquida complessivamente in € 3000,00, oltre CP_1
IVA e CAP e rimborso spese anche forfettario come per legge e che distrae in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu già liquidate. CP_1
Bari 5.5.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Minervini
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