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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/03/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8419/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Ignazio Guidi 46 presso lo studio dell'Avv. Alberto Giovanniello che la rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri, 4, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze
CONVENUTO
CONCLUSIONI
GE.CO.P.: previo accertamento e dichiarazione del diritto di credito vantato dall'attrice nei confronti del del diritto di credito al pagamento delle somme di cui alle riserve apposte CP_1 alla contabilità del rapporto d'appalto intercorso inter partes per l'importo complessivo ritenuto di giustizia in esito all'accertamento delle argomentazioni in atti, somme comunque maggiorate dagli interessi ex D.231/02 ovvero dagli artt. 143 e 144 del DPR 207/2010 dalla data del 13.11.2015 e rivalutazioni, e condannare conseguentemente il
[...]
al versamento in Controparte_2 favore dell'attrice. Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 240 ss. del Dlgs 163/2006 e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni anche per indebitamento bancario ed indisponibilità di somme, da quantificarsi anche in via equitativa, subiti con maggiorazione di interessi e rivalutazione. In ogni caso con soccombenza di spese e compensi professionali.
previa eventuale riunione con il procedimento Controparte_1 pendente innanzi al Tribunale di Firenze con R.G. 3575/2020, respingere le domande ex adverso proposte in quanto prive di fondamento. Vinte le spese.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato allegava di aver sottoscritto contratto Parte_1 CP_ d'appalto, REP. 7254 del 15/04/2013, con il quale l' convenuto aveva commissionato lavori per il recupero edilizio di parte del fabbricato demaniale sede del Comando provinciale della Guardia di
Finanza di Grosseto, sito in piazza del Popolo. All'esito dei lavori la società attrice sarebbe rimasta creditrice a titolo di saldo lavori e interessi della somma di € 28.186,09, nonché delle somme indicate nelle riserve come trascritte nel registro di contabilità e risultanti dal libretto delle misure per € 345.320,76, oltre compensazione e ulteriori interessi.
Le riserve però, con nota prot. n. 147/2016 non erano state riconosciute da parte dell'amministrazione appaltante, senza alcuna motivazione.
L'impresa deduceva di aver ottemperato a tutti gli oneri di comunicazione, formulazione e tempestiva apposizione delle riserve, come richiesti dalla legge, formalizzando ogni voce nei registri di contabilità, stati avanzamento, verbali di ripresa lavori e atto finale di collaudo. La nota prot. 147 del 2016, sopra citata, non conteneva alcuna motivazione sulle ragioni del diniego al riconoscimento delle riserve, ed era anche illegittima per essere stata trasmessa ben oltre il termine di 15 gg. dalla iscrizione delle riserve come previsto dall'art. 190 comma 4 D.P.R. 207/2010 (questione tempestivamente posta all'Ente con PEC 21 gennaio 2016, rimasta senza riscontro).
Lamentava che le radicali modificazioni delle lavorazioni dovute alla variante non potessero essere fatte rientrare tra i normali compiti assegnati all'appaltatore, in quanto tali da non remunerare. Le prestazioni rese dalla appaltatrice in variazione sull'originario disciplinare di gara, erano state accertate anche in sede di collaudo come palesemente differenti.
Reclamava, inoltre, il risarcimento del danno per violazione dell'art. 240 d.lgs. 12 aprile 2006: in data 13/11/2015 GE.CO.P. S.P.A. aveva firmato la contabilità finale apponendo delle riserve, ma la direzioni lavori e il responsabile del procedimento si erano limitati a predisporre la scarna nota prot.
n. 147/2016, con palese violazione della normativa citata e privando l'impresa appaltatrice di un diritto, che le avrebbe consentito o di concludere un accordo bonario o di conoscere le ragioni del rifiuto al fine di adire compiutamente, nel caso, le competenti autorità. Ciò aveva comportato ulteriori danni all'appaltatrice dato che, trovandosi in una posizione di soggezione contrattuale, era stata costretta alla prosecuzione del rapporto contrattuale a condizioni diseconomiche.
