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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 890/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
ZI IA ST, Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5288/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17535773 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 640/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 175357/73, relativo agli anni d'imposta 2018-2022, notificato il 20/12/2024, relativo all'immobile sito in Napoli, Indirizzo_1, con richiesta complessiva di € 8.827,00, deducendo:
1. la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo per l'annualità 2018, ai sensi dell'art. 1, comma
161, L. 296/2006;
2. l'erroneità dell'indirizzo e della superficie imponibile riportati nell'atto impugnato, con conseguente nullità dell'avviso per difetto del presupposto oggettivo.
Ha chiesto il ricorrente di: a) dichiarare la decadenza dell'Amministrazione per l'annualità TARI 2018; b) dichiarare l'illegittimità/inammissibilità degli avvisi TARI 2018–2022 per erroneità dei dati (immobile/ superficie), vinte le spese, con attribuzione ala difesa.
La resistente Municipia S.p.A., costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle doglianze, deducendo la tempestiva notifica dell'avviso e la sufficiente individuazione dell'immobile con i soli dati catastali;
ha tuttavia precisato che, a seguito dell'esame della documentazione prodotta dal contribuente, la superficie imponibile corretta risultava essere di 77 mq (anziché 94 mq), come da planimetria catastale, e che era stato emesso in autotutela un avviso di accertamento rettificato sulla base della superficie effettiva (77 mq) con la riduzione dell'importo dovuto (avviso in rettifica che produce).
Ha chiesto il rigetto parziale del ricorso, con riconoscimento della sola riduzione della metratura imponibile a mq 77 e conseguente rideterminazione del tributo dovuto secondo l'atto di rettifica, vinte le spese.
Si è costituito anche il comune di Napoli chiedendo l'estromissione dal giudizio, avendo affidato l'attività di accertamento e riscossione a Municipia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Nel caso in esame all'atto impugnato è seguito atto in rettifica con riduzione degli importi (ad € 5.9.57) conseguente a riduzione della superficie tassabile (da mq 94 a mq 77; cfr. provvedimento in rettifica depositato dall'ufficio).
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 10947 del 23 aprile 2024, dopo aver ribadito che “in tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa
(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7511 del 15/04/2016; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16/11/2018).”, ha precisato: “in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18625 del 07/09/2020)”.
In definitiva, nel caso in esame l'avviso di accertamento impugnato è stato rettificato in diminuzione e non assurge a nuovo esercizio del potere impositivo, bensì a un semplice atto in autotutela con il quale, accertata l'erroneità dell'atto originario, riguardo l'individuazione del presupposto oggettivo, è stata rinunciata una parte dell'originaria pretesa.
2.E' decorsa la decadenza di cinque anni alla data di notifica dell'accertamento per “omessa denuncia”, limitatamente riferimento alla Tari, annualità d'imposta 2018.
La Corte di Cassazione, nella sentenza del 2022 n. 21810, ha fatto chiarezza sui termini di prescrizione e decadenza in materia di tributi locali.
Preliminarmente occorre distinguere il concetto di decadenza dell'attività di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi in questione. Il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolo delle stesse.
La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività di accertamento.
Poiché nella specie siamo nell'attività di accertamento, si discute del termine di decadenza e non ancora di prescrizione.
Per l'esercizio dell'attività di accertamento è dettato dalla legge un termine di decadenza.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161 l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), per i tributi locali la notifica dell'accertamento deve avvenire entro la fine del quinto anno successivo a quello di scadenza (in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati;
così la norma: “Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”).
Il suddetto termine quinquennale è stato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1 gennaio 2007.
Solo una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall'art. 1, 163° comma, della I. n. 296 del 2006, non essendoci ulteriore previsione di termini decadenziali, opera, dunque, il termine di prescrizione. Con la precisazione che, in tema di tributi locali, poichè non vi è nessuna previsione normativa sulla durata della prescrizione, secondo la giurisprudenza della Corte di Cass. (da ultimo Cass. n. 13683 del 2020), la norma di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui i tributi locali devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi, trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass.
n. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01)
Alla luce di tali principi, poiché siamo nella fase dell'accertamento, come detto, si può discutere in questa sede solo del termine decadenziale. Ebbene, nel caso di specie il termine di anni cinque di decadenza deve essere ritenuto, per il 2018, quello del 31.12.2023 (prorogato di 85 per la disciplina covid al 26.3.2024), per le ragioni che seguono.
