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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/10/2025, n. 3113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3113 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 3216/2019
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 3216/2019
promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Parte_1 C.F._1
IC e AX SS, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ATTRICE
nei confronti di
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliana Senatore, Antonino Cascone e Manuela Casilli, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTA
NONCHÉ
ON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_2
CON IL CERTIFICATO N. F1700001248 (C.F. ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso degli che hanno assunto il rischio del certificato n. F1700001248, rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Roberto M. Danesi de Luca, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
INTERVENTRICE
preso atto che l'udienza dell'8.10.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 3216/2019 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Parte_1 C.F._1
IC e AX SS, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ATTRICE
E
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliana Senatore, Antonino Cascone e Manuela Casilli giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTA
NONCHÉ
ON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_2
CON IL CERTIFICATO N. F1700001248 (C.F. ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso degli che hanno assunto il rischio del certificato n. F1700001248, rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Roberto M. Danesi de Luca, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio il Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni dalla
[...] medesima subiti in seguito alla caduta avvenuta in data 29 novembre 2018, alle ore 17.15 circa, nel
Comune di in via Gaetano Filangieri, nei pressi del civico n. 45. Deduceva, in Controparte_1 particolare, l'attrice che nel mentre percorreva il tratto stradale, a causa della disconnessione insistente sul calpestio del marciapiede, pur prestando la massima attenzione e cautela, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra procurandosi gravi lesioni personali per come medicalmente accertate.
Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'IlI. Tribunale adito, accertata la responsabilità ex art 2051 c.c. del in persona del suo sindaco p.t., nella causazione del Controparte_1 sinistro occorso alla Sig.ra in data 29.11.2018, condannare il medesimo ente Parte_1 comunale al risarcimento calcolato nella somma complessiva di € 24.472,21
(ventiquattromilaquattrocentosettantadue,21) per le lesioni patite dall'attrice ed in favore della stessa, calcolate come da perizia medico-specialistica oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso all'effettivo soddisfo o di quella somma minore o maggiore risultante da eventuale C.T.U., oltre al pagamento delle competenze professionali di causa, oltre spese generali,
IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, il quale nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, in via preliminare chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia assicuratrice;
contestava, la condotta assunta da parte attrice in fase stragiudiziale la quale, avendo immotivatamente rifiutato di fornire i dati essenziali alla definizione della vertenza, di fatto, aveva impedito la composizione bonaria delle lite. Nel merito, eccepiva il difetto di prova in ordine alla effettiva verificazione del sinistro e alla sua imputabilità all'Ente, con il consequenziale respingimento della pretesa risarcitoria stante la non imputabilità dell'evento dannoso al CP_1 riconducibile, al contrario, alla colpa esclusiva della danneggiata, - pienamente a conoscenza dei luoghi di causa, in quanto abitante in prossimità degli stessi -, ovvero, in subordine, alla colpa concorrente della medesima, idonea a ridurre l'entità della pretesa ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva all'adito
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: a) nel rito, preliminarmente, autorizzare la comparente
[ Amministrazione alla chiamata in causa della di RA Controparte_4