Si costituiva il eccependo la decadenza della società attrice Controparte_1 dal diritto di porre riserve, in quanto apposte tardivamente. Infatti le riserve risultavano formulate per la prima volta solo in data 13/11/2015, al momento dell'emissione dello stato finale dei lavori, dopo l'emissione del certificato di pagamento dell'ultimo S.A.L. del 03/12/2014 e dopo la sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori del 10/11/2014. Gli art. 190 e 191 D.P.R.
207/2010, ratione tempore vigente, imponevano l'iscrizione delle riserve, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, e poi anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare dell'evento. Inoltre l'art. 201 comma 2 prescriveva che l'esecutore all'atto della firma dello stato finale non potesse iscrivere domande diverse da quelle già formulate nel registro di contabilità, potendo solo aggiornarne l'importo. La giurisprudenza di legittimità considerava tardiva anche la riserva formulata nello stato di avanzamento dei lavori successivo a quello in cui si era verificato l'evento oggetto di riserva, 2 precisando che essa dovesse essere iscritta nella contabilità contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, mentre il quantum avrebbe potuto essere indicato anche successivamente. Tutte le riserve iscritte nello stato finale del 13/11/2015 erano relative a lavori effettuati prima della conclusione del terzo e anche successive alla sottoscrizione, senza CP_4 riserva, del certificato di ultimazione dei lavori del 10/11/2014, in cui si dava atto dell'ultimazione dei lavori in data 03/11/2014, salvo per alcune lavorazioni di piccola entità non incidenti sulla funzionalità dell'opera.
Premesso che le prime due riserve rappresentavano solo un tentativo di ovviare alla tardività delle iscrizioni, l'amministrazione rilevava l'infondatezza della terza e quarta riserva relative agli asseriti maggiori oneri sopportati dall'impresa in ordine ai lavori effettuati. I conteggi allegati, infatti, erano stati posti in relazioni ad opere edili inverosimili e non provate, irritualmente formulate in violazione del disposto dell'art. 191 c. 3 D.P.R. 207/10, che imponeva di indicare con precisione le ragioni su cui si fondano le riserve. In merito alle maggiori quantità relative gli impianti elettrici la richiesta di pagamento a misura non trovava riscontro nella documentazione versata in atti, essendo previsto per l'appalto un prezzo a corpo, per cui ogni quantità e lavorazione doveva intendersi già compresa nel prezzo. Circa i maggiori oneri che i lavori avrebbero comportato rispetto a quanto previsto nell'elenco prezzi, obiettava come l'attrice fosse risultata vincitrice di una gara mediante offerta di prezzi studiati e valutati, per cui i prezzi proposti erano già comprensivi degli utili. In ogni caso, tutte le misurazioni dei lavori ai fini contabili erano sempre state effettuate in contraddittorio con il rappresentante dell'impresa in cantiere e l'impresa aveva sempre firmato sia i libretti delle misure sia il registro di contabilità di tutti i SAL, senza apporre riserve.
Precisava, quanto alla quinta riserva relativa ai lavori di progettazione di impiantistica elettrica con l'ausilio dell'opera di un tecnico specializzato per € 15.000,00, asseritamente non compresa negli oneri dell'esecutore, che la spesa relativa era di pertinenza del Comando generale della Guardia di Finanza sulla base dell'accordo di programma del 15/11/2011 (recepito nell'atto di rettifica al contratto principale Rep. 7275 del 16/10/2013 sottoscritto dall'impresa), che prevedeva che ogni costo dovesse essere anticipato dall'impresa esecutrice e successivamente rimborsato. Il professionista incaricato per l'esecuzione del progetto si era visto negato il compenso dal Comando della Guardia di Finanza in quanto richiesto mediante presentazione di fattura non intestata all'impresa, e non vi è prova che l'attrice avesse provveduto al pagamento della parcella. Di conseguenza non si poteva pretendere il preventivo pagamento della fattura del professionista, equiparandola ad un lavoro eseguito.
Quanto alla riserva n. 6 (somma di € 11.743,65 a titolo di interessi per ritardati pagamenti dei vari stati di avanzamento lavori), essa risultava già proposta innanzi al Tribunale di Firenze nel CP_ procedimento di opposizione a R.G. 3575/2020. Chiedeva, quindi, disporre la riunione dei due procedimenti o dichiarare la litispendenza relativamente a tale domanda, non potendo essere oggetto di cognizione in due diversi giudizi.