Nella specie si tratta di omessa dichiarazione.
Quanto alla determinazione del termine iniziale per il computo della decadenza quinquennale ai fini della notifica dell'accertamento TARSU/TIA, l'art. 1, comma 161 della Legge n.296/2006, il quale dispone che gli enti locali procedono alla rettifica od all'accertamento d'ufficio con avvisi che debbono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, deve essere collegato alla disposizione dell'art. 70, comma 1, del d.lgs.
n. 507/1993, la quale stabilisce che la denuncia dei locali e delle aree tassabili ai fini TARSU deve essere presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 22224 del 2016 (così come nella sentenza n. 12795 del 2016; vedi anche Cass. 2019, n. 3058; 2022 n. 19531) ha ritenuto che la interpretazione da dare alla norma dipende dal momento in cui si sia verificata la occupazione, e cioè, se prima del 20 gennaio o dopo tale data.
Ne consegue che, per le occupazioni iniziate tra l'uno ed il 19 gennaio, le dichiarazioni debbono essere presentate entro il 20 gennaio dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo (da ultimo in continuità Cass. 2022 n. 19535: "La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l'obbligo di denuncia, secondo la quale la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» (art. 70, comma 1, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507), impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva;
nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo"; la sentenza in parte motiva espressamente definisce minoritario il contrario orientamento pure emesso nella giurisprudenza di legittimità).
In altri termini, prima del 20 Gennaio (ivi comprese le occupazioni non dichiarate iniziate l'anno precedente) le annualità accertabili sono cinque, dopo il 20 Gennaio le annualità accertabili diventano cinque più uno.
Nel caso di specie non è mai stato in contestazione che l'occupazione è iniziata fin dal mese di gennaio
2018 (è scritto proprio nell'accertamento nella parte riferibile al periodo considerato: “dall'1.1.2018”;
“dall'1.1.2019”), sicchè il termine quinquennale di decadenza deve essere ritenuto per il 2018, quello del
31.12.2023.
Per questa annualità non giova all'amministrazione la sospensione dei termini di accertamento, versamento, decadenza e prescrizione dettati dalla disciplina emergenziale covid-19; la prima sospensione (di 85 giorni),
è stata prevista dall'art. 67, co 1 del D. L. n. 18 del 2020, Cura Italia che ha indicato una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali;
e la sospensione di prescrizione e decadenza.
La descritta sospensione determina, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 85 giorni) anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade nel 2020.
Il Dipartimento delle finanze (nota 2.11.2021) ha precisato che “l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”.
Con la conseguenza che per l'anno di imposta 2018, il termine finale del 31.12.2023 si sposta al 26.3.2024, ma non è stato comunque osservato (l'avviso è stato notificato il 29.12.2024).
3.Sull'individuazione dell'immobile e sulla superficie imponibile
L'accertamento è viziato sotto molteplici profili:
- l'ufficio ha ammesso di aver già dovuto rideterminare il tributo in autotutela in ragione della minore superficie effettiva (mq 77);
- è prescritta la pretesa riferibile all'annualità 2018;
- vi sono ampi margini di incertezza in riferimento all'immobile indicato nell'accertamento posto che i dati catastali corrispondono ad un diverso immobile ubicato in altro indirizzo e che è in proprietà del contribuente
"pro quota" (Indirizzo_2 a Portamedina n. 32, esteso 77 mq).
L'accertamento va, dunque, annullato per assoluta incertezza sulla identificazione dell'immobile (erroneità indirizzo e superficie), sulla quantificazione e per intervenuta prescrizione dell'annualità 2018.