, (P.IV , in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_3
p.t., domiciliato per la carica presso la sede italiana, in Milano al Corso Garibaldi 86 (c.a.p. 20121), in virtù della polizza di assicurazione Contratto n. F1700001248, stipulata con il Controparte_1
con richiesta di spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione
[...] del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; b) rigettare l'avversa domanda risarcitoria per la sua assoluta infondatezza in fatto e in diritto, non ricorrendo né i caratteri dell'insidia e del trabocchetto, né i caratteri dell'inevitabilità e imprevedibilità e, comunque rigettarla, per l'addebitabilità dell'evento dannoso a colpa esclusiva della danneggiata, residente proprio in prossimità della zona luogo del presunto sinistro;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del c) Controparte_1 accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato nella produzione del sinistro ex art. 1227
c.c. e, per l'effetto, diminuire il risarcimento del danno ed escluderlo per quello che parte attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, considerata la ricorrenza di profili di colpa concorrente del danneggiato nella produzione dell'evento e, comunque, rideterminarlo in via equitativa tenendo conto della eccessiva richiesta di parte attrice che arrecherebbe un'indebita locupletazione;
d) in ogni caso, riconoscere al il diritto di essere manlevato, per la eventuale CP_1 parte di esborso eccedente l'importo di € 15.000,00, dalla Compagnia di Assicurazione di CP_2
RA , (P. IV ) e, per l'effetto, condannarla Controparte_5 P.IVA_3 alla rifusione di tutto quanto in ipotesi dovuto dal in favore di parte attrice, nella misura CP_1 eccedente l'indicato importo di franchigia;
e) con vittoria di spese e competenze di giudizio, tenuto conto del comportamento serbato da parte attrice nella fase che ha preceduto l'instaurazione della lite;
f) in considerazione del rilievo formulato al punto 2 della memoria, anche in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, porre le spese di lite a carico di controparte.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Compagnia assicuratrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava integralmente le pretese attoree rilevandone l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto. Deduceva, in particolare, l'inapplicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al atteso che il sinistro si Controparte_1 era verificato per caso fortuito individuabile nella condotta imprudente della stessa danneggiata.
Contestava, inoltre, la sussistenza stessa dell'insidia, difettandone gli elementi costitutivi, e la quantificazione delle pretese risarcitorie operata dalla danneggiata, sproporzionata e disancorata dai parametri medico-legali di riferimento. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE insistendo per
l'integrale rigetto della domanda avanzata dall'attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso. IN VIA SUBORDINATA per l'ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda ex adverso proposta e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del a qualsiasi titolo, si chiede che l'On.le Controparte_1
Giudicante voglia, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa
a carico della Sig.ra , idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale Parte_1 che riterrà di individuare, la responsabilità del convenuto e, per l'effetto, respingere la CP_1 domanda di parte attrice per quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del
in questo caso con compensazione delle spese e competenze di giudizio. Controparte_6
IN OGNI CASO in cui venga accolta la domanda di garanzia proposta dal CP_1 CP_1
si chiede che la stessa venga limitata alle sole somme eccedenti l'importo della franchigia
[...] contrattualmente prevista, pari ad € 15.000,00.”.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., con comparsa depositata il 2.4.2021 si costituiva in giudizio con Controparte_2 CP_2 riferimento al rischio assunto con il certificato n. F1700001248, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore a titolo particolare degli che hanno assunto il Parte_2 rischio del certificato n. F1700001248 nel diritto controverso, facendo proprie tutte le difese e le conclusioni di questi ultimi.