Quanto alla riserva n. 7 (riconoscimento della compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 133 commi 4, 5, 6 e 7 del D.lgs. 163/06, a causa dell'impiego di elevate quantità di rame non previste) ne rilevava l'inammissibilità poiché formulata genericamente, nè l'attrice aveva ottemperato al disposto dell'art. 190 D.P.R. 207/10, in quanto una volta apposta nel registro di contabilità del
3 13/11/2015 la riserva non era stata precisata nei successivi quindici giorni mediante indicazione delle ragioni fondanti e la determinazione delle cifre.
In merito alla ottava riserva, relativa ai lamentati danni e maggiori oneri, quantificati in complessivi
€ 221.440,38, asseritamente sostenuti in considerazione del prolungamento dei tempi dell'appalto a causa della sospensione dei lavori per la redazione della perizia concordata sui nuovi prezzi e per il perfezionamento dell'atto aggiuntivo relativo alla perizia di variante, evidenziava che nel secondo atto aggiuntivo rep. 7328 del 10/09/2014, sottoscritto dall'esecutore dei lavori senza motivato dissenso, era stato concordato che l'impresa si obbligava all'esecuzione di lavori diversi e maggiori di cui alla prima perizia di variante, alle stesse condizioni del contratto principale e che in dipendenza di tali diversi lavori l'importo netto contrattuale rimaneva immodificato in complessivi
€ 530.534,81. Inoltre, con la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo senza motivato dissenso, l'impresa aveva rinunciato a qualsiasi richiesta di risarcimento danni, interessi, rivalutazione, revisione e aggiornamento prezzi, di conseguenza sia i tempi prolungati sia i prezzi della variante dovevano considerarsi accettati. In ogni caso, non vi era prova in atti di un danno risarcibile, anche considerando che la sospensione dei lavori non avrebbe potuto determinare un mancato utile, atteso che i lavori alla fine espletati erano gli stessi.
Infine, eccepiva l'inammissibilità e infondatezza della domanda di risarcimento del danno assunto come patito in seguito alla condotta inadempiente del responsabile del procedimento che, in presenza delle riserve, avrebbe omesso di formulare proposta transattiva ai sensi dell'art. 240 D.lgs. 163/06, cagionando un danno all'impresa. La mancata adozione di un provvedimento amministrativo, quale era l'accordo bonario, sarebbe stata tutelabile mediante ricorso al GA, e in ogni caso la promozione di una definizione bonaria non costituiva un obbligo per l'amministrazione, venendo formulata solo quando le riserve sono fondate, il che non era nel caso in esame vista la tardività dell'iscrizione.
La causa, sulla scorta di un'istruttoria documentale, all'udienza del 20/11/2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso le domande sono infondate, e vanno dunque respinte.
Va premesso che è pacifico e documentato che, nel caso di specie, le riserve siano state iscritte per la prima volta al momento dell'emissione dello stato finale dei lavori in data 13.11.2015.
A norma dell'art. 191 D.P.R. 207/2010, applicabile ratione temporis: “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto”.
4 L'art. 190 c. 3 prevedeva poi che: “Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”.
Dunque l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere d'iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa la cui potenzialità dannosa si presenti tuttavia, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede (Cass. n. 5253/2016, Cass. n. 5540/2004; Cass. n. 10949/2014).
L'impresa deve, altresì, esplicarle compiutamente nei successivi 15 giorni e poi confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità.
Tali regole sono dettate per ragioni di tutela della stazione appaltante che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, va messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (Cass. n. 11188/2018).
L'appaltatrice ha indicato diverse ragioni per cui le riserve iscritte dovrebbero, a suo dire, essere ritenute tempestive, che saranno esaminate anche trattando delle singole riserve. In linea generale, però, l'impresa ha più volte affermato, con locuzione generica e, tra l'altro, poco comprensibile, che esse sarebbero tutte riconducibili a fatti “non assimilabili alla periodica attività di cantiere essendo attribuibili alla commessa in generale”. Di esse dunque, afferma, avrebbe potuto accertare la portata solo alla conclusione dei lavori in sede di collaudo, in quanto “hanno ad oggetto l'errato computo delle suddette lavorazioni come allibrate nel citato documento finale”.
