Sentenza 3 aprile 2007
Massime • 1
In tema di durata massima della custodia cautelare, la sospensione dei termini relativi alla fase di appello e disposta, ex art. 304, comma primo, lett. c) bis cod. proc. pen., per il deposito della sentenza di primo grado non incide sulla determinazione del termine massimo di fase, posto che in nessun caso la durata massima di fase dei termini di custodia cautelare può superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 , in virtù dell'art. 304, comma sesto, nel cui ambito l'uso dell'avverbio "comunque" significa che nessuna sospensione può ulteriormente dilatare quel termine, anche quando ne sia stata disposta la sospensione, con l'unica eccezione di cui all'art. 304, comma settimo, cod. proc. pen. per il periodo di sospensione di cui all'art. 304, comma primo, lett. b), relativo al tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2007, n. 22416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22416 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 03/04/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1446
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 001922/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
nei confronti di:
1) AC CO, N. IL 27/04/1955;
avverso ORDINANZA del 27/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza in data 27.11.2006 il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto da VA IA avverso l'ordinanza 8 novembre 2006 della Corte di Appello di Palermo, ha dichiarato la sopravvenuta inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata al VA con ordinanza 4 dicembre 2002 ed eseguita il 6 dicembre successivo. Il VA era stato condannato con sentenza di appello del 24 maggio 2006, confermativa di quella di primo grado emessa a seguito di rito abbreviato, alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa. La Corte di Appello, con la ordinanza 8 novembre 2006, ha ritenuto che i termini di custodia relativi alla precedente fase di appello non fossero scaduti poiché al termine biennale previsto dall'art. 304 c.p.p., comma 6, andava aggiunto quello dei novanta giorni previsto il deposito della sentenza di primo grado, durante il quale erano stati sospesi i termini ex art.304 c.p.p., comma 1, lett. c bis.. Il Tribunale del riesame ha invece ritenuto che il termine di fase fosse intangibile e dovesse essere individuato, con riguardo alla fase di appello, in quello di un anno ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c, n. 2, raddoppiato ex art. 304 c.p.p., comma 6, nella specie superato poiché la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 5 aprile 2004 e quella di appello il 24 maggio 2006 e cioè dopo due anni e 49 giorni, non potendosi tenere conto, in aggiunta al termine biennale, dei giorni di celebrazione del dibattimento per cui l'art. 297, comma 4, prevede il congelamento del termine di fase ordinario e per cui nella specie era stato adottato specifico provvedimento di sospensione dei termini, nè dei giorni impiegati per il deposito della sentenza di primo grado e neppure dell'aumento previsto per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b, n. 3 bis. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo lamentando violazione dell'art. 304 c.p.p., comma 6, poiché tale disposizione doveva essere interpretata nel senso che al termine massimo di fase, raddoppiato ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 6, dovevano essere aggiunte le sospensioni previste dalle lettere a) c) c) bis del comma 1, dell'art. 304 c.p.p., mentre il comma 7 impediva un ulteriore dilatamento per effetto di ulteriori sospensioni dovute a fatto volontario del difensore che avesse privato di assistenza l'imputato. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che in nessun caso la durata massima di fase dei termini di custodia cautelare può superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3, essendo ciò imposto dall'art. 304 c.p.p., comma 6, nel cui ambito l'uso dell'avverbio "comunque" sta proprio ad indicare che nessuna sospensione può ulteriormente dilatare quel termine, anche quando sia stata disposta la sospensione, con l'unica eccezione di cui al comma 7 per i periodi di sospensione di cui al comma 1, lett. b (il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati). Si tratta di una disposizione chiara e volta a contemperare la riduzione al minimo del sacrificio della libertà personale, in linea con i valori della Carta Costituzionale, con la esigenza di impedire la scarcerazione soltanto quando una condotta in senso lato ostruzionistica e defatigatoria del difensore sia idonea proprio ad ottenere il risultato di fare scadere i termini, ma con esclusione dei casi in cui il dilatamento dei termini sia dovuto ad errori della autorità giudiziaria (come nei casi di regressione o di rinvio del giudizio ad altro giudice) o di necessità di tempo da parte del giudice per la stesura della sentenza ovvero per altre incombenze (v. Corte Costituzionale n. 292 del 1998; Cass. sez. 2 n. 3829 del 2001, rv. 220840; Cass. n. 34119 del 2001, rv. 219914; Cass. 16.12.2004 n. 4169). La tesi del Pubblico Ministero ricorrente per cui il significato dell'art. 304 c.p.p., comma 7 sarebbe quello di escludere dalla dilatazione dei termini di custodia cautelare il tempo del rinvio del processo per mancanza di assistenza da parte dell'imputato e di consentire invece il superamento dei termini raddoppiati nei casi di sospensione ai sensi delle lettere a) b) c) c) bis del comma 1, dell'art. 304 c.p.p. non pare accettabile, non solo e non tanto in base alla interpretazione letterale della disposizione per cui "nel computo dei termini di cui al comma 6..... non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lett. b" che vuole significare che quello specifico periodo di sospensione va aggiunto ai termini raddoppiati o meglio è come se non fosse trascorso, ma soprattutto con riguardo alla interpretazione logico - sistematica per cui il raddoppio dei termini sta ad indicare il massimo sacrificio della libertà personale che può essere richiesto dal sistema, con eccezione dei soli casi "patologici" dell'abbandono della difesa, cui la giurisprudenza ha equiparato la astensione degli avvocati alle udienze per la adesione ad agitazioni di categoria, che sfuggono al controllo del giudice e che sono trattati dall'ordinamento processuale penale come una vera e propria patologia che "sterilizza" i termini di fase, rendendo operativi soltanto i limiti di durata complessiva della custodia cautelare, mentre invece le esigenze processuali ordinarie o straordinarie relative ai processi di criminalità organizzata, ivi comprese le dilatazioni dei tempi per la stesura della sentenza, sono già state valutate dal legislatore il quale ha previsto il raddoppio del termine di fase, oltre il quale non è possibile andare se non, appunto, per comportamento di abbandono della difesa diretto ad intralciare la giustizia. Sotto tale profilo non si possono trascurare la genesi e la origine storica delle disposizioni di cui si tratta introdotte per impedire che l'abbandono volontario della difesa potesse integrare l'abuso di uno strumento processuale e comportare la scarcerazione di imputati di gravi reati in materia di criminalità organizzata, ma nel contempo a garantire la libertà personale dell'imputato da ritardi inaccettabili della giustizia.
Il ricorso del Pubblico Ministero deve essere in definitiva respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2007