Assunta la prova orale il precedente giudicante rigettava l'istanza di ammissione di c.t.u. e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.3.2025. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare dell'8.10.2025.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
In via preliminare, e sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, occorre dare atto che la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., invocata da parte attrice, rinvia ad un concetto di custodia, inteso come potere di fatto sulla cosa, il quale deve essere valutato imprescindibilmente alla luce delle peculiarità del caso concreto. Come autorevolmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità la verificazione del pregiudizio lamentato deve, imprescindibilmente, essere provocato “per il fatto della cosa”: la res, a ben osservare, non deve rappresentare mera occasione del processo produttivo del danno;
al contrario, deve esserne la causa o concausa, in forza della sua intrinseca natura, ovvero per l'insorgenza, in essa, di agenti dannosi (così Cass. 4480/2001 e 3662/2013). Per poter trovare applicazione la responsabilità presunta è necessario che ricorrano due condizioni: la prima è che, appunto, il danno lamentato sia provocato “dalla cosa” in custodia;
la seconda è che sia fornita la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia, inteso come una relazione tra la res e colui
(proprietario, possessore, detentore) il quale ha un effettivo potere sulla stessa. Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, poi, per poter invocare l'operatività della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. nella causazione di un danno è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo (Cass. civ. n. 2482/2018); da canto suo, il custode è tenuto, invece,
a provare l'esistenza di un fattore esterno, che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità, tali da interrompere il predetto nesso di causalità, (caso fortuito o forza maggiore), ovvero di una circostanza, anche umana, destinata a negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa - ciò che esclude in radice l'operatività della norma di cui all'art. 2051 c.c. - dando prova dell'inesistenza del nesso causale. Posto che dall'applicazione della sopra citata normativa discende una presunzione di responsabilità del convenuto in relazione agli eventi dannosi riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla natura o alla conformazione dei luoghi di causa, ove si provi, al contrario, in corso di causa, il verificarsi del caso fortuito, ovvero di una condotta umana,
(sub specie di condotta del soggetto danneggiato), idonea, perciò solo, ad interrompere il nesso causale, il custode, andrà esente da responsabilità. Occorre, altresì, evidenziare che l'approccio interpretativo della giurisprudenza di legittimità, sebbene declini in direzione di un concetto ampio delle ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. - considerando arrecato “dalla cosa” non solo il danno provocato dal dinamismo proprio della res (e, quindi, a causa di un suo intrinseco potere), ma anche quello dovuto a causa di un agente o processo dannoso insorto o eccitato nella cosa
- ha posto in evidenza due importanti aspetti: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso, inteso come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo;
dall'altro, quello del dovere di cautela, da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, che postula un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza. La dimostrazione del nesso di causalità deve, dunque, comprendere ogni fatto che dia contezza dell'esistenza, nella cosa, di una potenzialità dannosa intrinseca tale da giustificare la oggettiva responsabilità del custode.
Dato atto dei superiori principi di diritto, con riferimento al caso di specie, è, in primo luogo, da evidenziare come dall'esame del corredo probatorio in atti non sia possibile individuare nella disconnessione insistente sul marciapiede, sede dell'occorso, i caratteri dell'insidia; invero, dalla disamina delle fotografie allegate all'atto di citazione l'anomalia presente sul marciapiede risulta perfettamente visibile, tutt'altro che occulta o non immediatamente percepibile da un utente accorto, specie se si valorizza la circostanza (evidenziata dall'Ente convenuto e confermata in sede istruttoria dal teste figlio dell'attrice) che il sinistro per cui è causa si verificava a pochi Testimone_1 metri dall'abitazione della danneggiata. Dunque, in difetto di prova della res insidiosa si deve presumere che l'attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, in condizioni metereologiche normali, per disattenzione o imprudenza, non si sia avveduta per tempo della presenza della disconnessione sul marciapiede. Il comportamento disattento della danneggiata, pienamente a conoscenza della conformazione del luogo di verificazione del sinistro in quanto ubicato in prossimità della propria abitazione, ha, pertanto, avuto un'efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso integrando, conseguentemente, il caso fortuito interruttivo del nesso causale tra fatto ed evento, tale da escludere la responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c., astrattamente imputabile alla parte convenuta.