Tuttavia a ben vedere, da un'analisi dei lavori indicati nelle riserve essi riguardano tutti non solo opere già ultimate alla data di sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori, ma anche già concluse prima dell'emissione del terzo S.A.L., la cui quantificazione e descrizione era stata già inserita nel contratto di appalto, nella contabilità generale e nella perizia di variante. Trattasi quindi di presunti errori o comunque incongruenze facilmente rilevabili dall'impresa, con la normale diligenza professionale, in periodi ben antecedenti alla predisposizione del conto finale. Di conseguenza, l'attrice aveva l'onere di iscrivere le riserve nelle competenti sedi documentali immediatamente successive alle opere alle quali si riferiscono, anche con riserva di specificazione, per poi confermarle nel conto finale.
All'opposto nel certificato di ultimazione lavori l'impresa, senza apporre riserve, certifica che “in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio...i lavori in oggetto possono ritenersi nel loro complesso ultimati in data 3.11.2014, fatta eccezione per alcune lavorazioni che si ritiene possano considerarsi minimali e comunque di piccola entità rispetto alla complessità ed alla dimensione dell'opera. Tali lavorazioni risultano non essere incidenti sull'uso e la funzionalità dei lavori” (doc.
12).
5 La parte attrice ha allora poi in corso di causa, ma solo in memoria di replica e dunque del tutto tardivamente, affermato che tra il 21.11.2014 (ultimo SAL) ed il 13.11.2015 (data del SAL Pt_1 finale ), avrebbe eseguito “tutte le opere facilmente individuabili nelle quantità riportate nella riserva N. 3 A, nella N. 3 B e nella riserva N. 4”. Tale affermazione, tardiva e comunque indimostrata non avendo l'impresa fornito prova che proprio quelle fossero le lavorazioni cui faceva riferimento il richiamato doc. 12, vale comunque a ulteriormente confermare, dato il cambio di versione e l'indicazione di una pluralità sempre diversa di ragioni per le quali le riserve dovrebbero considerarsi tempestive (di una ulteriore si dirà a breve con riferimento alla riserva n. 1),
l'inesistenza di una vera fondata ragione utile a confutare l'eccezione di decadenza sollevata dall'amministrazione.
La riserva n. 1
Venendo all'esame delle singole riserve l'appaltatrice, con la prima, lamenta che la locuzione riportata alla chiusura delle annotazioni (doc. 6 attrice;
doc. 11 convenuto) faccia riferimento ad un documento denominato “stato finale”, non previsto dal Codice degli appalti, in luogo di “conto finale” previsto specificatamente dall'art. 200 D.P.R. 207/2010, e per che per tale motivo il suddetto documento dovrebbe essere inteso come un ultimo SAL su cui poter apporre le riserve che, quindi, risulterebbero tempestive.
Non si tratta dunque in questo caso, come si vede, di una vera e propria riserva, in quanto non viene prospettato un danno patrimoniale potenzialmente riconducibile a quanto lamentato, trattandosi piuttosto di una mera notazione finalizzata a supportare la ritenuta tempestività delle riserve successive.
In ogni caso, la notazione non è neppure fondata. Invero, che l'annotazione a cui si rimanda nel registro di contabilità sia proprio il conto finale emerge da numerosi elementi pacifici tra le parti: esso è stato emesso dopo l'ultimo SAL e dopo il certificato di ultimazione dei lavori del 10/11/2014; presenta il medesimo contenuto e risulta emesso con le modalità di cui all'art. 200
D.P.R. 217/2010; ma soprattutto successivamente non risulta emesso un conto finale. Anche dal punto di vista testuale, il saldo contabile del c.d. stato finale corrisponde a quello della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione (doc. 3 attrice e 13 convenuto), da cui si desume che le due locuzioni siano da considerare equivalenti.
La riserva n. 2
L'impresa lamenta l'irregolarità e/o illegittimità della relazione sul conto finale, che dovrebbe essere compilata e sottoscritta dal solo direttore dei lavori mentre riporta anche la firma del responsabile del procedimento, nonché del certificato di regolare esecuzione che non avrebbe dovuto essere controfirmato dall'impresa, la quale avrebbe dovuto solo sottoscrivere il collaudo.
