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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 595/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4634/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Atome1spa In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00336166 54 000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00336166 54 000 TARI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 360/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13.05.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate CO e dell'ATO ME1 S.p.A., in liquidazione, la cartella, notificata il 15.3.2025, per il pagamento della somma di € 195,88 per tassa rifiuti anni 2006 e 2007, eccependo l'inesistenza del credito per avvenuto pagamento;
la prescrizione quinquennale e la decadenza;
il difetto di motivazione;
l'omessa approvazione del piano finanziario. Concludeva per la nullità dell'atto impugnato, con il favore delle spese con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate CO, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, concludendo per la carenza di responsabilità e la legittimazione della procedura , con il rigetto del ricorso ed il favore delle spese.
La sociedtà ATO ME1 S.p.A. non si costituiva in giudizio.
Il ricorrrente depositava memoria, eccependo la tardività della costituzione di controparte. Insisteva per l'accoglimento delle domande con le spese con distrazione.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia delle
Entrate-CO, stante che comunque al soggetto esattore, che, peraltro, nella fattispecie, ha emanato l'atto impugnato, deve riconoscersi, a fronte della situazione di litisconsorzio processuale con l'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.
Le parti convenute, pur essendone tenute ex art. 2697 c.c., non hanno dato prova della notfica di atti aventi efficacia interruttiva del decorso del termine quinquennale di prescrizione, ampiamente maturato, avuto riguardo agli anni cui si riferisce la pretesa, alla data di notifica dell'atto impugnato (15.3.2025).
Gli altri motivi restano assorbiti.
In conclusione il ricorso va accolto e annullato l'atto impugnato.
Sui convenuti, in quanto soccombenti, grava in solido il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, tenuto conto del valore della causa, in favore del ricorrente, come in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 180,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario. Messina 23.01.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa M.
Rita Grregorio
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4634/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Atome1spa In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00336166 54 000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00336166 54 000 TARI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 360/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13.05.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate CO e dell'ATO ME1 S.p.A., in liquidazione, la cartella, notificata il 15.3.2025, per il pagamento della somma di € 195,88 per tassa rifiuti anni 2006 e 2007, eccependo l'inesistenza del credito per avvenuto pagamento;
la prescrizione quinquennale e la decadenza;
il difetto di motivazione;
l'omessa approvazione del piano finanziario. Concludeva per la nullità dell'atto impugnato, con il favore delle spese con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate CO, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, concludendo per la carenza di responsabilità e la legittimazione della procedura , con il rigetto del ricorso ed il favore delle spese.
La sociedtà ATO ME1 S.p.A. non si costituiva in giudizio.
Il ricorrrente depositava memoria, eccependo la tardività della costituzione di controparte. Insisteva per l'accoglimento delle domande con le spese con distrazione.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia delle
Entrate-CO, stante che comunque al soggetto esattore, che, peraltro, nella fattispecie, ha emanato l'atto impugnato, deve riconoscersi, a fronte della situazione di litisconsorzio processuale con l'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.
Le parti convenute, pur essendone tenute ex art. 2697 c.c., non hanno dato prova della notfica di atti aventi efficacia interruttiva del decorso del termine quinquennale di prescrizione, ampiamente maturato, avuto riguardo agli anni cui si riferisce la pretesa, alla data di notifica dell'atto impugnato (15.3.2025).
Gli altri motivi restano assorbiti.
In conclusione il ricorso va accolto e annullato l'atto impugnato.
Sui convenuti, in quanto soccombenti, grava in solido il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, tenuto conto del valore della causa, in favore del ricorrente, come in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 180,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario. Messina 23.01.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa M.
Rita Grregorio