In secondo luogo, e sotto ulteriore angolo prospettico, pur all'esito della prova orale espletata, non è dato ricostruire l'esatta dinamica di verificazione del sinistro, in quanto lacunosa, scarsamente circostanziata e contradittoria;
né le risultanze di una c.t.u. - ove per ipotesi ammessa - avrebbero potuto supplire alla carenza di prova imputabile all'attrice. La consulenza tecnica d'ufficio, non essendo un mezzo istruttorio, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra la domanda va rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00), per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della non particolare complessità della materia e del tenore delle argomentazioni difensive svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea;
condanna l'attrice a rifondere al in persona del pro tempore e a Controparte_1 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite Controparte_2 del presente procedimento che si liquidano, in favore di ciascuno di essi, in euro 2.540,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,17.10.2025
Il Giudice dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 3216/2019
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 3216/2019
promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Parte_1 C.F._1
IC e AX SS, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ATTRICE
nei confronti di
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliana Senatore, Antonino Cascone e Manuela Casilli, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTA
NONCHÉ
ON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_2
CON IL CERTIFICATO N. F1700001248 (C.F. ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso degli che hanno assunto il rischio del certificato n. F1700001248, rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Roberto M. Danesi de Luca, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
INTERVENTRICE
preso atto che l'udienza dell'8.10.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 3216/2019 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Parte_1 C.F._1
IC e AX SS, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ATTRICE
E
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliana Senatore, Antonino Cascone e Manuela Casilli giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTA
NONCHÉ
ON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_2
CON IL CERTIFICATO N. F1700001248 (C.F. ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso degli che hanno assunto il rischio del certificato n. F1700001248, rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Roberto M. Danesi de Luca, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio il Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni dalla
[...] medesima subiti in seguito alla caduta avvenuta in data 29 novembre 2018, alle ore 17.15 circa, nel
Comune di in via Gaetano Filangieri, nei pressi del civico n. 45. Deduceva, in Controparte_1 particolare, l'attrice che nel mentre percorreva il tratto stradale, a causa della disconnessione insistente sul calpestio del marciapiede, pur prestando la massima attenzione e cautela, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra procurandosi gravi lesioni personali per come medicalmente accertate.
Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'IlI. Tribunale adito, accertata la responsabilità ex art 2051 c.c. del in persona del suo sindaco p.t., nella causazione del Controparte_1 sinistro occorso alla Sig.ra in data 29.11.2018, condannare il medesimo ente Parte_1 comunale al risarcimento calcolato nella somma complessiva di € 24.472,21
(ventiquattromilaquattrocentosettantadue,21) per le lesioni patite dall'attrice ed in favore della stessa, calcolate come da perizia medico-specialistica oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso all'effettivo soddisfo o di quella somma minore o maggiore risultante da eventuale C.T.U., oltre al pagamento delle competenze professionali di causa, oltre spese generali,
IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, il quale nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, in via preliminare chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia assicuratrice;
contestava, la condotta assunta da parte attrice in fase stragiudiziale la quale, avendo immotivatamente rifiutato di fornire i dati essenziali alla definizione della vertenza, di fatto, aveva impedito la composizione bonaria delle lite. Nel merito, eccepiva il difetto di prova in ordine alla effettiva verificazione del sinistro e alla sua imputabilità all'Ente, con il consequenziale respingimento della pretesa risarcitoria stante la non imputabilità dell'evento dannoso al CP_1 riconducibile, al contrario, alla colpa esclusiva della danneggiata, - pienamente a conoscenza dei luoghi di causa, in quanto abitante in prossimità degli stessi -, ovvero, in subordine, alla colpa concorrente della medesima, idonea a ridurre l'entità della pretesa ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva all'adito
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: a) nel rito, preliminarmente, autorizzare la comparente
[ Amministrazione alla chiamata in causa della di RA Controparte_4
, (P.IV , in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_3