Anche in questo caso dunque, come si vede, non si tratta di una vera e propria riserva, in quanto non viene prospettato un danno patrimoniale potenzialmente riconducibile a quanto lamentato, trattandosi piuttosto di meri rilievi sulle ritenute irregolarità delle sottoscrizioni, senza alcun cenno al modo in cui tali irregolarità abbiano cagionato un danno all'impresa o sulle conseguenze che da tali irregolarità dovrebbero, in ipotesi, conseguire.
6 Anche in questo caso, comunque, si tratta di notazioni non fondate. In relazione al primo documento la sottoscrizione del responsabile del procedimento risulta apposta in calce al documento sotto forma di visto, insieme a quella del DL, risultando rispettata la lettera dell'art. 200 comma 2 D.P.R. 217/2010 (doc. 3 e 13 cit.). In relazione al secondo documento l'art. 237 D.P.R 207/10 rimanda per la sua redazione all'art. 141 comma 3 D.lgs. 163/06 che espressamente prevede, per gli appalti di importo superiore a € 500.000 ma non eccedenti il milione di euro come nel caso di specie, la facoltà della committenza di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, evidenziando dunque una sostanziale equiparazione tra i due documenti.
La riserva n. 3
Si tratta in questo caso di una vera e propria riserva, avente ad oggetto rilievi di natura contabile relativi a maggiori quantità di lavori e materiali rispetto a quanto contabilizzato, di cui l'impresa chiede il riconoscimento. L'importo complessivo della riserva è pari ad € 41.603,37 ed essa si divide in doglianze relative a lavori edili, nonché a maggiori forniture di materiali elettrici.
Per quanto riguarda il primo profilo da un raffronto tra le voci oggetto di riserva e le relative lavorazioni inserite nel registro di contabilità (doc. 11), si evince che tutte le lavorazioni indicate sono state effettuate negli anni 2013/2014. A titolo di esempio, ma tutti i lavori sono menzionati, lo scavo di sbancamento (oggetto anche della riserva n. 4) è stato effettuato nel 2013 e riportato nel registro al n. 26; la demolizione dei pavimenti anch'essa realizzata nel 2013 è riportata nel registro al n. 9; la posa e la fornitura di piastrelle in gres porcellanato risulta essere stata effettuata a cavallo del 2013/2014 ed indicata ai n. 42, 44 e 66, etc..
Tali maggiori lavori sarebbero stati a dire dell'appaltatrice rilevati in sede di sopralluogo successivo alla terminazione dei lavori, ma in realtà si tratta di interventi che con la normale diligenza professionale avrebbero potuto essere percepiti nell'immediatezza dei fatti, trattandosi di quantità espresse in eccesso di decine di mq facilmente rilevabili da persone qualificate (sul punto, si è anche affermato che ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere neppure la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel S.A.L. successivo: Cass. n. 1094/2014).
Inoltre, come evidenziato dalla committente e non contestato dall'appaltatore, le varie misurazioni degli interventi, ai fini della contabilizzazione, sono state sempre effettuate in contraddittorio con il rappresentante dell'impresa in cantiere senza che l'appaltatore abbia mai appunto, in quella sede, fatto rilevate alcunchè, avendole invece sottoscritte.
Pertanto, le eccedenze potevano e dovevano essere iscritte come riserve nel SAL di competenza e poi confermate nel conto finale, mentre sono state apposte tardivamente per la prima volta nel registro di contabilità in data 13/11/2015.
Per quanto attiene alle maggiori quantità di forniture di materiale elettrico (cavi flessibili e canali portacavi), esse sono strettamente connesse con la predisposizione dei quadri elettrici a cui le connessioni elettriche si ricollegano. La voce relativa ai quadri elettrici si individua nel registro di contabilità ai n. 134 e 183 e gli impianti vengono terminati nel 2014. Anche per tale profilo vale dunque quanto sopra esposto, nel senso che le asserite maggiori quantità di cablaggio occorse, quantificate nell'ordine di centinaia di metri, avrebbero potuto essere con la normale diligenza
7 tempestivamente rilevate e iscritte nei documenti contabili immediatamente successivi. In ogni caso, come rilevato da parte convenuta, il prezzo dell'impianto elettrico era concordato a corpo, come emerge dall'elenco prezzi sottoscritto il 03/05/2012 (doc. 23 pag. 17-20), nonché dal secondo atto aggiuntivo al contratto n. 7328 del 10/09/2014 al punto NP. 18 (doc. 4 pag. 19-22).
