Sentenza 11 marzo 2019
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- 1. Bancarotta fraudolenta: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2019, n. 10647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10647 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA UA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2017 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di SO LE, dichiarato fallito, in ordine al reato di cui all'art. 216 comma 1, n. 2 legge fall., per avere sottratto i libri e le altre scritture contabili della propria impresa individuale.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge. Dalla stessa sentenza emergerebbe che SO era un mero prestanome, che tutta la documentazione della società era stata consegnata dal commercialista a tale Barbagallo, effettivo gestore dell'impresa individuale poi fallita, che la relativa sottrazione non poteva essere addebitata all'imputato, che nulla diceva la sentenza in merito al dolo specifico che deve sorreggere la condotta oggetto di addebito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Il caso in rassegna, concernendo la sottrazione dei libri e delle scritture contabili, ricade nella prima ipotesi e dunque richiede il dolo specifico. Per la configurabilità del reato deve essere accertato che scopo dell'omissione sia quello di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Su tale punto nulla dice la sentenza che, quindi, mostra una evidente carenza motivazionale su uno degli elementi costitutivi del reato.
3. Discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 19/02/2019 Il Consigliere es