p.t., domiciliato per la carica presso la sede italiana, in Milano al Corso Garibaldi 86 (c.a.p. 20121), in virtù della polizza di assicurazione Contratto n. F1700001248, stipulata con il Controparte_1
con richiesta di spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione
[...] del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; b) rigettare l'avversa domanda risarcitoria per la sua assoluta infondatezza in fatto e in diritto, non ricorrendo né i caratteri dell'insidia e del trabocchetto, né i caratteri dell'inevitabilità e imprevedibilità e, comunque rigettarla, per l'addebitabilità dell'evento dannoso a colpa esclusiva della danneggiata, residente proprio in prossimità della zona luogo del presunto sinistro;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del c) Controparte_1 accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato nella produzione del sinistro ex art. 1227
c.c. e, per l'effetto, diminuire il risarcimento del danno ed escluderlo per quello che parte attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, considerata la ricorrenza di profili di colpa concorrente del danneggiato nella produzione dell'evento e, comunque, rideterminarlo in via equitativa tenendo conto della eccessiva richiesta di parte attrice che arrecherebbe un'indebita locupletazione;
d) in ogni caso, riconoscere al il diritto di essere manlevato, per la eventuale CP_1 parte di esborso eccedente l'importo di € 15.000,00, dalla Compagnia di Assicurazione di CP_2
RA , (P. IV ) e, per l'effetto, condannarla Controparte_5 P.IVA_3 alla rifusione di tutto quanto in ipotesi dovuto dal in favore di parte attrice, nella misura CP_1 eccedente l'indicato importo di franchigia;
e) con vittoria di spese e competenze di giudizio, tenuto conto del comportamento serbato da parte attrice nella fase che ha preceduto l'instaurazione della lite;
f) in considerazione del rilievo formulato al punto 2 della memoria, anche in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, porre le spese di lite a carico di controparte.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Compagnia assicuratrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava integralmente le pretese attoree rilevandone l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto. Deduceva, in particolare, l'inapplicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al atteso che il sinistro si Controparte_1 era verificato per caso fortuito individuabile nella condotta imprudente della stessa danneggiata.
Contestava, inoltre, la sussistenza stessa dell'insidia, difettandone gli elementi costitutivi, e la quantificazione delle pretese risarcitorie operata dalla danneggiata, sproporzionata e disancorata dai parametri medico-legali di riferimento. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE insistendo per
l'integrale rigetto della domanda avanzata dall'attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso. IN VIA SUBORDINATA per l'ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda ex adverso proposta e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del a qualsiasi titolo, si chiede che l'On.le Controparte_1
Giudicante voglia, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa
a carico della Sig.ra , idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale Parte_1 che riterrà di individuare, la responsabilità del convenuto e, per l'effetto, respingere la CP_1 domanda di parte attrice per quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del
in questo caso con compensazione delle spese e competenze di giudizio. Controparte_6
IN OGNI CASO in cui venga accolta la domanda di garanzia proposta dal CP_1 CP_1
si chiede che la stessa venga limitata alle sole somme eccedenti l'importo della franchigia
[...] contrattualmente prevista, pari ad € 15.000,00.”.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., con comparsa depositata il 2.4.2021 si costituiva in giudizio con Controparte_2 CP_2 riferimento al rischio assunto con il certificato n. F1700001248, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore a titolo particolare degli che hanno assunto il Parte_2 rischio del certificato n. F1700001248 nel diritto controverso, facendo proprie tutte le difese e le conclusioni di questi ultimi.
Assunta la prova orale il precedente giudicante rigettava l'istanza di ammissione di c.t.u. e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.3.2025. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare dell'8.10.2025.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
In via preliminare, e sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, occorre dare atto che la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., invocata da parte attrice, rinvia ad un concetto di custodia, inteso come potere di fatto sulla cosa, il quale deve essere valutato imprescindibilmente alla luce delle peculiarità del caso concreto. Come autorevolmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità la verificazione del pregiudizio lamentato deve, imprescindibilmente, essere provocato “per il fatto della cosa”: la res, a ben osservare, non deve rappresentare mera occasione del processo produttivo del danno;