Le doglianze circa la non conformità all'originale del prezziario di cui al doc. n. 23 o al fatto che l'atto aggiuntivo si riferiva solo ad una parte dell'edificio non interessata dalla riserva non valgono comunque a mutare il quadro, posto che lo stesso elenco prezzi prodotto dalla a Parte_1 sostegno delle proprie tesi (doc. 15 pag. 20-23), prevede la determinazione del prezzo pur sempre a corpo, indicando espressamente i cavi flessibili unipolari e canali portacavi oggetto di maggiorazione.
La riserva n. 4
In questo caso la società attrice lamenta che parte delle lavorazioni abbiano presentato diverse caratteristiche e, quindi, comportato maggiori oneri rispetto all'elenco prezzi originario.
In particolare, con la lettera a) la D.L. avrebbe richiesto la fornitura di marmette in graniglia con disegno in luogo di quelle ordinarie, con ciò comportando un sovraprezzo complessivo di €
41.211,00. In realtà, dal registro di contabilità (doc. 11 cit.), la fornitura di mattonelle in graniglia con disegno (n. 72) risulta effettuata nel 2014, e la stessa fornitura era prevista anche nel libretto delle misure n. 2 a pag. 3 (doc. 10), per cui essendo forniture già previste non possono avere determinato maggiori oneri. Inoltre, parte attrice non ha posto alcuna riserva nel registro di contabilità (doc. 11 pag. 6) alla chiusura del primo trimestre in data 01/04/2014, sulla cui base è stato emesso il SAL n. 2 anch'esso sprovvisto di apposita riserva (doc. 21), che sarebbe stato il luogo naturale per contestare eventuali maggiorazioni.
Con la lettera b) si lamenta che la posa delle marmette in graniglia abbia reso necessario l'ulteriore lavorazione della “regolarizzazione del fondo di posa”, con aggravio di costi pari a € 8.242,00. Ciò posto, essendo delle lavorazioni propedeutiche alla posa delle marmette in esame, indipendentemente dal fatto se fosse una lavorazione diversa dalla posa, l'apposizione della riserva
è sicuramente tardiva. Infatti, tale lavoro risulta descritto al n. 61 del 2013 e al n. 116 del 2014 del registro di contabilità, pertanto le relative riserve andavano iscritte nel momento della sottoscrizione del medesimo registro o nel primo o secondo SAL.
Con la lettera c) lamenta che le condizioni delle murature abbiano comportato Parte_1 ulteriori lavorazioni sulle pareti per regolarizzare il piano per la posa dello zoccolino, lavoro non previsto che ha portato un onere aggiuntivo di € 9.830,20. Per tale doglianza vale quanto sopra detto, trattandosi di opere necessariamente connesse con la posa dello zoccolino. La riserva è anche in questo caso tardiva poiché la lavorazione, indicata nel registro di contabilità con il numero 113 relativo all'anno 2014, avrebbe dovuto essere iscritta nel registro di contabilità o nel secondo SAL.
Con la lettera d) l'impresa contesta in riferimento allo di scavo di sbancamento a mano l'errata contabilizzazione delle poste, posto che le quantità indicate erano inferiori a quelle previste e i volumi di scavo calcolati con un sistema errato. Lo scavo, come si ricava dal n. 26 del registro di contabilità, è stato effettuato nel 2013. Inoltre, la committente ha specificato che la minore quantità di scavo contabilizzata era dovuta al fatto del rinvenimento tra le fondazioni della struttura, di una
8 trave di collegamento che ha impedito uno scavo più profondo, per cui nel contraddittorio con il rappresentante in cantiere dell'impresa, sono state contabilizzate le quantità effettivamente misurate. Pertanto, le eventuali doglianze sulle misurazioni o sulle modalità di calcolo avrebbero dovuto essere oggetto di apposita riserva da iscrivere al momento della sottoscrizione del registro di contabilità, o in occasione del primo SAL.
