Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01670/2026REG.PROV.COLL.
N. 09063/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9063 del 2025, proposto da
Comune di Ferrara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Onorati, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore n. 31.
contro
Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia Dell’Emilia-Romagna (Arpae), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Fantini, Patrizia Onorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Biofe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Leonforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 1161 del 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Biofe S.r.l. e dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia Dell’Emilia-Romagna (Arpae);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il Cons. UR AN e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società BioFe Srl, in data 30 aprile 2024, ha presentato istanza finalizzata al rilascio di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387 del 2003 e del d.m. 10 settembre 2010 per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di potenza pari a 250 Sm 3/h per la produzione di biometano, da immettere nella rete di distribuzione nazionale di Snam Re Gas SpA, da reflui zootecnici, biomasse agricole e sottoprodotti della filiera agroalimentare, in Ferrara (FE) - Località Gaibanella e relative opere di connessione.
Dopo una complessa conferenza di servizi PA ha adottato il provvedimento n. DET-AMB-2025-146 del 13 gennaio 2025, accogliendo l’istanza di Biofe Srl.
2. Il Comune di Ferrara ha, quindi, impugnato il predetto provvedimento innanzi al T.a.r. per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, che, con sentenza n. 1161 del 2025, ha dichiarato il ricorso irricevibile.
3. Il Comune ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo il seguente motivi di appello e riproponendo i motivi del ricorso di primo grado non esaminati:
I. Error in iudicando: Violazione ed errata applicazione degli artt. 119 comma 2 e 120 comma 9 c.p.a. in virtù della previsione dell’art. 12 bis D.L. 68/2022; erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione .
La motivazione della sentenza sarebbe palesemente errata, in quanto, al momento dell’adozione degli atti autorizzativi e dei provvedimenti impugnati dal Comune, che l’intervento autorizzato da PA potesse accedere ai fondi PNRR era solo un’eventualità, rimessa – tra l’altro – ad una decisione della controinteressata e allo svolgimento di una procedura competitiva successiva rispetto all’atto stesso e alla successiva ammissione. Ne consegue, quindi, che non si sarebbe potuto applicare il rito abbreviato previsto dall’art. 119 c.p.a. con dimezzamento dei termini processuali.
Biofe S.r.l. e l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia Dell’Emilia-Romagna (Arpae) si sono costituite regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
4. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il T.a.r. ha dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado, in quanto ha ritenuto applicabile alla presente fattispecie l’art. 12- bis del d.l. n. 68 del 2022, che prevede il dimezzamento dei termini processuali, ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p.a. Parte appellante sostiene, invece, l’inapplicabilità della citata norma, in quanto al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, l’intervento autorizzato da PA non aveva ancora avuto accesso ai fondi PNRR, sicché tale possibilità risultava una mera eventualità rimessa ad una successiva scelta della controinteressata.
6. Tanto premesso in punto di fatto l’appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
L’art. 12 bis , comma 1, del d.l. n. 68 del 2022 si applica a qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e prevede, al comma 5, che: “ Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ”.
L’art. 119 comma 2 c.p.a. stabilisce che: “ Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo ”.
7. Nel caso di specie è emerso in modo incontestato, come chiarito dal T.a.r., che l’impianto oggetto dei provvedimenti impugnati, rientrava a pieno titolo tra le opere strategiche per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione europei e nazionali ai sensi del vigente PNRR (“Sviluppo del biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare”), ai sensi del d.m. 15 settembre 2022 in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 del PNRR, come, peraltro, la stessa controinteressata aveva evidenziato, nell’ambito del procedimento autorizzatorio, alle Amministrazioni coinvolte. In particolare, la controinteressata aveva palesato la propria intenzione di accedere ai fondi PNRR, chiedendo nel corso della quarta seduta della Conferenza di Servizi del 5 dicembre 2024, alla presenza del Comune di Ferrara, la sollecita definizione del procedimento, stante la scadenza per la partecipazione ai fondi PNRR per il 17/01/2025, ai quali la BioFe ha avuto poi effettivamente accesso.
8. Peraltro, la stessa parte appellante, a pag. 11, ha evidenziato che la candidatura è stata presentata dopo l’autorizzazione e l’ammissione è avvenuta oltre due mesi dopo la notifica e un mese dopo il deposito del ricorso , a dimostrazione della circostanza che la procedura amministrativa riguardava certamente interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR , come prevede l’art. 12 bis del d.l. n. 68 del 2022 che, peraltro, non distingue il momento in cui interviene l’ammissione al finanziamento, ma solo genericamente che la procedura riguarda i citati interventi.
9. La giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, richiamata anche dal giudice di primo grado, ha interpretato in modo estensivo la predetta disposizione, ritenendo che si tratti di normativa applicabile a “ qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi degli interventi finanziati con il PNRR ” (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 7842/2022; analogamente a Consiglio di Stato, sentenze n. 7842/2024 e 5021/2025), essendo finalizzata a garantire che il relativo contenzioso si svolga in modo celere, nel
rispetto delle rigide tempistiche dettate per accedere ai contributi PNRR.
10. Nel caso di specie, il ricorso introduttivo è stato notificato il 14 marzo 2025 e depositato in data 11 aprile 2025, oltre il termine dimidiato di 15 giorni. Ne consegue che correttamente il T.a.r. ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso di primo grado.
L’appello è, pertanto, infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Comune di Ferrara al pagamento delle spese che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG NE, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
UR AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR AN | IG NE |
IL SEGRETARIO