al contrario, deve esserne la causa o concausa, in forza della sua intrinseca natura, ovvero per l'insorgenza, in essa, di agenti dannosi (così Cass. 4480/2001 e 3662/2013). Per poter trovare applicazione la responsabilità presunta è necessario che ricorrano due condizioni: la prima è che, appunto, il danno lamentato sia provocato “dalla cosa” in custodia;
la seconda è che sia fornita la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia, inteso come una relazione tra la res e colui
(proprietario, possessore, detentore) il quale ha un effettivo potere sulla stessa. Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, poi, per poter invocare l'operatività della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. nella causazione di un danno è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo (Cass. civ. n. 2482/2018); da canto suo, il custode è tenuto, invece,
a provare l'esistenza di un fattore esterno, che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità, tali da interrompere il predetto nesso di causalità, (caso fortuito o forza maggiore), ovvero di una circostanza, anche umana, destinata a negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa - ciò che esclude in radice l'operatività della norma di cui all'art. 2051 c.c. - dando prova dell'inesistenza del nesso causale. Posto che dall'applicazione della sopra citata normativa discende una presunzione di responsabilità del convenuto in relazione agli eventi dannosi riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla natura o alla conformazione dei luoghi di causa, ove si provi, al contrario, in corso di causa, il verificarsi del caso fortuito, ovvero di una condotta umana,
(sub specie di condotta del soggetto danneggiato), idonea, perciò solo, ad interrompere il nesso causale, il custode, andrà esente da responsabilità. Occorre, altresì, evidenziare che l'approccio interpretativo della giurisprudenza di legittimità, sebbene declini in direzione di un concetto ampio delle ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. - considerando arrecato “dalla cosa” non solo il danno provocato dal dinamismo proprio della res (e, quindi, a causa di un suo intrinseco potere), ma anche quello dovuto a causa di un agente o processo dannoso insorto o eccitato nella cosa
- ha posto in evidenza due importanti aspetti: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso, inteso come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo;
dall'altro, quello del dovere di cautela, da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, che postula un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza. La dimostrazione del nesso di causalità deve, dunque, comprendere ogni fatto che dia contezza dell'esistenza, nella cosa, di una potenzialità dannosa intrinseca tale da giustificare la oggettiva responsabilità del custode.
Dato atto dei superiori principi di diritto, con riferimento al caso di specie, è, in primo luogo, da evidenziare come dall'esame del corredo probatorio in atti non sia possibile individuare nella disconnessione insistente sul marciapiede, sede dell'occorso, i caratteri dell'insidia; invero, dalla disamina delle fotografie allegate all'atto di citazione l'anomalia presente sul marciapiede risulta perfettamente visibile, tutt'altro che occulta o non immediatamente percepibile da un utente accorto, specie se si valorizza la circostanza (evidenziata dall'Ente convenuto e confermata in sede istruttoria dal teste figlio dell'attrice) che il sinistro per cui è causa si verificava a pochi Testimone_1 metri dall'abitazione della danneggiata. Dunque, in difetto di prova della res insidiosa si deve presumere che l'attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, in condizioni metereologiche normali, per disattenzione o imprudenza, non si sia avveduta per tempo della presenza della disconnessione sul marciapiede. Il comportamento disattento della danneggiata, pienamente a conoscenza della conformazione del luogo di verificazione del sinistro in quanto ubicato in prossimità della propria abitazione, ha, pertanto, avuto un'efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso integrando, conseguentemente, il caso fortuito interruttivo del nesso causale tra fatto ed evento, tale da escludere la responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c., astrattamente imputabile alla parte convenuta.
In secondo luogo, e sotto ulteriore angolo prospettico, pur all'esito della prova orale espletata, non è dato ricostruire l'esatta dinamica di verificazione del sinistro, in quanto lacunosa, scarsamente circostanziata e contradittoria;
né le risultanze di una c.t.u. - ove per ipotesi ammessa - avrebbero potuto supplire alla carenza di prova imputabile all'attrice. La consulenza tecnica d'ufficio, non essendo un mezzo istruttorio, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra la domanda va rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00), per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della non particolare complessità della materia e del tenore delle argomentazioni difensive svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea;
condanna l'attrice a rifondere al in persona del pro tempore e a Controparte_1 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite Controparte_2 del presente procedimento che si liquidano, in favore di ciascuno di essi, in euro 2.540,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,17.10.2025
Il Giudice dott.ssa Enrica de Sire