La riserva n. 5
L'impresa chiede il pagamento degli oneri relativi ai lavori di progettazione di impiantistica elettrica, realizzati con l'ausilio di un tecnico specializzato la cui prestazione ha comportato maggiori oneri per € 15.000,00, non compresi nelle somme già percepite. In realtà l'intero lavoro sull'impianto era stato finanziato dal Comando generale della Guardia di Finanza sulla base di un accordo di programma sottoscritto il 15/11/2011 (doc. 2), che all'art. 7 prevedeva che tutti i costi dopo essere stati anticipati dall'esecutore, sarebbero stati poi rimborsati. Tale accordo venne poi recepito nell'atto di rettifica al contratto del 16/10/2013, debitamente sottoscritto senza riserve dall'impresa (doc. 3 pag. 9), e in tale sede essa si impegnava ad anticipare le spese connesse all'espletamento dell'incarico, comprese quelle di cui all'art. 7 dell'accordo di programma, che sarebbero state rimborsate dal Comando generale della Guardia di Finanza previa emissione della fattura di riaddebito. Non vi è, tuttavia, prova del pagamento della parcella al professionista che secondo gli impegni descritti, avrebbe dovuto necessariamente precedere ogni altro esborso da parte della committenza o della Guardia di Finanza. La circostanza dell'avvenuto pagamento non risulta, invero, neppure allegata dalla parte, la quale anzi la ha all'opposto ammessa, affermando che il mancato pagamento sarebbe stato dovuto al mancato pagamento da parte della committenza degli importi del secondo SAL senza che risulti, tuttavia, in nessun modo provato che eventuali ritardi nei pagamenti abbiano reso in concreto impossibile all'impresa, in relazione alla propria complessiva situazione economico-finanziaria, provvedere alla suddetta anticipazione.
La riserva n. 6
In questo caso l'impresa reclama il pagamento della somma di € 11.743,65 a titolo di interessi per ritardati pagamenti dei vari SAL. Tuttavia la medesima causa, tra le stesse parti e con identica causa petendi e petitum, era stata già proposta presso il Tribunale di Firenze nel giudizio RG 3575/2020, avendo l'impresa ottenuto al riguardo l'emissione di un decreto ingiuntivo (doc. 18). Procedimento pacificamente già definito con sentenza passata in giudicato n. 1678 del 27/05/2024, il che condurrebbe ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda per esistenza (ormai) di giudicato esterno. Ma il problema risulta comunque superato perché alfine, sia pure soltanto in sede di replica alle conclusionali, la società attrice ha affermato che tale riserva “non è oggetto del presente contenzioso”, rinunciando in sostanza al relativo capo di domanda.
La riserva n. 7
L'impresa ha chiesto altresì, anche se “per mero tuziorismo”, il riconoscimento della compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 133 commi 4, 5, 6 e 7 D.lgs. 163/2006, per avere nell'esecuzione dell'opera impiegato grandi quantità di rame (in realtà ratione temporis era in vigore l'art. 4 comma 2 lett. o) della L. 106/2011). La doglianza risulta tuttavia del tutto generica, e dunque irricevibile, non risultando indicate le quantità impiegate, le circostanze “eccezionali” previste dal comma 4, le oscillazioni di prezzo del prezzo del materiale che si sarebbero verificate, 9 né le somme richieste a titolo di compensazione. Ciò non soltanto nella riserva, non specificata successivamente entro il termine previsto dalla legge, ma neppure mai nel corso del presente giudizio.