Spese compensate per la complessa ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto della decisione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli così provvede:
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
ZI IA ST, Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5288/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17535773 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 640/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 175357/73, relativo agli anni d'imposta 2018-2022, notificato il 20/12/2024, relativo all'immobile sito in Napoli, Indirizzo_1, con richiesta complessiva di € 8.827,00, deducendo:
1. la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo per l'annualità 2018, ai sensi dell'art. 1, comma
161, L. 296/2006;
2. l'erroneità dell'indirizzo e della superficie imponibile riportati nell'atto impugnato, con conseguente nullità dell'avviso per difetto del presupposto oggettivo.
Ha chiesto il ricorrente di: a) dichiarare la decadenza dell'Amministrazione per l'annualità TARI 2018; b) dichiarare l'illegittimità/inammissibilità degli avvisi TARI 2018–2022 per erroneità dei dati (immobile/ superficie), vinte le spese, con attribuzione ala difesa.
La resistente Municipia S.p.A., costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle doglianze, deducendo la tempestiva notifica dell'avviso e la sufficiente individuazione dell'immobile con i soli dati catastali;
ha tuttavia precisato che, a seguito dell'esame della documentazione prodotta dal contribuente, la superficie imponibile corretta risultava essere di 77 mq (anziché 94 mq), come da planimetria catastale, e che era stato emesso in autotutela un avviso di accertamento rettificato sulla base della superficie effettiva (77 mq) con la riduzione dell'importo dovuto (avviso in rettifica che produce).
Ha chiesto il rigetto parziale del ricorso, con riconoscimento della sola riduzione della metratura imponibile a mq 77 e conseguente rideterminazione del tributo dovuto secondo l'atto di rettifica, vinte le spese.
Si è costituito anche il comune di Napoli chiedendo l'estromissione dal giudizio, avendo affidato l'attività di accertamento e riscossione a Municipia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Nel caso in esame all'atto impugnato è seguito atto in rettifica con riduzione degli importi (ad € 5.9.57) conseguente a riduzione della superficie tassabile (da mq 94 a mq 77; cfr. provvedimento in rettifica depositato dall'ufficio).
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 10947 del 23 aprile 2024, dopo aver ribadito che “in tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa
(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7511 del 15/04/2016; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16/11/2018).”, ha precisato: “in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18625 del 07/09/2020)”.
In definitiva, nel caso in esame l'avviso di accertamento impugnato è stato rettificato in diminuzione e non assurge a nuovo esercizio del potere impositivo, bensì a un semplice atto in autotutela con il quale, accertata l'erroneità dell'atto originario, riguardo l'individuazione del presupposto oggettivo, è stata rinunciata una parte dell'originaria pretesa.
2.E' decorsa la decadenza di cinque anni alla data di notifica dell'accertamento per “omessa denuncia”, limitatamente riferimento alla Tari, annualità d'imposta 2018.
La Corte di Cassazione, nella sentenza del 2022 n. 21810, ha fatto chiarezza sui termini di prescrizione e decadenza in materia di tributi locali.
Preliminarmente occorre distinguere il concetto di decadenza dell'attività di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi in questione. Il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolo delle stesse.
La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività di accertamento.
Poiché nella specie siamo nell'attività di accertamento, si discute del termine di decadenza e non ancora di prescrizione.
Per l'esercizio dell'attività di accertamento è dettato dalla legge un termine di decadenza.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161 l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), per i tributi locali la notifica dell'accertamento deve avvenire entro la fine del quinto anno successivo a quello di scadenza (in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati;
così la norma: “Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”).
Il suddetto termine quinquennale è stato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1 gennaio 2007.
Solo una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall'art. 1, 163° comma, della I. n. 296 del 2006, non essendoci ulteriore previsione di termini decadenziali, opera, dunque, il termine di prescrizione. Con la precisazione che, in tema di tributi locali, poichè non vi è nessuna previsione normativa sulla durata della prescrizione, secondo la giurisprudenza della Corte di Cass. (da ultimo Cass. n. 13683 del 2020), la norma di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui i tributi locali devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi, trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass.
n. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01)
Alla luce di tali principi, poiché siamo nella fase dell'accertamento, come detto, si può discutere in questa sede solo del termine decadenziale. Ebbene, nel caso di specie il termine di anni cinque di decadenza deve essere ritenuto, per il 2018, quello del 31.12.2023 (prorogato di 85 per la disciplina covid al 26.3.2024), per le ragioni che seguono.
