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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
URBANO MASSIMO, Presidente e Relatore
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5397/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Società_1 Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 RITENUTE IRPEF 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 RITENUTE IRPEF 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 REGISTRO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec, la Società_1 di Nominativo_1 C.F.: P.IVA_1, con sede in Indirizzo_1 , LA (CS) in persona del l.r.p.t., Sig.ra Nominativo_1 : CF_Nominativo_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 03420249009372924/000, notificata il 21.05.2024 con la quale l'Agenzia delle Entrate/Riscossione le intimava il pagamento della somma di
€ 102.335,85 gravata in questa sede limitatamente alle seguenti cartelle:
• cartella esattoriale 03420120035430942000 presumibilmente notificata il 24.09.2012 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2010 pari ad € 4.479,85;
• cartella esattoriale 03420140012531573000 presumibilmente notificata il 04.06.2015 avente ad oggetto l'omesso pagamento della Tares relativa all'anno 2013 pari ad € 1.841,23;
• cartella esattoriale 03420150024269570000 presumibilmente notificata il 14.01.2016 avente ad oggetto l'omesso pagamento della Tares relativa all'anno 2013 pari ad € 877,76;
• cartella esattoriale 03420160023733991000 presumibilmente notificata il 03.10.2016 avente ad oggetto l'omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2011 pari ad € 530,60;
• cartella esattoriale 03420160036668170000 presumibilmente notificata il 26.12.2016 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'addizionale comunale IRPEF relativa all'anno 2013 pari ad € 769,30;
• cartella esattoriale 03420170017969901000 presumibilmente notificata il 09.11.2017 avente ad oggetto l'omesso pagamento della Tari relativa all'anno 2015 pari ad € 2.928,99;
• cartella esattoriale 03420170030364672000 presumibilmente notificata il 17.02.2018 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'addizionale comunale IRPEF relativa all'anno 2014 pari ad € 2.137,81;
• cartella esattoriale 03420190001261403000 presumibilmente notificata il 04.04.2019 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'IVA relativa all'anno 2015 pari ad € 8.290,52;
• cartella esattoriale 03420180010246533000 presumibilmente notificata il 18.07.2018 avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa di registro relativa all'anno 2017 pari ad € 1.425,19;
• cartella esattoriale 03420180009840060001 presumibilmente notificata il 18.07.2018 avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa di registro relativa all'anno 2017 pari ad € 330,98;
• cartella esattoriale 03420170033400217000 presumibilmente notificata il 24.03.2018 avente ad oggetto l'omesso pagamento del diritto annuale alla camera di commercio relativo all'anno 2014 pari ad € 662,09.
Per un importo complessivo impugnato in questa sede di € 24.274,72.
Deduceva la società ricorrente la intervenuta prescrizione dei tributi e delle voci accessorie intimate nelle singole cartelle opposte e concludeva per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese di causa con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeducendo la piena regolarità del procedimento notificatorio con conseguente inoperatività della eccepita prescrizione anche in considerazione della normative emergenziale per il Covid 19. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Con ordinanza del 20.9.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva presentata dal ricorrente compensando le spese della fase cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Le cartelle impugnate in questa sede, e prima analiticamente elencate, precedentemente all'atto oggi impugnato, hanno formato oggetto dell'intimazione n. 03420239008847285000, notificata a mezzo pec all'indirizzo della società risultante dai registri INIPEC in data 26.7.2023 e, quindi, con notifica perfettamente valida ed efficace ed idonea, pertanto, in mancanza di autonoma impugnazione, a costituire valido atto interruttivo della prescrizione. Con la conseguenza che da quella data e fino alla notifica dell'intimazione opposta in questa sede, alcun effetto estintivo può dirsi avverato non essndo maturati i reativi termini.
Da qui il rigetto in toto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione collegiale, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000, oltre accessori di legge.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
URBANO MASSIMO, Presidente e Relatore
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5397/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Società_1 Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 RITENUTE IRPEF 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 RITENUTE IRPEF 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 REGISTRO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009372924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec, la Società_1 di Nominativo_1 C.F.: P.IVA_1, con sede in Indirizzo_1 , LA (CS) in persona del l.r.p.t., Sig.ra Nominativo_1 : CF_Nominativo_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 03420249009372924/000, notificata il 21.05.2024 con la quale l'Agenzia delle Entrate/Riscossione le intimava il pagamento della somma di
€ 102.335,85 gravata in questa sede limitatamente alle seguenti cartelle:
• cartella esattoriale 03420120035430942000 presumibilmente notificata il 24.09.2012 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2010 pari ad € 4.479,85;
• cartella esattoriale 03420140012531573000 presumibilmente notificata il 04.06.2015 avente ad oggetto l'omesso pagamento della Tares relativa all'anno 2013 pari ad € 1.841,23;
• cartella esattoriale 03420150024269570000 presumibilmente notificata il 14.01.2016 avente ad oggetto l'omesso pagamento della Tares relativa all'anno 2013 pari ad € 877,76;
• cartella esattoriale 03420160023733991000 presumibilmente notificata il 03.10.2016 avente ad oggetto l'omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2011 pari ad € 530,60;
• cartella esattoriale 03420160036668170000 presumibilmente notificata il 26.12.2016 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'addizionale comunale IRPEF relativa all'anno 2013 pari ad € 769,30;
• cartella esattoriale 03420170017969901000 presumibilmente notificata il 09.11.2017 avente ad oggetto l'omesso pagamento della Tari relativa all'anno 2015 pari ad € 2.928,99;
• cartella esattoriale 03420170030364672000 presumibilmente notificata il 17.02.2018 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'addizionale comunale IRPEF relativa all'anno 2014 pari ad € 2.137,81;
• cartella esattoriale 03420190001261403000 presumibilmente notificata il 04.04.2019 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'IVA relativa all'anno 2015 pari ad € 8.290,52;
• cartella esattoriale 03420180010246533000 presumibilmente notificata il 18.07.2018 avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa di registro relativa all'anno 2017 pari ad € 1.425,19;
• cartella esattoriale 03420180009840060001 presumibilmente notificata il 18.07.2018 avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa di registro relativa all'anno 2017 pari ad € 330,98;
• cartella esattoriale 03420170033400217000 presumibilmente notificata il 24.03.2018 avente ad oggetto l'omesso pagamento del diritto annuale alla camera di commercio relativo all'anno 2014 pari ad € 662,09.
Per un importo complessivo impugnato in questa sede di € 24.274,72.
Deduceva la società ricorrente la intervenuta prescrizione dei tributi e delle voci accessorie intimate nelle singole cartelle opposte e concludeva per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese di causa con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeducendo la piena regolarità del procedimento notificatorio con conseguente inoperatività della eccepita prescrizione anche in considerazione della normative emergenziale per il Covid 19. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Con ordinanza del 20.9.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva presentata dal ricorrente compensando le spese della fase cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Le cartelle impugnate in questa sede, e prima analiticamente elencate, precedentemente all'atto oggi impugnato, hanno formato oggetto dell'intimazione n. 03420239008847285000, notificata a mezzo pec all'indirizzo della società risultante dai registri INIPEC in data 26.7.2023 e, quindi, con notifica perfettamente valida ed efficace ed idonea, pertanto, in mancanza di autonoma impugnazione, a costituire valido atto interruttivo della prescrizione. Con la conseguenza che da quella data e fino alla notifica dell'intimazione opposta in questa sede, alcun effetto estintivo può dirsi avverato non essndo maturati i reativi termini.
Da qui il rigetto in toto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione collegiale, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000, oltre accessori di legge.