La riserva n. 8
lamenta infine che il considerevole prolungamento dei tempi dell'appalto, Parte_1 incrementato rispetto ai gg. 221 originari di gg. 251 oltre ai 30 gg. di proroga per la perizia di variante, abbia determinato danni e maggiori oneri per € 221.440,38, accertamento che sarebbe stato possibile completare solo in sede di conteggi finali. Tuttavia con l'atto aggiuntivo del 10/09/2014, sottoscritto dall'impresa esecutrice senza dissenso (doc. 4) essa accettava, in relazione ai nuovi lavori, la proroga di gg. 30 e i nuovi prezzi, impegnandosi a mantenere immodificato l'importo netto contrattuale in complessivi € 530.534,81, specificando altresì che l'impresa “con la firma del presente atto aggiuntivo rinuncia come in effetti rinuncia alla richiesta di ogni e qualsiasi richiesta per risarcimento danni, interessi, rivalutazione, aggiornamento prezzi, revisione o quant'altro in dipendenza dei nuovi e diversi lavori di cui alla 1° perizia di variante oggetto del presente atto aggiuntivo” (art. 6).
In relazione alla sospensione dei lavori l'impresa ha regolarmente sottoscritto i verbali di sospensione e ripresa dei lavori senza alcuna riserva (doc. 6-9), laddove il comma 8 dell'art. 158 del
D.P.R. 207/10 prevede che “le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori”. L'art. 159, al netto delle ipotesi in cui sia l'esecutore a chiedere lo scioglimento dell'appalto per gli eccessivi ritardi, prevede al quinto comma che “per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo”.
Ciò senza contare che le voci di danno sono state comunque indicate in modo generico (non è mai stato specificato, ad es, quali sarebbero le non meglio precisate attrezzature a nolo, etc.) e non comprovate, a fronte della contestazione effettuata sul punto dalla committente, salvo la richiesta al riguardo di una CTU, del tutto esplorativa, effettuata nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c..
La domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
L'appaltatore, infine, lamenta la violazione dell'art. 240 comma 15 Dlgs 163/2006, in quanto l'amministrazione (nella persona del responsabile del procedimento) non avrebbe ottemperato, subito dopo l'apposizione delle riserve, all'obbligo di formulare una proposta di accordo bonario, con ciò pregiudicando la possibilità di ottenere un ristoro economico o, quantomeno, di conoscere le ragioni del diniego al fine di impugnarle nelle competenti sedi.
Anche tale domanda non è fondata. Il comma 4 della citata disposizione, ratione tempore vigente, prevede che “Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore”, avendo dunque il potere/dovere di non attivare la procedura bonaria qualora ritenga che le riserve siano del tutto pretestuose e infondate. Ciò è stato del resto confermato anche dalla determinazione n. 5 del
30/05/2007 dell'Autorità nazionale anticorruzione in tema di “Contenzioso in fase di esecuzione: accordo bonario”, in cui è stata richiamata l'attenzione dei responsabili dei procedimenti
10 sull'importanza di “valutare con attenzione, prima di attivare il procedimento dell'accordo bonario, la fondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento del limite del 10% dell'importo contrattuale...” nonché, di “...impedire che l'accordo bonario possa essere strumentalmente utilizzato dall'appaltatore per ottenere maggiori compensi per oneri già contemplati in sede di gara, alterando di fatto le condizioni economiche”. L'attivazione dell'accordo bonario è divenuta poi obbligatoria solo con l'art. 205 del nuovo codice degli appalti, di modo che manca alla radice una condotta antigiuridica dell'amministrazione, che possa porsi a fondamento della domanda risarcitoria.
Le spese del giudizio.
Le spese di lite vanno, a parere del Tribunale, compensate nella misura della metà, nonostante l'integrale soccombenza della società attrice. A prescindere, infatti, dalla infondatezza della domanda risarcitoria di cui al punto che precede resta il fatto – incontestato e comunque documentato (doc. 8) – che l'amministrazione, come più volte lamentato dall'attrice, nel respingere le riserve si è limitata ad affermare laconicamente di ritenerle infondate, senza altra compiuta motivazione. Pur non essendo essa, come detto, obbligata ad attivare la procedura per un accordo bonario, il comportamento tenuto non appare comunque connotato da quella correttezza e trasparenza che dovrebbe invece sempre connotare il comportamento della PA, visto tra l'altro che l'indicazione dei motivi specifici del rigetto delle riserve avrebbe potuto, forse, evitare l'insorgenza del presente contenzioso.
Per la restante parte le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande;
- compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna l'attrice al pagamento della restante parte, che liquida in € 8.600,00 oltre RSG, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 19/03/2025
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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