Nella specie si tratta di omessa dichiarazione.
Quanto alla determinazione del termine iniziale per il computo della decadenza quinquennale ai fini della notifica dell'accertamento TARSU/TIA, l'art. 1, comma 161 della Legge n.296/2006, il quale dispone che gli enti locali procedono alla rettifica od all'accertamento d'ufficio con avvisi che debbono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, deve essere collegato alla disposizione dell'art. 70, comma 1, del d.lgs.
n. 507/1993, la quale stabilisce che la denuncia dei locali e delle aree tassabili ai fini TARSU deve essere presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 22224 del 2016 (così come nella sentenza n. 12795 del 2016; vedi anche Cass. 2019, n. 3058; 2022 n. 19531) ha ritenuto che la interpretazione da dare alla norma dipende dal momento in cui si sia verificata la occupazione, e cioè, se prima del 20 gennaio o dopo tale data.
Ne consegue che, per le occupazioni iniziate tra l'uno ed il 19 gennaio, le dichiarazioni debbono essere presentate entro il 20 gennaio dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo (da ultimo in continuità Cass. 2022 n. 19535: "La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l'obbligo di denuncia, secondo la quale la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» (art. 70, comma 1, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507), impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva;
nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo"; la sentenza in parte motiva espressamente definisce minoritario il contrario orientamento pure emesso nella giurisprudenza di legittimità).
In altri termini, prima del 20 Gennaio (ivi comprese le occupazioni non dichiarate iniziate l'anno precedente) le annualità accertabili sono cinque, dopo il 20 Gennaio le annualità accertabili diventano cinque più uno.
Nel caso di specie non è mai stato in contestazione che l'occupazione è iniziata fin dal mese di gennaio
2018 (è scritto proprio nell'accertamento nella parte riferibile al periodo considerato: “dall'1.1.2018”;
“dall'1.1.2019”), sicchè il termine quinquennale di decadenza deve essere ritenuto per il 2018, quello del
31.12.2023.
Per questa annualità non giova all'amministrazione la sospensione dei termini di accertamento, versamento, decadenza e prescrizione dettati dalla disciplina emergenziale covid-19; la prima sospensione (di 85 giorni),
è stata prevista dall'art. 67, co 1 del D. L. n. 18 del 2020, Cura Italia che ha indicato una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali;
e la sospensione di prescrizione e decadenza.
La descritta sospensione determina, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 85 giorni) anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade nel 2020.
Il Dipartimento delle finanze (nota 2.11.2021) ha precisato che “l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”.
Con la conseguenza che per l'anno di imposta 2018, il termine finale del 31.12.2023 si sposta al 26.3.2024, ma non è stato comunque osservato (l'avviso è stato notificato il 29.12.2024).
3.Sull'individuazione dell'immobile e sulla superficie imponibile
L'accertamento è viziato sotto molteplici profili:
- l'ufficio ha ammesso di aver già dovuto rideterminare il tributo in autotutela in ragione della minore superficie effettiva (mq 77);
- è prescritta la pretesa riferibile all'annualità 2018;
- vi sono ampi margini di incertezza in riferimento all'immobile indicato nell'accertamento posto che i dati catastali corrispondono ad un diverso immobile ubicato in altro indirizzo e che è in proprietà del contribuente
"pro quota" (Indirizzo_2 a Portamedina n. 32, esteso 77 mq).
L'accertamento va, dunque, annullato per assoluta incertezza sulla identificazione dell'immobile (erroneità indirizzo e superficie), sulla quantificazione e per intervenuta prescrizione dell'annualità 2018.
Spese compensate per la complessa ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto della decisione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli così provvede:
Accoglie il ricorso e compensa le spese.